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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12979/2024 RG, introdotta da
Parte_1 ROMA (RM), 27/04/1967), con il patrocinio dell'avv.
MARIOTTI RICCARDO;
Controparte_1 (ROMA (RM), 03/04/1964), con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI RICCARDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 21/09/1991 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_2, nata a2) i figli minori Per_1 nato a [...] il [...], e
Roma il 15.01.2016, saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla loro educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori medesimi;
3) le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4) i figli vivranno nell'abitazione della madre in Roma, via Lino
Liviabella n. 67, int. 1, presso la quale coabiteranno stabilmente;
5) stante l'attuale età dei figli, il padre potrà tenerli con sé a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera e un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola sino alle ore 19,30 dello stesso giorno;
6) nel periodo delle ferie estive 2025, i minori staranno:-con il padre,
dal 1° al 15 luglio;
- con la madre, dal 16 luglio al 31 luglio;
- con il padre,
-dal 1° al 15 agosto;
con la madre, dal 16 al 31 agosto;
e così di anno in anno alternativamente, ovvero secondo i diversi periodi che saranno previamente concordati fra i coniugi, entro il 15 giugno di ciascuna annualità, in ragione delle rispettive possibilità ed esigenze, in maniera da garantire comunque ad entrambi i genitori la possibilità di avere i figli con sé per periodi alternati di quindici giorni nei mesi di luglio e agosto, e manifestando comunque sin da ora entrambi i coniugi la disponibilità a prevedere, di comune accordo, spostamenti di date o periodi;
7) in occasione delle prossime festività natalizie, i minori staranno con la madre dal 21 al 30 dicembre 2024, mentre staranno con il padre dal 30
dicembre 2024 a 6 gennaio 2025, e così di anno in anno alternativamente;
8) in occasione delle festività pasquali del prossimo anno, i minori staranno con la madre, mentre staranno con il padre nelle festività pasquali dell'anno 2026, e così di anno in anno alternativamente;
9) l'abitazione coniugale sita in Roma, via Lino Liviabella n. 67, int. 1,
rimane assegnata alla moglie, con quanto in essa contenuto, ad eccezione dei beni personali o di famiglia del sig. Controparte_1 che saranno dal
medesimo asportati quanto prima e, comunque, entro trenta giorni dall'udienza che sarà fissata davanti all'intestato Tribunale;
10) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
11) il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra Pt_1
[...] a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, l'importo e così di € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili per ciascuno,
complessivamente € 800,00 (euro ottocento/00) mensili, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, con la precisazione che detto assegno mensile sarà
adeguato annualmente e automaticamente sulla base degli indici ISTAT e sarà corrisposto mediante bonifici bancari sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra Parte_1 avente il seguente IBAN:
[...];
12) le eventuali spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50%
tra i coniugi, con specificazione che, al riguardo, le parti faranno riferimento alle indicazioni fornite, in materia, dal noto protocollo del Tribunale di Roma
(tra le suddette spese straordinarie rientreranno, a titolo esemplificativo,
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche,
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
spese extra scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento,
corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedano il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature,
viaggi e vacanze);
13) i ricorrenti si rilasciano ampio e reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12979/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 27/04/1967) e Controparte_1 (ROMA
(RM), 03/04/1964) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
21/09/1991, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 1195, Parte II, Serie A03, Anno 1991, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12979/2024 RG, introdotta da
Parte_1 ROMA (RM), 27/04/1967), con il patrocinio dell'avv.
MARIOTTI RICCARDO;
Controparte_1 (ROMA (RM), 03/04/1964), con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI RICCARDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 21/09/1991 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_2, nata a2) i figli minori Per_1 nato a [...] il [...], e
Roma il 15.01.2016, saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla loro educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori medesimi;
3) le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4) i figli vivranno nell'abitazione della madre in Roma, via Lino
Liviabella n. 67, int. 1, presso la quale coabiteranno stabilmente;
5) stante l'attuale età dei figli, il padre potrà tenerli con sé a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera e un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola sino alle ore 19,30 dello stesso giorno;
6) nel periodo delle ferie estive 2025, i minori staranno:-con il padre,
dal 1° al 15 luglio;
- con la madre, dal 16 luglio al 31 luglio;
- con il padre,
-dal 1° al 15 agosto;
con la madre, dal 16 al 31 agosto;
e così di anno in anno alternativamente, ovvero secondo i diversi periodi che saranno previamente concordati fra i coniugi, entro il 15 giugno di ciascuna annualità, in ragione delle rispettive possibilità ed esigenze, in maniera da garantire comunque ad entrambi i genitori la possibilità di avere i figli con sé per periodi alternati di quindici giorni nei mesi di luglio e agosto, e manifestando comunque sin da ora entrambi i coniugi la disponibilità a prevedere, di comune accordo, spostamenti di date o periodi;
7) in occasione delle prossime festività natalizie, i minori staranno con la madre dal 21 al 30 dicembre 2024, mentre staranno con il padre dal 30
dicembre 2024 a 6 gennaio 2025, e così di anno in anno alternativamente;
8) in occasione delle festività pasquali del prossimo anno, i minori staranno con la madre, mentre staranno con il padre nelle festività pasquali dell'anno 2026, e così di anno in anno alternativamente;
9) l'abitazione coniugale sita in Roma, via Lino Liviabella n. 67, int. 1,
rimane assegnata alla moglie, con quanto in essa contenuto, ad eccezione dei beni personali o di famiglia del sig. Controparte_1 che saranno dal
medesimo asportati quanto prima e, comunque, entro trenta giorni dall'udienza che sarà fissata davanti all'intestato Tribunale;
10) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
11) il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra Pt_1
[...] a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, l'importo e così di € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili per ciascuno,
complessivamente € 800,00 (euro ottocento/00) mensili, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, con la precisazione che detto assegno mensile sarà
adeguato annualmente e automaticamente sulla base degli indici ISTAT e sarà corrisposto mediante bonifici bancari sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra Parte_1 avente il seguente IBAN:
[...];
12) le eventuali spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50%
tra i coniugi, con specificazione che, al riguardo, le parti faranno riferimento alle indicazioni fornite, in materia, dal noto protocollo del Tribunale di Roma
(tra le suddette spese straordinarie rientreranno, a titolo esemplificativo,
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche,
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
spese extra scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento,
corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedano il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature,
viaggi e vacanze);
13) i ricorrenti si rilasciano ampio e reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12979/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 27/04/1967) e Controparte_1 (ROMA
(RM), 03/04/1964) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
21/09/1991, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 1195, Parte II, Serie A03, Anno 1991, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi