Sentenza 16 luglio 2009
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore della parte civile ha diritto al compenso anche in caso di rigetto della domanda risarcitoria, perché il principio di soccombenza regola la materia delle spese tra parti contrapposte e non tra lo Stato e il soggetto dei cui oneri lo Stato stesso si è fatto carico.
Commentario • 1
- 1. Spese di parte civile per imputato ammesso al patrocinio a spese dello stato (Cass. 46537/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 febbraio 2020
La somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato quando la parte civile sia ammessa la patrocinio a spese dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore della parte civile. Quando il giudice del processo penale condanna l'imputato alla rifusione integrale delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche, la somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore; essa va pertanto subito determinata secondo i parametri di cui all'art. 82 d.P.R. 115/2002. Quando il giudice del processo penale condanna l'imputato alla rifusione integrale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2009, n. 42508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42508 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 16/07/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1311
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 019008/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SARRA FABIO N. IL 16/02/1962;
2) MINISTERO DELLA FINANZE;
avverso ORDINANZA del 04/10/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO FAUSTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva presentata dall'avv. Sarra Fabio. FATTO E DIRITTO
1. Nel corso del processo a carico di RD + altri, il Maresciallo dei Carabinieri, Ufficiale di Pubblica Sicurezza (ma.s.ups.), Stefano Sindona, si costituiva parte civile, a mezzo dell'Avv. Fabio Serra, in qualità di vittima di atti di terrorismo (lesioni gravissime, che lo avevano costretto al congedo), ai sensi della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 10. Dopo una prima sentenza di condanna della Corte di Assise di Appello di Roma del 28/2/2006, gli imputati venivano prosciolti con sentenza della Corte di Assise di Appello del 8/2/2007. Il difensore della parte civile chiedeva alla Corte di Assise di Appello di Roma la liquidazione dei propri compensi. La Corte, con ordinanza del 15/5/2007, ".... premesso che presupposto essenziale per la liquidazione delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile è la sentenza di condanna .... che in difetto di tale condanna l'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in tutti i gradi del giudizio, ne' tali spese possono essere sostenute dallo Stato ...", rigettava la richiesta di liquidazione.
Avverso il provvedimento l'Avv. Serra proponeva opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170. Con ordinanza del 4/10/2007 la Corte di Appello di Roma, "rilevato che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica;
.... con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. .... con riferimento all'esito finale del giudizio ...", confermava il rigetto della domanda di liquidazione.
2. Avverso il rigetto dell'opposizione ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. Fabio Serra, in qualità di difensore della parte civile Stefano Sindona, lamentando:
2.1. la violazione di legge, per essere stata decisa l'opposizione, che non è un mezzo di impugnazione, ma un mero rimedio giuridico straordinario, da un giudice collegiale, piuttosto che dal Presidente dell'ufficio giudiziario, competente funzionalmente ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170;
2.2. la abnormità del rigetto della richiesta di liquidazione essendo dovute le spettanze al difensore della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, indipendentemente dall'esito finale del processo.
3. Il ricorso è fondato con riferimento ad entrambe le cesure formulate.
3.1. In ordine alla competenza a decidere sull'opposizione al decreto di liquidazione delle spese del difensore, questa Corte di legittimità ha con consolidato orientamento stabilito che "in tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento per l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, di competenza del Tribunale di sorveglianza o della Corte di appello, deve essere trattato in composizione monocratica dai rispettivi presidenti o da giudici da essi delegati" (Cass. S.U., 6816/07, Inzerillo;
conf., S.U. n. 6817/07, Mulas). Ne consegue che la decisione impugnata, adottata dalla Corte di Appello di Roma in composizione collegiale, è viziata da incompetenza funzionale.
3.2. Fondato è anche il secondo motivo di doglianza.
Invero a sostegno del rigetto dell'istanza di liquidazione, il giudice di merito ha addotto il riferimento al principio della soccombenza ed il richiamo al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110 che consentirebbe la liquidazione solo in caso di condanna. Entrambe le argomentazioni sono frutto di un'errata interpretazione delle norme. Vero è che l'art. 91 c.p.c., nel disciplinare la condanna alle spese di lite, codifica il principio della soccombenza, ma tale principio è destinato al regolare il rapporto tra le parti, non il rapporto interno tra la parte-cliente ed il proprio Avvocato. Pertanto in base all'art. 91 c.p.c. il soccombente è tenuto a pagare non solo le spese di lite sostenute della altra parte vittoriosa, ma anche a remunerare il proprio Avvocato ed a rimborsargli le spese. Ne consegue, in caso di gratuito patrocinio a cui è ammessa la parte civile, che anche in caso di rigetto della richiesta di risarcimento per assoluzione dell'imputato, lo Stato (come sostituto del danneggiato nel rapporto cliente-difensore), ha il dovere erogare il compenso degli onorari ed il rimborso delle spese al proprio difensore.
Peraltro tale conclusione ha una perfetta simmetria con l'ipotesi dell'imputato, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, il cui difensore ha pur sempre diritto al compenso pur in presenza di condanna del proprio cliente.
Ne consegue che il richiamo fatto nell'ordinanza impugnata alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6^, 3174/03, Cass. 4^, 4497/99), non è pertinente perché tali sentenze, nel riaffermare in materia l'operatività del principio della soccombenza, si riferiscono pur sempre alla regolazione del rapporto tra le parti contrapposte e non al rapporto del cliente con il proprio Avvocato. Tale conclusione è confermata e non contraddetta dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110. Infatti il comma 3, prevede, sempre nell'ottica della regolazione dei rapporti tra le parti contrapposte, che in caso di condanna le spese di lite siano rimborsate dall'imputato allo Stato e non alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, proprio perché l'ente pubblico si è fatto carico delle spese di quest'ultima parte. Viceversa, in caso di assoluzione dell'imputato, il comma 2 prevede che lo Stato rimborsi le spese sostenute da questi ed a cui il giudice abbia condannato la parte civile per la soccombenza. Pertanto, resta confermato che il principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., disciplina il regolamento delle spese tra le parti contrapposte e non tra lo Stato e il soggetto dei cui oneri si è fatto carico con l'ammissione al gratuito patrocinio. Ne consegue che come il difensore dell'imputato, ammesso al gratuito patrocinio, ha diritto al rimborso degli onorari e delle spese anche in caso di condanna;
analogamente il difensore della parte civile ha diritto al compenso anche il caso di rigetto della domanda risarcitoria, non potendo il principio della soccombenza operare tra soggetti, lo Stato e la persona ammessa al gratuito patrocinio, che non sono parti contrapposte di un giudizio.
Per quanto detto, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Presidente della Corte di Appello di Roma che si atterrà nel nuovo esame, ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Presidente della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2009