Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12324
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Sentenza 21 agosto 2003

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Con riferimento al rapporto di lavoro dei tecnici di volo, il lavoratore ultrasessantenne che abbia maturato i requisiti pensionistici può esercitare l'opzione prevista dalla varie leggi (art. 6, legge n. 54 del 1982 e art. 6, legge n. 407 del 1990) per la prosecuzione del rapporto solo se le mansioni corrispondenti alla qualifica possono ancora essere legittimamente svolte, nei limiti di età previsti dalle norme sulle licenze (di sessantacinque anni per i tecnici di volo, ai sensi dell'art. 9, del d.P.R. n. 566 del 1988). (Nella specie la S.C. ha confermato - correggendo la motivazione - la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un tecnico di volo effettuato al compimento del sessantesimo anno, nonostante l'esercizio del diritto di opzione, fondandolo sulla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma secondo, legge n. 480 del 1988).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12324
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12324
    Data del deposito : 21 agosto 2003

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