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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/12/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1243/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel. dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1243/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
NA ST contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIVIA Controparte_1 C.F._2
NE PO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “IN VIA PRINCIPALE: Parte_1
Disporre la revoca dell'assegno di divorzio a favore della sig.ra come stabilito con la CP_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 143/2015 pubblicata in data 24.02.2015, con ripetizione delle somme dal momento della domanda;
IN VIA SUBORDINATA:
Ridurre l'assegno divorzile stabilito con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 143/2015 pubblicata in data 24.02.2015 a favore della sig.ra da Euro CP_1
400,00= mensili a 200,00= Euro mensili;
IN VIA ISTRUTTORIA: - Si chiede ammissione della documentazione prodotta, con ogni più ampia riserva di produrre ulteriore documentazione;
- Si chiede ammissione di interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti Controparte_1 capitoli di prova:
1. Vero che durante gli anni di matrimonio Lei svolgeva regolare attività lavorativa come imprenditrice;
2. Vero che dopo la separazione con il sig. nel 2004 Lei svolgeva attività lavorativa Parte_1 quale commessa presso il negozio “Bottega Verde”, profumeria “Douglas” e “Pubblistore” in Busnago;
3. Vero che in concomitanza del divorzio Lei si trovava in una condizione lavorativa precaria, stante la previsione di chiusura dell'attività dove svolgeva l'attività;
4. Vero che la scelta del mantenimento da parte del sig. in Suo favore nell'accordo di Parte_1 divorzio era condizionato al reperimento di una nuova occupazione lavorativa;
5. Vero che successivamente alla sentenza di divorzio del 2015 lei ereditava due immobili, uno sito in Lomagna (LC), Via D'Adda Busca n. 35, e uno in Sassari;
6. Vero che l'immobile sito in Sassari di Sua proprietà risulta non a reddito;
7. Vero che lei risiede nell'immobile sito in Lomagna (LC), Via D'Adda Busca n. 35, di sua proprietà, senza pagare alcun canone di locazione;
8. Vero che Lei dopo il divorzio nel 2014 svolgeva attività di commessa presso uno stand presso il centro commerciale “il Globo” in Busnago;
9. Vero che dal 02.01.2024 al 30.06.2024 lei ha lavorato presso la con sede legale Controparte_2 in Sulbiate;
10. Vero che Lei dopo il divorzio nel 2014 svolgeva anche attività retribuita in nero;
- Si chiede ammissione di prova testimoniale della sig.ra , sui capitoli di Testimone_1 prova:
1. Vero che Lei svolge esclusivamente l'attività di casalinga, occupandosi della cura della casa e della crescita ed educazione del figlio Persona_1
2. Vero che la Vostra famiglia ha quale unica fonte di reddito la retribuzione che percepisce il sig.
Parte_1
3. Vero che è il sig. che si occupa del mantenimento della casa, del figlio e suo;
- Si Parte_1 chiede ammissione di prova testimoniale della sig.ra sui seguenti capitoli di Controparte_3 prova: Vero che Sua madre, la sig.ra , svolgeva, dopo il divorzio da suo padre Controparte_1 il sig. , in particolare nell'anno 2021, alcune attività lavorative retribuite in Parte_1 nero;
Vero che l'immobile sito in Lomagna (LC), Via Fornace n. 15 è diviso in tre piani;
pagina 2 di 9 Vero che lei è proprietaria del piano terra dell'immobile sito in Lomagna (LC), Via Fornace n. 15;
Vero che Suo padre è proprietario del primo piano e secondo piano dell'immobile in Lomagna (LC), Via Fornace n. 15;
Vero che il secondo piano dell'immobile sito in Lomagna (LC), Via Fornace n. 15 è adibito a solaio ed è inabitabile;
Vero che Suo nonno, , tramite testamento, nominava Lei e Suo padre, Persona_1
, eredi;
Parte_1
Vero che la sig.ra svolge l'attività di casalinga e si occupa interamente Testimone_1 della cura della casa e dell'educazione del piccolo Persona_1
Vero che è Suo padre, , ad occuparsi esclusivamente del mantenimento Parte_1 economico del nuovo nucleo familiare, cioè del mantenimento del figlio e Persona_1 della moglie;
Testimone_1
12. Vero che durante il matrimonio tra i Suoi genitori, e , Parte_1 Controparte_1
Sua madre, , ha sempre svolto attività lavorative retribuite;
Controparte_1
Rigettare tutte le istanze istruttorie di controparte in quanto irrilevanti ai fini della decisione, sia con riferimento agli ordini di esibizione, sia con riferimento all'interrogatorio formale del sig.
sia con riferimento alla prova testimoniale della sig.ra in quanto Parte_1 Controparte_3 capitoli di prova irrilevanti ai fini della decisione e generici. Con riferimento alla richiesta di ammissione di controparte alla prova contraria in caso di ammissione dei capitoli di prova della scrivente si chiede l'inammissibilità della suddetta richiesta in quanto i capitoli a prova contraria non sono stati formulati da parte resistente e con riferimento al capitolo 6) in quanto irrilevante ai fini della decisione.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, oneri e compensi.”
Per : “NEL MERITO Controparte_1
In via principale rigettare tutte le domande avversarie, proposte nel merito di revoca e/o di modifica dell'assegno divorzile in favore della signora e, per l'effetto, confermare la debenza CP_1 dell'assegno di divorzio in capo al signor ed in favore della signora pari Parte_1 CP_1 oggi a € 487,60 e, dunque, disporre che il signor sia tenuto a versare alla signora Parte_1
l'assegno di divorzio pari a € 487,60 per 12 mensilità oltre rivalutazione Istat. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) si insiste nella richiesta:
**- di ordinare al signor ex art. 210 c.p.c., l'esibizione di tutta la documentazione Parte_1 elencata all'art. 473bis.12 c.p.c., comprensiva di tutti i conti correnti bancari a lui intestati;
pagina 3 di 9 **- di ordinare ex art. 210 c.p.c. al signor l'esibizione e produzione in giudizio Parte_1 delle ultime dichiarazioni dei redditi della moglie signora . Testimone_1
Di essere ammessi, laddove il giudice lo ritenesse necessario ed opportuno, alla prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati, preceduti dalla locuzione “vero che” ed epurati da eventuali espressioni generiche e/o valutative:
1) Da gennaio 2015 sino a maggio 2015, la signora si trasferiva a Sassari presso CP_1
l'abitazione dei propri genitori, ove prestava assistenza a questi ultimi ed in particolare alla madre avente una malattia al cuore ed una disfunzione renale;
2) Da maggio 2015 sino alla fine dell'anno 2019, a seguito delle operazioni curative cui si è sottoposta nel 2015 per l'asportazione del melanoma maligno, la signora ha riportato e CP_1 riferiva alla figlia di di dolori alla spalla, debilitazione fisica e depressione Controparte_3 psicologica per la malattia e per la morte dei propri genitori;
3) Nelle annualità dal 2016 al 2019 indicate nel capitolo di prova 2 sopra riportato, la signora reperiva e svolgeva lavoretti occasionali di breve durata;
CP_1
4) Nel periodo di cui al periodo di prova sopra indicato, la signora riferiva spesso alla CP_1 figlia di essere molto provata fisicamente e psicologicamente e di fare fatica a Controparte_3 condurre a lungo un'attività lavorativa.
Si indicano quali testimoni:
, residente a [...] (BG); Testimone_2
residente a [...] (LC); Testimone_3
, residente a [...] (LC); Testimone_4
, residente a [...] (LC); Testimone_5
residente in [...]. Controparte_3
Si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale del signor sui seguenti Parte_1 capitoli:
5) Nell'anno 2024 il signor ha acquistato un'Audi Q3. Parte_1
Sui capitoli di prova formulati dal ricorrente si segnala che la testimone signora Testimone_1
è persona legata da vincoli familiari al signor in quanto moglie.
[...] Parte_1
Rigettare tutte le domande avversarie in via istruttoria per interrogatorio formale e testi a prova diretta inammissibili per le seguenti ragioni:
Interrogatorio formale:
-*- il capitolo n. 1 è è generico, irrilevante e meramente valutativo;
-*- il capitolo n. 2 è generico, irrilevante e meramente valutativo;
-*- il capitolo n. 3 è generico, irrilevante e meramente valutativo;
pagina 4 di 9 -*- il capitolo n. 4 è generico, irrilevante e meramente valutativo oltre che smentito da prova documentale;
-*- il capitolo n. 5 è irrilevante e documentale;
-*- il capitolo n. 6 è irrilevante, meramente valutativo, negativo ed inconferente;
-*- il capitolo n. 7 è illogico oltre che irrilevante;
-*- il capitolo n. 8 è generico ed irrilevante;
-*- il capitolo n. 9 è documentale ed irrilevante;
-*- il capitolo n. 10 è generico, valutativo ed infondato;
Prova testimoniale:
-*- il capitolo n. 1 è generico, meramente valutativo ed irrilevante;
-*- il capitolo n. 2 è infondato, generico, meramente valutativo ed irrilevante;
-*- il capitolo n. 3 è generico, meramente valutativo ed irrilevante.
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova per interrogatorio formale e testimoniale sui capitoli di prova articolati dal ricorrente, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi che saranno indicati.
Sempre in via istruttoria questa difesa eccepisce che le istanze istruttorie per testi a prova diretta formulate da controparte nella memoria ex art. 473bis.17 primo termine, sono da ritenersi inammissibili e se ne chiede quindi il rigetto per le seguenti ragioni:
-*- il capitolo n. 4 è generico, infondato, irrilevante meramente valutativo: la figlia non CP_3 può certo riferire in via diretta in ordine alle modalità di percezione di presunta retribuzione da parte di sua madre;
-*- il capitolo n. 5 è documentale, generico, ed irrilevante;
-*- il capitolo n. 6 è documentale, generico ed irrilevante;
-*- il capitolo n. 7 è documentale, generico ed irrilevante;
-*- il capitolo n. 8 è infondato, generico, irrilevante e valutativo;
-*- il capitolo n. 9 è documentale e generico;
-*- il capitolo n. 10 è generico, meramente valutativo, irrilevante ed avente ad oggetto circostanze da provare a mezzo di prova documentale;
-*- il capitolo n. 11 è generico, meramente valutativo ed avente ad oggetto circostanze da provare a mezzo di prova documentale;
-*- il capitolo n. 12 è generico, meramente valutativo ed irrilevante ai fini del presente procedimento.
pagina 5 di 9 Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova articolati dal ricorrente, si chiede di essere ammessi a prova contraria e si indica quale teste a prova contraria: dal numero 4 al numero 12 , residente in [...]. Controparte_3
In relazione al capitolo 8 avversario si formula il seguente capitolo a prova contraria, sempre con la teste Controparte_3
6) Vero che l'immobile posto al secondo piano di via Fornace 15 in Lomagna, è ammobiliato ed è stato abitato dal signor con la attuale moglie e il figlio dal 2016 al 2019, ed utilizzato Parte_1 per ospitare la figlia di 22 anni della signora ed i genitori di quest'ultima vengono in Tes_1
Italia.
Salvezze illimitate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio Parte_1
, chiedendo in via principale la revoca dell'assegno divorzile previsto in favore Controparte_1 di quest'ultima dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 143/2015 pubblicata il 24/02/2015 e, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile da € 400,00 a € 200,00 mensili.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con Controparte_1 conseguente conferma dell'assegno divorzile previsto dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 143/2015, comprensivo di rivalutazione ISTAT maturata nel corso degli anni.
Dopo avere depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c., le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento.
Non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, sostituita dal deposito di note scritte.
All'esito del deposito delle note scritte, il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale preliminarmente osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendosi pertanto confermare le determinazioni assunte dal giudice relatore.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Controparte_1
Lomagna il 03/09/1983 e dalla loro unione è nata la figlia in data 25/09/1991, CP_3 maggiorenne ed economicamente indipendente.
Il Tribunale di Lecco con decreto del 10/12/2004 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate.
Successivamente, il Tribunale di Lecco con sentenza n. 143/2015 pubblicata il 24/02/2015 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
pagina 6 di 9 e , su ricorso congiunto proposto dai coniugi e provvedendo in Parte_1 Controparte_1 conformità alle condizioni di divorzio pattuite dalle parti.
Tali condizioni, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, prevedevano in particolare la previsione di un assegno divorzile in favore di a carico di Controparte_1 Parte_1 di importo pari a € 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di revoca o, in subordine, di riduzione dell'assegno divorzile posto dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 143/2015 pubblicata il 24/02/2015 in favore di a carico di richiesta avanzata da quest'ultimo e Controparte_1 Parte_1 contrastata dalla prima.
Giova ricordare che la richiesta di modifica delle condizioni di separazione e divorzio deve essere fondata sul mutamento dei presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime;
a tal fine occorre che l'istante provi le vicende intervenute medio tempore e tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico.
La regola di tutte le statuizioni in tema di condizioni di separazione e divorzio è infatti la modificabilità e revocabilità, ove ne sorga la necessità, di tutti i provvedimenti emanati;
il principio regolatore della materia si esprime con la formula rebus sic stantibus, che indica una regola di immodificabilità in presenza dei medesimi presupposti di fatto, che in questi casi esclude anche l'intangibilità assoluta del giudicato.
In definitiva, i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio presuppongono la sopravvenienza di giustificati motivi, da intendersi come fatti sopravvenuti, tali da modificare la situazione preesistente e determinare la necessità di un diverso regime.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “non ogni minima modificazione concreta comporta la necessità di un diversa regolamentazione giuridica dei rapporti in oggetto, e occorre una verifica in concreto della sua incidenza sull'equilibrio voluto dalle parti o dal Tribunale al momento dell'emissione della decisione” (Cass., n. 24515/2013).
Nel caso in esame il Tribunale deve dunque valutare se siano intervenute sopravvenienze di portata tale da giustificare la modifica delle condizioni di divorzio pattuite consensualmente tra i coniugi e, per la precisione, la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile previsto con sentenza del Tribunale di Lecco n. 143/2015 pubblicata il 24/02/2015, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1 su domanda congiunta dei coniugi, alle condizioni concordate tra i medesimi.
I presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di al Controparte_1 tempo della pronuncia della sentenza di divorzio sono dunque già stati positivamente valutati dal Tribunale e riconosciuti dallo stesso essendosi trattato di divorzio su Parte_1 domanda congiunta.
Si deve dunque unicamente verificare se tali presupposti permangono o se essi sono venuti meno con il passare del tempo.
pagina 7 di 9 Il ricorrente allega, quali fatti sopravvenuti idonei a giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno, le seguenti circostanze:
1) Riduzione della capacità economica di anche in ragione della formazione Parte_1 di una nuova famiglia;
2) Acquisizione di una maggiore capacità economica da parte di . Controparte_1
È pacifico, oltre che documentalmente provato, che abbia contratto un nuovo Parte_1 matrimonio con in data 04/05/2015 e che da tale unione sia nato il figlio Testimone_1 in data 21/04/2016 (cfr. docc. 6, 7 e 8 di parte ricorrente). Persona_1
Il Tribunale ritiene che di tale circostanza debba tenersi conto e che ciò giustifichi una riduzione dell'assegno divorzile posto a carico di sia pur in misura inferiore rispetto a Parte_1 quanto preteso dal ricorrente.
Deve, infatti, tenersi parimenti conto delle seguenti circostanze.
L'asserita maggiore capacità economica di non è stata provata, anzi dalle Controparte_1 risultanze di causa è emerso che le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi sono rimaste pressoché le stesse rispetto all'epoca della pronuncia di divorzio.
infatti, all'epoca della pronuncia di divorzio percepiva una retribuzione netta Parte_1 mensile pari a circa € 4.000,00; ora egli è in pensione e percepisce un emolumento pensionistico mensile netto di circa € 3.000,00, cui devono però aggiungersi gli introiti per canoni derivanti da due contratti di locazione di importo complessivo pari a circa € 980,00 mensili (su cui però si applica l'imposta in regime di cedolare secca).
pertanto, percepisce sostanzialmente gli stessi redditi che percepiva all'epoca Parte_1 della pronuncia della sentenza di divorzio: il minor importo della pensione rispetto alla retribuzione è infatti compensato dalle entrate sopravvenute costituite dai canoni derivanti dai contratti di locazione.
Inoltre, come allegato dalla parte resistente, il ricorrente, in base all'ultima dichiarazione dei redditi versata in atti, risulta avere percepito nell'anno 2024 un reddito mensile netto di circa € 4.100,00, dunque addirittura superiore, seppur di poco, a quello che percepiva ai tempi della pronuncia di divorzio.
La situazione economica di è nettamente peggiore rispetto a quella dell'ex Controparte_1 marito.
La resistente risulta infatti svolgere attività lavorativa assunta con contratto di lavoro subordinato quale addetta a servizi di pulizia, per cui percepisce un reddito mensile netto di circa € 900,00/950,00.
Le documentate problematiche di salute insorte negli anni passati e l'età di , Controparte_1 che ha 62 anni, costituiscono ragioni oggettive di difficoltà a reperire attività lavorative maggiormente remunerative.
pagina 8 di 9 È poi vero che ha conseguito – sia pur pro quota unitamente ai quattro fratelli Controparte_1
– parte dell'eredità della madre, ma tale acquisto ereditario non ha comportato un sensibile miglioramento della situazione patrimoniale della resistente.
Si tratta, infatti, di due cespiti immobiliari: l'immobile di Lomagna in cui vive Controparte_1
e un immobile a Sassari, peraltro recentemente ceduto a uno dei fratelli della resistente.
In definitiva, la domanda di revoca dell'assegno divorzile non appare meritevole di accoglimento, mentre deve essere in parte accolta, sia pur in misura inferiore a quella richiesta, la domanda di riduzione dell'assegno divorzile.
Deve infatti osservarsi che, come allegato dalla resistente, l'assegno divorzile è attualmente di importo pari a € 487,60, in considerazione della rivalutazione ISTAT maturata negli anni, e non di € 400,00, come erroneamente sostenuto dal ricorrente.
Il Tribunale ritiene tuttavia congruo, in considerazione della formazione di un nuovo nucleo familiare da parte di ridurre l'importo dell'assegno nella somma di € 400,00 Parte_1 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda giudiziale.
L'accoglimento solo in minima parte della domanda attorea giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Riduce, con decorrenza dal mese di luglio 2024, l'importo dell'assegno divorzile previsto a carico di e in favore di dalla sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Lecco n. 143/2015 nell'importo mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel. dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1243/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
NA ST contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIVIA Controparte_1 C.F._2
NE PO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “IN VIA PRINCIPALE: Parte_1
Disporre la revoca dell'assegno di divorzio a favore della sig.ra come stabilito con la CP_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 143/2015 pubblicata in data 24.02.2015, con ripetizione delle somme dal momento della domanda;
IN VIA SUBORDINATA:
Ridurre l'assegno divorzile stabilito con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 143/2015 pubblicata in data 24.02.2015 a favore della sig.ra da Euro CP_1
400,00= mensili a 200,00= Euro mensili;
IN VIA ISTRUTTORIA: - Si chiede ammissione della documentazione prodotta, con ogni più ampia riserva di produrre ulteriore documentazione;
- Si chiede ammissione di interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti Controparte_1 capitoli di prova:
1. Vero che durante gli anni di matrimonio Lei svolgeva regolare attività lavorativa come imprenditrice;
2. Vero che dopo la separazione con il sig. nel 2004 Lei svolgeva attività lavorativa Parte_1 quale commessa presso il negozio “Bottega Verde”, profumeria “Douglas” e “Pubblistore” in Busnago;
3. Vero che in concomitanza del divorzio Lei si trovava in una condizione lavorativa precaria, stante la previsione di chiusura dell'attività dove svolgeva l'attività;
4. Vero che la scelta del mantenimento da parte del sig. in Suo favore nell'accordo di Parte_1 divorzio era condizionato al reperimento di una nuova occupazione lavorativa;
5. Vero che successivamente alla sentenza di divorzio del 2015 lei ereditava due immobili, uno sito in Lomagna (LC), Via D'Adda Busca n. 35, e uno in Sassari;
6. Vero che l'immobile sito in Sassari di Sua proprietà risulta non a reddito;
7. Vero che lei risiede nell'immobile sito in Lomagna (LC), Via D'Adda Busca n. 35, di sua proprietà, senza pagare alcun canone di locazione;
8. Vero che Lei dopo il divorzio nel 2014 svolgeva attività di commessa presso uno stand presso il centro commerciale “il Globo” in Busnago;
9. Vero che dal 02.01.2024 al 30.06.2024 lei ha lavorato presso la con sede legale Controparte_2 in Sulbiate;
10. Vero che Lei dopo il divorzio nel 2014 svolgeva anche attività retribuita in nero;
- Si chiede ammissione di prova testimoniale della sig.ra , sui capitoli di Testimone_1 prova:
1. Vero che Lei svolge esclusivamente l'attività di casalinga, occupandosi della cura della casa e della crescita ed educazione del figlio Persona_1
2. Vero che la Vostra famiglia ha quale unica fonte di reddito la retribuzione che percepisce il sig.
Parte_1
3. Vero che è il sig. che si occupa del mantenimento della casa, del figlio e suo;
- Si Parte_1 chiede ammissione di prova testimoniale della sig.ra sui seguenti capitoli di Controparte_3 prova: Vero che Sua madre, la sig.ra , svolgeva, dopo il divorzio da suo padre Controparte_1 il sig. , in particolare nell'anno 2021, alcune attività lavorative retribuite in Parte_1 nero;
Vero che l'immobile sito in Lomagna (LC), Via Fornace n. 15 è diviso in tre piani;
pagina 2 di 9 Vero che lei è proprietaria del piano terra dell'immobile sito in Lomagna (LC), Via Fornace n. 15;
Vero che Suo padre è proprietario del primo piano e secondo piano dell'immobile in Lomagna (LC), Via Fornace n. 15;
Vero che il secondo piano dell'immobile sito in Lomagna (LC), Via Fornace n. 15 è adibito a solaio ed è inabitabile;
Vero che Suo nonno, , tramite testamento, nominava Lei e Suo padre, Persona_1
, eredi;
Parte_1
Vero che la sig.ra svolge l'attività di casalinga e si occupa interamente Testimone_1 della cura della casa e dell'educazione del piccolo Persona_1
Vero che è Suo padre, , ad occuparsi esclusivamente del mantenimento Parte_1 economico del nuovo nucleo familiare, cioè del mantenimento del figlio e Persona_1 della moglie;
Testimone_1
12. Vero che durante il matrimonio tra i Suoi genitori, e , Parte_1 Controparte_1
Sua madre, , ha sempre svolto attività lavorative retribuite;
Controparte_1
Rigettare tutte le istanze istruttorie di controparte in quanto irrilevanti ai fini della decisione, sia con riferimento agli ordini di esibizione, sia con riferimento all'interrogatorio formale del sig.
sia con riferimento alla prova testimoniale della sig.ra in quanto Parte_1 Controparte_3 capitoli di prova irrilevanti ai fini della decisione e generici. Con riferimento alla richiesta di ammissione di controparte alla prova contraria in caso di ammissione dei capitoli di prova della scrivente si chiede l'inammissibilità della suddetta richiesta in quanto i capitoli a prova contraria non sono stati formulati da parte resistente e con riferimento al capitolo 6) in quanto irrilevante ai fini della decisione.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, oneri e compensi.”
Per : “NEL MERITO Controparte_1
In via principale rigettare tutte le domande avversarie, proposte nel merito di revoca e/o di modifica dell'assegno divorzile in favore della signora e, per l'effetto, confermare la debenza CP_1 dell'assegno di divorzio in capo al signor ed in favore della signora pari Parte_1 CP_1 oggi a € 487,60 e, dunque, disporre che il signor sia tenuto a versare alla signora Parte_1
l'assegno di divorzio pari a € 487,60 per 12 mensilità oltre rivalutazione Istat. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) si insiste nella richiesta:
**- di ordinare al signor ex art. 210 c.p.c., l'esibizione di tutta la documentazione Parte_1 elencata all'art. 473bis.12 c.p.c., comprensiva di tutti i conti correnti bancari a lui intestati;
pagina 3 di 9 **- di ordinare ex art. 210 c.p.c. al signor l'esibizione e produzione in giudizio Parte_1 delle ultime dichiarazioni dei redditi della moglie signora . Testimone_1
Di essere ammessi, laddove il giudice lo ritenesse necessario ed opportuno, alla prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati, preceduti dalla locuzione “vero che” ed epurati da eventuali espressioni generiche e/o valutative:
1) Da gennaio 2015 sino a maggio 2015, la signora si trasferiva a Sassari presso CP_1
l'abitazione dei propri genitori, ove prestava assistenza a questi ultimi ed in particolare alla madre avente una malattia al cuore ed una disfunzione renale;
2) Da maggio 2015 sino alla fine dell'anno 2019, a seguito delle operazioni curative cui si è sottoposta nel 2015 per l'asportazione del melanoma maligno, la signora ha riportato e CP_1 riferiva alla figlia di di dolori alla spalla, debilitazione fisica e depressione Controparte_3 psicologica per la malattia e per la morte dei propri genitori;
3) Nelle annualità dal 2016 al 2019 indicate nel capitolo di prova 2 sopra riportato, la signora reperiva e svolgeva lavoretti occasionali di breve durata;
CP_1
4) Nel periodo di cui al periodo di prova sopra indicato, la signora riferiva spesso alla CP_1 figlia di essere molto provata fisicamente e psicologicamente e di fare fatica a Controparte_3 condurre a lungo un'attività lavorativa.
Si indicano quali testimoni:
, residente a [...] (BG); Testimone_2
residente a [...] (LC); Testimone_3
, residente a [...] (LC); Testimone_4
, residente a [...] (LC); Testimone_5
residente in [...]. Controparte_3
Si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale del signor sui seguenti Parte_1 capitoli:
5) Nell'anno 2024 il signor ha acquistato un'Audi Q3. Parte_1
Sui capitoli di prova formulati dal ricorrente si segnala che la testimone signora Testimone_1
è persona legata da vincoli familiari al signor in quanto moglie.
[...] Parte_1
Rigettare tutte le domande avversarie in via istruttoria per interrogatorio formale e testi a prova diretta inammissibili per le seguenti ragioni:
Interrogatorio formale:
-*- il capitolo n. 1 è è generico, irrilevante e meramente valutativo;
-*- il capitolo n. 2 è generico, irrilevante e meramente valutativo;
-*- il capitolo n. 3 è generico, irrilevante e meramente valutativo;
pagina 4 di 9 -*- il capitolo n. 4 è generico, irrilevante e meramente valutativo oltre che smentito da prova documentale;
-*- il capitolo n. 5 è irrilevante e documentale;
-*- il capitolo n. 6 è irrilevante, meramente valutativo, negativo ed inconferente;
-*- il capitolo n. 7 è illogico oltre che irrilevante;
-*- il capitolo n. 8 è generico ed irrilevante;
-*- il capitolo n. 9 è documentale ed irrilevante;
-*- il capitolo n. 10 è generico, valutativo ed infondato;
Prova testimoniale:
-*- il capitolo n. 1 è generico, meramente valutativo ed irrilevante;
-*- il capitolo n. 2 è infondato, generico, meramente valutativo ed irrilevante;
-*- il capitolo n. 3 è generico, meramente valutativo ed irrilevante.
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova per interrogatorio formale e testimoniale sui capitoli di prova articolati dal ricorrente, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi che saranno indicati.
Sempre in via istruttoria questa difesa eccepisce che le istanze istruttorie per testi a prova diretta formulate da controparte nella memoria ex art. 473bis.17 primo termine, sono da ritenersi inammissibili e se ne chiede quindi il rigetto per le seguenti ragioni:
-*- il capitolo n. 4 è generico, infondato, irrilevante meramente valutativo: la figlia non CP_3 può certo riferire in via diretta in ordine alle modalità di percezione di presunta retribuzione da parte di sua madre;
-*- il capitolo n. 5 è documentale, generico, ed irrilevante;
-*- il capitolo n. 6 è documentale, generico ed irrilevante;
-*- il capitolo n. 7 è documentale, generico ed irrilevante;
-*- il capitolo n. 8 è infondato, generico, irrilevante e valutativo;
-*- il capitolo n. 9 è documentale e generico;
-*- il capitolo n. 10 è generico, meramente valutativo, irrilevante ed avente ad oggetto circostanze da provare a mezzo di prova documentale;
-*- il capitolo n. 11 è generico, meramente valutativo ed avente ad oggetto circostanze da provare a mezzo di prova documentale;
-*- il capitolo n. 12 è generico, meramente valutativo ed irrilevante ai fini del presente procedimento.
pagina 5 di 9 Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova articolati dal ricorrente, si chiede di essere ammessi a prova contraria e si indica quale teste a prova contraria: dal numero 4 al numero 12 , residente in [...]. Controparte_3
In relazione al capitolo 8 avversario si formula il seguente capitolo a prova contraria, sempre con la teste Controparte_3
6) Vero che l'immobile posto al secondo piano di via Fornace 15 in Lomagna, è ammobiliato ed è stato abitato dal signor con la attuale moglie e il figlio dal 2016 al 2019, ed utilizzato Parte_1 per ospitare la figlia di 22 anni della signora ed i genitori di quest'ultima vengono in Tes_1
Italia.
Salvezze illimitate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio Parte_1
, chiedendo in via principale la revoca dell'assegno divorzile previsto in favore Controparte_1 di quest'ultima dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 143/2015 pubblicata il 24/02/2015 e, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile da € 400,00 a € 200,00 mensili.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con Controparte_1 conseguente conferma dell'assegno divorzile previsto dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 143/2015, comprensivo di rivalutazione ISTAT maturata nel corso degli anni.
Dopo avere depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c., le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento.
Non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, sostituita dal deposito di note scritte.
All'esito del deposito delle note scritte, il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale preliminarmente osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendosi pertanto confermare le determinazioni assunte dal giudice relatore.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Controparte_1
Lomagna il 03/09/1983 e dalla loro unione è nata la figlia in data 25/09/1991, CP_3 maggiorenne ed economicamente indipendente.
Il Tribunale di Lecco con decreto del 10/12/2004 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate.
Successivamente, il Tribunale di Lecco con sentenza n. 143/2015 pubblicata il 24/02/2015 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
pagina 6 di 9 e , su ricorso congiunto proposto dai coniugi e provvedendo in Parte_1 Controparte_1 conformità alle condizioni di divorzio pattuite dalle parti.
Tali condizioni, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, prevedevano in particolare la previsione di un assegno divorzile in favore di a carico di Controparte_1 Parte_1 di importo pari a € 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di revoca o, in subordine, di riduzione dell'assegno divorzile posto dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 143/2015 pubblicata il 24/02/2015 in favore di a carico di richiesta avanzata da quest'ultimo e Controparte_1 Parte_1 contrastata dalla prima.
Giova ricordare che la richiesta di modifica delle condizioni di separazione e divorzio deve essere fondata sul mutamento dei presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime;
a tal fine occorre che l'istante provi le vicende intervenute medio tempore e tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico.
La regola di tutte le statuizioni in tema di condizioni di separazione e divorzio è infatti la modificabilità e revocabilità, ove ne sorga la necessità, di tutti i provvedimenti emanati;
il principio regolatore della materia si esprime con la formula rebus sic stantibus, che indica una regola di immodificabilità in presenza dei medesimi presupposti di fatto, che in questi casi esclude anche l'intangibilità assoluta del giudicato.
In definitiva, i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio presuppongono la sopravvenienza di giustificati motivi, da intendersi come fatti sopravvenuti, tali da modificare la situazione preesistente e determinare la necessità di un diverso regime.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “non ogni minima modificazione concreta comporta la necessità di un diversa regolamentazione giuridica dei rapporti in oggetto, e occorre una verifica in concreto della sua incidenza sull'equilibrio voluto dalle parti o dal Tribunale al momento dell'emissione della decisione” (Cass., n. 24515/2013).
Nel caso in esame il Tribunale deve dunque valutare se siano intervenute sopravvenienze di portata tale da giustificare la modifica delle condizioni di divorzio pattuite consensualmente tra i coniugi e, per la precisione, la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile previsto con sentenza del Tribunale di Lecco n. 143/2015 pubblicata il 24/02/2015, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1 su domanda congiunta dei coniugi, alle condizioni concordate tra i medesimi.
I presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di al Controparte_1 tempo della pronuncia della sentenza di divorzio sono dunque già stati positivamente valutati dal Tribunale e riconosciuti dallo stesso essendosi trattato di divorzio su Parte_1 domanda congiunta.
Si deve dunque unicamente verificare se tali presupposti permangono o se essi sono venuti meno con il passare del tempo.
pagina 7 di 9 Il ricorrente allega, quali fatti sopravvenuti idonei a giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno, le seguenti circostanze:
1) Riduzione della capacità economica di anche in ragione della formazione Parte_1 di una nuova famiglia;
2) Acquisizione di una maggiore capacità economica da parte di . Controparte_1
È pacifico, oltre che documentalmente provato, che abbia contratto un nuovo Parte_1 matrimonio con in data 04/05/2015 e che da tale unione sia nato il figlio Testimone_1 in data 21/04/2016 (cfr. docc. 6, 7 e 8 di parte ricorrente). Persona_1
Il Tribunale ritiene che di tale circostanza debba tenersi conto e che ciò giustifichi una riduzione dell'assegno divorzile posto a carico di sia pur in misura inferiore rispetto a Parte_1 quanto preteso dal ricorrente.
Deve, infatti, tenersi parimenti conto delle seguenti circostanze.
L'asserita maggiore capacità economica di non è stata provata, anzi dalle Controparte_1 risultanze di causa è emerso che le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi sono rimaste pressoché le stesse rispetto all'epoca della pronuncia di divorzio.
infatti, all'epoca della pronuncia di divorzio percepiva una retribuzione netta Parte_1 mensile pari a circa € 4.000,00; ora egli è in pensione e percepisce un emolumento pensionistico mensile netto di circa € 3.000,00, cui devono però aggiungersi gli introiti per canoni derivanti da due contratti di locazione di importo complessivo pari a circa € 980,00 mensili (su cui però si applica l'imposta in regime di cedolare secca).
pertanto, percepisce sostanzialmente gli stessi redditi che percepiva all'epoca Parte_1 della pronuncia della sentenza di divorzio: il minor importo della pensione rispetto alla retribuzione è infatti compensato dalle entrate sopravvenute costituite dai canoni derivanti dai contratti di locazione.
Inoltre, come allegato dalla parte resistente, il ricorrente, in base all'ultima dichiarazione dei redditi versata in atti, risulta avere percepito nell'anno 2024 un reddito mensile netto di circa € 4.100,00, dunque addirittura superiore, seppur di poco, a quello che percepiva ai tempi della pronuncia di divorzio.
La situazione economica di è nettamente peggiore rispetto a quella dell'ex Controparte_1 marito.
La resistente risulta infatti svolgere attività lavorativa assunta con contratto di lavoro subordinato quale addetta a servizi di pulizia, per cui percepisce un reddito mensile netto di circa € 900,00/950,00.
Le documentate problematiche di salute insorte negli anni passati e l'età di , Controparte_1 che ha 62 anni, costituiscono ragioni oggettive di difficoltà a reperire attività lavorative maggiormente remunerative.
pagina 8 di 9 È poi vero che ha conseguito – sia pur pro quota unitamente ai quattro fratelli Controparte_1
– parte dell'eredità della madre, ma tale acquisto ereditario non ha comportato un sensibile miglioramento della situazione patrimoniale della resistente.
Si tratta, infatti, di due cespiti immobiliari: l'immobile di Lomagna in cui vive Controparte_1
e un immobile a Sassari, peraltro recentemente ceduto a uno dei fratelli della resistente.
In definitiva, la domanda di revoca dell'assegno divorzile non appare meritevole di accoglimento, mentre deve essere in parte accolta, sia pur in misura inferiore a quella richiesta, la domanda di riduzione dell'assegno divorzile.
Deve infatti osservarsi che, come allegato dalla resistente, l'assegno divorzile è attualmente di importo pari a € 487,60, in considerazione della rivalutazione ISTAT maturata negli anni, e non di € 400,00, come erroneamente sostenuto dal ricorrente.
Il Tribunale ritiene tuttavia congruo, in considerazione della formazione di un nuovo nucleo familiare da parte di ridurre l'importo dell'assegno nella somma di € 400,00 Parte_1 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda giudiziale.
L'accoglimento solo in minima parte della domanda attorea giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Riduce, con decorrenza dal mese di luglio 2024, l'importo dell'assegno divorzile previsto a carico di e in favore di dalla sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Lecco n. 143/2015 nell'importo mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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