Sentenza 2 agosto 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di assunzione di invalidi per chiamata diretta ai sensi dell'art. 16 legge n. 482 del 1968, il compimento degli atti prodromici al perfezionamento del contratto, necessari per legge a seguito della chiamata diretta e previsti ai fini della partecipazione selettiva in relazione alle eventuali esigenze specifiche del datore di lavoro ed alle capacità attitudinali del soggetto, non costituisce attività idonea ad ingenerare nel lavoratore un ragionevole affidamento circa il perfezionamento del contratto di lavoro; ne consegue che, in caso di mancata conclusione del contratto (nella specie, per l'intervenuta trasformazione dell'ENEL in SpA, che non consentiva più di dare corso alla chiamata diretta) non è configurabile un'ipotesi di responsabilità precontrattuale a carico del datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/1999, n. 8365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8365 |
| Data del deposito : | 2 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Rel. Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'AMATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENEL SPA;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 01582/97 proposto da:
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOSUÈ BORSI 16A, ed ora presso la Cancelleria della Corte di Cassazione con l'avvocato MARIO MILETTO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANCARLO BRUNO, DOMENICO CALANDRELLI, EMILIO DE SANTIS, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RI UI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1443/96 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 28/5/96 R.G.N. 41514/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato D'AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, il rigetto del primo e l'inammissibilità del terzo;
il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, l'inammissibilità ed in subordinazione il rigetto del secondo motivo e l'assorbimento del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Napoli in data 21 gennaio 1994 RI LU conveniva in giudizio la S.p.A. E.N.E.L., esponendo: 1) di essere stato convocato dall'E.N.E.L., quale invalido civile, ai fini della assunzione obbligatoria ai sensi della legge n.482/68;
di avere ritualmente ottemperato ai vari oneri propedentici necessari per detta assunzione;
di non essere stato poi in concreto assunto dall'Ente con la giustificazione che ogni adempimento al riguardo doveva ritenersi sospeso a causa della avvenuta sua trasformazione in S.p.A. Per l'effetto, e sul presupposto della palese illegittimità di tale comportamento, formulava istanza di declaratoria di assunzione a decorrere dal 7 gennaio 1992, con le mansioni di impiegato d'ordine di categoria C., e di condanna della Società alle relative retribuzioni, ovvero al risarcimento del danno in suo favore per un importo di £.200.000.000.
Con sentenza del 12 ottobre 1994 il giudice adito, resistente la convenuta, accoglieva la domanda, statuendo l'obbligo della Società ad assumere il ricorrente con la qualifica di impiegato di Cat. Cs. e condannandola, altresì, al risarcimento del danno in favore del predetto, pari alle retribuzioni maturate dal 1 gennaio 1992 alla effettiva immissione in servizio.
All'esito dell'appello proposto dall'E.N.E.L., il quale insisteva per il rigetto della domanda, il Tribunale del luogo, con decisione del 28 maggio 1996, riformava la pronuncia impugnata e condannava l'appellante soltanto al risarcimento del danno nei confronti del RI, commisurandolo alle retribuzioni dovute secondo la contrattazione collettiva del settore per l'impiegato d'ordine, con inquadramento in Cat. CS. a decorrenza dal 1 gennaio 1992 e fino all'11 luglio 1992, oltre agli accessori come per legge. Ritenevano i giudici di merito, previo rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal ricorrente in tema di nullità della procura ad litem per il giudizio di secondo grado, che nella specie l'assunzione obbligatoria, quale contratto richiedente comunque il reciproco consenso delle parti, non si fosse realizzata in base al solo accertamento sanitario cui l'invalido era stato avviato ex lege n.612/83 dall'Ente; che detto accertamento risultava finalizzato unicamente alla verifica della permanenza, in capo al richiedente, delle condizioni di invalidità, qualificandosi pertanto alla stregua di mero atto prodromico rispetto alla successiva assunzione;
che nel caso in esame, posto che il RI aveva ottemperato a tutti gli altri adempimenti preliminari richiesti dall'Ente e che l'intera procedura non era poi sfociata nell'assunzione, si configuravano tutti gli elementi idonei ed univocamente concordanti per ritenere la ipotesi di responsabilità precontrattuale a carico del predetto Ente, ai sensi dell'art. 1337 C.C., con il conseguente obbligo al risarcimento del danno procurato all'altra parte nei limiti predetti.
Avverso tale sentenza il RI ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a tre motivi illustrati da memoria;
resiste con controricorso la Società, la quale ha formulato anche ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell'art. 335 Cod.Proc.Civile. Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente principale denuncia violazione ed errata interpretazione dell'art. 83 Cod.Proc.Civile, nonché insufficiente e comunque contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice di rito.
Deduce la nullità del giudizio di appello in conseguenza della nullità della procura ad litem, rilasciata dalla Società per tale grado ai propri difensori su foglio spillato in calce all'atto di impugnazione, ritenuta, altresì, la impossibilità di utilizzare per il gravame quella rilasciata unicamente per il giudizio davanti al Pretore.
Il motivo è infondato.
Come esattamente osservato dal Tribunale sul punto, la procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado "per il presente giudizio" (o processo, causa, lite ecc), senza alcuna indicazione specificamente delimitativa ulteriore, manifesta la volontà della parte di estendere il mandato anche per il grado di appello, quale ulteriore fase in cui si articola il giudizio stesso e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma, Cod.Proc.Civile. A ciò va aggiunto, ed in tal senso deve essere integrata la motivazione della sentenza dei giudici di merito, che, dopo l'entrata in vigore della legge 27 maggio 1997, n.141, la quale ha aggiunto alla fine del terzo comma del medesimo art. 83 C.P.C. la disposizione per cui "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce", deve riconoscersi la piena validità della procura ad litem su foglio unito all'atto di appello per mezzo di punti metallici, sebbene non contenuta in alcuna porzione dello stesso atto e non rechi alcun riferimento riguardo al soggetto nei cui confronti viene proposto il gravame;
di guisa che, nella specie, anche la procura rilasciata per l'appello è da ritenersi validamente conferita (Cfr. Cass.n. 5528/91; 8347/97; 2260/98).
Con il terzo motivo di impugnazione che, in via di disamina logica, occorre delibare con priorità rispetto alla seconda doglianza, atteso che esso afferisce ad una asserita nullità della intera sentenza, il ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 132 Cod.Proc.Civile, con riferimento all'art. 360, n.3, stesso codice di rito, deduce che nella pronuncia gravata va ravvisato un contrasto insanabile tra la motivazione ed il dispositivo in tema di decorrenza del risarcimento del danno riconosciuto, atteso che, nella prima, la stessa è fissata al gennaio 1991 e fino al luglio 92, mentre nel secondo tale periodo viene determinato dal gennaio 1992 al luglio dello stesso anno, con evidente discrasia, idonea ad invalidare l'intera decisione in termini di incertezza sull'esatto dictum della medesima. La censura è priva di consistenza per un duplice ordine di considerazioni.
Anzitutto, e contrariamente all'assunto in ricorso, ritenuta la effettiva ricorrenza di siffatto contrasto nel senso che precede, esso non appare tale da determinare elementi di radicale invalidità della sentenza, ovvero indurre a ritenere la prevalenza del contenuto della motivazione, in quanto è orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Suprema Corte che nel processo del lavoro, in presenza di irriducibili contrasti tra motivazione e dispositivo su punti salienti del thema decidendum, come quello che si verifica allorché la prima contenga statuizioni mancanti nel secondo, ovvero divergenti da quest'ultimo, si deve dare prevalenza al contenuto del dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata nella concreta fattispecie;
sicché le incompatibili enunciazioni di cui alla motivazione non sono suscettibili di passare in giudicato ed arrecare alcun pregiudizio giuridicamente apprezzabile, e pertanto non si profila un interesse a rimuoverle con l'impugnazione, a meno che - e la ipotesi non si configura nella specie - la divergenza non sia talmente profonda e radicale da determinare la assoluta impossibilità cognitiva dell'iter e del ragionamento logico seguito dal giudice per pervenire alle conclusioni di cui alla pronuncia impugnata (Cfr. Cass. n. 7425/1997). In secondo luogo, e con specifico riferimento a tale ultimo rilievo, va osservato che nel caso in esame l'evidenziato contrasto non appare assolutamente idoneo ad ingenerare alcuna incertezza sulla effettiva portata e valenza delle statuizioni della sentenza, atteso che tutto il contesto della approfondita motivazione sul punto appare inequivocamente finalizzato, anche con riferimento alle date in precedenza indicate, alle conclusioni poi trasfuse nel dispositivo, di guisa che l'unica discrasia rilevabile nella parte finale della decisione motiva, nel senso di riportare la decorrenza del periodo risarcitorio al gennaio 91, invece che al gennaio 92, si configura quale semplice errore materiale, non suscettibile neppure di procedimento correttivo, posto che la palese evidenza dello stesso, in rapporto all'intero contenuto della motivazione, non ne determina alcuna confusione od illogicità quanto al reale intento del giudicante.
Con il secondo mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n.482, con riferimento agli artt. 12 e 16 della stessa normativa, nonché violazione dell'art. 360, n.3, cod.proc.civile per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Censura la sentenza sostenendo che, sperimentata la procedura di cui al prefato art. 20 della legge disciplinante la materia in esame, l'assunzione di esso RI si era automaticamente verificata con la richiesta di tutti gli adempimenti da parte dell'E.N.E.L., da lui ritualmente effettuati, o quanto meno era sorto l'obbligo di assunzione diretta, con tutte le conseguenze risarcitorie previste nella ipotesi --in concreto verificatasi - del datore di lavoro che, in attesa del giudizio del collegio medico sollecitato in via prodromica circa le condizioni di salute del soggetto, "allontani dal lavoro l'invalido già assunto ovvero si rifiuti di assumerlo" qualora detto giudizio risulti poi positivo.
La censura è infondata.
Al riguardo va evidenziato che il Tribunale ha, principalmente, escluso che l'accertamento sanitario disposto sul ricorrente ad iniziativa dell'Enel fosse quello previsto dal ripetuto art. 20 della legge n.482/68, ritenendo invece trattarsi di quello delineato dalla legge n.612/1983, finalizzato unicamente a verificare la permanenza delle condizioni di invalidità nel soggetto, e quindi traendone la conclusione della impossibilità di dedurne la produzione degli effetti indicati dal ricorrente (perfezionamento della assunzione obbligatoria), con le conseguenze esposte in tema di risarcimento unicamente perché collegate all'inoltro dell'invalido ad accertamento. Gli stessi giudici di merito, poi, hanno osservato che, non potendosi comunque accedere alla tesi della applicabilità dell'art. 20 ripetuto, in quanto la disposizione afferisce al procedimento di assunzione di invalidi per il tramite dell'ufficio di collocamento, e si distingue pertanto dal caso in esame, che attiene alla chiamata diretta, quest'ultima ipotesi risulta disciplinata dall'art. 16, quinto comma, della richiamata legge n.482/68; sicché, a tutto concedere, ove non si ritenesse configurabile la situazione disciplinata dalla legge n.612/83 come precede, la regolamentazione della fattispecie rientrerebbe nella previsione del predetto art. 16, che per il perfezionamento dell'assunzione postula la stipula di regolare contratto tra le parti, non intervenuto invece specificamente, come si evince per tabulas, ed al contrario necessario, atteso che il sistema delle assunzioni obbligatorie ivi delineato è strutturato in modo tale da dare luogo, ricorrendo determinate condizioni, all'obbligo del datore di lavoro di stipulare il contratto con gli invalidi che abbiano i requisiti di legge, ma non alla costituzione automatica ed autoritativa del rapporto, il cui perfezionamento richiede comunque l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ad elementi essenziali, quali la retribuzione, le mansioni e la qualifica. Con la conseguenza che, ove il datore di lavoro non adempia a siffatto obbligo, il lavoratore, lungi dal far valere una presunta assunzione automatica ovvero ope legis, non può esperire neppure il rimedio dell'esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 Codice Civile, ma qualora se ne configurino i presupposti, può soltanto accampare il diritto al risarcimento dei danni, ossia al ristoro delle utilità perdute a causa del protrarsi di detto inadempimento. Da quanto sopra esposto appare evidente, dunque, che la sentenza impugnata, per la parte afferente al motivo di gravame in esame, poggia le sue conclusioni su due autonome e distinte motivazioni, entrambe idonee, singolarmente, a sorreggere la decisione adottata, quale che ne sia, per ognuna, la fondatezza e la reale valenza dirimente. Giacché il Tribunale, da un lato, ha escluso l'applicabilità dell'art. 20 legge n.482/68, non ricorrendo la ipotesi ivi delineata, e dall'altro ha poi congruamente dimostrato che in concreto appare configurabile la fattispecie prevista dalla legge n.612/1983 ovvero, in subordine, quella di cui all'art. 16 della ripetuta normativa del 1968. Senonché, con la prospettata censura, il ricorrente ha impugnato la sentenza unicamente in ordine alle non ritenute conseguenze derivanti invece dalla fattispecie disciplinata dall'art. 20, dandone per scontata la ricorrenza, focalizzando in tal modo l'ambito delle proprie doglianze al riguardo e restringendo per l'effetto il thema decidendum devoluto a questa Corte nei limiti delle stesse, con correlata omissione di qualsiasi rilievo sia in ordine ai motivi di supporto a detta esclusione, sia circa la disciplina alternativa prospettata, e senza peraltro valutare i profili connessi al giudicato su dette rationes decidendi palesemente formatosi, che non consente al riguardo una ulteriore disamina.
E poiché è pacifico e costante principio giurisprudenziale che, qualora venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza fondata su più ragioni, ciascuna di per sè idonea a sorreggerla, è necessario che tutte le cennate ragioni formino oggetto di specifica censura, affinché si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, che mira alla cassazione della pronuncia portata al vaglio del giudice di legittimità, ossia tutte le motivazioni che autonomamente ne supportino la decisione, ne deriva che, ai fini della reiezione dello specifico motivo di gravame, è sufficiente che sia respinta la doglianza formulata relativamente ad una soltanto delle predette ragioni, ovvero, come nel caso in esame, che su di essa (o si di esse, quando siano variamente articolate) non risulti proposto gravame specifico, con conseguente formazione del giudicato su tale (o tali) motivazione (Cfr. ex plurimis: Cass. n. 2301/1995). Passando ora, quale indagine residuale, al ricorso incidentale proposto dall'Enel, questi, con il primo motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 1338, 1175, 1375, 2043, 2056, 1223, 1226 e 1227 Cod.Civile; degli artt. 115 e 116 C. PC.;
nonché omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, Cod.Proc.Civile.
Rileva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto la configurabilità della responsabilità precontrattuale a carico di esso Ente, con conseguente condanna al risarcimento dei danni in favore del RI in relazione a tutti gli adempimenti preliminari richiesti al predetto e regolarmente da costui effettuati, nella ragionevole convinzione di pervenire alla stipula definitiva del contratto di assunzione, non conclusosi poi per arresto immotivato delle trattative da parte datoriale e con notevole pregiudizio per il lavoratore-invalido civile, sia per la fiducia in lui ingenerata circa il perfezionamento del rapporto, sia per non avere egli, per l'effetto, partecipato ad altri concorsi e sfruttato altre occasioni di lavoro. Laddove nella specie non ricorre tale situazione, in quanto gli adempimenti preliminari furono richiesti secondo le previsioni di cui all'art. 12 della legge n.482/68 e quali atti necessariamente prodronici e non impegnativi per l'Ente; nessuna ragionevole fiducia nell'assunzione poteva radicarsi nel RI perché, esclusa l'applicabilità dell'art. 20 della medesima legge in tema di insorgenza automatica del rapporto a seguito della ed. chiamata diretta, il perfezionamento del contatto si sarebbe potuto verificare soltanto in ipotesi di favorevole selezione nei suoi confronti tra i vari partecipanti all'esito di una comparativa valutazione dei rispettivi titoli;
i lunghi tempi di adempimenti preliminari furono determinati non da trascuratezza dell'Ente, ma dalla intervenuta trasformazione dello stesso in S.p.A., con correlata inutilizzabilità della precedente chiamata diretta;
nessuna prova risulta fornita circa la perdita di altre occasioni di lavoro;
non è dato ravvisare nel caso in esame alcuna violazione del principio di correttezza e buona fede che deve assistere la fase delle attività preliminari.
La censura è fondata.
Le trattative per la conclusione di un contratto generano un vincolo giuridico risolventesi nell'obbligo di risarcire il danno in caso di rottura solo quando la parte abbia fatto sorgere nell'altra una ragionevole fiducia nella conclusione del contratto stesso, successivamente non perfezionatosi senza giusto ed attendibile motivo.
Pertanto, perché possa essere esperita l'azione per culpa in contraendo, devono sussistere i seguenti requisiti: a) affidamento di uno dei contraenti alla conclusione di un contratto in fieri;
b) recesso ingiustificato di detto contraente dalle trattative;
c) correlativo danno della controparte, consistente nel cosiddetto interesse negativo (id quod interest contractum non fuisse). Nella specie non ricorre alcuno di tali elementi, posto che, come dimostrato dall'Enel ed emergente per tabulas nel senso che precede, nessun ragionevole affidamento potevano ingenerare nel RI circa il perfezionamento del contratto gli atti prodromici compiuti a seguito della chiamata diretta, in quanto necessari per legge e previsti unicamente ai fini della partecipazione selettiva ed in vista di eventuali esigenze dell'Enel, specifiche in ordine alle capacità attitudinali del soggetto;
non si configura il recesso ingiustificato datoriale, dato che i menzionati adempimenti prodromici, astrattamente finalizzati ad una assunzione dell'invalido al lavoro, in concreto miravano a vagliare i requisiti e le attitudini soggettivi per la partecipazione selettiva in vista di eventuali esigenze specifiche dell'Ente, e che, in difetto di tali esigenze ed in conseguenza della trasformazione qualitativa datoriale, che non consentiva più di dar corso alla procedura per chiamata diretta, non sussistevano oggettivamente i presupposti per il perfezionamento della assunzione;
non ricorre il danno risarcibile nel senso esposto, risultando esso del tutto sfornito di prove e dunque palesemente ipotetico, nonché non qualificabile come tale, atteso che, quanto alle spese sostenute per gli adempimenti prodromici richiesti per legge e finalizzati come precede, esse non attingono a profili risarcitori, mentre per ciò che concerne il danno relativo alla mancata conclusione di altri contratti (vedi selezione a Caserta), aventi lo stesso oggetto di quello in fieri per cui è causa ed altrettanto o più vantaggiosi, valgono le medesime considerazioni negative prospettate per il caso in esame, afferenti alla mera ipoteticità del loro perfezionamento e dunque della perdita del loro risultato positivo, come tale inidonea a configurare la sussistenza di un danno risarcibile in concreto. Quanto agli altri due motivi del ricorso incidentale, concernenti il contrasto ravvisabile nella sentenza del Tribunale tra motivazione e dispositivo, ed il vizio di ultrapetizione in tema di danno ancorato allo stesso contrasto, essi risultano assorbiti, rispettivamente, nella disamina della terza censura del gravame principale e del primo mezzo di quello incidentale.
Alla stregua delle precedenti argomentazioni il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione della sentenza impugnata, nei limiti dell'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, afferente a violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1337 segg., 1175 C.C.). Decidendo, poi, nel merito a norma della prima parte dell'art. 384 Cod.Proc.Civile, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si impone il rigetto della domanda del RI per i rilievi esposti.
La difficoltà di interpretazione delle norme disciplinanti la materia in esame, non sempre chiaramente coordinate tra loro ai fini della esatta individuazione delle varie ipotesi di riferimento, comporta la ricorrenza di giusti motivi per una declaratoria di compensazione tra le parti delle spese dei gradi di merito e di quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte;
Riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso principale.
Accoglie per quanto di ragione quello incidentale.
Cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del RI. Dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.