Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
La qualità di persona offesa dal reato compete esclusivamente al titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e non coincide con quella di danneggiato. Nei reati contro la pubblica amministrazione "persona offesa" è soltanto quest'ultima, mentre "danneggiati" possono essere i soggetti che solo di riflesso e in via eventuale subiscono un pregiudizio dalla azione delittuosa. Pertanto, in caso di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), il cassiere della Banca d'Italia che, in occasione di un pagamento, corrisponda, per errore, al soggetto attivo del reato somme eccedenti quelle dovute, appartenenti all'amministrazione finanziaria, non può considerarsi persona offesa dal reato, ma solo "danneggiato" dal reato (se l'Istituto di emissione gli chieda la rifusione di dette somme), con l'ulteriore conseguenza che il reato di peculato non può considerarsi aggravato ai sensi dell'art. 61, nn. 7 e 10, per non essere detto cassiere "persona offesa" e per non essere stato consumato il reato "contro" costui, ma contro l'amministrazione finanziaria dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/1999, n. 4074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4074 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 22/2/1999
1. Dott. RENATO FULGENZI Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " N. 381
3. " FRANCESCO TRIFONE " REGISTRO GENERALE
4. " NICOLA LO " N. 49216/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ND SA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 17.7.98 della Corte d'appello di REGGIO CALABRIA, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GIOVANNI GALATI che ha concluso per l'annullamento con rinvio Udito il difensore, avv. ALFREDO BIONDI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, associandosi al P.G.
OSSERVA
Con sentenza in data 17.7.98, la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la decisione 19.12.96 del Tribunale di Palmi, che aveva condannato ND SA alla pena di anni uno mesi sei di reclusione (condizionalmente sospesa), con statuizioni accessorie, per il reato di cui agli artt. 61 nn.
7-10 e 316 CP, così riqualificata l'originaria rubrica ex art. 314 CP [perche, in qualità di pubblico ufficiale, quale contabile ragioniere presso la casa circondariale di Palmi, si appropriava di L. 27.000.000= per errore materiale consegnati a essa OT, delegata al prelievo, dal cassiere della filiale di Reggio Calabria della BA d'IA, RD SA, in eccedenza rispetto all'importo complessivo - L. 337.421.945 - dei buoni di prelevamento (consegnando tre "ballette" da L. 10.000.000 ciascuna, in luogo di tre "mazzette" da L. 1.000.000= ciascuna, in biglietti da L. 10.000 e, complessivamente, L. 364.300.000), sottraendoli dalla contabilità di cassa verificata nella medesima data e il giorno successivo presso la casa circondariale di Palmi - con le aggravanti di aver cagionato ad RD SA un danno patrimoniale di rilevante gravità (essendo il cassiere tenuto alla rifusione nei confronti di Bankitalia) e di aver commesso il fatto contro un incaricato di pubblico servizio. In Palmi il 23 e 24 agosto 1991].
La Corte territoriale ripercorreva, anzitutto, i vari momenti della vicenda;
il 23.8.91 la OT aveva chiesto al cassiere RD il prelievo di L. 337.421.495 in vari tagli (per il pagamento degli stipendi del mese di agosto al personale della casa circondariale);
l'RD si era accorto di uno sbilancio di cassa per L. 27.000.000, confermato dagli accertamenti interni presso Bankitalia;
i controlli contabili eseguiti presso la Casa circondariale (uno dei quali aveva portato alla redazione di un verbale sottoscritto dal direttore De Gesu, dal ragioniere capo Aulicino e dalla OT) avendo dato esito negativo;
all'esito L'indagine preliminare, la OT era stata citata in giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 61 nn. 7, 8, 10 e 314 CP;
il Tribunale, svolta l'attività istruttoria richiesta dalle parti ed espletata una perizia d'ufficio, aveva pronunciato la sentenza 19.12.96 (nei termini già richiamati supra);
l'imputata aveva dedotto tre ordini di motivi d'appello (vizi procedurali;
errata applicazione L'art. 316 CP;
censure in ordine alle aggravanti e al trattamento sanzionatorio).
Con specifico riferimento alle doglianze proposte dalla ND, il giudice di secondo grado poneva in particolare evidenza: che il mancato avviso al consulente della imputata L'inizio delle operazioni peritali (da parte del dott. Di Tommasi) non aveva determinato alcuna nullità o inutilizzabilità; che l'affermazione di responsabilità della prevenuta era da ribadire (dovendosi escludere l'interesse di chicchessia ad accusare falsamente la donna;
essendo il danaro rimasto sempre sotto il controllo di costei;
apparendo infondate le censure di falsità mosse al verbale 24.8.91;
avendo il perito accertato che "nella cassa L'istituto, al momento della redazione del verbale sopra menzionato, vi era una massa di banconote, sicuramente uscite dalla BA d'IA il 23 agosto, di importo superiore a quello di cui aveva fatto richiesta di prelevamento la OT"; essendo irrilevante il particolare se la donna avesse richiesto il prelevamento attraverso lo "stampato modello 26" o una semplice "distinta"; apparendo corretta la qualificazione giuridica data dal Tribunale); che era da confermare la sussistenza delle aggravanti di cui ai nn. 7 e 10 L'art. 61 CP;
che era da ribadire il giudizio di semplice equivalenza fra le attenuanti generiche e le predette aggravanti;
che la misura della pena irrogata dal primo giudice non poteva ritenersi eccessiva;
che non appariva concedibile il beneficio di cui all'art. 175 CP;
che meritavano conferma anche le statuizioni civili del Tribunale (risarcimento danni e rifusione spese, in favore della parte civile RD).
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore di SA ND, deducendo nell'ordine:
I) "Violazione L'art. 229 CPP in relazione all'art. 606 lett. e) CPP, con riferimento alla perizia tecnico - contabile eseguita dal Dott. Di Tommasi Emilio";
II) "Violazione L'art. 192 CPP in relazione all'art. 606 lett. e) CPP, con riferimento alla affermazione di responsabilità della ricorrente. Nonché difetto di motivazione sul punto";
III) "Violazione e falsa applicazione L'art. 316 CP in relazione all'art. 606 lett. b) CPP";
IV) "Violazione e falsa applicazione L'art. 61 nn. 7 e 10 CP in relazione all'art. 606 lett. b) CPP";
V) "Violazione e falsa applicazione L'art. 69 CP in relazione all'art. 606 lett. b) CPP, nonché mancanza di motivazione sul punto relativo alla mancata dichiarazione di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti ritenute in sentenza". Con "motivi aggiunti" in data 2.2.1999, la difesa ND lamentava, ulteriormente:
1) "Omesso avviso all'imputata contumace del deposito della sentenza di appello. Violazione L'art. 606/c CPP in relazione all'art. 548/3 CPP";
2) "Nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi e consequenziali, compresa la sentenza di appello, per assunzioni di prove decisive da parte di collegio giudicante diverso. Violazione degli artt. 178/1/a - 179 CPP". All'odierna udienza, il difensore avv. Biondi ha depositato un "memoriale" della OT (datato 4.2.99); il Procuratore Generale e lo stesso difensore hanno quindi illustrato, rispettivamente, le tesi e le richiesta sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di ordine logico-sistematico impongono alla Corte di prendere in esame, anzitutto, le questioni di carattere procedurale proposte dalla ricorrente.
A) Con la prima doglianza dei "motivi aggiunti", la difesa ha sostenuto che - essendo stata la OT dichiarata contumace alla prima udienza davanti alla Corte d'appello, e non essendo stata espressamente revocata tale dichiarazione nelle udienze successive - alla donna avrebbe dovuto essere notificato "l'avviso di deposito con estratto della sentenza" (ex art. 548 c. 3 CPP). La censura non è fondata.
L'omissione di un formale provvedimento di revoca della dichiarazione di contumacia (art. 487/3 CPP) - quando, come nella specie, l'imputato abbia presenziato alle udienze successive alla prima - non determina nullità alcuna (al pari, del resto, L'omissione della stessa "formale dichiarazione di contumacia"; v. infatti sul punto:
Cass. III, sent. 746 del 14.3.97, Di Pucchio;
Cass. V, sent. 8948 del 4.8.95, Michelutti), ma integra al più un'ipotesi di mera irregolarità, giacché non comporta, di per sè, alcun effetto pregiudizievole per il diretto interessato.
È appena il caso di aggiungere che, nella specie, la OT fu ritualmente posta in grado di sapere che la Corte d'appello aveva pronunciato una sentenza nei suoi confronti, e conseguentemente di esercitare il diritto di impugnazione nel termine prescritto (Cass. IV, sent. 10455 del 5.12.96, Soni): sia perché era presente all'udienza in cui fu data lettura del dispositivo (risulta dagli atti, e segnatamente dalla sentenza impugnata); sia perché la sentenza in questione (completa di motivazione) fu depositata entro il termine indicato in dispositivo (ex art. 544/3 CPP). Il riferimento alla norma di cui all'art. 548/3 CPP appare, dunque, del tutto fuori luogo nella fattispecie.
B) Sempre con i "motivi aggiunti" (seconda doglianza), la difesa ha sostenuto il Tribunale di Palmi avrebbe più volte disposto, nonostante l'opposizione espressa dei legali L'imputata, l'utilizzazione degli atti compiuti davanti ad altro collegio giudicante, e poi effettivamente radicato il giudizio di responsabilità su prove acquisite da collegio diversamente costituito;
da ciò sarebbe derivata una nullità "riguardante la capacità e l'immutabilità del giudice", e perciò stesso di ordine generale, assoluta, insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Neppure questa doglianza può essere accolta.
E invero, secondo quanto opportunamente puntualizzato da una recentissima sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (S.U., sent. 2 del 17.2.99, P.U. 15.1.99, Iannasso e Caporaso), il principio di immutabilità del giudice - posto dall'art. 525/2 CPP a pena di nullità assoluta - impone che, quando muti la composizione del giudice collegiale, il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale (ex artt. 492, 493, 495, 496 ss. CPP); la pregressa fase dibattimentale, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere di attività legittimamente compiuta, onde "non è irragionevole, ne' lesivo dei principi di oralità e immediatezza, che la medesima - attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione della istruzione dibattimentale) entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperato ai fini della decisione" (Corte Cost. sent. 17/94 e ord. 99/96); tali enunciazioni, però, devono essere coordinate con l'art. 511 c. 2 CPP, norma che tende ad assegnare alla lettura dei precedenti verbali una "funzione integrativa" L'escussione della prova orale che sia stata ammessa su richiesta delle parti;
conseguentemente, ove nel corso del dibattimento rinnovato (a causa del mutamento del giudice) nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, devesi ritenere che il giudice - non avendo alcuna parte esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove - possa d'ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e legittimamente inserite negli atti dibattimentali (l'ultimo inciso del secondo comma L'art. 511 CPP, "a meno che l'esame non abbia luogo", postula - infatti - che l'esame non si compia o per volontà delle parti, espressamente manifestata ovvero implicita nella mancata richiesta di "riaudizione" del dichiarante, o per sopravvenuta impossibilità della riaudizione medesima); è invece da escludere (all'infuori L'ipotesi eccezionale di cui all'art. 190 bis CPP) che il giudice, quando l'ammissione della prova sia nuovamente richiesta e consentita (ex artt. 190 e 495 CPP), abbia il potere di "disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente, senza previo riesame del dichiarante", a meno che le parti siano consenzienti in proposito;
tale interpretazione (confortata, per desunzione a contrario, dalla speciale disciplina prevista in tema di incompatibilità dei magistrati dall'art. 1/2 DL n. 553/96 conv. in Legge n. 652/96) è imposta dal carattere eccezionale delle norme che, deviando dai principi di oralità e immediatezza del processo, derogano al generale divieto di lettura (art. 514 CPP) dei verbali delle dichiarazioni non raccolte dal giudice stesso che deve deliberare.
È proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena ricordati, che la censura difensiva dev'essere disattesa, risultando inequivocabilmente dagli atti: 1) che all'udienza del 9.10.1996 il Tribunale di Palmi (nella medesima composizione - Bambace, Iannielli, Sereni - che poi pronunciò la sentenza di primo grado) dispose la rinnovazione del dibattimento (v. ord. a f. 363 Fasc. Trib.); 2) che il P.M. e i difensori chiesero, d'accordo fra loro, che fossero "mantenuti nel fascicolo per il dibattimento e i verbali delle prove già assunte dal precedente collegio" e che ne fosse "data lettura o dichiarata l'utilizzabilità ai sensi L'art.511 CPPP, rinunziando al nuovo esame delle persone già esaminate"
(v. a f. 364 Fasc. Trib.); 3) che, proprio "in conformità delle richieste delle parti", il Tribunale dichiarò utilizzabili i verbali di prove già assunte e ammise i documenti già prodotti (ff. 364, 369 retro, 372 retro, Fasc. Trib.).
Non pare revocabile indubbio, pertanto, che nel caso di specie debba essere esclusa qualsiasi violazione, sia L'art. 525 CPP (per quanto puntualizzato sub 1)) sia degli artt. 511/2 e 514 CPP (per quanto puntualizzato sub 2) 3)).
C) A conforto del primo motivo del ricorso principale, la difesa OT ha sostenuto: che il perito Dott. Di Tommasi, all'atto del conferimento L'incarico, si sarebbe espressamente impegnato a dare avviso L'inizio delle operazioni "alle parti, ai loro difensori, ai loro consulenti di parte in precedenza nominati e a lui già noti"; che il mancato avviso al consulente L'imputata avrebbe leso i diritti della difesa;
che la correlativa eccezione del difensore (udienza 9.10.96) sarebbe stata a torto disattesa dal Tribunale e rigettata dalla Corte d'appello.
La tesi difensiva non è condivisibile.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente, invero, il consulente tecnico di parte ha diritto di assistere alle operazioni peritali, ma non di essere direttamente informato della data di inizio delle operazioni stesse;
conseguentemente, l'avviso dato al difensore L'inizio (o del prosieguo) delle operazioni peritali, soddisfa le esigenze di tutela L'assistenza L'imputato (ex art. 178/c CPP), onde nessuna nullità deriva dalla omessa analoga comunicazione al consulente di parte (Cass. VI, sent. 275 del 17.1.97, Tornabene;
Cass. VI, sent. 1847 del 10.2.90, Cosco). Detti principi risultano, nel caso di specie, pienamente rispettati, dovendosi evincere dagli atti (v. verb. ud. 17.4.96, ff. 348-349 Fasc. Trib.): a) che il perito, all'atto L'accettazione L'incarico, si era riservato di "fissare e comunicare alle parti direttamente con lettera raccomandata l'inizio delle operazioni peritali"; b) che l'inizio delle operazioni peritali fu comunicato, tempestivamente, anche alla difesa OT (come già opportunamente sottolineato dal Tribunale di Palmi con l'ordinanza 9.10.96 e dalla sentenza della Corte d'appello, e come riconosciuto anche alle pagg.
3-4 del ricorso per Cassazione).
La doglianza proposta sul punto dal ricorrente, pertanto, dev'essere respinta.
In ordine alle ulteriori doglianze proposte nell'interesse della ND, devesi osservare:
1) col secondo motivo del ricorso principale si è sostenuto: la Corte avrebbe a torto ritenuto che l'importo di L. 363.650.000 provenisse dal prelievo del 23.8.91, giacché le banconote provenivano anche da altri precedenti prelievi (come desumibile - asseritamente - dalla stessa sentenza di primo grado); i periti e i consulenti tecnici non avrebbero tenuto conto di due "fascette" (contenenti banconote per svariati milioni e repertate il 24.8.91), la cui valutazione avrebbe sicuramente modificato le conclusioni contabili;
assumerebbero decisivo rilievo le anomale procedure di pagamento da parte L'RD (con sparizione del "modello 26 cassa" e della c.d. "macchinata" delle operazioni aritmetiche di calcolo);
la OT, se decisa ad appropriarsi delle somme, non sarebbe stato così ingenua da prelevare banconote dalla precedente giacenza di cassa (anziché quelle ricevute in esubero il 23.8.91); la carenza di motivazione sarebbe, dunque, evidente.
Le tesi proposte non meritano accoglimento.
È opportuno ricordare brevemente che il difetto di motivazione, a norma L'art. 606/E CPP, è valutabile in Cassazione solo se consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
ciò significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto alla analisi del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (pur se - a parere del ricorrente - più esatta) valutazione delle risultanze processuali;
il compito di questa Corte, infatti, non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quelle già compiuta in sede di merito, bensì di stabilire se i giudici del merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi (dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti) e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Un. sent. 930 del 29.1.96, Clarke;
Cass. VI, sent. 10751 del 13.12.96, Zini). Nel caso di specie, le censure proposte (ai limiti
L'ammissibilità, giacché sostanzialmente risolventisi in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata da Tribunale e Corte d'appello) appaiono comunque inidonee a scalfire lo spessore logico-argomentativo delle considerazioni svolte dai giudici del merito, che non mancarono di porre - opportunamente e convincentemente - in evidenza: a) come gli ineccepibili e condivisibili calcoli del perito d'ufficio (dettagliatamente richiamati sia dal Tribunale sia dalla Corte) consentissero di ritenere raggiunta con sicurezza la prova che il 23.8.91 l'RD aveva consegnato erroneamente L. 27.000.000 in più (rispetto all'importo di L. 337.000.000, che era il prelevamento richiesto dalla OT), "provenendo senz'altro da quel prelievo la somma di L. 364.296.000= presente nella cassa della Casa Circondariale" (così testualmente a pag. 20 Sent. Trib., a decisa smentita da quanto asserito in contrario alle pagg.
4-5 del ricorso per cassazione), b) come non potesse riconoscersi importanza decisiva alla "mancata annotazione delle due fascette menzionate" (nel verbale di consistenza di cassa in data 24.8.91), sia perché le stesse erano venute in considerazione solo in un momento successivo alla stesura del citato verbale, sia perché quest'ultimo aveva finalità "non di indagine, ma solo di fissare la consistenza della massa monetaria in possesso L'istituto" (pagg. 12-13 Sent. Trib.; pag. 7 Sent. App.);
c) come restasse priva di significativa rilevanza la circostanza delle pretese "anomale procedure di prelevamento" ("modello 26 di cassa" e "macchinata"), essendo consistito l'errore L'RD "non nell'individuazione di quanto richiesto dalla OT, bensì nella materiale consegna di tre ballette, invece di tre mazzette, di banconote da L. 10.000", e non essendovi dubbi sulla provenienza dalla imputata della "distinta informale" acquisita agli atti (pagg. 10-11 Sent. App.; sul punto è opportuno aggiungere che il Tribunale aveva ritenuto - sulla base delle deposizioni testimoniali e degli accertamenti del perito --che il "modello 26 cassa" non fosse obbligatorio, e che la prassi instaurata dalla OT prevedesse l'uso di "foglietti volanti nei quali venivano indicati i tagli delle banconote richieste": v. infatti alle pagg.
8-9 Sent. Trib.); d) come l'ingenuo" comportamento L'imputata (prelievo di L. 27.000.000 dalle precedenti giacenze di cassa ammontanti a circa L. 54.000.000) trovasse probabile spiegazione nel convincimento della donna che il danaro sfuso sarebbe stato "spendibile più comodamente rispetto a quello nuovo della BA d'IA" (v. alle pagg. 20-21 Sent. Trib.) Concludendo sul punto, devesi ritenere che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici, su ciascuna delle questioni sottoposte al suo esame;
e che la ricorrente, per contro, si sia limitata a riproporre - in sede di legittimità - problemi e tesi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
2) Le argomentazioni a sostegno del terzo motivo del ricorso principale, possono sintetizzarsi come segue: la OT non aveva alcun rapporto organico con la BA d'IA; i ventisette milioni, oggetto L'asserita illecita appropriazione, sarebbero appartenuti all'istituto di credito erogante (BA d'IA) e non alla Tesoreria Provinciale dello Stato;
non essendo l'attività bancaria qualificabile come pubblico servizio o come pubblica funzione, avrebbe dovuto essere esclusa ogni ipotesi di peculato. La Corte ritiene, invece, che la qualificazione giuridica data al fatto dai giudici del merito sia corretta e condivisibile, posto che:
a) le somme in questione erano di pertinenza L'amministrazione finanziaria dello Stato, giacché erogate dalla Tesoreria Provinciale dello Stato (gestita per compiti di istituto dalla BA d'IA) e destinate a finalità pubbliche, rientrando fra queste il pagamento degli stipendi al personale della casa circondariale (v. in proposito: Cass. VI, sent. 1631 del 21.2.97, Gargogliano;
Cass. VI, sent. 10020 del 22.11.96, Provisani e altro;
Cass. VI, sent. 9890 del 14.9.94, Palladini;
Cass. VI, sent. 405 del 25.5.94, Fumarola e altri);
b) la OT ricevette delle somme "nell'esercizio delle proprie funzioni" di contabile - ragioniere presso la Casa Circondariale, e "giovandosi L'errore" in cui era incorso il cassiere della BA d'IA (V. sul punto: Cass. VI, sent. 5515 del 4.6.96, Covelli);
c) secondo la ricostruzione della vicenda operata dai giudici del merito (v. alle pagg. 20-21 Sent. Trib.), l'imputata si appropriò della somma in esubero non appena, attraverso il controllo eseguito in ufficio, si rese conto di aver ricevuto L. 27.000.000 in più:
devesi, dunque, ritenere che la modalità esecutiva adottata (materiale prelievo di banconote "vecchie" già in cassa per un importo corrispondente alla menzionata somma in esubero), lungi dallo escludere il delitto contestato, abbia costituito un "mero artificio" per occultare la commissione L'illecita appropriazione (v.: Cass. VI, sent. 1675 del 12.2.96, Caruso;
Cass. VI, sent. 11902 del 25.11.94, Capponi e altro);
d) appare del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza del delitto attribuito alla OT, il fatto che costei "non avesse alcun rapporto organico con la BA d'IA".
3) Col quarto motivo del ricorso principale, la difesa ha sostenuto:
che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 CP sarebbe stata illegittimamente ritenuta, sul falso presupposto che l'RD fosse "persona offesa dal reato", anche perché la "rilevante gravità del danno patrimoniale" sarebbe stata affermata apoditticamente;
che anche l'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 CP avrebbe dovuto essere esclusa, sia per esser stato commesso il delitto contro la P.A., sia per non essere l'RD "incaricato di pubblico servizio". Entrambe le doglianze sono fondate.
a) Il concetto di "persona offesa dal reato" non coincide con quello di "danneggiato", riferendosi esclusivamente al titolare L'interesse direttamente protetto dalla norma penale (e perciò stesso riguardando un elemento che appartiene alla struttura del reato) e non anche al titolare di interessi che solo in via eventuale possano essere pregiudicati dalla azione delittuosa;
conseguentemente, nei reati contro la pubblica amministrazione, non può riconoscersi la qualità di "persona offesa" a chi sia stato solo di riflesso "danneggiato" dal reato (Cass. VI, sent. 3967 del 10.4.97, Craxi B.; Cass. VI, sent. 8009 del 24.8.93, PM in proc. OL e altro;
Cass. II, sent. 4153 del 4.4.87, Occhipinti). b) Ciò comporta, nel caso di specie, l'esclusione di entrambe le aggravanti in questione: 1) di quella di cui all'art. 61 n. 7 CP, per non essere l'RD "persona offesa" nel senso appena precisato (solo il mancato recupero della somma erroneamente consegnata in più alla OT indusse la BA d'IA a chiederne la rifusione all'RD), come invece espressamente previsto dal testo della disposizione normativa;
1) di quella di cui all'art. 61 n. 10 CP, apparendo evidente che il fatto-reato fu commesso "contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato" (secondo quanto già rilevato supra), e non certo "contro l'RD".
Le considerazioni fin qui svolte comportano l'accoglimento del motivo di ricorso testè esaminato (con assorbimento L'ulteriore doglianza circa la mancata declaratoria di prevalenza delle concesse attenuanti generiche), il rinvio alla Corte d'appello di Messina per la nuova determinazione della pena (con riferimento, sia alla misura della pena-base, sia alla diminuzione da operare ex art. 62bis CP), il rigetto nel resto del ricorso (con decisione definitiva, dunque, sull'accertamento del reato e della penale responsabilità della OT: v., infatti: Sez. Un., sent. 4904 del 23.5.97, Attinà; Sez. Un., sent. 4460 del 19.4.94, Cellerini e altri).
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 nn. 7 e 10 CP, e rinvia per la determinazione della pena alla Corte d'appello di Messina.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1999