Sentenza 12 settembre 2017
Massime • 1
Ai fini del ripristino dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale sospesa per effetto dell'applicazione di una misura di sicurezza, qualora quest'ultima sia stata anticipatamente revocata per cessata pericolosità del sottoposto, il giudice che intenda discostarsi dalle valutazioni sottese a tale decisione è tenuto a confrontarsi con le stesse, soprattutto se recenti ed in mancanza di elementi sopravvenuti, rendendo ragione della persistente attualità della pericolosità sociale dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2017, n. 5323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5323 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2017 |
Testo completo
05 323-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/09/2017 -Presidente - MARIASTEFANIA DI TOMASSI Sent. n. sez. 2921/2017 VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.752/2017 Rel. Consigliere - RAFFAELLO MAGI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU CO PA nato il [...] a [...] avverso il decreto del 14/09/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG France Zacco, du he RM dickierers inqueenisibile il ricorso;
мільто -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con provvedimento emesso in data 14 settembre 2016 ha respinto l'istanza di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, proposta da GG RA AS. In motivazione, dopo aver precisato che : a) il decreto originario di sottoposizione alla misura di prevenzione è stato emesso nel 2008; b) è rimasto sospeso per espiazione pena fino al giugno del 2013; c) è rimasto nuovamente sospeso per esecuzione misura di sicurezza da luglio del 2013 sino a febbraio del 2016, momento in cui la misura di sicurezza della libertà vigilata è stata revocata per sopravvenuta carenza dei presupposti;
la Corte di merito osserva che la pericolosità sociale del GG è da ritenersi ancora sussistente, non aderendo alle valutazioni compiute dal Magistrato di Sorveglianza sei mesi prima. Si precisa, sul tema, che non sussiste alcun vincolo tra le decisioni in virtù della diversità dei presupposti tra le due misure e si afferma che anche il consistente periodo di detenzione è ininfluente, in ragione del fatto che l'accertata partecipazione del GG alla associazione mafiosa (posta a fondamento della misura di prevenzione deliberata nel 2008) e l'assenza di reali elementi di novità rendono ancora necessaria la RM sottoposizione alla sorveglianza speciale.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore GG RA AS, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice. Premesso che la sottoposizione alla sorveglianza speciale rimasta sospesa, che nel caso in esame segue tanto alla pena che alla misura di sicurezza, non può essere disposta se non previa rivalutazione ex officio della attuale pericolosità del destinatario (corte cost. n.291 del 2013) il ricorrente evidenzia che il rispristino, successivo alla revoca della misura di sicurezza, è avvenuto in data 22 febbraio 2016 senza previa verifica ex officio dei presupposti. Si lamenta, pertanto, l'esecuzione automatica della misura di prevenzione rimasta sospesa e si evidenzia come la decisione del Magistrato di Sorveglianza del febbraio 2016 avesse dichiarato cessata la pericolosità sociale.
3. Il ricorso va accolto, per le ragioni che seguono. su tale3.1 Non vi era l'obbligo di rivalutare ex officio la pericolosità del soggetto aspetto la doglianza è infondata atteso che GG, dopo l'espiazione di pena, 2 stato una prima volta sottoposto alla sorveglianza speciale nel giugno del 2013 e dunque in una data antecedente rispetto a quella di deposito (6 dicembre 2013) della decisione della Corte Costituzionale n.291 del 2013. L'obbligo di rivalutazione di ufficio è infatti ricollegato - in detta decisione alla sospensione per espiazione pena, e non anche alla sospensione degli effetti della sorveglianza speciale per sottoposizione a misura di sicurezza, come avvenuto al ricorrente tra luglio del 2013 e febbraio del 2016. Del resto, il GG ha attivato, dopo la sottoposizione del 2016, l'istanza di revoca e pertanto il tema della «persistenza o meno» della pericolosità (nel caso in esame oggetto di un accertamento del 2008) è oggetto del presente procedimento.
3.2 Ciò che occorre - -tuttavia accogliere è la sostanziale doglianza di assenza di una effettiva motivazione 'in positivo' circa la persistenza di pericolosità, aspetto che questa Corte di legittimità ha più volte posto come condizione di validità dei provvedimenti applicativi delle misure personali e la cui carenza è ancor più patologica nel caso oggetto di trattazione. Ed invero, se da un lato la valutazione espressa dal Magistrato di Sorveglianza in data 18 RM febbraio 2016 (di assenza di pericolosità, tanto da comportare la revoca anticipata della misura di sicurezza) non può essere ritenuta pregiudicante in assoluto (data l'assenza di un espresso vincolo di pregiudizialità, pur vertendo le due procedure sul medesimo aspetto, rappresentato dalla condizione soggettiva 'attuale' del GG e dalla possibilità o meno di formulare prognosi negativa circa i suoi prossimi comportamenti) è altrettanto vero che l'esistenza di un provvedimento favorevole emesso nella procedura 'affine' (misura di sicurezza) impone al giudice della 'riattivata' misura di prevenzione un particolare aggravio motivazionale, ove intenda discostarsi da quel giudizio. In altre parole, fermo restando che, per stare a quanto affermato in parte motiva proprio da Corte Cost. n.291 del 2013 [..] la comune finalità delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione volte entrambe a prevenire la commissione di reati da parte di - soggetti socialmente pericolosi e a favorirne il recupero all'ordinato vivere civile (sentenza n. 69 del 1975, ordinanza n. 124 del 2004), al punto da poter essere considerate come «due species di un unico genus» (sentenze n. 419 del 1994 e n. 177 del 1980) non implica, di per sé sola, un'indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle rispettive discipline, posto che le due categorie di misure restano comunque distinte per diversità di struttura, settore di competenza, campo e modalità di applicazione (sentenze n. 321 del 2004, n. 126 del 1983 e n. 68 del 1964) [..], tale comune finalità in ogni caso richiede, al giudice della misura di prevenzione che intenda discostarsi da una valutazione giurisdizionale (mag. sorveglianza) attestante la condizione di soggetto 'non più pericoloso', di confontarsi in modo adeguato con tale giudizio, specie ove formulato poco tempo prima ed in assenza di sopravvenienze. 3 Tale aspetto non è colto dalla Corte di Appello di Catanzaro, che si limita ad affermare l'assenza di vincolo pregiudiziale e che peraltro realizza una motivazione apparente, richiamando aspetti esaminati nel lontano 2008 (finendo con l'avvalersi di una presunzione legale di pericolosità, in realtà insussistente) e generiche frequentazioni successive alla scaferazione, che il magistrato di sorveglianza aveva attestato come cessate almeno da un anno. Non vi è pertanto reale assolvimento dell'obbligo motivazionale, con nullità del provvedimento. Va pertanto disposto l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso il 12 settembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi MariaStefania Di Tomassi En pregi ہے DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 FEB 2018 EREP. CANCEL VITE DI CAS M E R P S U E S T R O C +