Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10164 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 1 0 164 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G. N. 1175/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron.22772 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 16/05/01 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TE N ZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati PONTURO rappresentato DOMENICO, DE ANGELIS CARLO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA VIA BEDODI LAURA, 28, presso lo studio dell'avvocato 2001 COLA DI RIENZO GABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, 2385 -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 76/98 del Tribunale di PARMA, depositata il 22/10/98 R.G.N. 31/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Inps riconobbe a UR OD il diritto alla pensione con decorrenza dall'1.10.1996, con computo anche della contribuzione relativa all'anno 1959, versata in suo favore quale componente di famiglia coltrivatrice. L'Inps, però, considerato che la lavoratrice aveva compiuto gli anni quattordici solo il 28.10.1959, le richiese il pagamento della somma di L.
4.814.620 a titolo di rivalsa a norma dell'art. 24, secondo comma, della 1. 17 ottobre 1967 n. 977, in relazione alla copertura assicurativa per il periodo precedente il compimento di tale età e così come sembrerebbe nella sua qualità di successore del soggetto che sarebbe stato passivamente legittimato per la rivalsa prevista della norma citata. Adito dalla OD il Pretore di Parma, lo stesso accertava il diritto dell'assicurata alla pensione in questione e condannava l'Inps a restituire la somma oggetto della rivalsa. La decisione, appellata dall'Inps, era confermata dal locale Tribunale. Quest'ultimo · rilevato che oggetto dell'impugnazione era solo il diritto dell'Inps ad esercitare la rivalsa, e non anche il diritto dell'assicurata di fruire della pensione con la decorrenza dell'1.10.1996, grazie alla computabilità anche dei contributi relativi ai mesi del 1959 antecedenti al compimento dei 14 anni, a prescindere dalla rivalsa esercitata dall'Inps rigettava l'impugnazione, - rilevando che non era configurabile nella specie l'applicabilità di detta rivalsa, perché all'epoca dei fatti era vigente l'art. 5 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, secondo cui, nell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'imputazione dei contributi va effettuata, per tutto l'anno, in base alla composizione della famiglia coltivatrice in essere 3 alla data del 31 dicembre. Pertanto, era del tutto regolare la contribuzione effettuata per tutto l'anno 1959 e veniva meno ogni presupposto della rivalsa. L'Inps ha proposto ricorso per cassazione. La OD resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'Inps deduce violazione della 1. 4 aprile 1952 n. 218; della 1. 28 ottobre 1957 n. 1047; della 1. 9 gennaio 1963 n. 9; della 1. 22 luglio 1966 n. 613; degli artt. 1 e 24, 2° comma, 1. 17 ottobre 1967 n. 977. Osserva che in base al rinvio alla tabella "B" di cui all'art. 2 della 1. n. 218/1952, compiuto dall'art. 4 della 1. n. 1047/1957 e dall'art. 5 della 1. n. 9/1963, nell'assicurazione dei coltivatori diretti l'attribuzione dei contributi previdenziali a favore dei ragazzi può essere operata solo dal compimento dei quattordici anni. Ne consegue la non computabilità dei contributi versati per il periodo precedente, a norma dell'art. 12 1. n. 613/1966, e quindi anche l'applicabilità della rivalsa in questione, a norma degli artt. 1 e 24 della 1. n. 977/1967. Il ricorso è infondato. La rivalsa dell'Inps è basata sull'art. 24 della 1. n. 977/1967 (tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), che al primo comma prevede il diritto dei bambini adibiti al lavoro "in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge” alle prestazioni assicurative previste dalle leggi vigenti in materia di assicurazioni obbligatorie, e al secondo comma, correlativamente, attribuisce agli istituti assicuratori azioni di rivalsa nei confronti del datore di lavoro “per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi". Sill 4 E' evidente che tale rivalsa non può esercitarsi in riferimento a fatti verificatisi prima della entrata in vigore della disposizione citata, priva di efficacia retroattiva. (Cass. n. 6371/1999 e n. 9532/1999). Questo rilievo è assorbente, dato che, come espressamente precisato nella sentenza impugnata e non contestato nella presente sede, è stata devoluta in appello solo la questione relativa al diritto dell'Inps alla rivalsa, e non anche la questione su cui quindi si è già formato il giudicato circa il diritto della - OD alla pensione nei termini precisati dal giudice di primo grado, maturato sulla base anche del computo del periodo anteriore al compimento degli anni quattordici per cui erano stati versati i contributi. Le spese del giudizio vengono regolate in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono distratte a favore del difensore della controricorrente che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'Inps a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, che liquida in L. 12.000 oltre a L.
3.000.000 per onorari, che distrae all'avv. Salvatore Cabibbo. Così deciso il 16 maggio 2001. Sallio Teller. Il Consigliere est. Il Presidente b yhem IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2.5 LUG. 20013/5 oggi, IL CANCELLIERE BULLO, DI O M T TASTA 13 TENTADA DOSTA DI BOLLO, Dr D ART. POLIO, T A NI SPESA, TASSI BAITTO A1 DELL'ART. 10 0764 18 68 11-6-73 N. 850