Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2001, n. 5301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5301 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
:C.C. 59942 NOME5301/01 Y T S A S I N S I L E A H T OPOLO ITALIANO V ¤ I * T * RTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7 - Oggetto 9 / N 6 / SEZIONE TRIBUTARIA 1 9 Tributaria 6 8 9 Importa registro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente R.G.N. 10000/98 Consigliere Cron. 11314 Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSA NE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59942 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEItempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IN NE, IN SA, IN ID, IN AN, IN PI, ON DOMENICA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che li difende unitamente 2000 aт all'avvocato CASAVECCHIA MARCO, giusta delega 2002 -1- margine;
controricorrente - avverso la sentenza n. 328/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 19/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza n. 328/13/97 del 19 febbraio 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte dell'appello dei accoglieva il secondo motivo MA, NE, IE signori IA, IA, AN e DO ON e riteneva che alcuni terreni venduti dai contribuenti in data 24 dicembre 1991 fossero da classificare come inedificabili e perciò soggetti al criterio di cui all'art. 52 del D.P.R. 131/1986. I contribuenti resistono con controricorso eccependo la inammissibilità del ricorso;
hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere accolta la eccezione preliminare dei resistenti. Invero la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n.328/13/97 del 19 febbraio 1998 è stata notificata all'Ufficio del Registro di Chieri il 21 marzo 1998 e tale notifica, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.525/2000, era idonea a far decorrere il termine breve per la presentazione del ricorso in cassazione. 3 Tale ricorso è stato notificato il 21 maggio 1998 e quindi oltre il termine di sessanta giorni, tenuto anche conto che il 20 maggio 1998 non cadeva di giorno festivo. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. La Corte Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 1° dicembre 2000. Il Presidente 31 Relatore ШастоHell-би ков- тся N O I Z A IL CANCELLIERE S Amaldo Casano шово часоль S H DEPOSITATO IN CANCELLERIA V S I 9 APR. 2001 E N A ' S N I Oggi L L N S A IL CANCELLIERE C1 S I I I N L Arnaldo Casano L Ɑ Ɑ I H V U Meble Laven V T V A I U G Ɑ ' Ž V ď N T * D T I u I * S V % L • 9 H U / I b V N / V ' Z 1 I 6 9 O 8 9 N A