Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2019, n. 578
CASS
Sentenza 30 settembre 2019

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Massime1

Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto. (Fattispecie relativa al rinvenimento di un taglierino ed un coltello con lama nello zaino di un soggetto senza fissa dimora che si aggirava all'interno di un parcheggio, in cui la Corte ha ritenuto che l'indisponibilità di un'abitazione stabile non può da sola consentire il porto indiscriminato ed ingiustificato di oggetti di tale tipo, potendo il suddetto soggetto far ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli).

Commentario1

  • 1Senza fissa dimora, coltello è reato (Cass. 32103/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 agosto 2021

    Al soggetto senza fissa dimora non può ritenersi consentito il porto indiscriminato e ingiustificato di coltelli solo perché egli si trova a non godere di un'abitazione stabile, dal momento che anche tale soggetto fa ordinariamente riferimento a un luogo a lui riservato, dove depositare gli oggetti, che, se portati al di fuori di esso, sono tali da determinare l'integrazione della fattispecie incriminatrice. Invero, la ratio della norma incriminatrice induce a identificare il motivo giustificativo del porto di tali strumenti soltanto nello scopo determinato da particolari esigenze del portatore perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite e correntemente seguite ed …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2019, n. 578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 578
Data del deposito : 30 settembre 2019

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