Sentenza 6 giugno 2016
Massime • 1
In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunziato sul gravame avverso sentenza inappellabile, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza del giudice d'appello, e ritenere, tuttavia, il giudizio sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 06/06/2016, n. 15321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15321 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2016 |
Testo completo
57 ST 15321-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ORDINANZA N.-Presidente - W Dott. RENATO GRILLO - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO MATTEO SOCCI N. 52251/2015 Dott. GASTONE ANDREAZZA - Consigliere - Dott. ALDO ACETO - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA TRDINANZA sul ricorso proposto da: NE BE N. IL 05/03/1972 avverso la sentenza n. 4997/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 04/06/2015 dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La corte di appello di Firenze con la decisione in epugrafe indicata confermava la sentenza del Tribunale di Pisa che aveva condannato IO TO alla pena di € 4.000,00 di ammenda per i reati di cui all'art. 34, comma 2, d. lgs. 81/2008 e art. 18 comma 1, lettera G, d. Igs. 8172008; In Capannoli il 15 ottobre 2010. 2. Ha proposto ricorso in Cassazione l'imputato, tramite il difensore con distinti motivi di ricorso: violazione di legge, per avere la Corte di appello invece di trasmettere gli atti alla Cassazione deciso su una sentenza inappellabile;
mancata assunzione di una prova decisiva, prova testimoniale;
vizio di motivazione. L'imputato ha presentato memoria.
3. Non risulta manifestamente infondato il motivo sulla violazione di norme processuali avendo la Corte di appello deciso su una sentenza inappellabile invece di trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione. Va annullata senza rinvio la sentenza del giudice d'appello che si erroneamente pronunciato sul gravame contro una sentenza sia inappellabile, con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di Cassazione sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso. (Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010 dep. 06/12/2010, Celico e altro, Rv. 24878001). Il reato risulta quindi prescritto, per il decorso del termine massimo di anni 5, ax art. 157 e 161 cod. pen.
4. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il 1 giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Le motivazioni della sentenza impugnata, escludono la presenza di cause di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 6/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Angelo Matteo SOCCI Angelolattes Sosa' DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAR 2017 11 Funzionato IA NA BALI 2