Art. 5.
La concessione della indennita' di alloggio e' estesa agli ufficiali nonche' ai sottufficiali e militari di truppa ammogliati o vedovi con prole, appartenenti ad altre forze armate dello Stato e comandati in servizio presso i reparti o istituti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.
La concessione della indennita' di alloggio e' estesa agli ufficiali nonche' ai sottufficiali e militari di truppa ammogliati o vedovi con prole, appartenenti ad altre forze armate dello Stato e comandati in servizio presso i reparti o istituti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.