Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15366
CASS
Sentenza 30 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Con riferimento allo speciale rapporto di lavoro dei piloti, ove il pilota al compimento del sessantesimo anno non abbia ancora maturato i requisiti pensionistici, il suo rapporto prosegue con lo stesso regime di stabilità, reale od obbligatoria, in precedenza applicabile ed il datore di lavoro è onerato di rinvenire nell'organizzazione aziendale mansioni compatibili con la ridotta abilitazione del pilota. Ove invece il pilota ultrasessantenne abbia maturato i requisiti pensionistici, può esercitare l'opzione (artt. 6 legge n. 54 del 1982 e 6 legge n. 407 del 1990 e succ. mod.) per la prosecuzione del rapporto (con conseguente protrazione del regime generale del licenziamento individuale vigente prima del raggiungimento di tale limite di età) solo sul presupposto che le mansioni corrispondenti alla qualifica possano ancora essere legittimamente svolte pur dopo la riduzione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di pilota per il compimento del sessantesimo anno ex art. 9, comma secondo, lett. a), d.P.R. n. 566 del 1988, come sostituito dall'art. 1, lett. a) d.P.R. n.279 del 1992 del 1988, che, dopo la sentenza di annullamento parziale del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 577 del 1997, va letto nel senso che - fermo restando il limite di età di sessant'anni nel caso di attività di volo svolta con un solo pilota a bordo - il limite è differito a sessantacinque anni unicamente se per il servizio di trasporto aereo di linea e non di linea sia prescritto l'impiego di più di un pilota purché il comandante ed il co - pilota ( per il quale, in considerazione della eventualità che egli si trovi nella necessità di operare come "pilot in command", debbono valere le stesse cautele che riguardano il soggetto istituzionalmente deputato a svolgere a bordo detta funzione) abbiano meno di sessanta anni: sicché, a parte la posizione del pilota istruttore, solo il terzo pilota può essere ultrasessantenne. Ne consegue che, se le mansioni corrispondenti alla qualifica non possono più essere svolte per mancanza di idonea abilitazione, stante la riduzione di contenuto di quest'ultima al momento del compimento del sessantesimo anno di età, il rapporto diventa liberamente recedibile.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15366
    Data del deposito : 30 ottobre 2002

    Testo completo