Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2004, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, e per quanto possa occorrere l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliati;
- ricorrente -
contro
SOC. F.I.D.A. S.p.A. , elettivamente domiciliata a Venezia-Mestre, presso lo studio dell'Avv. Donato Bruno in Riviera XX Settembre 38/5, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Toniolo;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 986/00 pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia, Sez. 1^ Civ., depositata il 24 maggio 2000 e notificata il 22 marzo 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pivetti Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 marzo 1996, la F.I.D.A. S.p.A. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, chiedendo la restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, oltre alla rivalutazione e agli interessi dalla data del pagamento al saldo.
Riteneva infatti detta tassa in contrasto con la Direttiva Comunitaria 17 luglio 1969, 69/335/CEE.
Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 16 maggio 1997, condannava l'Amministrazione convenuta a rifondere alla società la somma di lire 63.000.000
oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e rigettava le restanti somme della domanda per intervenuta decadenza dal diritto di rimborso ex art. 13 DPR 641/72. Avverso detta sentenza proponeva appello la società chiedendone la parziale riforma, sostenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto la domanda di restituzione non soggetta alle normali regole della condictio indebiti, e che gli interessi dovessero decorrere non dalla notifica della citazione ma dal giorno dei singoli pagamenti o, in subordine, dalla richiesta di rimborso. L'Amministrazione resisteva al gravame e, con appello incidentale, chiedeva che gli interessi fossero regolati dalla legge 29/1961. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza 986/00 depositata il 24 maggio 2000, li accoglieva per quanto di ragione, condannando l'Amministrazione al pagamento della somma di lire 63.000.000, oltre agli interessi ex lege 29/1961 e successive modificazioni. Contro detta sentenza l'Amministrazione ricorreva per Cassazione con un unico motivo.
Resisteva l'intimata società con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo del ricorso il Ministero ha denunciato "la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c". L'Amministrazione deduce l'operatività dello ius superveniens introdotto dall'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 48, nel quale la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo è fissata in lire 500.000 per ogni tipo di società, ed altra tassa, variabile secondo il tipo di società, è stabilita per l'iscrizione di altri atti sociali. Nel comma terzo dello stesso articolo si dispone anche che sulle somme da rimborsare siano dovuti gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge e quindi al tasso del 2,50% con decorrenza dalla data della domanda di rimborso. A parere dell'Amministrazione, pertanto, dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso andrebbero dedotti l'importo della tassa di iscrizione dell'atto costitutivo (lire 500.000) e l'importo della tassa per l'iscrizione degli altri atti sociali (liquidata in rapporto agli anni di iscrizione). Su detta somma spetterebbero interessi del 2,50% a decorrere dalla data della domanda di rimborso. Il ricorso è infondato.
Al riguardo è principio ormai pacifico che in tema di tassa d'iscrizione delle società nel registro delle imprese, la legge n. 448 del 1998 - che ha fissato nuove misure di tale tassa e di quella di mantenimento dell'iscrizione per gli anni successivi, riconoscendo alle società contribuenti il diritto al rimborso della differenza per gli anni pregressi - è conforme alla Direttiva CE n. 335.69 limitatamente al primo anno (ovvero anno d'iscrizione della società nel registro), in quanto la tassa in questione è prevista a fronte di un servizio reso. Permane, invece, il contrasto con la menzionata direttiva quanto alla tassa forfettariamente stabilita per gli anni successivi o di mantenimento, sicché tale normativa va disapplicata, con diritto del contribuente al rimborso della tassa indebitamente pagata, senza che possa essere opposto in compensazione l'importo dell'analoga tassa stabilito per gli anni successivi al primo (ex plurimis, Cass. 12 maggio 2003 n. 7207 - Cass. 28 novembre 2001 n. 15081, nonché la recente sentenza della C. Giust. CE 10.09.2002 in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99). La richiesta del Ministero ricorrente è pertanto illegittima, atteso che non c'è alcun nesso fra il costo del servizio e la tassa come dovuta per la sola esistenza in vita della società (ex plurimis, Cass. 12 maggio 2003 n. 7207 cit.). D'altro canto, dalla sentenza si evince che la tassa di iscrizione inerisce a periodi precedenti a quelli che ne occupano e per i quali è intervenuta la decadenza. Inammissibile la censura sugli interessi determinati come richiesti nell'appello incidentale ed, in ogni caso, si rileva che è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario una norma nazionale che prevede sulle somme da rimborsare per tasse e tributi che lo Stato abbia riscossi indebitamente, in base a norma contrastante con la norma comunitaria, un tasso di interesse diverso e minore rispetto a quello vigente per i rimborsi derivanti da altre cause di indebita percezione (cfr. recente sentenza C. Giust. CE 10.09.2002, in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99, cit.; ex plurimis, Cass, 12 maggio 2003 n. 7236). La Corte, pertanto, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, a favore della resistente, delle spese del presente giudizio determinate nella misura di euro 750,00 (settecentocinquanta), di cui euro 700,00 (settecento) per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono determinate in Euro 750,00 (settecentocinquanta/00), di cui Euro 700,00 (settecento/00) per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004