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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 908/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 908/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(c.f. indicato: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avvocati Ermanno Restucci (c.f.
) e Pietro D'Alessandro (c.f. ), giusta C.F._2 C.F._3
procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale indicato in atti;
- OPPONENTE –
E
(c.f. indicato , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura speciale autenticata nella firma dal notaio di Persona_1
Roma in data 08.06.2021, rep. n. 15845, racc. n. 7731, Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura
[...]
alle liti allegata ai sensi del DPR 123/01 art. 10, dall'Avv. Giuseppe Caputi (c.f.
), con domicilio digitale indicato in atti;
C.F._4
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-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 22.01.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 3425/2023 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 27.11.2023, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 60.511,73, oltre interessi e spese.
In particolare ha eccepito: 1) il difetto di legittimazione attiva della;
Controparte_1
2) la prescrizione del credito;
3) l'assenza di prova del credito. All'udienza ha altresì
eccepito la violazione dell'art. 106 TUB.
Si è costituita a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2
Avvocati per chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione; in via CP_2
subordinata la condanna dell'opponente al pagamento della somma di Euro
60.511,73, oltre agli interessi calcolati al tasso contrattuale e comunque entro i limiti dei tassi soglia pro-tempore vigenti dal sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma accertata in corso di causa, con ogni idonea e conseguente statuizione.
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti) per la mancata presenza del sig. La mancata partecipazione alla Pt_1
mediazione senza giustificato motivo da parte dell'opponente invitato comporta, in applicazione dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010, la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. In via pregiudiziale va osservato che all'udienza di prima comparizione l'opponente ha dedotto il difetto di legittimazione attiva della controparte derivante dalla nullità della procura generale per notar dell'8 giugno 2021 Persona_1
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rilasciata alla Società tra Avvocati , poichè tale società non risulterebbe CP_2
iscritta nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e, a norma dell'art.. 2 della legge n. 130/99,
solo le società iscritte in tale albo possono essere incaricate della riscossione dei crediti ceduti.
In contrario va osservato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 7243/2024) si
è espressa sulla questione della necessità della procuratrice dell'iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB, escludendo che gli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e
106 T.U.B. siano norme imperative inderogabili, ed ha affermato che la loro eventuale violazione non ha alcuna valenza civilistica e non ha effetto sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti), al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti,
pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”.
4. Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata.
5. Sussiste la legittimazione attiva e la titolarità del credito da parte di CP_1
[...]
Il credito nei confronti nei confronti del signor è sorto in virtù del contratto Pt_1
di finanziamento n. 3142833 contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e della cambiale n. 00600009884 rilasciata in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., come si legge nel ricorso monitorio, ha ceduto il proprio credito alla società in forza di contratto di Controparte_3
cessione concluso in data 28 dicembre 2018, con efficacia economica dal 30 giugno
2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03.01.2019, Foglio delle Inserzioni n. 1.
L'opposta ha depositato copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale e dichiarazione della cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la quale attesta che il credito vantato nei confronti di relativo al PAGHERO' INSOLUTO Parte_1
EFFETTO 00600009884 ed al CREDITO SPECIALE FIL. 09270 RAP. 003142833 rientra nel perimetro dei crediti ceduti pro soluto dal Controparte_4
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Siena S.p.A. alla società cancellata dal registro delle Controparte_5
imprese in data 21/02/2023, in forza di contratto di cessione concluso in data 28
dicembre 2018, con efficacia economica dal 30 giugno 2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 03.01.2019, Foglio delle Inserzioni n. 1.
Come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.10200/2021), la dichiarazione del cedente è elemento potenzialmente decisivo al fine di dimostrare che un determinato credito è stato effettivamente incluso nella cessione.
In data 15.07.2020 ha concluso con un Controparte_3 Controparte_6
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario,
di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 18.07.2020, Parte II, n. 84, foglio degli annunzi commerciali,
nel quale era compreso il credito nei confronti del signor Pt_1
L'opposta ha depositato copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, ma non ha potuto depositare la dichiarazione della cedente cancellata nel 2023. CP_3
Tuttavia, l'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 17944/2023). Nel caso di specie, l'avviso pubblicato in
G.U. prevede chiaramente alla lettera a) che rientrano nella cessione i crediti che
“sono stati precedentemente ceduti ad e di tale cessione è stato dato avviso in CP_3
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2019, Parte II”
e, quindi, anche il credito nei confronti del signor acquistato proprio in Pt_1
forza dell'indicato contratto di cessione.
In data 20.07.2020 ha concluso con un Controparte_6 Controparte_1
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
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effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario,
di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 25.07.2020, Parte II, n. 87, foglio degli annunzi commerciali,
nel quale era compreso il credito nei confronti del signor Pt_1
L'opposta ha depositato copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale e dichiarazione della cedente la quale attesta che in forza di contratto di Controparte_6
cessione concluso in data 20 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 25.07.2020, Parte II, n. 87, foglio degli annunzi commerciali,
ha ceduto alla crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e Controparte_1
per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. e che tra i crediti oggetto di tale cessione rientra anche quello originariamente vantato dalla Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti di
CF e, precisamente, il credito Parte_1 C.F._1
riveniente dal finanziamento n. 3142833 di originari euro 50.000, nonché da effetto insoluto di euro 18.000,00 con scadenza al 30/12/09.
In data 03.12.2020 ha concluso con un Controparte_1 Controparte_6
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario,
di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 10.12.2020, Parte II, n. 144, foglio degli annunzi commerciali,
nel quale era compreso il credito nei confronti del signor Pt_1
L'opposta ha depositato copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale e la propria dichiarazione in qualità di cedente che attesta che in forza di contratto di cessione concluso in data 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 10.12.2020, Parte II, n. 144, foglio degli annunzi commerciali,
ha ceduto pro-soluto alla (ora Controparte_6 Controparte_7
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1
della legge sulla cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. e che tra i crediti oggetto di tale cessione rientra anche quello originariamente vantato Banca Monte
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Dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti di CF Parte_1
e, precisamente, il credito riveniente dal finanziamento n. C.F._1
3142833 di originari euro 50.000, nonché da effetto insoluto di euro 18.000,00 con scadenza al 30/12/09.
In data 11.12.2020 ha concluso con un Controparte_6 Controparte_8
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario,
di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 15.12.2020, Parte II, n. 146, foglio degli annunzi commerciali,
nel quale era compreso il credito nei confronti del signor Pt_1
L'opposta ha depositato copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale e dichiarazione della (già che in forza di contratto di Controparte_7 Controparte_6
cessione concluso in data 11 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 15.12.2020, Parte II, n. 146, foglio degli annunzi commerciali,
ha ceduto pro-soluto alla crediti Controparte_6 Controparte_8
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. e che tra i crediti oggetto di tale cessione rientra anche quello originariamente vantato dalla Banca Monte Dei
Paschi di Siena S.p.A. nei confronti di e, precisamente, il Parte_1
credito riveniente dal finanziamento n. 3142833 di originari euro 50.000, nonché da effetto insoluto di euro 18.000,00 con scadenza al 30/12/09.
Infine, in data 06.05.2021 ha concluso con un Controparte_8 Controparte_1
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario,
di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 13.05.2021, Parte II, n. 56, foglio degli annunzi commerciali,
nel quale era compreso il credito nei confronti del signor Pt_1
L'opposta ha depositato copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale e dichiarazione della cedente la quale attesta che in forza di contratto di cessione Controparte_8
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concluso in data 6 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 13.05.2021, Parte II, n. 56, foglio degli annunzi commerciali, la Società
ha ceduto pro-soluto alla crediti pecuniari Controparte_8 Controparte_1
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. e che tra i crediti oggetto di tale cessione rientra anche quello originariamente vantato dalla Banca Monte Dei Paschi
di Siena S.p.A. nei confronti di CF e, Parte_1 C.F._1
precisamente, il credito riveniente dal finanziamento n. 3142833 di originari euro
50.000, nonché da effetto insoluto di euro 18.000,00 con scadenza al 30/12/09.
In conclusione, ha documentato tutti i trasferimenti del credito e, Controparte_1
sulla base degli elementi sopra illustrati, è provata la legittimazione ex latere creditoris
dell'odierna opposta.
6. L'opponente, poi, lamenta che il decreto ingiuntivo andrebbe revocato perché
emesso in difetto delle condizioni di cui agli artt. 633 e ss cpc per l'assenza di prova scritta, in quanto alla base della domanda monitoria vi sarebbe la sola certificazione ex art. 50 TUB.
Va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
E' infatti noto che "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che
agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18). Con riferimento ai contratti di finanziamento l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è
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tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, oltre alla propria legittimazione, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nei suoi confronti e la consegna della somma mutuata (Cass. 180/2018); non è invece necessaria, non trattandosi di rapporto di conto corrente di corrispondenza, dove il saldo finale è determinato dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, la produzione degli estratti conto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB.
Nel caso di specie, l'odierna opposta ha dimostrato la propria pretesa creditoria depositando il contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento (all.
9 al ricorso), mentre non risulta mai contestata in giudizio la mancata erogazione della somma (che, anzi, può ben ritenersi avvenuta in ragione del fatto che la parte finanziata ha parzialmente dato esecuzione al contratto corrispondendo alcune rate del piano di ammortamento). Trattandosi di contratto di finanziamento, come si è già
detto, non è necessario ai fini della prova del credito produrre ulteriore documentazione contabile come gli estratti conto.
Del tutto generica è, inoltre, la contestazione secondo cui sarebbe erronea la quantificazione del tassi di interesse applicati.
7. Parzialmente fondata è, invece, la doglianza relativa alla prescrizione del credito.
Essa è infondata per quanto riguarda il credito derivante dal contratto di finanziamento.
Il dovere di restituzione posto a carico del soggetto finanziato, infatti, è differito nel tempo e, pertanto, il pagamento dei relativi ratei configura un'obbligazione unica,
con la conseguenza che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. 17798/2011). Ciò, peraltro, induce ad escludere che possa trovare applicazione la disposizione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (in tal senso, cfr., Cass. 1110/94).
La data di scadenza dell'ultima rata, dunque, segna in via generale il momento di decorrenza del termine di prescrizione;
sempre che, ovviamente, non sia già sorto in
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precedenza - in virtù di autonome e specifiche vicende negoziali (ad esempio,
decadenza dal beneficio del termine o risoluzione) - il diritto del soggetto finanziatore ad ottenere la restituzione del capitale residuo e degli interessi.
Nel caso di specie l'ultima rata del finanziamento scadeva il 15.05.2011.
Prima del decorso del termine di prescrizione, e precisamente in data 26.03.2018, è
stata notificata al signor lettera di messa in mora relativa al credito azionato. Pt_1
Da tale data è iniziato un nuovo termine di prescrizione decennale che non era ancora decorso al momento della notifica del decreto ingiuntivo (12.12.2023).
L'eccezione di prescrizione è, invece, fondata per quanto riguarda il credito nascente dalla cambiale.
Come noto, l'azione cambiaria si prescrive in tre anni a decorrere dalla data della scadenza (cfr. art. 94 RD 5 dicembre 1933, n. 1669)
La data di scadenza della cambiale è indicata nel 30.12.2009 e nessun atto interruttivo della prescrizione è intervenuto entro il 30.12.2012 (il primo atto interruttivo della prescrizione è, infatti, la già indicata lettera di messa in mora del 26.03.2018).
Né appare esercitata con la domanda monitoria l'azione causale, come dedotto dall'opposta, dal momento che né nel ricorso monitorio, né nella lettera di messa in mora, né nella comparsa di costituzione, né negli scritti difensivi, vi è alcun riferimento al rapporto sottostante al credito portato dalla cambiale.
8. Per i motivi sopra esposti l'opposizione deve essere parzialmente accolta, sicché
deve essere condannato, previa revoca del decreto ingiuntivo, al Parte_1
pagamento della somma di euro 42.511,73, oltre interessi al tasso contrattuale di mora - e comunque entro i limiti dei tassi soglia pro-tempore vigenti - dal 19/06/17 al saldo sul solo capitale di euro 32.385,45.
10. Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
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Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
3425/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 27.11.2023;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- condanna ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010 al Parte_1
pagamento in favore del bilancio dello Stato della somma di € 759,00.
Così deciso in Aversa il 9.05.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Cirma
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