TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 28/10/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
596/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. IO D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto
DA
, nata ad [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
CH (AO), Frazione Plan Felinaz n 140, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avvocato Adele Múrino del Foro di Aosta, C.F. , con studio in Aosta, via C.F._2
Trottechien n. 45, tel./fax 0165.40085 e-mail certificata e dall'avvocato Email_1
Federico Fornoni del Foro di Aosta, C.F. , con studio in Aosta, via Trottechien C.F._3
n. 45, tel./fax 0165.40085 e-mail certificata e elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
RICORRENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente ha allegato in fatto e documentato:
che la ricorrente è nata ad [...] in data [...] ed è stata denunciata all'Anagrafe del Comune di CH come bambina di sesso femminile alla quale è stato attribuito il nome di , come risulta da copia integrale Pt_1 dell'atto di nascita (doc 1);
che, sin dall'infanzia, la ricorrente ha riferito di non sentirsi adeguata al suo corpo e di aver iniziato molto presto a vestirsi in modo maschile e ad assumere
pagina 1 di 5 atteggiamenti tipici del genere maschile;
che, solo successivamente, in età adulta, non riconoscendosi come omosessuale, ha maturato l'idea di voler mutare genere;
che, pertanto, la ricorrente, nel corso dell'anno 2023, prendeva contatti con
l'Associazione GRUPPO TRANS APS di Bologna, prima e con Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Modena Nuovo Ospedale Civile “S. Agostino –
Estense” Unità Operativa Endocrinologia, poi, per avviare una terapia ormonale;
che, già in data 23.10.2023, la dott.ssa , psicologa Persona_1 psicoterapeuta dell'Associazione Gruppo TRANS APS di Bologna, redigeva una relazione nella quale precisava, tra l'altro, che “… Dalle informazioni raccolte durante i colloqui si riscontra una incongruenza di genere (Icd 11 –
HA60) in cui si riconosce e che ha portato al desiderio di iniziare il Per_2 percorso di affermazione di genere” (doc. 3);
che, in data 19.02.2024 il dott. , medico Persona_3 endocrinologo del Nuovo Ospedale Civile “S. Agostino – Estense”, Unità
Operativa Endocrinologia di Modena a seguito di visita endocrinologica rilasciava alla ricorrente impegnativa (doc. 4) per l'esecuzione di esami clinici e successiva visita di controllo;
che, in data 19.04.2024, il dott. redigeva referto Persona_3
(doc. 5) con il nulla osta ad iniziare la terapia ormonale con avvio di trattamento con farmaco androgeno;
che, da ultimo, in data 18.04.2025, lo specialista endocrinologo ha confermato la posologia in atto (doc. 6), con prescrizione di controllo annuale di routine;
che, a completamento del percorso di transizione intrapreso dalla ricorrente, la medesima intende ottenere una pronuncia di rettificazione di attribuzione di sesso da parte di questo Tribunale;
che la ricorrente risulta di stato libero, in quanto non ha mai contratto matrimonio, come si evince dal certificato rilasciato dal Comune di CH
(doc. 2).
Esposte le ragioni di diritto della domanda, parte ricorrente ha così concluso nell'atto introduttivo:
1. autorizzare la ricorrente, su sua richiesta, a sottoporsi ad intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali primari da femminile a maschile;
pagina 2 di 5
2. disporre la rettificazione di attribuzione di sesso di , nata Parte_1
ad Aosta il 25.07.2002, C.F. , con attribuzione alla C.F._1
stessa del sesso maschile in luogo di quello femminile e del prenome al maschile “ ” in luogo di quello al femminile “ ”; Per_2 Pt_1
3. ordinare di procedersi alla conseguente rettificazione nei registri dello Stato
Civile presso il Comune di CH (AO) degli atti e documenti tutti relativi
a , come sopra meglio generalizzata, in specie dell'atto di Parte_1
nascita.
Sentita parte ricorrente e il padre della stessa, il quale ha confermato che non ha generato prole, la Pt_1
causa è stata rimessa in decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, essendo esaustiva e completa la documentazione prodotta.
La domanda risulta fondata e merita pertanto accoglimento.
Si rileva, in diritto, che l'art. 1, legge n. 164/1982, stabilisce che La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
L'art. 31, comma 4, decreto legislativo n. 150/2011, stabilisce che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale (sentenze n. 221/2015 e n.180/2017) e la Corte di cassazione (sentenza n.
15138/2015), alla luce del dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, D. Lgs. cit., hanno chiarito che per la rettificazione di attribuzione di sesso non è presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari. E' viceversa sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
Inoltre, la Corte costituzionale (sentenza n. 221/2015) ha chiarito che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio laddove la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico comporta che il trattamento chirurgico non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Ancora, la Corte costituzionale (sentenza n. 180/2017) ha sottolineato la necessità di un accertamento rigoroso non solo
pagina 3 di 5 della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza
l'intento così manifestato. Pertanto, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione.
Sotto altro profilo, la Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza del 17.02.2020, n. 3877, ha affermato che … il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione del sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. Ciò secondo il principio affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 120/2001) per cui il nome, inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti e tutelati ex art. 2, Cost.
Dall'audizione della parte e dalla documentazione allegata risultano in effetti comprovate la disforia di genere della persona, la irreversibile immedesimazione nel genere percepito e la trasformazione corporea avvenuta.
La consulenza psichiatrica a firma del Dott. del 25.8.2025 (doc. 7) conferma la Persona_4
diagnosi di incongruenza di genere e la terapia in corso.
La documentazione psico-diagnostica e medica prodotta attesta quindi il percorso di affermazione di genere, la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio ed anche la volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
Si rileva, infine, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 23.7.2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nel caso di specie, posto che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nella persona di parte ricorrente sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non è necessaria l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, al quale la parte potrà comunque liberamente accedere.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, trattandosi di pronuncia necessaria su diritti della persona il cui riconoscimento non può prescindere dal pronunciamento del Tribunale ed in assenza di controparte in opposizione alla domanda formulata pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
DISPONE la rettificazione di attribuzione di sesso di , nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, con attribuzione alla stessa del sesso maschile in luogo di quello femminile e C.F._1 del prenome al maschile ” in luogo di quello al femminile ” Per_2 Pt_1
ORDINA di procedersi alla conseguente rettificazione nei registri dello Stato Civile presso il Comune di
CH (AO) degli atti e documenti tutti relativi a , come sopra meglio Parte_1 generalizzata, in specie dell'atto di nascita
DICHIARA in virtù della sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale, la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per la sottoposizione agli interventi chirurgici di conferma di genere, alla luce della definitività e irreversibilità del percorso di transizione finora svolto, e che pertanto parte ricorrente potrà liberamente accedere agli interventi chirurgici di conferma di genere.
Dichiara irripetibili le spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 15.10.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. IO D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. IO D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto
DA
, nata ad [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
CH (AO), Frazione Plan Felinaz n 140, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avvocato Adele Múrino del Foro di Aosta, C.F. , con studio in Aosta, via C.F._2
Trottechien n. 45, tel./fax 0165.40085 e-mail certificata e dall'avvocato Email_1
Federico Fornoni del Foro di Aosta, C.F. , con studio in Aosta, via Trottechien C.F._3
n. 45, tel./fax 0165.40085 e-mail certificata e elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
RICORRENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente ha allegato in fatto e documentato:
che la ricorrente è nata ad [...] in data [...] ed è stata denunciata all'Anagrafe del Comune di CH come bambina di sesso femminile alla quale è stato attribuito il nome di , come risulta da copia integrale Pt_1 dell'atto di nascita (doc 1);
che, sin dall'infanzia, la ricorrente ha riferito di non sentirsi adeguata al suo corpo e di aver iniziato molto presto a vestirsi in modo maschile e ad assumere
pagina 1 di 5 atteggiamenti tipici del genere maschile;
che, solo successivamente, in età adulta, non riconoscendosi come omosessuale, ha maturato l'idea di voler mutare genere;
che, pertanto, la ricorrente, nel corso dell'anno 2023, prendeva contatti con
l'Associazione GRUPPO TRANS APS di Bologna, prima e con Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Modena Nuovo Ospedale Civile “S. Agostino –
Estense” Unità Operativa Endocrinologia, poi, per avviare una terapia ormonale;
che, già in data 23.10.2023, la dott.ssa , psicologa Persona_1 psicoterapeuta dell'Associazione Gruppo TRANS APS di Bologna, redigeva una relazione nella quale precisava, tra l'altro, che “… Dalle informazioni raccolte durante i colloqui si riscontra una incongruenza di genere (Icd 11 –
HA60) in cui si riconosce e che ha portato al desiderio di iniziare il Per_2 percorso di affermazione di genere” (doc. 3);
che, in data 19.02.2024 il dott. , medico Persona_3 endocrinologo del Nuovo Ospedale Civile “S. Agostino – Estense”, Unità
Operativa Endocrinologia di Modena a seguito di visita endocrinologica rilasciava alla ricorrente impegnativa (doc. 4) per l'esecuzione di esami clinici e successiva visita di controllo;
che, in data 19.04.2024, il dott. redigeva referto Persona_3
(doc. 5) con il nulla osta ad iniziare la terapia ormonale con avvio di trattamento con farmaco androgeno;
che, da ultimo, in data 18.04.2025, lo specialista endocrinologo ha confermato la posologia in atto (doc. 6), con prescrizione di controllo annuale di routine;
che, a completamento del percorso di transizione intrapreso dalla ricorrente, la medesima intende ottenere una pronuncia di rettificazione di attribuzione di sesso da parte di questo Tribunale;
che la ricorrente risulta di stato libero, in quanto non ha mai contratto matrimonio, come si evince dal certificato rilasciato dal Comune di CH
(doc. 2).
Esposte le ragioni di diritto della domanda, parte ricorrente ha così concluso nell'atto introduttivo:
1. autorizzare la ricorrente, su sua richiesta, a sottoporsi ad intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali primari da femminile a maschile;
pagina 2 di 5
2. disporre la rettificazione di attribuzione di sesso di , nata Parte_1
ad Aosta il 25.07.2002, C.F. , con attribuzione alla C.F._1
stessa del sesso maschile in luogo di quello femminile e del prenome al maschile “ ” in luogo di quello al femminile “ ”; Per_2 Pt_1
3. ordinare di procedersi alla conseguente rettificazione nei registri dello Stato
Civile presso il Comune di CH (AO) degli atti e documenti tutti relativi
a , come sopra meglio generalizzata, in specie dell'atto di Parte_1
nascita.
Sentita parte ricorrente e il padre della stessa, il quale ha confermato che non ha generato prole, la Pt_1
causa è stata rimessa in decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, essendo esaustiva e completa la documentazione prodotta.
La domanda risulta fondata e merita pertanto accoglimento.
Si rileva, in diritto, che l'art. 1, legge n. 164/1982, stabilisce che La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
L'art. 31, comma 4, decreto legislativo n. 150/2011, stabilisce che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale (sentenze n. 221/2015 e n.180/2017) e la Corte di cassazione (sentenza n.
15138/2015), alla luce del dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, D. Lgs. cit., hanno chiarito che per la rettificazione di attribuzione di sesso non è presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari. E' viceversa sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
Inoltre, la Corte costituzionale (sentenza n. 221/2015) ha chiarito che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio laddove la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico comporta che il trattamento chirurgico non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Ancora, la Corte costituzionale (sentenza n. 180/2017) ha sottolineato la necessità di un accertamento rigoroso non solo
pagina 3 di 5 della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza
l'intento così manifestato. Pertanto, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione.
Sotto altro profilo, la Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza del 17.02.2020, n. 3877, ha affermato che … il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione del sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. Ciò secondo il principio affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 120/2001) per cui il nome, inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti e tutelati ex art. 2, Cost.
Dall'audizione della parte e dalla documentazione allegata risultano in effetti comprovate la disforia di genere della persona, la irreversibile immedesimazione nel genere percepito e la trasformazione corporea avvenuta.
La consulenza psichiatrica a firma del Dott. del 25.8.2025 (doc. 7) conferma la Persona_4
diagnosi di incongruenza di genere e la terapia in corso.
La documentazione psico-diagnostica e medica prodotta attesta quindi il percorso di affermazione di genere, la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio ed anche la volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
Si rileva, infine, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 23.7.2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nel caso di specie, posto che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nella persona di parte ricorrente sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non è necessaria l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, al quale la parte potrà comunque liberamente accedere.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, trattandosi di pronuncia necessaria su diritti della persona il cui riconoscimento non può prescindere dal pronunciamento del Tribunale ed in assenza di controparte in opposizione alla domanda formulata pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
DISPONE la rettificazione di attribuzione di sesso di , nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, con attribuzione alla stessa del sesso maschile in luogo di quello femminile e C.F._1 del prenome al maschile ” in luogo di quello al femminile ” Per_2 Pt_1
ORDINA di procedersi alla conseguente rettificazione nei registri dello Stato Civile presso il Comune di
CH (AO) degli atti e documenti tutti relativi a , come sopra meglio Parte_1 generalizzata, in specie dell'atto di nascita
DICHIARA in virtù della sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale, la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per la sottoposizione agli interventi chirurgici di conferma di genere, alla luce della definitività e irreversibilità del percorso di transizione finora svolto, e che pertanto parte ricorrente potrà liberamente accedere agli interventi chirurgici di conferma di genere.
Dichiara irripetibili le spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 15.10.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. IO D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 5 di 5