Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FITTIPALDO Onofrio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI NETTUNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 33, presso l'Avvocato MENICUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO PIORILLO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
VE ON CE, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA VERSANO 22, presso l'avvocato GIUNIO E V. RIZZELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 75/01 del Giudice di pace di ANZIO, depositata il 30/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/06/2003 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il resistente l'Avvocato RIZZELLI che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3/5/00, VE NC EN proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione della Polizia Municipale di Nettuno n. 3949/V del 23/3/2000, deducendo in proposito;
a) che il predetto verbale era nullo in quanto la violazione de qua non era stata contestata dagli agenti subito dopo l'accertamento, così come prescritto invece dall'art. 200 del d.l.vo n. 285/92; b) che il verbale doveva intendersi altresì nullo a causa della mancata sottoscrizione del verbale medesimo.
Il Comune, costituitosi, resisteva, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la quale veniva invece accolta dal giudice di Pace di Anzio, con sentenza del 7/12/00-30/1/01, con la quale, disatteso il secondo profilo di nullità, si concludeva nel senso che, avendo la contestazione immediata della violazione delle norme di cui al d.l.vo n. 285/92 un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento di accertamento delle violazioni delle disposizioni del codice della strada, e risultando essa derogabile solo in via del tutto eccezionale ed in caso di reale impossibilità, ed emergendo invece, dalla stessa motivazione riportata nel verbale di accertamento (a termini della quale la violazione non era stata contestata al conducente in quanto "rilevata con apposito apparecchio dopo il transito"), che la contestazione non fosse stata effettuata benché sussistesse la concreta possibilità di raggiungere il veicolo autore della dedotta infrazione (posto che quest'ultimo teneva una velocità di 74 kmh, non eccessiva a tali fini), lo stesso accertamento dovesse intendersi nullo.
Ricorre per Cassazione il Comune di Nettuno, sulla base di 2 motivi. Resiste con controricorso la IO, deducendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata preliminarmente l'appena ricordata eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, formulata dalla parte resistente, la quale rilava, al riguardo, come il ricorso medesimo risulti in realtà diretto contro una decisione (la n. 71 del 2001) la quale - a dire della controricorrente - non riguarderebbe assolutamente essa VE, il che inficerebbe completamente il gravame inducendone la nullità.
Orbene, premesso come la parte controricorrente non contesti l'esattezza - in sè - del riferimento contenuto in ricorso, sia al verbale di accertamento (n. 949/V) oggetto dell'impugnata sentenza, sia all'oggetto della violazione con esso contestata nella sua storicità, sia ad essa IO quale destinataria del verbale in questione nonché controparte nel giudizio di opposizione, sia all'oggetto ed ai termini del giudizio suddetto e dell'impugnata sentenza, ma si limiti a rilevare il fatto in sè dell'erroneità del riferimento così come operato al numero della sentenza fatta oggetto di impugnativa (la quale risulta peraltro depositata agli atti nelle sue corrette e reali caratteristiche), questa Corte ritiene di dover rilevare come, al di là dell'erroneità del riferimento al numero identificativo della sentenza, non vi siano dubbi in ordine al reale oggetto del ricorso proposto in questa sede dal Comune di Nettuno - da identificare nella sentenza n. 75/01 del medesimo giudice di Pace di Anzio - ed alla natura meramente materiale dell'errore in esso commesso laddove - giustapponendo evidentemente i dati di più pronunce del Giudice di Pace di Anzio di cui esso Comune era stato parte in sede di opposizioni a verbale di accertamento - ha indicato nel n. 71 (anziché nel n. 75), l'estremo identificativo della sentenza impugnata nonché ha anche evocato sprazzi motivazionali aggiuntivi i quali però non intaccano il reale contenuto del decisum impugnato.
Ne consegue che non possa emergere alcun dubbio circa l'identità della sentenza effettivamente impugnata (che è in realtà poi quella che è stata dal Comune concretamente conferita agli atti in sede di deposito del gravame), e questo tanto più che neppure la controricorrente deduce la eventuale esistenza di altre pronunce rese dal giudice di pace di Anzio in merito al medesimo verbale di accertamento.
Ciò premesso e chiarito, va sottolineato come senz'altro fondato si presenti il 1^ motivo del ricorso, con il quale il Comune di Nettuno, nel dedurre VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 689/81, NONCHÉ DEGLI ARTT. 200 E 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 296/92 (CODICE DELLA STRADA) IN RELAZIONE ALL'ART. 384 DEL
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AL CODICE DELLA STRADA APPROVATO CON D.P.R. N. 495/92, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 360 M. 3 E SS. C.P.C., lamenta come la sentenza impugnata abbia del tutto disatteso l'indirizzo di questo Supremo Collegio secondo cui: 1) pur vigendo in materia di violazioni del codice della strada il principio generale della immediatezza della contestazione della violazione, gli stessi artt. 200 a 201 del codice della strada prevedano la eventualità che si proceda alla notificazione - del tutto successiva, perciò - del verbale di accertamento, e ciò nella ipotesi in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, ed impongano - in questo caso - che il verbale di accertamento contenga l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (regime completato, nell'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, dalla indicazione - a titolo solo esemplificativo e non precettivo - di alcuni casi di impossibilità della contestazione immediata, e dalla più generale riserva - agli agenti accertatori - delle determinazioni su una tale "impossibilità"); 2) l'impossibilità di procedere alla immediata contestazione possa - si - essere valutata con prudente apprezzamento dal Giudice, ma tenendo comunque conto del principio della insindacabilità dell'azione amministrativa, e - più in particolare - dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio da parte dell'Autorità amministrativa.
Più in particolare va ribadito, ancora una volta, il principio già altre volte affermato da questa Suprema Corte, secondo cui: a) in tema di violazioni del codice della strada, in caso di mancata contestazione immediata della violazione, si renda necessario che, nel relativo verbale notificato, siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile detta contestazione immediata, b) l'indicazione, da parte dell'ufficiale accertatore, di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada (e tale si rivela appunto il riferimento operato - secondo quanto si ha modo di evincere dalla stessa sentenza impugnata - nel verbale di accertamento oggetto qui di impugnativa, alla ipotesi prevista dalla lettera e) dell'art. 384 del Regolamento, per cui l'accertamento era avvenuto per mezzo di apparecchio di rilevamento consentente la determinazione dell'illecito solo in tempo successivo) renda "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, si configuri alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di una contestazione immediata della violazione.
Del tutto illegittimo si rivela, pertanto, l'avvenuto esercizio, da parte del Giudice di pace di Anzio, della pretesa di trarre la conclusione per cui, invece, nel concreto, nonostante quanto indicato in verbale, una tale contestazione immediata si rendesse possibile. Dall'accoglimento del 1^ motivo del ricorso discende che del tutto assorbito debba evidentemente intendersi il 2^ motivo del ricorso, con il quale il ricorrente, con riguardo ai medesimi punti dell'impugnata sentenza, lamenta OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.
Non rendendosi necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il conseguente rigetto dell'opposizione proposta da VE NC EN avverso il verbale di accertamento n. 3949 del 33.3.2000, della Polizia Municipale di Nettuno.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 9 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004