Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO MENTO0 31 81 /03 LA CORTE SUP EMA DI CASSAZIONE SEZIC Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: URBANISTICHE Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 9377/00 Cron. 7237 Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere 883 M Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 05/11/02 Consigliere Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL OV, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato OV DI GIOIA, che lo difende unitamente all'avvocato MAURO MOCCHEGIANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RO CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 197 presso lo studio dell'avvocato ARTURO ALFIERI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 198/99 della Corte d'Appello di 1420 -1- ANCONA, depositata il 05/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato DI GIOIA IO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito l'Avvocato Alfieri Arturo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per rigetto del ricorso perchè infondato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 26.7.2992, NI IO conveniva al giudizio del Tribunale di Ancona DI HE esponendo che costui era rimasto aggiudicatario in un procedimento di esecuzione esattoriale di un terreno di Ha 1176,19 in agro di Puletto di Paterno di Ancona;
che lo stesso giorno esso esponente aveva concordato con il DI e con tal OR Vito che il predetto acquisto doveva intendersi effettuato per quote equali ed indivise;
che, con successiva scrittura del 9.10.1990, esso attore ed il convenuto avevano individuato un appezzamento di terreno di circa Ha.1,15, con fabbricati F contrassegnato in rosso e controfirmato dagli stipulanti, stabilendo che lo stesso rappresentava la quota di cui esso esponente era l'unico proprietario per intervenuto e concordato frazionamento;
che successivamente, essendosi il DI rifiutato di addivenire alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento, esso NI aveva accertato che il terreno era stato assoggettato ad ipoteca legale. Tutto ciò premesso conveniva innanzi al Tribunale di Ancona il DI HE perché, accertata l'autenticità della sottoscrizione apposta alla mentovata scrittura (9.10.90) ed all'allegato foglio di mappa e, preso atto dell'esecuzione della prestazione contrattuale spettante ad esso attore, fosse pronunciata sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso con trasferimento al NI della proprietà dei beni individuati nella già citata scrittura, con la condanna del DI alla estinzione dell'ipoteca legale iscritta sull'immobile dal Procuratore della Repubblica di Ancona il 17.10.1988. Il NI, in data 17.4.1992 notificava al DI una seconda citazione esponendo che costui, con contratto del 26.2.1992, si era impegnato a rilasciare una fideiussione bancaria e/o assicurativa a favore di esso attore e di durata non inferiore a quella del procedimento penale in relazione al quale era stata iscritta l'ipoteca legale ed a richiedere al giudice penale la liberazione dell'immobile. Il DI nonaveva adempiuto alla prestazione pattuita per cui il NI chiedeva la risoluzione del contratto con la condanna del convenuto al risarcimento dei danni. Ad entrambe le domande resisteva il DI. Il Tribunale di Ancona, con sentenza resa il 7.4.1995, rigettava la prima domanda ed accoglieva la seconda dichiarando risolto per inadempimento del convenuto il contratto 26.2.1992, respingendo, però, la domanda di danni. Quanto alla prima citazione, il Tribunale riteneva che con la scrittura del 9.10.1990 il DO ed il DI di erano impegnati ad operare con successivo atto 10 scioglimento della comunione sicché detto atto era qualificabile come preliminare di divisione. Dagli atti di causa, tuttavia, risultava che nella porzione immobiliare (casa colonica, capannone ed annessi rustici) da trasferire al NI erano compresi immobili costruiti abusivamente ed oggetto di provvedimento sindacale di demolizione né risultava essere stata presentata domanda di oblazione sicché il carattere abusivo della costruzioni impediva il trasferimento delle stesse ai sensi dell'art. 2932 C.C. in forza della sanzione di nullità rinvenibile nell'art. 40 della legge n. 47/85. Nella specie, secondo il Tribunale, non era possibile attuare il trasferimento del solo terreno poiché, in forza del principio della accessione, ciò avrebbe comportato anche il trasferimento dei fabbricati. Quanto alla seconda domanda (atto di citazione 17.4.1992) il Tribunale, per quel che ancora interessa, riteneva non contetestabile l'inadempimento del DI che aveva omesso di costituire le garanzie pattuite, дa, comunque, respinta la domanda di danno in quanto, а fronte dalle prestazione di garanzia da parte del DI, il NI si impegnava a rinunciare all'azione cautelare da lui iniziata e, pertanto, avendo egli ottenuto successivamente all'accordo transattivo, il richiesto sequestro nessun pregiudizio patrimoniale era all'attore derivato. La sentenza era appellata dal NI ed il DI proponeva appello incidentale. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza 20.4 5.6.1999, respingeva entrambi gli appelli confermando con diversa motivazione il rigetto della domanda di esecuzione specifica avanzata dal NI. La Corte marchigiana osservava in sintesi e quanto alla prima domanda: a} che la prima scrittura non racchiudeva un mandato al DI per l'acquisto del più vasto compendio messo all'incanto e da ripartire in tre quote;
b) che la scrittura del 9 ottobre 1990 non costituiva un preliminare di divisione ma dichiarava e riconosceva al NI la proprietà esclusiva dei beni indicati come tali nella planimetria allegata e si poneva come valido titolo di attribuzione della piena proprietà della porzione descritta senza la necessità di prestare ulteriore consenso da parte del DI;
c) che in tale contesto non era proponibile l'azione, introdotta dal NI, volta alla esecuzione di un ( insussistente) obbligo di contrarre;
d) che, anche a volersi porre nell'ottica del primo giudice, tale azione era preclusa dalla sanzione di nullità prevista dall'art. 17 delle legge 47/85, atteso che nella eccezione riguardante le procedure esecutive immobiliari era attratto il solo acquisto del DI e non le ulteriori transazioni sugli stessi beni che trovavano solo fonte mediata nella procedura esecutiva;
e) che la sanatoria dedotta dal NI riguardava opere secondarie come la sistemazione del terreno e la pavimentazione di parte del piazzale;
dei beni realizzati f) che neppure la subordinata di trasferimento legittimamente poteva trovare ingresso il tutto essendo attratto nella "1medesima previsione negoziale e non potendosi la pronuncia del giudice chiamato a rendere sentenza di esecuzione specifica" sostituire alla volontà espressa dalle parti, non suscettibili di modificazioni;
Quanto alla seconda domanda ( citazione del 17.4.1992) la corte osservava che correttamente era stata respinta la domanda risarcitoria non avendo il preteso danneggiato indicato pregiudizi diversi da quelli ovviati dall'ottenuto provvedimento cautelare, sempre connesso all'adempimento della controparte. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NI IO con un motivo articolato in quattro censure. HE DI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo punto di censura il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 40 e della legge n. 47/75; omessa insufficiente . e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume che la Corte, partendo dalla corretta premessa che l'atto 9.10.1990 costituiva valido titolo di attribuzione della proprietà era pervenuto a conclusione errate circa la improponibilità della domanda ex art. 2932 c.c, che era stata invocata in via alternativa all'accertamento della autenticità della scrittura : la Corte di Appello aveva considerato solo l'aspetto della domanda rivolta alla esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre. Nel secondo punto di censura viene lamentato che erroneamente l'atto era stato ritenuto esulante dalla eccezione di cui all'art. 41 della legge 47/85 ed attratto nella ipotesi di cui all'art.17 : il NI doveva essere sin dall'origine considerato aggiudicatario poiché la partecipazione all'asta da parte del DI era avvenuta nella qualità di rappresentante dell'associazione formata dello steso, dall'attore e dal OR. Nel terzo profilo di censura il ricorrente lamenta che erroneamente non sarebbe stato sancito il trasferimento della proprietà dei beni per i quali erano state sanate le irregolarità urbanistiche, ferma restando la nullità imposta dall'art. 40 della legge per gli immobili illegittimi. Il punto D) del motivo censura l'omesso riconoscimento del danni sofferto dal ricorrente in conseguenza dell'inadempimento del NI relativamente all'impegno assunto con la scrittura 26.2.1992 (II^ citazione). accoglimento essendo infondati tutti i profili di Il ricorso non merita censura proposti. Quanto al primo, devesi rilevare che la Corte di Appello ha qualificato la come atto definitivo non richiedente la prestazione scrittura del 9.10.1990 di ulteriore consenso facendo da ciò scaturire la improponibilità della domanda ex art. 2932 C.C. ed, in ogni caso, la preclusione al suo accoglimento anche a volersi porre nell'ottica della sanzione di nullità dell'atto che era stata accolta da primo giudice. In ordina Stento alla deduzione del ricorrente circa la richiesta, in alternativa, va innanzitutto detto chedell'accertamento dell'autenticità della scrittura che,la genuinità della scrittura non era affatto in contestazione e comunque, secondo l'argomentare della Corte di Appello, la veridicità di essa, nell'ottica dell'attore (oggi ricorrente), costituiva la premessa logica per la richiesta pronuncia di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre coattiva. Si tratta, in ogni caso, di critica che attiene alla interpretazione della domanda e che non è indirizzata, come dovrebbe, allo sviluppo logico della motivazione ma si limita, inammissibilmente, alla mera prospettazione di un errore della Corte di merito cui non vengono mosse specifiche censure neppure antinomia tra la domanda di accertamentocon riguardo alla evidenziata dell'avvenuto acquisto della proprietà e quella di adempimento della scrittura privata 22.10.1987 ex art. 2932 c.c.. Sempre in relazione al primo profilo di censura, la Corte ha ritenuto inconsistenti le obiezioni del NI il quale, partendo dalla premessa che il bene era stato acquistato in una procedura esecutiva immobiliare ( per cui era applicabile la sanzione di nullità ), anche l'atto di attribuzione dei non beni ad esso attore ne sarebbe attratto. Secondo la Corte, invece, tale inapplicabilità sarebbe esclusa per le successive transazioni che trovavano nella procedura esecutiva semplicemente la loro fonte mediata. A parte la correttezza della impostazione giuridica accolta dalla Corte di Appello non può non rilevarsi che la sentenza non ha ricevuto neppure sul punto testé enunciato una puntuale censura. La Corte, poi, con indagine di fatto sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente, ha escluso qualsiasi influenza della sanatoria, posteriore all'atto, sul presupposto che quella dedotta nella specie dal NI concerneva unicamente le opere di sistemazione del terreno e di pavimentazione di strade. Altrettanto adeguata e logicamente corretta nonché immune da errori di diritto è la ulteriore conclusione cui è pervenuta la Corte di merito che ha escluso l'accoglibilità della domanda subordinata di pronuncia costitutiva solo per gli immobili legittimamente realizzati per la ragione che 1'applicazione dell'art. 1419 c.c. avrebbe nella specie, mediante la ..... .......... attribuzione di beni diversi, alterato l'equilibrio delle prestazioni che la Corte ha, invece, ritenuto inscindibili ed attratte in un'unica previsione negoziale. Ora, come è noto, l'applicazione del principio utile per inutile non vitiatur sancito per il contratto dall'art.1419 c.c. presuppone che le prestazioni in loro scindibili e richiede, esso dedotte siano molteplici e siano tra sarebbe atteggiata la volontà inoltre, l'accertamento sul modo in cui si delle parti nel caso in cui nel contratto non fosse stata inserita la clausola o dedotto l'oggetto ( in parte ) nullo al fine di stabilire se le parti lo avrebbero egualmente voluto ovvero non lo avrebbero concluso senza quella parte di contenuto che è colpita dalla nullità. fatto demandato inAnche questa indagine si risolve in un apprezzamento di via esclusiva al giudice di merito che è insuscettibile di censura in sede di legittimità se non inficiato da vizi della motivazione 0 da errori di diritto, che, nella specie, non sono stati prospettati. Non può essere condiviso neppure il secondo profilo di censura. Come si è già detto, la Corte di Appello ha ritenuto: a) che la scrittura del 9.10.1990 fosse un contratto definitivo;
bl che ciò rendeva improponibile l'azione ex art. 2932 c.C.; c) che, in ogni caso, al trasferimento dei beni reclamati dal NI si opponeva l'art. 17 della Legge urbanistica;
d) che la sanzione di nullità ex lege non era validamente resistita dalla obiezioni poiché costui riteneva erroneamente applicabile dell'appellante NI l'art. 41 e riteneva attratta nella ipotesi di procedura esecutiva immobiliare ( art. 17 u.c. L. 47/85) il suo acquisto. solo acquisto del RO La Corte ha inoltre ritenuto che il e non anche le successive transazioni potessero eludere (aggiudicatario} 董易 " la sanzione di nullità. Ebbene, il ricorrente al riguardo sostiene che il RO aveva partecipato all'asta come mandatario о rappresentante dell'associazione (delle tre persone di cui in premessa) e che, quindi, anche esso NI doveva considerarsi aggiudicatario. Si tratta di un profilo di censura che oltre a poggiare su affermazioni. meramente apodittiche, poiché mancanti della indicazione di qualsivoglia base viene posta per la prima volta in questa sede, come emerge dalla fattuale - sentenza impugnata dal controllo dei motivi di appello che proprio la e lettura della sentenza ha indotto a compiere. Il terzo punto di doglianza, nel quale si sostiene la trasferibilità degli immobili resi leciti per sanatoria, ribadisce e ripropone in questa sede la. in appelle stessa posizione sostenuta come subordinata senza tener conto né che, con motivazione censurare le pertinenti osservazioni della sentenza spiegato (come si è già adequata e logicamente corretta, ha detto in tutto il complesso precedenza) che la sanatoria non aveva riguardato immobiliare pervenuto al DI nell'esecuzione esattoriale e che delquest'ultimo non si era aggiudicato 1'immobile anche quale mandatario NI (e del terzo soggetto). Quanto all'ultimo punto di censura, va Osservato che esso è assolutamente generico e del tutto sganciato dalla motivazione della sentenza che, comunque, ha indicato ( cfr. pag. 9) compiutamente le ragioni del mancato accoglimento della domanda risarcitoria. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in 1572,80 complessivi euro di cui euro 1500 ( millecinquecento) per onorario. Così deciso in Roma addì 5 novembre 2002 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consigliere relatore IL PRESIDENTE Allarums Правани DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 04 MAR 2003 Marie Di Oggl IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo حمسهDe duone