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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 26 giugno 2025, alle ore 10:31, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il processo iscritto al n. 2209/2023 R.G.A.C., è presente l'avv. Iolanda Assenza per l'attrice, la quale precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in particolare,
delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa. Rileva che le note conclusive depositate dal
Comune sono tardive e quindi ne chiede l'espunzione dal giudizio.
IL GIUDICE
si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2209/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini Parte_1
del giudizio in Palermo, Via Mariano Stabile n. 172, presso lo studio dell'avv. Iolanda Assenza,
dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1
presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n.39, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bellomo, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo, CP_2
piazzetta Benedetto Cairoli, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso la sede,
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Codiglione, giusta procura notarile del
16.03.2016 in Notaio di Palermo allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Persona_1
TERZA CHIAMATA DAL CONVENUTO P_
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 16.096,06, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di lite dalla stessa sostenute, che liquida in € 5.622,00, Parte_1
di cui € 550,19 (€ 518,00 c.u.+ € 27 marca) per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Iolanda Assenza;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del convenuto;
P_
in accoglimento della domanda di manleva proposta dal contro la Controparte_1
Con :
Con 4) condanna la a tenere indenne il di quanto lo stesso è tenuto a Controparte_1
versare all'attrice in forza della presente sentenza per capitale, interessi e spese;
Con 5) condanna la al pagamento in favore del delle spese di lite da quest'ultimo P_
sostenute, che liquida in € 5.622,00, di cui € 545,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso,
oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7 Febbraio 2023, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti di natura non patrimoniale (sub specie di danno biologico permanente e temporaneo e morale) e di natura patrimoniale (spese mediche per € 1.375,00) per un totale di
€ 40.978,00 o nella maggiore o minore somma da accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Deduceva, infatti, di avere subito un infortunio a Palermo, il giorno 15 novembre 2020,
intorno alle ore 17:30, quando, mentre si trovava a percorrere a piedi il marciapiedi di Via
Catullo in Sferracavallo (PA), cadeva rovinosamente al suolo a causa di un dissesto presente sul marciapiedi, riportando lesioni personali.
Il , costituitosi, preliminarmente eccepiva la nullità della citazione ai Controparte_1
sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., rilevando la mancata indicazione del luogo di residenza dell'attrice.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda principale o comunque il concorso di colpa preponderante del danneggiato per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
In subordine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la
[...]
Con (d'ora innanzi denominata soltanto ), al fine di essere tenuto Controparte_3
Con indenne;
ciò in forza del contratto di servizio stipulato tra il e la il 10.07.2020, con P_
cui la predetta società aveva assunto, in particolare, l'obbligo di espletare i servizi di monitoraggio e di pronto intervento sulle strade cittadine e sui relativi manufatti. Con La , chiamata in giudizio, si costituiva deducendo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito eccepiva l'infondatezza sia della domanda attorea che della domanda di manleva formulata dal , chiedendone il rigetto. Controparte_1
In ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la riduzione dell'ammontare del risarcimento in proporzione al concorso di colpa del danneggiato.
La causa, quindi, all'udienza odierna del 26 giugno 2025, dopo l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti a seguito di discussione orale.
Ciò premesso, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di nullità della citazione,
sollevata dal nella propria comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
L'eccezione è infondata.
Infatti, se è vero, da un lato, che l'attrice ha omesso di indicare in citazione la propria residenza e che, ai sensi del primo comma dell'art. 164 c.p.c., tale vizio comporta la nullità
della citazione, è altrettanto vero, dall'altro lato, che il vizio in questione è stato pacificamente sanato per effetto dell'avvenuta costituzione in giudizio del convenuto, in base al disposto del terzo comma dell'art. 164 c.p.c., che non richiede nemmeno – per vizi diversi dall'inosservanza dei termini a comparire e dalla mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163 c.p.c.
– la fissazione di una nuova udienza.
Passando all'esame del merito, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art. 2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è
giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in
relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti
locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause
estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure
con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare
come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse
ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”(in termini Cass. n. 16295/2019;
conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016
non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di P_ provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.
Ne deriva che il , in quanto custode, deve rispondere, nei confronti di Controparte_1
per i danni dalla stessa subiti. Parte_1
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697
c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass.
Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità
ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato,
in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità
aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva,
nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è
idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste , escussa nel corso dell'udienza del Testimone_1
17.04.2025.
Il teste, infatti, ha riferito quanto segue:
“DR Sono a conoscenza dei fatti perché mi accingevo ad andare da mia madre e percorrevo via
Catullo a Sferracavallo in direzione di via Tacito sul lato sinistro del marciapiede.
DR Il sinistro si è verificato nel novembre del 2020 verso le 17:30
Par Sul lato opposto al mio, ho visto la sig.ra cadere mentre camminava sul Pt_1
marciapiede in prossimità di una buca
DR Ricordo che non c'era molta luce, perché era all'imbrunire
Par Ho soccorso la signora insieme ad altre persone per aiutarla ad alzarsi
Par Aveva dolore dove aveva sbattuto ad una spalla, non ricordo se destra o sinistra
Par Nel tratto di via Catullo in cui è caduta la non vi erano numeri civici perché non vi Pt_1
erano abitazioni
abitava più avanti rispetto al punto in cui è caduta e abbiamo chiamato il marito, il Parte_3
quale l'ha condotta al pronto soccorso
Par Abbiamo rialzato di forza la io con l'aiuto di altre due persone Pt_1
Par Io non sono residente in via Catullo, ma lo è mia madre in una traversa di via Catullo, via
Ovidio
Par Sul capitolo 4, confermo la circostanza
Par Io ricordo che abbiamo risollevato la signora e poi è sopraggiunto il marito
Par Il dissesto in cui è caduta la sig.ra derivava dalla mancanza di Pt_1
pavimentazione del marciapiede in più punti. Si da atto che vengono esibite alla teste le riproduzioni fotografiche di cui all'allegato n.7 della
memoria di parte attrice
nelle foto che mi vengono esibite i luoghi e il dissesto in cui è caduta la Parte_4
sig.ra . La porticina in ferro è di un ristorante, non è una abitazione e non ha numero civico. Pt_1
DR Non ricordo se il giorno del sinistro ci fossero auto parcheggiate ai lati della strada
DR Precedentemente al giorno del sinistro c'erano stati lavori penso del gas nel tratto di strada in
cui è caduta la signora. Ora non ricordo esattamente ad opera di quale azienda se gas o acquedotto
DR Conoscevo la signora perché a Sferracavallo ci conosciamo tutti Pt_1
Par Nel tratto di strada in questione ci sono i pali della illuminazione artificiale
DR Non ricordo se al momento della caduta erano o meno accesi”.
Il teste, come già sopra riportato, riconosceva nelle foto esibitegli (allegate da parte attrice)
i luoghi ed in particolare il punto del dissesto in cui si era verificata la caduta.
Ora, la deposizione è da ritenersi attendibile perché non presenta incongruenze e trova per di più riscontro nella documentazione allegata dall'attrice.
Il verbale del pronto soccorso, in particolare, attesta l'arrivo della lo stesso giorno Pt_1
del sinistro alle ore 17:55, e riporta, sotto la voce “modalità di trauma”, l'indicazione “incidente
in luogo aperto”, mentre nell'anamnesi risulta che “la paziente giunge in obi dal triage. Presenta
dolore al braccio ed alla spalla sinistra dopo caduta accidentale…”.
Anche nel diario clinico relativo al ricovero del 16.11.2020, sotto la voce “anamnesi
patologica prossima”, risulta “riferita caduta accidentale in data di ieri camminando per strada”.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza. Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto,
idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Non è sufficiente, a tal fine, il riferimento fatto dalla teste a dei lavori eseguiti prima dell'incidente nel tratto di strada oggetto di causa, sia in quanto estremamente generico (non essendo stata in grado di precisare se gli stessi interessassero il gas o l'acquedotto, né di indicare l'azienda che li avrebbe eseguiti), sia, soprattutto, in quanto silente rispetto all'eventuale incidenza di tali lavori nel decorso causale che ha condotto alla caduta dell'odierna attrice, non essendo emerso dalle dichiarazioni della teste che gli stessi abbiano interessato anche il punto esatto in cui la caduta si è verificata.
Tuttavia, tenuto conto delle notevoli dimensioni della buca (emergenti dal compendio fotografico versato in atti da parte attrice), e considerato che l'attrice abitava nella stessa strada in cui era presente l'insidia che ne ha provocato la caduta, si ritiene che la stessa abbia avuto la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia presente su via Catullo, sicché deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento, che appare congruo quantificare nella misura del 40%.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il
[...]
(quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire l'attrice dei P_
danni sofferti in conseguenza del fatto illecito.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio,
dott. , ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, Persona_2
condivise da questo giudice - che “..a seguito del sinistro accidentale riferito in 15.11.2020 la signora riportava un trauma contusivo della spalla sinistra, sede di frattura scomposta Parte_1
plurima testa collo omerale sinistro con distacco del trochite, trattata chirurgicamente con apposizione
di fili di K (fissatore esterno Galaxy) successivamente rimossi, i cui postumi permanenti appaiono oggi
stabilizzati e meritevoli di valutazione in termini medico-legali”
Sulla scorta dei suesposti rilievi, il medesimo C.T.U. ha ritenuto equo valutare un'inabilità
temporanea assoluta di giorni 6, un'inabilità temporanea relativa, calcolata al 75%, pari a gg.
45, al 50%, pari a gg. 20 e, al 25%, pari a gg. 30. nonché un danno di natura biologica permanente pari globalmente al 9%.
Con riferimento alle spese mediche sostenute dall'attrice, ha rilevato che “si ritengono
congrue le seguenti spese sanitarie sostenute prodotte in atti:
- Fattura VSOFIA 4819/2021 del 23.03.2021 per copia CD, euro 15;
- Fattura 17369 del 20.11.2021 del Centro Diagnostica per Immagini per RMN spalla, euro 132;
Per complessivi euro 147.
In merito alla Fattura 33 del 27.12.2021 del massoterapista per FKT, euro 962, di cui Parte_5
manca documentazione di effettiva esecuzione, è doveroso segnalare che la stessa prestazione, se eseguita
presso centro convenzionato con il SSN, avrebbe avuto costo di euro 50 per ogni ciclo da 10 sedute (la
paziente ha riferito di avere effettuato “circa 2 cicli”.
Alle conclusioni del c.t.u, questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il c.t.u. replicato, in modo esauriente ed esaustivo, alle osservazioni critiche mosse da parte attrice.
Invero, il c.t.u. ha chiarito, in ordine alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta che “Ciò non di meno, si deve ricordare come le lesioni tendinee ovviamente concorrono nel
determinismo della disfunzionalità articolare, e come tali dunque non possono “sommarsi”, ma vanno
valutate in maniera integrata alla escursione articolare riscontrata. Allo stesso modo, si ricorda che il
sottoscritto aveva effettuato una valutazione “analogica”, ovvero partendo dal riferimento tabellare e
modulandolo alla luce del caso clinico concreto. Nello specifico, il quadro clinico della paziente è di molto migliore rispetto al riferimento tabellare citato dal AL (e dal sottoscritto nel corpo della relazione),
dato che la voce tabellare in oggetto prevede una elevazione sino a 110° e una abduzione sino a 90°, con
rotazioni ridotte di un terzo. Nel caso in specie, invece, anche l'abduzione era possibile sino a 110°, e dei
movimenti complessi solo quelli inerenti la rotazione interna avevano una riduzione di 1/3, ricordando
peraltro che l'articolazione controlaterale non risultava completa, ma ridotta ai massimi gradi,
riducendo dunque ulteriormente la quota di menomazione permanente direttamente secondaria al
sinistro che ci occupa.” (vedi integrazione alla c.t.u.).
In proposito, giova rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del
consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte,
esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi
necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur
non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Passando alla liquidazione del danno, si osserva che, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975
del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal
D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata,
avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di
Cassazione, che si condivide, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio
equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere
aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo
in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle
normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna
personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione
risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale",
appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non
costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento
alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n. 901/2018).
Invero, “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo,
per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti
dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo
nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta
istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i
necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni,
valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le
conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore,
della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul
piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente
risarcibili” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018). Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno,
questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza,
del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024, aggiornamento delle precedenti tabelle (il cui utilizzo,
per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ.
nn. 12408 e 14402/2011), spetta a a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 9% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (43 anni compiuti), la somma complessiva di € 17.336,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno biologico” di € 2.438,24 (escluso l'aumento per danno morale del 25%), da moltiplicare per il grado di invalidità (9%) e per il coefficiente
(0,790) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 6.583,75 (€ 690,00 + € 3.881,25 + € 1.150,00 + € 862,50), per i giorni di inabilità temporanea totale e parziale, siccome sopra indicati.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria degli importi appena indicati, pari a € 23.919,75,
costituisce, ad avviso di questo giudice, un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente. Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle
di Milano, in considerazione del difetto assoluto di allegazione e dell'assenza di prova anche presuntiva sul punto.
Parimenti non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno,
in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il danno emergente per le spese sostenute e documentate dall'attrice (spese mediche indicate nel doc. n. 5 allegato alla citazione e spese per la C.T.P. medico – legale), in misura pari a € 497,00, di cui:
- € 147,00 (cifra ritenuta congrua dal c.t.u.) per le spese relative alla “Fattura VSofia
4819/2021 del 23.03.2021” e alla “Fattura 17369 del 20.11.2021 del Centro Diagnostica per
Immagini per RMN spalla”;
- € 100,00 per la spesa relativa alla “Fattura 33 del 27.12.2021 del massoterapista
[...]
per FKT”, atteso che – secondo quanto chiarito dal c.t.u. – la stessa prestazione, Pt_5
se eseguita presso centro convenzionato con il SSN, avrebbe avuto un costo di euro 50
per ogni ciclo da 10 sedute e la stessa paziente ha riferito di avere effettuato “circa 2
cicli” (cfr. relazione di chiarimenti depositata il 24.03.2025);
- € 250,00 per le spese di c.t.p. di cui alla ricevuta n. 20/22 del 15.02.2022 emessa dal Dr.
(nella descrizione della prestazione – pag. 6 doc, n. 3 allegato Persona_3
all'”atto non codificato” del 17.02.2023 – la spesa risulta effettuata per visita medico specialistica ma in realtà risulta riferibile alla c.t.p. (cfr. relazione di c.t.u. e relazione di chiarimenti).
Ora, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 15 novembre 2020),
e procedere quindi alla rivalutazione dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione
(Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità
della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali già decurtato del 40% (€ 14.351,85 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea e da postumi permanenti), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 15 Novembre 2020 (€
12.080,68), quindi il capitale devalutato di € 12.080,68 viene sommato alle spese sostenute già
decurtate del 40% (€ 298,20), assumendo quale data unica quella del 15 Novembre 2020, e il risultato di € 12.378,88 viene rivalutato dal 15 Novembre 2020 alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi maturati calcolati come sopra indicato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attrice, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 16.096,06 (di cui € 1.389,95 per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il Controparte_1
convenuto – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Con Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal contro la , P_
questa appare fondata.
In primo luogo, occorre evidenziare che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo,
costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
Con Nella specie, il lamenta l'inadempimento da parte della (in Controparte_1
ipotesi di accertamento circa l'effettiva verificazione della caduta dell'attrice a causa di una buca presente sul marciapiede) degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 6 del contratto di
Con servizio (sezione “altri servizi”, lettere f e g), in forza del quale la ha l'obbligo di espletare
“il servizio di monitoraggio della rete stradale cittadina”, nonché “il servizio di Pronto Intervento per
il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede)
nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità”, secondo le modalità descritte nell'allegato 1 del suddetto contratto (vedi allegato 1 di cui alla comparsa del . P_
Con Dal canto suo, la ha dedotto di non essere responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie e delle sue pertinenze, ma obbligata soltanto al servizio di monitoraggio e segnalazione al per la programmazione degli interventi estesi e al P_
servizio di pronto intervento per i dissesti particolarmente gravi costituenti una emergenza ed ha eccepito, altresì, che il non ha fornito prova che il tratto di strada luogo del sinistro P_
rientrasse tra quelli oggetto dei predetti servizi.
Al riguardo, deve innanzitutto escludersi che, per effetto della stipula del contratto di servizio del 10.7.2020, la abbia assunto un obbligo generale di manleva dell' CP_2 [...]
indipendente dall'inadempimento degli specifici obblighi dalla stessa assunti con CP_4
il contratto medesimo.
Con Lo stesso contratto di servizio stipulato tra il e la stabilisce, infatti, al punto P_
1) dell'art. 13, che “La Società è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per gli
eventuali danni derivanti dalla attività di servizio e si impegna a mantenere indenne il da P_
qualsiasi responsabilità derivante da inadempimento contrattuale.”.
Interpretando la suddetta disposizione contrattuale, appare evidente che l'obbligo di manleva a carico di previsto dal sopra indicato punto 1) dell'art. 13, specificamente CP_2
invocato dal a sostegno della propria domanda di garanzia) si attiva unicamente in P_
presenza di responsabilità per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi (specifici)
di manutenzione e pronto intervento dalla stessa assunti e, quindi, unicamente allorquando ometta di intervenire tempestivamente al fine di ripristinare le anomalie formatesi sulla rete stradale oggetto del proprio monitoraggio e controllo.
È pur vero, tuttavia, che il non ha dedotto in merito alla sussistenza di un obbligo P_
Con generalizzato di manleva a carico di , ma ha specificamente allegato l'inadempimento da
Con parte della degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 6 (“Altri Servizi”), lettere “f” e “g”, del predetto contratto di servizio, relativi – come si è già detto – all'espletamento del servizio di monitoraggio e pronto intervento della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte Controparte_1
negli allegati tecnici.
Con A tal proposito, appare destituito di fondamento il rilievo effettuato al riguardo dalla ,
sulla base del quale non sarebbe ravvisabile alcun inadempimento dei propri obblighi contrattuali, perché non vi è prova che il dissesto del manto stradale, dedotto da parte attrice,
fosse di alta gravità e che pertanto rientrasse tra gli ammaloramenti che dovevano formare
Con oggetto delle attività di monitoraggio, pronto intervento ed emergenza demandate alla ,
sulla base di quanto disposto dal contratto di servizio del 10.07.2020.
Infatti, da un'attenta analisi del predetto contratto e delle schede di definizione tecnica dei servizi di cui all'Allegato 1), in regime di proroga al momento del sinistro, come precisato dalla
Con stessa , si evince infatti che rientrasse tra i suoi gli obblighi contrattuali la prestazione dei seguenti servizi:
1. servizio di monitoraggio di tutte le pavimentazioni stradali, viarie e pedonali, presenti sul territorio comunale, finalizzato all'individuazione e registrazione dei degradi sovrastrutturali delle stesse, con particolare riguardo a quelle di alta gravità - ma non solo limitatamente a queste ultime (cfr pagg. 19 e 20 del summenzionato contratto di servizio,
ai paragrafi denominati “oggetto del servizio” e “standard di qualità del servizio”,
Con prodotto in allegato all'atto di costituzione del convenuto e della ); P_
2. servizio di pronto intervento per il ripristino di inefficienza circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione delle superfici viarie e pedonali pubbliche di proprietà del P_
, nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica
[...]
incolumità (cfr pag. 22 del citato contratto di servizio, prodotto in allegato all'atto di costituzione del convenuto e della;
P_ CP_2 3. servizio di emergenza per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e/o di modesta
entità presenti su qualsiasi tipo di pavimentazione delle superfici viarie e pedonali nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, consistente non solo nello svolgimento dell'attività di riparazione rapida di buche di alta gravità
(gravità 3), ma anche nel transennamento di anomalie puntuali e circoscritte (cfr pag. 24
del citato contratto di servizio, ai paragrafi denominati “oggetto del servizio” e “standard di qualità del servizio”, prodotto in allegato all'atto di costituzione del convenuto P_
e della . CP_2
Pertanto, sulla base di quanto previsto dal citato contratto nonché dalle schede di definizione tecnica dei servizi di cui all'Allegato 1), nelle ipotesi, come quella oggetto di causa,
Con in cui fosse presente un pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la ,
pur non ritenendo il dissesto stradale di gravità 3, avrebbe dovuto comunque attivare il servizio di pronto intervento per il ripristino dell'inefficienza e il servizio di emergenza per il transennamento dell'area; ciò su segnalazione proveniente anche dal Servizio Aziendale di monitoraggio.
Con Ora, la non ha fornito prova né di avere espletato il servizio di monitoraggio, né di essere intervenuta mediante i servizi di pronto intervento e di emergenza, non adempiendo così l'onere probatorio sulla stessa ricadente.
Con Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va accolta e la va condannata a tenere indenne il di quanto lo stesso sia tenuto a versare all'attrice per capitale, interessi e P_
spese.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attore nei confronti del va P_
accolta nei limiti sopra indicati, parimenti la domanda di garanzia proposta dal P_
contro la CP_2
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., il P_
convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
[...] Tali spese di liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n. 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) dello scaglione in cui ricade il valore della domanda accolta (da € 5.201,00 a € 26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto. P_
Con Anche le spese di lite tra il e la seguono la soccombenza e vengono liquidate P_
nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel
DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) dello scaglione in cui ricade il valore della domanda accolta (da € 5.201,00 a €26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta con riferimento alla predetta domanda.
Così deciso in Palermo il 26 giugno 2025.
IL GIUDICE
Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Il giorno 26 giugno 2025, alle ore 10:31, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il processo iscritto al n. 2209/2023 R.G.A.C., è presente l'avv. Iolanda Assenza per l'attrice, la quale precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in particolare,
delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa. Rileva che le note conclusive depositate dal
Comune sono tardive e quindi ne chiede l'espunzione dal giudizio.
IL GIUDICE
si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2209/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini Parte_1
del giudizio in Palermo, Via Mariano Stabile n. 172, presso lo studio dell'avv. Iolanda Assenza,
dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1
presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n.39, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bellomo, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo, CP_2
piazzetta Benedetto Cairoli, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso la sede,
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Codiglione, giusta procura notarile del
16.03.2016 in Notaio di Palermo allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Persona_1
TERZA CHIAMATA DAL CONVENUTO P_
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 16.096,06, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di lite dalla stessa sostenute, che liquida in € 5.622,00, Parte_1
di cui € 550,19 (€ 518,00 c.u.+ € 27 marca) per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Iolanda Assenza;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del convenuto;
P_
in accoglimento della domanda di manleva proposta dal contro la Controparte_1
Con :
Con 4) condanna la a tenere indenne il di quanto lo stesso è tenuto a Controparte_1
versare all'attrice in forza della presente sentenza per capitale, interessi e spese;
Con 5) condanna la al pagamento in favore del delle spese di lite da quest'ultimo P_
sostenute, che liquida in € 5.622,00, di cui € 545,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso,
oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7 Febbraio 2023, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti di natura non patrimoniale (sub specie di danno biologico permanente e temporaneo e morale) e di natura patrimoniale (spese mediche per € 1.375,00) per un totale di
€ 40.978,00 o nella maggiore o minore somma da accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Deduceva, infatti, di avere subito un infortunio a Palermo, il giorno 15 novembre 2020,
intorno alle ore 17:30, quando, mentre si trovava a percorrere a piedi il marciapiedi di Via
Catullo in Sferracavallo (PA), cadeva rovinosamente al suolo a causa di un dissesto presente sul marciapiedi, riportando lesioni personali.
Il , costituitosi, preliminarmente eccepiva la nullità della citazione ai Controparte_1
sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., rilevando la mancata indicazione del luogo di residenza dell'attrice.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda principale o comunque il concorso di colpa preponderante del danneggiato per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
In subordine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la
[...]
Con (d'ora innanzi denominata soltanto ), al fine di essere tenuto Controparte_3
Con indenne;
ciò in forza del contratto di servizio stipulato tra il e la il 10.07.2020, con P_
cui la predetta società aveva assunto, in particolare, l'obbligo di espletare i servizi di monitoraggio e di pronto intervento sulle strade cittadine e sui relativi manufatti. Con La , chiamata in giudizio, si costituiva deducendo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito eccepiva l'infondatezza sia della domanda attorea che della domanda di manleva formulata dal , chiedendone il rigetto. Controparte_1
In ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la riduzione dell'ammontare del risarcimento in proporzione al concorso di colpa del danneggiato.
La causa, quindi, all'udienza odierna del 26 giugno 2025, dopo l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti a seguito di discussione orale.
Ciò premesso, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di nullità della citazione,
sollevata dal nella propria comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
L'eccezione è infondata.
Infatti, se è vero, da un lato, che l'attrice ha omesso di indicare in citazione la propria residenza e che, ai sensi del primo comma dell'art. 164 c.p.c., tale vizio comporta la nullità
della citazione, è altrettanto vero, dall'altro lato, che il vizio in questione è stato pacificamente sanato per effetto dell'avvenuta costituzione in giudizio del convenuto, in base al disposto del terzo comma dell'art. 164 c.p.c., che non richiede nemmeno – per vizi diversi dall'inosservanza dei termini a comparire e dalla mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163 c.p.c.
– la fissazione di una nuova udienza.
Passando all'esame del merito, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art. 2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è
giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in
relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti
locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause
estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure
con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare
come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse
ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”(in termini Cass. n. 16295/2019;
conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016
non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di P_ provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.
Ne deriva che il , in quanto custode, deve rispondere, nei confronti di Controparte_1
per i danni dalla stessa subiti. Parte_1
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697
c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass.
Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità
ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato,
in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità
aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva,
nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è
idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste , escussa nel corso dell'udienza del Testimone_1
17.04.2025.
Il teste, infatti, ha riferito quanto segue:
“DR Sono a conoscenza dei fatti perché mi accingevo ad andare da mia madre e percorrevo via
Catullo a Sferracavallo in direzione di via Tacito sul lato sinistro del marciapiede.
DR Il sinistro si è verificato nel novembre del 2020 verso le 17:30
Par Sul lato opposto al mio, ho visto la sig.ra cadere mentre camminava sul Pt_1
marciapiede in prossimità di una buca
DR Ricordo che non c'era molta luce, perché era all'imbrunire
Par Ho soccorso la signora insieme ad altre persone per aiutarla ad alzarsi
Par Aveva dolore dove aveva sbattuto ad una spalla, non ricordo se destra o sinistra
Par Nel tratto di via Catullo in cui è caduta la non vi erano numeri civici perché non vi Pt_1
erano abitazioni
abitava più avanti rispetto al punto in cui è caduta e abbiamo chiamato il marito, il Parte_3
quale l'ha condotta al pronto soccorso
Par Abbiamo rialzato di forza la io con l'aiuto di altre due persone Pt_1
Par Io non sono residente in via Catullo, ma lo è mia madre in una traversa di via Catullo, via
Ovidio
Par Sul capitolo 4, confermo la circostanza
Par Io ricordo che abbiamo risollevato la signora e poi è sopraggiunto il marito
Par Il dissesto in cui è caduta la sig.ra derivava dalla mancanza di Pt_1
pavimentazione del marciapiede in più punti. Si da atto che vengono esibite alla teste le riproduzioni fotografiche di cui all'allegato n.7 della
memoria di parte attrice
nelle foto che mi vengono esibite i luoghi e il dissesto in cui è caduta la Parte_4
sig.ra . La porticina in ferro è di un ristorante, non è una abitazione e non ha numero civico. Pt_1
DR Non ricordo se il giorno del sinistro ci fossero auto parcheggiate ai lati della strada
DR Precedentemente al giorno del sinistro c'erano stati lavori penso del gas nel tratto di strada in
cui è caduta la signora. Ora non ricordo esattamente ad opera di quale azienda se gas o acquedotto
DR Conoscevo la signora perché a Sferracavallo ci conosciamo tutti Pt_1
Par Nel tratto di strada in questione ci sono i pali della illuminazione artificiale
DR Non ricordo se al momento della caduta erano o meno accesi”.
Il teste, come già sopra riportato, riconosceva nelle foto esibitegli (allegate da parte attrice)
i luoghi ed in particolare il punto del dissesto in cui si era verificata la caduta.
Ora, la deposizione è da ritenersi attendibile perché non presenta incongruenze e trova per di più riscontro nella documentazione allegata dall'attrice.
Il verbale del pronto soccorso, in particolare, attesta l'arrivo della lo stesso giorno Pt_1
del sinistro alle ore 17:55, e riporta, sotto la voce “modalità di trauma”, l'indicazione “incidente
in luogo aperto”, mentre nell'anamnesi risulta che “la paziente giunge in obi dal triage. Presenta
dolore al braccio ed alla spalla sinistra dopo caduta accidentale…”.
Anche nel diario clinico relativo al ricovero del 16.11.2020, sotto la voce “anamnesi
patologica prossima”, risulta “riferita caduta accidentale in data di ieri camminando per strada”.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza. Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto,
idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Non è sufficiente, a tal fine, il riferimento fatto dalla teste a dei lavori eseguiti prima dell'incidente nel tratto di strada oggetto di causa, sia in quanto estremamente generico (non essendo stata in grado di precisare se gli stessi interessassero il gas o l'acquedotto, né di indicare l'azienda che li avrebbe eseguiti), sia, soprattutto, in quanto silente rispetto all'eventuale incidenza di tali lavori nel decorso causale che ha condotto alla caduta dell'odierna attrice, non essendo emerso dalle dichiarazioni della teste che gli stessi abbiano interessato anche il punto esatto in cui la caduta si è verificata.
Tuttavia, tenuto conto delle notevoli dimensioni della buca (emergenti dal compendio fotografico versato in atti da parte attrice), e considerato che l'attrice abitava nella stessa strada in cui era presente l'insidia che ne ha provocato la caduta, si ritiene che la stessa abbia avuto la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia presente su via Catullo, sicché deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento, che appare congruo quantificare nella misura del 40%.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il
[...]
(quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire l'attrice dei P_
danni sofferti in conseguenza del fatto illecito.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio,
dott. , ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, Persona_2
condivise da questo giudice - che “..a seguito del sinistro accidentale riferito in 15.11.2020 la signora riportava un trauma contusivo della spalla sinistra, sede di frattura scomposta Parte_1
plurima testa collo omerale sinistro con distacco del trochite, trattata chirurgicamente con apposizione
di fili di K (fissatore esterno Galaxy) successivamente rimossi, i cui postumi permanenti appaiono oggi
stabilizzati e meritevoli di valutazione in termini medico-legali”
Sulla scorta dei suesposti rilievi, il medesimo C.T.U. ha ritenuto equo valutare un'inabilità
temporanea assoluta di giorni 6, un'inabilità temporanea relativa, calcolata al 75%, pari a gg.
45, al 50%, pari a gg. 20 e, al 25%, pari a gg. 30. nonché un danno di natura biologica permanente pari globalmente al 9%.
Con riferimento alle spese mediche sostenute dall'attrice, ha rilevato che “si ritengono
congrue le seguenti spese sanitarie sostenute prodotte in atti:
- Fattura VSOFIA 4819/2021 del 23.03.2021 per copia CD, euro 15;
- Fattura 17369 del 20.11.2021 del Centro Diagnostica per Immagini per RMN spalla, euro 132;
Per complessivi euro 147.
In merito alla Fattura 33 del 27.12.2021 del massoterapista per FKT, euro 962, di cui Parte_5
manca documentazione di effettiva esecuzione, è doveroso segnalare che la stessa prestazione, se eseguita
presso centro convenzionato con il SSN, avrebbe avuto costo di euro 50 per ogni ciclo da 10 sedute (la
paziente ha riferito di avere effettuato “circa 2 cicli”.
Alle conclusioni del c.t.u, questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il c.t.u. replicato, in modo esauriente ed esaustivo, alle osservazioni critiche mosse da parte attrice.
Invero, il c.t.u. ha chiarito, in ordine alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta che “Ciò non di meno, si deve ricordare come le lesioni tendinee ovviamente concorrono nel
determinismo della disfunzionalità articolare, e come tali dunque non possono “sommarsi”, ma vanno
valutate in maniera integrata alla escursione articolare riscontrata. Allo stesso modo, si ricorda che il
sottoscritto aveva effettuato una valutazione “analogica”, ovvero partendo dal riferimento tabellare e
modulandolo alla luce del caso clinico concreto. Nello specifico, il quadro clinico della paziente è di molto migliore rispetto al riferimento tabellare citato dal AL (e dal sottoscritto nel corpo della relazione),
dato che la voce tabellare in oggetto prevede una elevazione sino a 110° e una abduzione sino a 90°, con
rotazioni ridotte di un terzo. Nel caso in specie, invece, anche l'abduzione era possibile sino a 110°, e dei
movimenti complessi solo quelli inerenti la rotazione interna avevano una riduzione di 1/3, ricordando
peraltro che l'articolazione controlaterale non risultava completa, ma ridotta ai massimi gradi,
riducendo dunque ulteriormente la quota di menomazione permanente direttamente secondaria al
sinistro che ci occupa.” (vedi integrazione alla c.t.u.).
In proposito, giova rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del
consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte,
esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi
necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur
non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Passando alla liquidazione del danno, si osserva che, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975
del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal
D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata,
avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di
Cassazione, che si condivide, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio
equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere
aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo
in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle
normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna
personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione
risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale",
appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non
costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento
alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n. 901/2018).
Invero, “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo,
per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti
dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo
nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta
istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i
necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni,
valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le
conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore,
della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul
piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente
risarcibili” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018). Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno,
questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza,
del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024, aggiornamento delle precedenti tabelle (il cui utilizzo,
per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ.
nn. 12408 e 14402/2011), spetta a a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 9% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (43 anni compiuti), la somma complessiva di € 17.336,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno biologico” di € 2.438,24 (escluso l'aumento per danno morale del 25%), da moltiplicare per il grado di invalidità (9%) e per il coefficiente
(0,790) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 6.583,75 (€ 690,00 + € 3.881,25 + € 1.150,00 + € 862,50), per i giorni di inabilità temporanea totale e parziale, siccome sopra indicati.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria degli importi appena indicati, pari a € 23.919,75,
costituisce, ad avviso di questo giudice, un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente. Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle
di Milano, in considerazione del difetto assoluto di allegazione e dell'assenza di prova anche presuntiva sul punto.
Parimenti non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno,
in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il danno emergente per le spese sostenute e documentate dall'attrice (spese mediche indicate nel doc. n. 5 allegato alla citazione e spese per la C.T.P. medico – legale), in misura pari a € 497,00, di cui:
- € 147,00 (cifra ritenuta congrua dal c.t.u.) per le spese relative alla “Fattura VSofia
4819/2021 del 23.03.2021” e alla “Fattura 17369 del 20.11.2021 del Centro Diagnostica per
Immagini per RMN spalla”;
- € 100,00 per la spesa relativa alla “Fattura 33 del 27.12.2021 del massoterapista
[...]
per FKT”, atteso che – secondo quanto chiarito dal c.t.u. – la stessa prestazione, Pt_5
se eseguita presso centro convenzionato con il SSN, avrebbe avuto un costo di euro 50
per ogni ciclo da 10 sedute e la stessa paziente ha riferito di avere effettuato “circa 2
cicli” (cfr. relazione di chiarimenti depositata il 24.03.2025);
- € 250,00 per le spese di c.t.p. di cui alla ricevuta n. 20/22 del 15.02.2022 emessa dal Dr.
(nella descrizione della prestazione – pag. 6 doc, n. 3 allegato Persona_3
all'”atto non codificato” del 17.02.2023 – la spesa risulta effettuata per visita medico specialistica ma in realtà risulta riferibile alla c.t.p. (cfr. relazione di c.t.u. e relazione di chiarimenti).
Ora, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 15 novembre 2020),
e procedere quindi alla rivalutazione dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione
(Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità
della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali già decurtato del 40% (€ 14.351,85 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea e da postumi permanenti), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 15 Novembre 2020 (€
12.080,68), quindi il capitale devalutato di € 12.080,68 viene sommato alle spese sostenute già
decurtate del 40% (€ 298,20), assumendo quale data unica quella del 15 Novembre 2020, e il risultato di € 12.378,88 viene rivalutato dal 15 Novembre 2020 alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi maturati calcolati come sopra indicato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attrice, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 16.096,06 (di cui € 1.389,95 per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il Controparte_1
convenuto – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Con Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal contro la , P_
questa appare fondata.
In primo luogo, occorre evidenziare che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo,
costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
Con Nella specie, il lamenta l'inadempimento da parte della (in Controparte_1
ipotesi di accertamento circa l'effettiva verificazione della caduta dell'attrice a causa di una buca presente sul marciapiede) degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 6 del contratto di
Con servizio (sezione “altri servizi”, lettere f e g), in forza del quale la ha l'obbligo di espletare
“il servizio di monitoraggio della rete stradale cittadina”, nonché “il servizio di Pronto Intervento per
il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede)
nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità”, secondo le modalità descritte nell'allegato 1 del suddetto contratto (vedi allegato 1 di cui alla comparsa del . P_
Con Dal canto suo, la ha dedotto di non essere responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie e delle sue pertinenze, ma obbligata soltanto al servizio di monitoraggio e segnalazione al per la programmazione degli interventi estesi e al P_
servizio di pronto intervento per i dissesti particolarmente gravi costituenti una emergenza ed ha eccepito, altresì, che il non ha fornito prova che il tratto di strada luogo del sinistro P_
rientrasse tra quelli oggetto dei predetti servizi.
Al riguardo, deve innanzitutto escludersi che, per effetto della stipula del contratto di servizio del 10.7.2020, la abbia assunto un obbligo generale di manleva dell' CP_2 [...]
indipendente dall'inadempimento degli specifici obblighi dalla stessa assunti con CP_4
il contratto medesimo.
Con Lo stesso contratto di servizio stipulato tra il e la stabilisce, infatti, al punto P_
1) dell'art. 13, che “La Società è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per gli
eventuali danni derivanti dalla attività di servizio e si impegna a mantenere indenne il da P_
qualsiasi responsabilità derivante da inadempimento contrattuale.”.
Interpretando la suddetta disposizione contrattuale, appare evidente che l'obbligo di manleva a carico di previsto dal sopra indicato punto 1) dell'art. 13, specificamente CP_2
invocato dal a sostegno della propria domanda di garanzia) si attiva unicamente in P_
presenza di responsabilità per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi (specifici)
di manutenzione e pronto intervento dalla stessa assunti e, quindi, unicamente allorquando ometta di intervenire tempestivamente al fine di ripristinare le anomalie formatesi sulla rete stradale oggetto del proprio monitoraggio e controllo.
È pur vero, tuttavia, che il non ha dedotto in merito alla sussistenza di un obbligo P_
Con generalizzato di manleva a carico di , ma ha specificamente allegato l'inadempimento da
Con parte della degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 6 (“Altri Servizi”), lettere “f” e “g”, del predetto contratto di servizio, relativi – come si è già detto – all'espletamento del servizio di monitoraggio e pronto intervento della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte Controparte_1
negli allegati tecnici.
Con A tal proposito, appare destituito di fondamento il rilievo effettuato al riguardo dalla ,
sulla base del quale non sarebbe ravvisabile alcun inadempimento dei propri obblighi contrattuali, perché non vi è prova che il dissesto del manto stradale, dedotto da parte attrice,
fosse di alta gravità e che pertanto rientrasse tra gli ammaloramenti che dovevano formare
Con oggetto delle attività di monitoraggio, pronto intervento ed emergenza demandate alla ,
sulla base di quanto disposto dal contratto di servizio del 10.07.2020.
Infatti, da un'attenta analisi del predetto contratto e delle schede di definizione tecnica dei servizi di cui all'Allegato 1), in regime di proroga al momento del sinistro, come precisato dalla
Con stessa , si evince infatti che rientrasse tra i suoi gli obblighi contrattuali la prestazione dei seguenti servizi:
1. servizio di monitoraggio di tutte le pavimentazioni stradali, viarie e pedonali, presenti sul territorio comunale, finalizzato all'individuazione e registrazione dei degradi sovrastrutturali delle stesse, con particolare riguardo a quelle di alta gravità - ma non solo limitatamente a queste ultime (cfr pagg. 19 e 20 del summenzionato contratto di servizio,
ai paragrafi denominati “oggetto del servizio” e “standard di qualità del servizio”,
Con prodotto in allegato all'atto di costituzione del convenuto e della ); P_
2. servizio di pronto intervento per il ripristino di inefficienza circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione delle superfici viarie e pedonali pubbliche di proprietà del P_
, nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica
[...]
incolumità (cfr pag. 22 del citato contratto di servizio, prodotto in allegato all'atto di costituzione del convenuto e della;
P_ CP_2 3. servizio di emergenza per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e/o di modesta
entità presenti su qualsiasi tipo di pavimentazione delle superfici viarie e pedonali nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, consistente non solo nello svolgimento dell'attività di riparazione rapida di buche di alta gravità
(gravità 3), ma anche nel transennamento di anomalie puntuali e circoscritte (cfr pag. 24
del citato contratto di servizio, ai paragrafi denominati “oggetto del servizio” e “standard di qualità del servizio”, prodotto in allegato all'atto di costituzione del convenuto P_
e della . CP_2
Pertanto, sulla base di quanto previsto dal citato contratto nonché dalle schede di definizione tecnica dei servizi di cui all'Allegato 1), nelle ipotesi, come quella oggetto di causa,
Con in cui fosse presente un pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la ,
pur non ritenendo il dissesto stradale di gravità 3, avrebbe dovuto comunque attivare il servizio di pronto intervento per il ripristino dell'inefficienza e il servizio di emergenza per il transennamento dell'area; ciò su segnalazione proveniente anche dal Servizio Aziendale di monitoraggio.
Con Ora, la non ha fornito prova né di avere espletato il servizio di monitoraggio, né di essere intervenuta mediante i servizi di pronto intervento e di emergenza, non adempiendo così l'onere probatorio sulla stessa ricadente.
Con Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va accolta e la va condannata a tenere indenne il di quanto lo stesso sia tenuto a versare all'attrice per capitale, interessi e P_
spese.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attore nei confronti del va P_
accolta nei limiti sopra indicati, parimenti la domanda di garanzia proposta dal P_
contro la CP_2
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., il P_
convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
[...] Tali spese di liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n. 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) dello scaglione in cui ricade il valore della domanda accolta (da € 5.201,00 a € 26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto. P_
Con Anche le spese di lite tra il e la seguono la soccombenza e vengono liquidate P_
nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel
DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) dello scaglione in cui ricade il valore della domanda accolta (da € 5.201,00 a €26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta con riferimento alla predetta domanda.
Così deciso in Palermo il 26 giugno 2025.
IL GIUDICE
Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.