Sentenza 30 ottobre 2002
Massime • 1
Con riferimento allo speciale rapporto di lavoro dei piloti, ove il pilota al compimento del sessantesimo anno non abbia ancora maturato i requisiti pensionistici, il suo rapporto prosegue con lo stesso regime di stabilità, reale od obbligatoria, in precedenza applicabile ed il datore di lavoro è onerato di rinvenire nell'organizzazione aziendale mansioni compatibili con la ridotta abilitazione del pilota. Ove invece il pilota ultrasessantenne abbia maturato i requisiti pensionistici, può esercitare l'opzione (artt. 6 legge n. 54 del 1982 e 6 legge n. 407 del 1990 e succ. mod.) per la prosecuzione del rapporto (con conseguente protrazione del regime generale del licenziamento individuale vigente prima del raggiungimento di tale limite di età) solo sul presupposto che le mansioni corrispondenti alla qualifica possano ancora essere legittimamente svolte pur dopo la riduzione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di pilota per il compimento del sessantesimo anno ex art. 9, comma secondo, lett. a), d.P.R. n. 566 del 1988, come sostituito dall'art. 1, lett. a) d.P.R. n.279 del 1992 del 1988, che, dopo la sentenza di annullamento parziale del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 577 del 1997, va letto nel senso che - fermo restando il limite di età di sessant'anni nel caso di attività di volo svolta con un solo pilota a bordo - il limite è differito a sessantacinque anni unicamente se per il servizio di trasporto aereo di linea e non di linea sia prescritto l'impiego di più di un pilota purché il comandante ed il co - pilota ( per il quale, in considerazione della eventualità che egli si trovi nella necessità di operare come "pilot in command", debbono valere le stesse cautele che riguardano il soggetto istituzionalmente deputato a svolgere a bordo detta funzione) abbiano meno di sessanta anni: sicché, a parte la posizione del pilota istruttore, solo il terzo pilota può essere ultrasessantenne. Ne consegue che, se le mansioni corrispondenti alla qualifica non possono più essere svolte per mancanza di idonea abilitazione, stante la riduzione di contenuto di quest'ultima al momento del compimento del sessantesimo anno di età, il rapporto diventa liberamente recedibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15366 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO UI, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, n. 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8203/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/03/00 68878/94 R.G.N. 68878/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma, giudice del lavoro, GI IN conveniva in giudizio l'Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A., esponendo di avere prestato servizio alle dipendenze della predetta società con la qualifica di primo Ufficiale;
di avere ricevuto, in data 5 febbraio 1992, una lettera con cui l'Alitalia gli comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro dal giorno del compimento del sessantesimo anno di età ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 punto 2 lettera a del regolamento delle licenze e delle abilitazioni, entrato in vigore il 5 febbraio 1989, a decorrere dal 31 dicembre 1992; che tale provvedimento veniva tempestivamente impugnato con lettera del 14 febbraio 1992; che con d.P.R. n. 279/1992 veniva modificato il detto art. 9 comma 2 lettere a) e b) nel senso che. nell'ipotesi in cui almeno uno dei due piloti avesse un'età inferiore ai sessant'anni, i servizi di trasporto aereo con aeromobili con più piloti erano consentiti sino al sessantacinquesimo anno di età; che pertanto alla luce della normativa vigente al momento della risoluzione del rapporto non ricorrevano i presupposti per la risoluzione della stessa;
che con lettera del 24 aprile 1992 chiedeva la prosecuzione del rapporto fino al sessantaduesimo anno di età.
Affermava, quindi, che la normativa sopravvenuta non legittimava più la risoluzione del rapporto al sessantesimo anno di età e, pertanto, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la illegittimità del recesso, ordinata la reintegrazione e riconosciute tutte le attribuzioni ed ogni altra indennità con rivalutazione monetaria ed interessi legali e conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la Società Alitalia resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Il Pretore, in accoglimento della domanda, dichiarava la illegittimità del licenziamento, ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro e condannava la convenuta al risarcimento dei danni nella misura delle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento alla reintegra oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la società Alitalia deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva la parte appellata resistendo al gravame, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 17 marzo 2000, l'adito Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello rigettava la domanda proposta dal IN.
Osservava il Giudice di secondo grado che il richiamato d.P.R. n. 279 del 1992 si poneva in contrasto con il punto 2.1.10 dell'allegato 1
alla convenzione di Chicago, riguardante le licenze dei piloti di aeromobili, recepita dal d.P.R. n. 461 del 1985; contrasto sanzionato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 577/1997, in una controversia nella quale era, peraltro, parte lo stesso IN.
Nè il IN poteva usufruire del diritto di opzione e rimanere in servizio fino al sessantaduesimo anno di età, avendo egli già maturato i requisiti pensionistici, il che avrebbe reso possibile la protrazione del rapporto solo sul presupposto che le mansioni corrispondenti alla qualifica potessero ancora essere legittimamente svolte.
L'accertata legittimità del licenziamento comportava, inoltre - ad avviso del Tribunale - l'accoglimento della richiesta di condanna del lavoratore alla restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. in relazione all'art. 336, secondo comma, c.p.c. Per la cassazione di tale sentenza ricorre GI IN con tre motivi. Resiste la Soc. Alitalia con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso GI IN denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. pret. al c.c., 1362 e ss. c.c., della legge 17 marzo 1956 n. 561, dell'art. 3 legge 13 maggio 1983 n.213, del d.P.R. 4 luglio 1985 n. 461, dell'art. 9 d.P.R. n. 566/1988, del d.P.R. 23 marzo 1992 n. 279, degli artt. 1 e 3 legge n. 604/1966, dell'art. 18 legge n. 300/70, modificato dall'art. 1 della legge n. 108/90; nonché carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. In particolare, il ricorrente deduce che, pure ai sensi del disposto dell'art. 9 del d.P.R. 18 novembre 1988 n. 566 (recuperato nel suo testo originario dopo la dichiarazione di illegittimità del d.P.R. 27 marzo 1992 n. 279), è consentito che il co-pilota - e tale il
IN era - possa operare anche oltre la soglia del sessantesimo anno di età; ciò in quanto le espressioni generali adottate dall'art. 9 non valgono a stabilire che il co-pilota debba essere assimilato al pilot in command riguardo al limite di età ed in quanto deve negarsi, in linea di principio, che la posizione del sostituto possa assimilarsi a quella del titolare del posto.
Il motivo illustra altresì le ragioni per le quali la sentenza 577/97 del Consiglio di Stato non sia condivisibile;
ragioni da ravvisarsi sia nel fatto che la Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 si riferisce esclusivamente ai voli internazionali, sia nella circostanza che l'annesso 1 alla citata Convenzione riguarda esclusivamente il pilot in command e non anche il co-pilota al quale è dedicata una semplice raccomandazione.
Tali argomentazioni, così sinteticamente esposte, non possono trovare consenso.
Giova rammentare che l'art. 731 del codice della navigazione, nel testo novellato dall'art. 4 legge 13 maggio 1983, n. 213 (recante modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea) prevede che il personale di cui alla lettera a) del comma precedente (ossia il personale di volo) e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni. Devono essere altresì provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attività di pilota o di paracadutista. Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1, "licenze del personale", alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.
Successivamente l'art. 9 d.P.R. 18/11/1988 n. 566 (recante l'approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213) ha disciplinato il limite massimo di età per il personale di volo. In particolare per i piloti impiegati in servizi di trasporto aereo di linea e non di linea (oltre che per i piloti istruttori, limitatamente all'attività di istruzione di volo a vista e di volo acrobatico, e per i piloti collaudatori e sperimentatori) l'art. 9, comma 2, prevede come limite di età per lo svolgimento delle attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo il compimento del sessantesimo anno.
Infine, l'art. 1 d.P.R. n. 297 del 1992 ha modificato la portata di tale limite (di sessanta anni) perché lo ha confermato solo per i piloti impiegati in servizio di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo pilota a bordo e per i piloti istruttori limitatamente all'attività di istruzione di volo acrobativo;
tale limite è invece stato spostato al compimento del sessantacinquesimo anno di età per i piloti impiegati in servizio di trasporto aereo con aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilota purché almeno uno dei piloti abbia un'età inferiore ai sessanta anni;
analogo differimento è così stato implicitamente previsto per i piloti istruttori quanto all'attività di istruzione di volo a vista.
La citata pronuncia del Consiglio di Stato, riformando la precedente sentenza del T.A.R. Lazio, ha annullato l'art. 9, comma 2, lett. a), d.P.R. 18 novembre 1988 n. 566, come sostituito dall'art. 1, lett. a), d.P.R. 27 marzo 1992 n. 279 "nella parte in cui consente che il comandante pilota o il co-pilota abbiano un'età superiore ai sessant'anni (con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilota) senza definirne mansioni e responsabilità con riguardo agli specifici compiti del 'pilota - responsabile' (pilot in command) in difetto di 'impossibilita' motivatà dello Stato italiano di conformarsi all'obbligo di non consentire che la responsabilità della condotta e della sicurezza dell'aeromobile siano assunte da soggetto ultrasessantenne".
In sostanza - ha ritenuto il Consiglio di Stato - se il co-pilota può essere chiamato a sostituire il pilota responsabile, anche per lui deve valere il limite di sessant'anni.
Il ricorrente ritiene che la decisione del Consiglio di Stato sia erronea e, in particolare, sia basata su un errore di traduzione della norma della Convenzione di Chicago che - sempre secondo il ricorrente - riguardava solo i voli internazionali di linea e non di linea e non anche quelli nazionali, mentre l'annesso 1 alla citata convenzione concerneva esclusivamente il pilot in command e non anche il copilota al quale è dedicata una semplice raccomandazione. Senonché rimane, tuttavia, il fatto che il Consiglio di Stato ha annullato un atto di natura regolamentare e la sua decisione ha efficacia nei confronti di tutti i destinatari della norma, anche ove non fossero state parti del giudizio in senso formale;
ciò, peraltro, che non è nella specie, essendo pacifico, che al giudizio partecipò lo stesso IN. Pertanto - come chiarito in analoghe fattispecie da questa Corte (ex plurimis, Cass. 6 agosto 2001 n. 10882; Cass. 24 luglio 1998 n. 7297) - dopo la sentenza suddetta l'art. 9, lett. a), d.P.R. 566 del 1988 va letto nel senso che - fermo restando il limite di età di sessant'anni nel caso di attività di volo svolta con un solo pilota a bordo - il limite è differito a sessantacinque anni se per il servizio di trasporto aereo di linea e non di linea sia prescritto l'impiego di più di un pilota purché il comandante ed il copilota abbiano meno di sessant'anni;
sicché - a parte la posizione del pilota istruttore - solo il terzo pilota può essere ultrasessantenne (ed infatti la cit. sentenza precisa che la posizione del terzo pilota è differente perché non si configurano ipotesi di comando o di sicurezza).
D'altra parte non possono essere accolti i rilievi del ricorrente secondo il quale, una volta annullato il d.P.R. n. 279 del 1992, rimarrebbe, comunque, da stabilire se allo stesso risultato si possa pervenire alla stregua del d.P.R. n. 566 del 1988. La lettura appena riportata del citato art. 9 non è, infatti, espressione di una automatica conseguenza dell'annullamento del d.P.R. del 1992, bensì adesione alle ragioni poste a base della decisione del Consiglio di Stato, che giustificano ampiamente una interpretazione del recuperato precedente d.P.R. nel senso innanzi trascritto. Invero, la circostanza che il co-pilota possa trovarsi nella necessità di operare come pilot in command (e cioè come responsabile della condotta e della sicurezza dell'aeromobile durante il tempo di volo e di rullaggio, v. art. 1 sub h del d.P.R. 566/1988) induce ragionevolmente a ritenere che non possano che valere anche per lui gli stessi criteri e le stesse cautele che riguardano il soggetto deputato p.a. istituzionalmente a svolgere a bordo la funzione di pilot in command.
Nè sono ravvisabili, sul piano ermeneutico, indicazioni in senso contrario a siffatta conclusione, dal momento che il decreto 566 del 1988 limita al sessantesimo anno di età l'attività del pilota di linea e ciò indipendentemente dal posto occupato a bordo e cioè indipendentemente dal fatto che si tratti di comandante pilota o di co-pilota.
Neppure sembra ragionevole, avuto riguardo alla delicatezza della materia, che l'episodicità dell'assunzione, da parte del co-pilota, delle funzioni di pilot in command possa giustificare una soluzione diversa da quella fatta propria dalla sentenza 577 del 1997 del Consiglio di Stato. Si tratta nella specie, infatti, non già di attribuire, in relazione all'attività prevalente, una determinata qualifica, ma della determinazione dei presupposti - inerenti alla sicurezza della navigazione - per lo svolgimento di una determinata attività, rispetto ai quali non sembra corretto distinguere tra la continuità e l'episodicità dell'attività.
In questo mutato contesto normativo vanno inquadrate anche le ulteriori censure del ricorrente, proposte con il secondo motivo e con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 420 e 437 c.p.c. e degli artt. 6 della legge n. 407 del 1990 di quella n. 54 del 1992 in relazione al disposto degli artt. 1, 3 legge n. 604 del 1966 e 18 legge n. 300 del 1970, novellato dall'art. 1 legge n. 108 del 1990, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. Più precisamente, con tale motivo il ricorrente censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ritiene inammissibile la prospettazione per la prima volta nel giudizio d'appello della possibilità di utilizzare esso IN in voli diversi da quelli di linea e non di linea, al riguardo rilevando che solo con la sentenza del Consiglio di Stato del 10 aprile 1997 era sorto, in lui, l'interesse ad una simile deduzione.
Inoltre - si aggiunge -, proseguendo, in virtù della esercitata opzione, lo stesso regime di stabilità che prima caratterizzava il rapporto -, il recesso - superata la soglia del sessantesimo anno di età- sarebbe possibile solo ove risulti provato che le prestazioni del dipendente non possono essere utilizzate altrimenti nella sua qualifica e nelle corrispondenti mansioni;
onere gravante sull'Alitalia che nulla ha al riguardo dedotto.
La risposta alle questioni poste richiede un preventivo richiamo al regime del licenziamento individuale del lavoratore ultrasessantenne, rammentando che inizialmente il primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604 prevede (va) - nella sua originaria formulazione, prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 6 della legge n. 108 del 1990 - che il regime di stabilità del rapporto non trovasse applicazione, tra l'altro, nei riguardi di lavoratori che fossero "in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il sessantacinquesimo anno di età". Il legislatore ha poi introdotto (all'art. 6 d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, conv. in l. 26 febbraio 1982 n. 54) in favore del lavoratore una facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto al fine di raggiungere la massima anzianità contributiva (comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età) sempre che il lavoratore non avesse richiesto la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria. Per effetto dell'esercizio dell'opzione il regime di stabilità del rapporto, previsto dalla legge n. 604 del 1966, continuava ad applicarsi in deroga all'art. 11 cit.; sicché a tale effetto l'opzione era ultronea ove il prestatore, pur avendo già compiuto il sessantesimo anno di età, non avesse ancora raggiunto i requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. In tale evenienza in ogni caso (e senza alcun limite di età) il rapporto rimaneva stabile ex se, senza necessità di opzione alcuna.
Successivamente C. cost. 7 luglio 1986 n. 176 ha dichiarato illegittimo, per violazione degli art. 3 e 4 Cost., il cit. art. 11, 1^ comma, l. 604 del 1966, nella parte in cui esclude l'applicabilità degli art. 1 e 3 stessa legge nei riguardi di prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, avessero superato il sessantacinquesimo anno di età. L'art. 4 della legge n. 108 del 1990 ha poi escluso l'applicabilità del regime di stabilità del rapporto nel caso di prestatori di lavoro ultrasessantenni "in possesso dei requisiti pensionistici" sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto ai sensi del cit. art. 6.
Alla facoltà di opzione ex art. 6 cit. si è poi affiancata, senza però sostituirla, la facoltà di opzione prevista dall'art. 6 legge 29 dicembre 1990 n. 407, che consente ai lavoratori (iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e a gestioni assimilate) di proseguire (previa tempestiva comunicazione al datore di lavoro) il rapporto fino al compimento del sessantaduesimo anno (limite elevato al compimento del sessantacinquesimo anno dall'art. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503), anche nel caso abbiano raggiunto l'anzianità
contributiva massima, sempre che non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS (o di trattamenti sostitutivi o assimilabili), purché di vecchiaia;
in tale evenienza - secondo l'espresso disposto del quarto comma dell'art. 6 da ultimo cit. - si applicano le disposizioni della legge n. 108 del 1990; ossia si protrae parimenti nel tempo il regime di stabilità (reale o obbligatoria) del rapporto fino al sessantaduesimo (e poi sessantacinquesimo) anno di età, con il cui compimento il rapporto diventa liberamente recedibile senza onere di preavviso e senza quindi diritto all'indennità sostitutiva (come del resto già previsto dall'art. 6 d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, conv. in l. 26 febbraio 1982, n. 54, per la prosecuzione dell'attività lavorativa fino al conseguimento della anzianità contributiva massima).
Quindi - in mancanza dell'esercizio della facoltà di opzione - il raggiungimento del diritto a pensione di vecchiaia (e a maggior ragione, l'attivazione del trattamento pensionistico) comporta che il rapporto transita dal regime di stabilità a quello di mera recedibilità; il godimento di questo trattamento pensionistico, ma anche di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, è preclusivo dell'esercizio del diritto di opzione;
il mancato possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, lascia comunque permanere il regime di stabilità del rapporto senza limiti di età.
Orbene, muovendo proprio dal complesso normativo ora enunciato e da quello in precedenza richiamato relativo alle licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, la giurisprudenza di legittimità ha concluso che il compimento del sessantesimo anno per il pilota ha un duplice rilievo: uno generale attinente alla stabilità del rapporto di lavoro ed uno specifico afferente all'abilitazione all'esercizio dell'attività di pilota.
Sotto quest'ultimo profilo il compimento del sessantesimo anno di età rileva al fine dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di pilota (o copilota) nel senso che - dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato - l'abilitazione si riduce all'attività di terzo pilota (oltre che eventualmente di istruttore), sicché è da ritenersi che il pilota ultrasessantenne è abilitato ancora a svolgere mansioni di terzo pilota (ma non già che ha diritto a proseguire il rapporto di lavoro con tali mansioni). Sotto il primo profilo invece il raggiungimento del sessantesimo anno, in concorso con il possesso dei requisiti pensionistici, determina il passaggio del rapporto nell'area della libera recedibilità (ex art. 4 l. 108 del 1990), derogata solo dalla disciplina dell'opzione (sia quella per il raggiungimento della massima anzianità previdenziale, sia quella che tale anzianità presuppone già raggiunta). Ed allora, conformemente a Cass. 7297/1998 cit., può concludersi:
a) se il pilota ultrasessantenne ha maturato i requisiti pensionistici e non ha esercitato alcuna opzione per la prosecuzione del rapporto, si ha che il rapporto medesimo transita nel regime di libera recedibilità e quindi il datore di lavoro può recedere ad nutum dal rapporto;
ma se ciò non fa, può (ma non deve) assegnare - nel rispetto dell'art. 2103 c. c. - il pilota a mansioni compatibili con la ridotta idoneità dell'abilitazione.
b) Viceversa se il pilota al compimento del sessantesimo anno non ha ancora maturato i requisiti pensionistici, il suo rapporto di lavoro prosegue in regime di stabilità ed è il datore di lavoro onerato di rinvenire nell'organizzazione aziendale mansioni compatibili con la ridotta abilitazione del pilota. In tal caso il dipendente continua a giovarsi del regime di stabilità (reale od obbligatoria) del rapporto di cui godeva prima (ed in tal senso può parlarsi di diritto alla prosecuzione del rapporto).
c) Se poi il pilota - che abbia maturato i requisiti pensionistici - ha esercitato l'opzione per la prosecuzione del rapporto sul presupposto che le mansioni corrispondenti alla qualifica possono ancora essere svolte pur dopo la riduzione dell'abilitazione per il compimento del sessantesimo anno, permane anche in tal caso il regime generale del licenziamento individuale vigente prima del raggiungimento di tale limite di età.
d) Se invece le mansioni corrispondenti alla qualifica non possono più essere svolte per mancanza di idonea abilitazione, stante la riduzione di contenuto di quest'ultima al momento del compimento del sessantesimo anno di età, si ricade nell'ipotesi sub a): il rapporto diventa liberamente recedibile.
Nella specie, si versa nell'ipotesi di un copilota ultrasessantenne in possesso dei requisiti pensionistici che ha esercitato l'opzione per la prosecuzione del rapporto (opzione che peraltro non avrebbe potuto esercitare perché le mansioni del ricorrente erano quelle di copilota e non già quelle di terzo pilota o di istruttore, il cui esercizio è consentito dall'abilitazione di volo anche dopo il compimento del sessantesimo anno di età fino al sessantacinquesimo);
sicché, prescindendo dalla possibilità o meno di utilizzazione del IN in voli diversi da quelli di linea e non di linea - esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il ricorrente non avesse alcun diritto alla prosecuzione del rapporto in ragione della perdurante, seppur ridotta, efficacia della sua abilitazione (residuale) all'esercizio dell'attività di copilota.
Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 316, secondo comma, c.p.c. in relazione al disposto dell'art. 36, primo comma, Cost. e dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, come novato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda rivolta ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado relativamente al periodo 1^ novembre 1992 - 30 maggio 1994 e cioè tra il licenziamento e la sentenza di reintegra;
ciò perché non sarebbe condivisibile la distinzione, operata dal Tribunale, tra quanto erogato al lavoratore prima e dopo la reintegra nel caso di riforma della sentenza di condanna, dovendo, prima e dopo questa sentenza, le somme erogate essere qualificate come retribuzione.
La censura non merita accoglimento.
Come è noto, l'attuale quarto comma dell'art. 18 Stat. lav., come novellato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990, ha cancellato, almeno nella lettera della legge, la distinzione, presente nel vecchio testo, tra il periodo precedente e quello successivo all'ordine di reintegra, prevedendo la condanna del datore al "risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento" mediante "'un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione" e comunque non inferiore a "cinque mensilità", nonché la condanna del datore "al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione".
Nonostante la letterale parificazione di disciplina tra i due periodi, che potrebbe indurre a ritenere - e ciò in netto contrasto con l'assunto del ricorrente l'attribuzione della medesima natura risarcitoria delle somme da corrispondere nei due periodi - l'orientamento pressoché costante di questa Corte è nel senso di ritenere che il nuovo testo abbia delineato la seguente situazione:
a) la somma corrisposta dalla data del licenziamento a quella della pronuncia di primo grado ha natura risarcitoria e deve essere restituita in considerazione del carattere autonomo della relativa tutela rispetto a quella ripristinatoria che riguarda le somme dovute a titolo di retribuzione tra la sentenza di primo grado e la sentenza di riforma;
b) invece non devono essere restituite le somme riferibili al periodo decorrente dalla sentenza di primo grado alla sentenza di riforma, in base alla riaffermata vigenza della "lex contractus" e alla equiparazione alla effettiva utilizzazione delle energie lavorative del dipendente, della mera utilizzabilità delle stesse, in relazione alla presunta disponibilità del lavoratore, se richiesto, a riprendere servizio;
c) infine deve essere restituita, se corrisposta, l'indennità sostitutiva della reintegrazione, qualora il lavoratore abbia esercitato l'opzione di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 11 marzo 1990 n. 108, rifiutando la reintegrazione (ex plurimis, Cass. 10 dicembre 1999 n. 13854; Cass. 14 maggio 1998 n. 4881). Aderendo alla richiamata giurisprudenza, avallata, peraltro dalla dominante dottrina, deve affermarsi il principio, perché coerente con la cennata natura risarcitoria, secondo cui nel caso di riforma in appello della sentenza di primo grado che, accertata l'illegittimità del licenziamento impugnato, abbia ordinato la reintegrazione del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione delle somme corrisposte al lavoratore in esecuzione della sentenza riformata in relazione al periodo compreso tra il licenziamento e la sentenza medesima, atteso che per il nuovo testo dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. ("La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata") non è più necessario il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado.
Essendosi il Tribunale pronunciato in conformità al suddetto principio, la censura va disattesa.
Va da sè che, anche a voler aderire alla tesi, sostenuta in dottrina, secondo cui, ai sensi del quarto comma del novellato testo dell'art. 18, il risarcimento del danno deve essere valutato e liquidato in un contesto unitario, senza cioè la distinzione tra periodi anteriori e successivi alla sentenza di condanna, le suddette conclusioni non subirebbero modifica in relazione al caso in esame, il cui ambito temporale, ai fini risarcitori, si arresta al momento della sentenza di reintegra.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2002