Sentenza 26 febbraio 1998
Massime • 1
Il nulla osta di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) non è condizionato, per i parchi già esistenti, all'approvazione del nuovo Piano del Parco e del nuovo Regolamento. Ciò in quanto la legge quadro ha inteso rafforzare e non diminuire il ruolo istituzionale degli Enti Parco
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/1998, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Tonini PAOLO M. Presidente del 26/02/98
1. Dott. Accattatis VINCENZO Consigliere SENTENZA
2. " Postiglione AMEDEO Consigliere N.692
3. " Onorato P. LUIGI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Salvago SALVATORE Consigliere N.34545/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: LE RO n. il 3.4.1925 a Pescasseroli
avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila del 24.4.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Geraci Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'AVV. Gregorio Iannotta Udito il difensore Avv. Renato Macro
FATTO E DIRITTO
Il Pretore di Castel di Sangro, con sentenza del 22.2.1994, condannava LE RO alla pena di giorni sei di arresto e lire 20 milioni di ammenda per i reati di cui all'art. 20 lettera C . 47/85 ed 1 Sexis l. 431/85, accertati in località Sant'Andrea in Pescasseroli, nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
Il Pretore concedeva i benefici della sospensione della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale e disponeva l'obbligo della remissione in pristino dello stato originario di luoghi oltre che del risarcimento di danni subiti dal Parco Nazionale d'Abruzzo costituitosi parte civile.
La sentenza pretorile veniva confermata dalla Corte di Appello de L'Aquila in data 24 aprile 1997.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo che la costruzione era preesistente e che su di essa erano state eseguite soltanto opere di manutenzione straordinaria, non integranti i reati contestati.
Il ricorso non può essere accolto. La sentenza della Corte di Appello de L'Aquila, che si integra con quella del Pretore di Castel di Sangro, ha accertato, in punto di fatto, che trattavasi di opera nuova, ossia di un manufatto in muratura con annesso prefabbricato e portico, opera certamente non rientrante nel concetto di manutenzione di un edificio preesistente.
Trattasi di valutazione di merito, adeguatamente motivata e, perciò, non censurabile in sede di legittimità.
Il Pretore ha dato atto che i lavori erano ancora in corso all'epoca del dibattimento, sicché i reati non risultano prescritti. Con atto del 3.12.1996, protocollo n. 1547 il Comune di Pescasseroli ha comunicato alla Corte di Appello de l'Aquila che non risultava presentata alcuna domanda di sanatoria.
Poiché l'opera è stata costruita senza la concessione comunale e senza il nulla osta del Parco Nazionale d'Abruzzo, si impone l'obbligo della remissione in pristino dei luoghi e quello del risarcimento dei danni e delle spese sostenute a favore dell'Ente Parco.
Infatti, come recita la legge 394/91, all'art.29, 3^ comma, "l'organismo di gestione dell'area protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta" ed una forma tipica di intervenuto nel processo penale è la costituzione di parte civile.
L'intervento nel processo dell'Ente Parco si rende necessario allorché "impianti ed opere" siano state realizzate senza il nulla osta previsto dall'art. 13 della lege 394/91, la cui finalità è quella di assicurare in via preventiva la conformità con il Piano del Parco, che una volta pubblicato è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati, sostituendo "ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali e urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione" (art. 12, 7 comma l. 394/91). In conseguenza ritiene la Corte che, pur rimanendo il potere urbanistico dei Comuni inseriti in un Parco Nazionale, la realizzazione di eventuali opere è possibile solo con il concorde consenso degli enti locali e degli Enti Parco in spirito di reciproca collaborazione.
In particolare, per il Parco Nazionale di Abruzzo, istituito ed operante dal lontano 1922, il nulla osta è stato ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte con varie sentenze (Sez. VI, 26 giugno 1979 n. 5677, D'Amico; Sez. II, 15 novembre 1983, n. 9599, Costrini;
Sez. III, 5.2.1986 n. 1295, Leone) sulla base della legge istitutiva e degli strumenti di autoregolamentazione e pianificazione datisi dall'Ente medesimo.
L'orientamento della Cassazione appare conforme allo insegnamento della Corte Costituzionale, contenuto nella nota sentenza n. 175 del 12 luglio 1976, attinente la necessità dell'intesa preventiva tra amministrazioni che gestiscono i parchi e le autorità urbanistiche sia per gli strumenti di pianificazione, sia per i singoli atti di concessione od autorizzazione nel territorio dei parchi (nello stesso senso la giurisprudenza amministrativa TAR Abruzzo, 21 dicembre 1985, n. 521 e Cons. Stato, 15 luglio 1983 n. 549). Dopo l'entrata in vigore della legge - quadro 6 dicembre 1991 n. 394, per i parchi nazionali già esistenti il nulla osta dell'ente parco di cui all'articolo 13 non è condizionato all'approvazione del nuovo Piano del Parco e del nuovo Regolamento, (come pure sostenuto da una isolata decisione di questa Sezione , 19 ottobre 1995 n. 10407, Di Felice), sia perché la legge quadro ha inteso rafforzare e non diminuire il ruolo istituzionale degli Enti Parco, sia perché questa legge si è limitata a consacrare la evoluzione giurisprudenziale antecedente (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e TAR).
Certamente il nulla osta deve verificare la conformità delle nuove opere con il Piano del Parco ed il Regolamento, ma ove per i Parchi nazionali questi strumenti già esistano (come per il Parco Nazionale d'Abruzzo), il nulla osta non può mancare.
Il piano è predisposto dall'ente parco entro sei mesi dalla sua "istituzione" come recita testualmente l'art. 12, n. 3 della legge 394/91 con chiaro riferimento ai nuovi parchi, mentre per quelli storici già esistenti si pone solo un problema di adeguamento (art. 35 stessa legge) e di aggiornamento, per un dovere di cooperazione con Comuni, Province e Regioni, peraltro rappresentati nella Comunità del parco e per un recepimento pieno di tutti i principi della nuova normativa.
Che questa interpretazione sia ragionevole e conforme al sistema normativo è confermato anche dall'art. 5 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 (G.U. 12.2.1994, serie generale n. 35 secondo cui "Restano ferme le competenze esercitate dall'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo in base alle norme vigenti in materia di protezione e conservazione della natura".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore della parte civile, che si liquidano in complessive lire 1.600.000, di cui lire 1.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1998