Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2009, n. 42508
CASS
Sentenza 16 luglio 2009

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore della parte civile ha diritto al compenso anche in caso di rigetto della domanda risarcitoria, perché il principio di soccombenza regola la materia delle spese tra parti contrapposte e non tra lo Stato e il soggetto dei cui oneri lo Stato stesso si è fatto carico.

Commentario1

  • 1Spese di parte civile per imputato ammesso al patrocinio a spese dello stato (Cass. 46537/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 febbraio 2020

    La somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato quando la parte civile sia ammessa la patrocinio a spese dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore della parte civile. Quando il giudice del processo penale condanna l'imputato alla rifusione integrale delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche, la somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore; essa va pertanto subito determinata secondo i parametri di cui all'art. 82 d.P.R. 115/2002. Quando il giudice del processo penale condanna l'imputato alla rifusione integrale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2009, n. 42508
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42508
Data del deposito : 16 luglio 2009

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