Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2001, n. 10882
CASS
Sentenza 6 agosto 2001

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È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 731 cod. nav. (come sostituito dall'art. 3 della legge n. 213 del 1983 e succ. modif.), e 6 della legge n. 407 del 1990 (e succ. modif.), nella parte in cui non riconoscono al primo e al secondo pilota il diritto di proseguire l'attività lavorativa fino al sessantacinquesimo anno di età, dovendosi escludere la denunciata violazione del principio di eguaglianza posto che, a differenza degli altri lavoratori che possono esercitare tale facoltà, diversa è la posizione del primo e del secondo pilota, i quali, al compimento del sessantesimo anno di età, perdono l'abilitazione a svolgere l'attività di volo precedentemente svolta, ne' essendo configurabile il contrasto con la tutela previdenziale assicurata dall'art. 38 Cost., atteso che la disciplina operante per il primo ed il secondo pilota si limita a disconoscere il diritto, privo di copertura costituzionale, all'opzione per il raggiungimento della massima anzianità contributiva, restando comunque salva per costoro - ove, al compimento del sessantesimo anno di età, non abbiano ancora compiuto i requisiti pensionistici - la garanzia del proseguimento del rapporto con lo stesso regime di stabilità, reale o obbligatoria, in precedenza applicabile (ed essendo in tal caso il datore di lavoro onerato di rinvenire nell'organizzazione aziendale mansioni compatibili con la ridotta abilitazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2001, n. 10882
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10882
    Data del deposito : 6 agosto 2001

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