CASS
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2024, n. 44330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44330 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI nel procedimento a carico di:SO NE nato a [...] il [...] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 44330 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 12/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 maggio 2024 la Corte di appello di Bari ha accolto la domanda formulata da NE SS per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari sofferta dal 22 agosto 2017 al 2 luglio 2018 e ha determinato l'indennizzo nella misura di C 50.000,00. Come emerge dall'ordinanza della Corte di appello e dai motivi di ricorso, la misura cautelare fu disposta, con ordinanza del 26 agosto 2017, all'esito della convalida dell'arresto di SS, eseguito il 22 agosto 2017 perché egli aveva ucciso il vicino di casa NC ON. L'assoluzione è intervenuta perché i giudici della cognizione hanno ritenuto che SS avesse agito in stato di legittima difesa. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha proposto ricorso contro l'ordinanza che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia omesso di motivare sulla rilevanza, ai fini della assoluzione definitiva, delle modifiche introdotte agli artt. 52 e 55 cod. pen. dalla legge 26 aprile 2019 n. 36. Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata non avrebbe potuto limitarsi a constatare - come ha fatto - che la condotta realizzata da SS era stata ritenuta non punibile per legittima difesa, ma avrebbe dovuto valutare se, in concreto, la modifica della scriminante, introdotta dalla legge n. 36/2019, avesse determinato la conferma della pronuncia assolutoria e, dunque, se fosse stata questa modifica ad escludere la possibilità di punire SS a titolo di omicidio volontario o colposo. A detta del ricorrente, la sentenza definitiva di assoluzione avrebbe affermato che il fatto non costituisce reato sulla base di una legge sopravvenuta all'applicazione della misura cautelare. Nel caso in esame, quindi, dovrebbe essere applicato l'art. 314, comma 5, cod. proc. pen. e, poiché la privazione della libertà personale è stata interamente sofferta prima della riforma, il diritto alla riparazione sarebbe escluso. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente si duole che l'ordinanza impugnata non abbia analizzato il comportamento di SS, limitandosi a constatare che la condotta oggetto di imputazione è stata ritenuta non punibile. Secondo il ricorrente, nel caso di specie, i giudici della riparazione avrebbero dovuto tenere conto che l'assoluzione è intervenuta con formula dubitativa e la scriminante stata ritenuta applicabile «quantomeno» nella forma putativa. Il ricorrente afferma che l'assoluzione «nulla toglie alla gravità della condotta, che va valutata ex ante» „ 2 e sottolinea che tale condotta ebbe «incidenza causale determinante» nell'arresto in flagranza e nell'applicazione della misura cautelare. 3. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. A sostegno di tali conclusioni il PG ha citato la sentenza Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, dep. 2024, Cannarile, Rv. 285828, secondo la quale «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza del dolo o della colpa grave, è legittimato a tener conto degli elementi fattuali ritenuti provati nel giudizio di cognizione, essendogli precluso l'esame delle sole prove espressamente dichiarate inutilizzabili dal giudice di merito, ma non di quelle ritenute implicitamente tali o irrilevanti» e ha sottolineato che «nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito». 4. Con memoria scritta depositata il 25 ottobre 2024 il difensore di NE SS ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso «con vittoria di spese nei confronti del MEF». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Si è già detto che la misura cautelare fu disposta, con ordinanza del 26 agosto 2017, all'esito della convalida dell'arresto di SS, eseguito il 22 agosto 2017 perché egli aveva ucciso il vicino di casa NC ON. I fatti si verificarono alla periferia di Bari in un contesto di grave degrado ambientale e sociale. A seguito di una lite tra il nucleo familiare di SS e quello di ON, questi si armò di una mazza da golf e, dopo aver aggredito un'altra persona, si diresse verso l'abitazione di SS, frantumò i vetri della sua auto, ruppe una finestra e sfondò il pannello inferiore della porta di ingresso. SS, che si era rifugiato all'interno, prese la propria pistola (legalmente detenuta) e sparò due colpi. Entrambi attinsero la persona del ON e il secondo fu mortale. Tratto a giudizio per rispondere del reato di omicidio volontario, con sentenza del 2 luglio 2018, NE SS fu assolto da tale imputazione «perché il fatto non costituisce reato». La Corte di Assise di Bari ritenne, infatti, che egli avesse ,z32 agito in stato di legittima difesa, quantomeno putativa. La sentenza fu impugnata dal Pubblico Ministero, secondo il quale la causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. pen. non poteva trovare applicazione, neppure nella forma putativa, atteso che, dopo il primo colpo, SS ne aveva sparato un secondo senza avere verificato se il primo fosse stato sufficiente a interrompere l'aggressione e questo secondo colpo fu mortale. Sostenne inoltre che, in ogni caso, difettava il requisito della proporzione tra la difesa e l'offesa. Con sentenza del 22 maggio 2019 la Corte di Assise di appello di Bari confermò l'assoluzione. Questa sentenza fu impugnata dalla sola parte civile e il ricorso fu dichiarato inammissibile il 22 gennaio 2021. 3. Da quanto esposto emerge che, nel caso oggetto del presente ricorso, non è in discussione che SS abbia tenuto la condotta omicida ed è innegabile che, proprio a causa di questa condotta, egli sia stato privato della libertà personale. Secondo quanto definitivamente accertato nel giudizio di cognizione, tuttavia, la condotta tenuta non fu antigiuridica e SS agì perché costretto dalla necessita di difendersi da un pericolo attuale di danno grave alla persona o, comunque, nella soggettiva - ma incolpevole - convinzione dell'esistenza di una tale situazione di pericolo. Il giudizio di cognizione ha anche escluso che la reazione difensiva abbia ecceduto colposamente i limiti stabiliti dall'art. 52 cod. pen. È stato dunque escluso il carattere antigiuridico della condotta accertata in giudizio e, proprio per questo, l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il diritto all'indennizzo. 4. Il ricorrente sostiene che il processo avrebbe avuto un esito diverso se, dopo la pronuncia di primo grado (che tuttavia era anch'essa una pronuncia assolutoria), la legge 26 aprile 2019 n. 36 non avesse modificato gli artt. 52 e 55 cod. pen. Secondo questa tesi, la Corte di assise di appello di Bari avrebbe seguito un percorso argomentativo diverso rispetto a quello adottato dai giudici di primo grado ritenendo la legittima difesa - ed escludendo l'eccesso colposo - solo alla luce della legge n. 36/2019 e delle modifiche che la stessa ha apportato agli artt. 52 e 55 cod. pen. Il ricorso si fonda sull'assunto che la legge n. 36/2019, introducendo una norma scriminante più favorevole all'imputato, avrebbe avuto un ruolo decisivo nel giudizio di cognizione. Secondo il PG ricorrente, nel caso di specie, la successione di leggi nel tempo sarebbe stata rilevante nel giudizio di cognizione (avendone mutato l'esito) e lo sarebbe dunque anche ai fini del giudizio di riparazione. In questo giudizio, inoltre, dovrebbe trovare applicazione l'art. 314, comma 5, cod. proc. pen. in base al quale «quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è più previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice», il diritto alla 4 Vi2) riparazione è escluso per la «parte di custodia cautelare sofferta prima dell'abrogazione». 5. Pur muovendo da queste premesse, il ricorrente non spiega quali elementi circostanziali della fattispecie concreta, inidonei a integrare la legittima difesa sulla base dell'art. 52 nel testo previgente, sarebbero invece stati decisivi ai fini dell'applicazione del nuovo testo degli artt. 52 e 55 cod. pen. e si limita a riferire che la legge n. 36/2019 è stata citata più di una volta nella sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 22 maggio 2019. Com'è evidente, tuttavia, questo dato è da se solo insufficiente ad affermare che la definitiva assoluzione sia stata determinata dalla successione di leggi nel tempo conseguente alla riforma. A ciò deve aggiungersi che il contenuto della sentenza irrevocabile di assoluzione non fornisce riscontro alle affermazioni del ricorrente. Vi si legge infatti (pag. 19): «SS NE si difese nell'unico modo che le circostanze del caso concreto gli avevano offerto»; pose in essere «la condotta contestatagli al fine di respingere l'intrusione attuata, con violenza sulle cose e minaccia di uso di una micidiale mazza da golf, nell'incombente pericolo di un'aggressione alle persone»; esplose, «in rapida successione (senza intenzione di uccidere deliberatamente)„ [...] due colpi di arma da fuoco (legittimamente detenuta) attraverso l'angusto varco che la consumata violazione del domicilio aveva creato». A fronte di questa motivazione, non v'è alcuno spazio per sostenere che, se gli art. 52 e 55 cod. pen. non fossero stati modificati, la scriminante in parola non avrebbe trovato applicazione. Neppure è possibile affermare che, in assenza di tali modifiche, la reazione difensiva di SS sarebbe stata ritenuta eccedente rispetto ai limiti stabiliti dall'art. 52 cod. pen. e tale eccesso sarebbe stato valutato colposo Ciò rende superfluo l'esame del motivo di ricorso secondo il quale l'estensione dell'ambito operativo di una causa di giustificazione dovrebbe essere equiparata all'abrogazione della norma incriminatrice e renderebbe applicabile l'art. 314, comma 5, cod. proc. pen. 6. Come si è detto, con memoria scritta tempestivamente depositata, il difensore di NE SS ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso «con vittoria di spese». Il Ministero dell'Economia e delle Finanze risulta essersi costituito nel giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione per mezzo dell'Avvocatura dello Stato ed è pertanto soccombente in giudizio. Il Ministero, tuttavia, non ha presentato memorie a sostegno dei ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari. Non ha formulato, dunque, nel presente giudizio di legittimità, eccezioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante. In questa situazione devono ritenersi 5 sussistenti le condizioni per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso il 12 novembre 2024
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 44330 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 12/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 maggio 2024 la Corte di appello di Bari ha accolto la domanda formulata da NE SS per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari sofferta dal 22 agosto 2017 al 2 luglio 2018 e ha determinato l'indennizzo nella misura di C 50.000,00. Come emerge dall'ordinanza della Corte di appello e dai motivi di ricorso, la misura cautelare fu disposta, con ordinanza del 26 agosto 2017, all'esito della convalida dell'arresto di SS, eseguito il 22 agosto 2017 perché egli aveva ucciso il vicino di casa NC ON. L'assoluzione è intervenuta perché i giudici della cognizione hanno ritenuto che SS avesse agito in stato di legittima difesa. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha proposto ricorso contro l'ordinanza che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia omesso di motivare sulla rilevanza, ai fini della assoluzione definitiva, delle modifiche introdotte agli artt. 52 e 55 cod. pen. dalla legge 26 aprile 2019 n. 36. Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata non avrebbe potuto limitarsi a constatare - come ha fatto - che la condotta realizzata da SS era stata ritenuta non punibile per legittima difesa, ma avrebbe dovuto valutare se, in concreto, la modifica della scriminante, introdotta dalla legge n. 36/2019, avesse determinato la conferma della pronuncia assolutoria e, dunque, se fosse stata questa modifica ad escludere la possibilità di punire SS a titolo di omicidio volontario o colposo. A detta del ricorrente, la sentenza definitiva di assoluzione avrebbe affermato che il fatto non costituisce reato sulla base di una legge sopravvenuta all'applicazione della misura cautelare. Nel caso in esame, quindi, dovrebbe essere applicato l'art. 314, comma 5, cod. proc. pen. e, poiché la privazione della libertà personale è stata interamente sofferta prima della riforma, il diritto alla riparazione sarebbe escluso. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente si duole che l'ordinanza impugnata non abbia analizzato il comportamento di SS, limitandosi a constatare che la condotta oggetto di imputazione è stata ritenuta non punibile. Secondo il ricorrente, nel caso di specie, i giudici della riparazione avrebbero dovuto tenere conto che l'assoluzione è intervenuta con formula dubitativa e la scriminante stata ritenuta applicabile «quantomeno» nella forma putativa. Il ricorrente afferma che l'assoluzione «nulla toglie alla gravità della condotta, che va valutata ex ante» „ 2 e sottolinea che tale condotta ebbe «incidenza causale determinante» nell'arresto in flagranza e nell'applicazione della misura cautelare. 3. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. A sostegno di tali conclusioni il PG ha citato la sentenza Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, dep. 2024, Cannarile, Rv. 285828, secondo la quale «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza del dolo o della colpa grave, è legittimato a tener conto degli elementi fattuali ritenuti provati nel giudizio di cognizione, essendogli precluso l'esame delle sole prove espressamente dichiarate inutilizzabili dal giudice di merito, ma non di quelle ritenute implicitamente tali o irrilevanti» e ha sottolineato che «nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito». 4. Con memoria scritta depositata il 25 ottobre 2024 il difensore di NE SS ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso «con vittoria di spese nei confronti del MEF». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Si è già detto che la misura cautelare fu disposta, con ordinanza del 26 agosto 2017, all'esito della convalida dell'arresto di SS, eseguito il 22 agosto 2017 perché egli aveva ucciso il vicino di casa NC ON. I fatti si verificarono alla periferia di Bari in un contesto di grave degrado ambientale e sociale. A seguito di una lite tra il nucleo familiare di SS e quello di ON, questi si armò di una mazza da golf e, dopo aver aggredito un'altra persona, si diresse verso l'abitazione di SS, frantumò i vetri della sua auto, ruppe una finestra e sfondò il pannello inferiore della porta di ingresso. SS, che si era rifugiato all'interno, prese la propria pistola (legalmente detenuta) e sparò due colpi. Entrambi attinsero la persona del ON e il secondo fu mortale. Tratto a giudizio per rispondere del reato di omicidio volontario, con sentenza del 2 luglio 2018, NE SS fu assolto da tale imputazione «perché il fatto non costituisce reato». La Corte di Assise di Bari ritenne, infatti, che egli avesse ,z32 agito in stato di legittima difesa, quantomeno putativa. La sentenza fu impugnata dal Pubblico Ministero, secondo il quale la causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. pen. non poteva trovare applicazione, neppure nella forma putativa, atteso che, dopo il primo colpo, SS ne aveva sparato un secondo senza avere verificato se il primo fosse stato sufficiente a interrompere l'aggressione e questo secondo colpo fu mortale. Sostenne inoltre che, in ogni caso, difettava il requisito della proporzione tra la difesa e l'offesa. Con sentenza del 22 maggio 2019 la Corte di Assise di appello di Bari confermò l'assoluzione. Questa sentenza fu impugnata dalla sola parte civile e il ricorso fu dichiarato inammissibile il 22 gennaio 2021. 3. Da quanto esposto emerge che, nel caso oggetto del presente ricorso, non è in discussione che SS abbia tenuto la condotta omicida ed è innegabile che, proprio a causa di questa condotta, egli sia stato privato della libertà personale. Secondo quanto definitivamente accertato nel giudizio di cognizione, tuttavia, la condotta tenuta non fu antigiuridica e SS agì perché costretto dalla necessita di difendersi da un pericolo attuale di danno grave alla persona o, comunque, nella soggettiva - ma incolpevole - convinzione dell'esistenza di una tale situazione di pericolo. Il giudizio di cognizione ha anche escluso che la reazione difensiva abbia ecceduto colposamente i limiti stabiliti dall'art. 52 cod. pen. È stato dunque escluso il carattere antigiuridico della condotta accertata in giudizio e, proprio per questo, l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il diritto all'indennizzo. 4. Il ricorrente sostiene che il processo avrebbe avuto un esito diverso se, dopo la pronuncia di primo grado (che tuttavia era anch'essa una pronuncia assolutoria), la legge 26 aprile 2019 n. 36 non avesse modificato gli artt. 52 e 55 cod. pen. Secondo questa tesi, la Corte di assise di appello di Bari avrebbe seguito un percorso argomentativo diverso rispetto a quello adottato dai giudici di primo grado ritenendo la legittima difesa - ed escludendo l'eccesso colposo - solo alla luce della legge n. 36/2019 e delle modifiche che la stessa ha apportato agli artt. 52 e 55 cod. pen. Il ricorso si fonda sull'assunto che la legge n. 36/2019, introducendo una norma scriminante più favorevole all'imputato, avrebbe avuto un ruolo decisivo nel giudizio di cognizione. Secondo il PG ricorrente, nel caso di specie, la successione di leggi nel tempo sarebbe stata rilevante nel giudizio di cognizione (avendone mutato l'esito) e lo sarebbe dunque anche ai fini del giudizio di riparazione. In questo giudizio, inoltre, dovrebbe trovare applicazione l'art. 314, comma 5, cod. proc. pen. in base al quale «quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è più previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice», il diritto alla 4 Vi2) riparazione è escluso per la «parte di custodia cautelare sofferta prima dell'abrogazione». 5. Pur muovendo da queste premesse, il ricorrente non spiega quali elementi circostanziali della fattispecie concreta, inidonei a integrare la legittima difesa sulla base dell'art. 52 nel testo previgente, sarebbero invece stati decisivi ai fini dell'applicazione del nuovo testo degli artt. 52 e 55 cod. pen. e si limita a riferire che la legge n. 36/2019 è stata citata più di una volta nella sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 22 maggio 2019. Com'è evidente, tuttavia, questo dato è da se solo insufficiente ad affermare che la definitiva assoluzione sia stata determinata dalla successione di leggi nel tempo conseguente alla riforma. A ciò deve aggiungersi che il contenuto della sentenza irrevocabile di assoluzione non fornisce riscontro alle affermazioni del ricorrente. Vi si legge infatti (pag. 19): «SS NE si difese nell'unico modo che le circostanze del caso concreto gli avevano offerto»; pose in essere «la condotta contestatagli al fine di respingere l'intrusione attuata, con violenza sulle cose e minaccia di uso di una micidiale mazza da golf, nell'incombente pericolo di un'aggressione alle persone»; esplose, «in rapida successione (senza intenzione di uccidere deliberatamente)„ [...] due colpi di arma da fuoco (legittimamente detenuta) attraverso l'angusto varco che la consumata violazione del domicilio aveva creato». A fronte di questa motivazione, non v'è alcuno spazio per sostenere che, se gli art. 52 e 55 cod. pen. non fossero stati modificati, la scriminante in parola non avrebbe trovato applicazione. Neppure è possibile affermare che, in assenza di tali modifiche, la reazione difensiva di SS sarebbe stata ritenuta eccedente rispetto ai limiti stabiliti dall'art. 52 cod. pen. e tale eccesso sarebbe stato valutato colposo Ciò rende superfluo l'esame del motivo di ricorso secondo il quale l'estensione dell'ambito operativo di una causa di giustificazione dovrebbe essere equiparata all'abrogazione della norma incriminatrice e renderebbe applicabile l'art. 314, comma 5, cod. proc. pen. 6. Come si è detto, con memoria scritta tempestivamente depositata, il difensore di NE SS ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso «con vittoria di spese». Il Ministero dell'Economia e delle Finanze risulta essersi costituito nel giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione per mezzo dell'Avvocatura dello Stato ed è pertanto soccombente in giudizio. Il Ministero, tuttavia, non ha presentato memorie a sostegno dei ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari. Non ha formulato, dunque, nel presente giudizio di legittimità, eccezioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante. In questa situazione devono ritenersi 5 sussistenti le condizioni per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso il 12 novembre 2024