Sentenza 25 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica laddove il soggetto emittente le fatture per operazioni inesistenti coincida con l'utilizzatore delle stesse. (Il principio è stato affermato, nella specie, in relazione a persona fisica amministratore delle società, rispettivamente, emittente ed utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti).
Commentario • 1
- 1. Operazioni inesistenti, emissione fatture, società emittente, società utilizzatrice, medesimo amministratoreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2016, n. 5434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5434 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2016 |
Testo completo
05434-17. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.3172 - Presidente - Luca Ramacci UP 25/10/2016- Gastone Andreazza R.G.N. 23517/2015 Antonella Di Stasi Alessandro Andronio Giuseppe Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI RA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/11/2014 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Francesca Malagoli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/11/2014 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 22/09/2011, condannava RI RA in ordine al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000, contestato al capo 1 dell'imputazione, limitatamente alla dichiarazione del 2006, per avere, in qualità di legale rappresentante della T-ONE s.r.l., indicato nelle dichiarazioni CR annuali elementi passivi mediante utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
dichiarava non doversi procedere in ordine agli altri reati contestati in relazione all'anno d'imposta 2005 ovvero ad altre fattispecie incriminatrici (art. 8), contestati ai capi 1 e 2 dell'imputazione.
2. Avverso tale provvedimento il difensore di RI RA, Avv. Mario Zanchetti, ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 9 d.lgs. 74/2000: lamenta che la Corte territoriale erroneamente non abbia applicato l'art. 9 cit., in quanto all'imputato era stata applicata la pena su richiesta con sentenza del Tribunale di Perugia ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, tra cui anche la n. 4 del 01/06/2006, la stessa indicata nell'imputazione per il reato di cui all'art. 2 oggetto del presente procedimento;
nel caso in esame, la connessione tra le due condotte sarebbe evidente, essendo la fattura stata emessa nel 2006 ed utilizzata poi per la dichiarazione annuale del 2007; ricorrerebbe, dunque, un concorso apparente di norme, e, essendo stato l'imputato già giudicato per l'emissione, una violazione del principio del ne bis in idem.
2.2. Vizio di motivazione: lamenta la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale veniva richiesta l'applicazione dell'art. 9 d.lgs. 74/2000. 2.3. Violazione di legge processuale: erroneamente è stata valutata la sentenza di patteggiamento del Gup del Tribunale di Perugia del 11/03/2014 quale prova della fittizietà della fattura n. 4 del 01/06/2006; la sentenza di patteggiamento non implica un vero e proprio giudizio ed un accertamento dei fatti;
inoltre, il richiamo all'art. 238 bis cod. proc. pen. sarebbe erroneo, concernendo la valutazione dei verbali di prove di altri procedimenti;
in ogni caso, la sentenza di patteggiamento fornirebbe prova del reato di cui all'art. 8, non del reato di cui all'art. 2. 2.4. Vizio di motivazione: lamenta l'omessa motivazione in ordine al carattere fittizio della fattura utilizzata per la dichiarazione fraudolenta, limitandosi la sentenza a richiamare la sentenza di patteggiamento, senza tener conto dell'effettiva esistenza dell'operazione finalizzata al contenimento dei costi di terminazione delle chiamate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. SR 2 2. I primi due motivi, che meritano una valutazione congiunta, avendo ad oggetto la questione dell'applicabilità dell'art. 9 d.lgs. 74/2000 sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sono manifestamente infondati. Sotto il profilo della violazione di legge dedotta, va rammentato che l'ambito di operatività dell'art. 9 d.lgs. 74/2000 è stato delineato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che l'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contenente una deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato, esclude la rilevanza penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona proceda in proprio sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione (Sez. 3, n. 19247 del 08/03/2012, Desiati, Rv. 252545); il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione quando l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate (Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, dep. 2013, Cetti Serbelloni, Rv. 255396; Sez. 3, n. 47862 del 06/10/2011, Ercolini, Rv. 251963: "In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica laddove amministratore delle società, rispettivamente emittente ed utilizzatrice delle stesse fatture per operazioni inesistenti, sia la medesima persona fisica"). Tanto premesso, la sentenza impugnata ha evidenziato, con motivazione esaustiva e conforme ai principi richiamati, che la non operatività dell'art. 9 cit. derivava dalla circostanza che all'imputato era contestato il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 in relazione alla fattura n. 4 del 2006 quale legale rappresentante della "T-ONE s.r.l.", quindi in veste di utilizzatore della fattura per operazione oggettivamente inesistente, mentre, nel procedimento definito con sentenza di patteggiamento dinanzi all'A.G. di Perugia, gli era stato contestato il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, in qualità di amministratore di fatto della "Futuro TLC s.r.l.", la società cartiera emittente le fatture false.
3. Il terzo ed il quarto motivo, che meritano una valutazione congiunta, avendo ad oggetto la questione della prova del carattere fittizio della fattura sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sono manifestamente infondati. Invero, è pacifico che la sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna (Sez. 3 of 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Mazzola, Rv. 264058), e che rientrano tra le sentenze divenute irrevocabili che possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esso accertato ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc.pen., anche le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato o di patteggiamento (Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014, Macri', Rv. 261480). Richiamandosi espressamente alla norma di cui all'art. 238 bis cod. proc. pen., ed all'elaborazione giurisprudenziale formatasi al riguardo, la sentenza ha fatto buon governo del principio, rilevando che la sentenza di patteggiamento acquisita aveva attestato il carattere fittizio della fattura n. 4 emessa dalla FUTURO TLC il 01/06/2006 nei confronti di "T-ONE", relativamente a cessioni di traffico telefonico in realtà mai eseguite;
peraltro, la sentenza non manca di rilevare che la sentenza di patteggiamento si inseriva in una più ampia base probatoria, già evidenziata anche dal giudice di primo grado, che ricostruiva il complesso sistema di "frode carosello" del quale l'imputato era parte.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25/10/2016 Il Consigliere estensore Presidente Giuseppe Riccardi Luca Ramacci Giuseppe Riccardi DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 6 FEB 2017 AL CANCELLIERE Luana Mariani 4