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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/11/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3004/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3004/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Farisine n. 2/C, c.f. rappresentato e ndifeso dall'avv. Maria C.F._1
Giovanna Campanile c.f. C.F._2
e nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Buonarroti n. 9, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Laura C.F._3
Bonannini
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 19.9.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza con la quale prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore di cui al Persona_1 decreto di omologa n. 697/2023 emesso dal Tribunale di Livorno il 6.4.2023 alle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 23.9.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 6.11.2025, successivamente rinviata al 27.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, quindi, in data 27.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento previamente concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione del minore con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio, il cui ascolto risulta, pertanto, superfluo. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con decreto di omologa n. 697/2023 emesso dal Tribunale di Livorno il 6.4.2023, invariato il resto, come segue: a) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 ma con residenza presso la madre, attualmente in via Buonarroti n. 9 a Livorno b) Per quanto attiene al collocamento, i genitori concordano la seguente organizzazione: nella 1° e nella 3° settimana (nonché l'eventuale 5°settimana): lunedì starà con la mamma;
martedì dalle ore 17.15 sino alle ore 8 del mercoledì Per_1 il bambino starà con il babbo;
dal mercoledì al giovedì (ore 17,15) starà con la Per_1 mamma;
il giovedì dalle ore 17,15 alle ore 8,00 del venerdì il bambino starà con il babbo mentre dal venerdì al lunedì sino alle ore 8,00 rimarrà con la mamma;
nella 2° e nella 4° settimana:
starà con la mamma dal lunedì sino alle ore 17,15 del martedì e rimarrà con il Per_1 babbo dalle ore 17,15 del martedì sino alle ore 8,00 del mercoledì; il bambino starà dal mercoledì sino alle ore 17,15 del venerdì con la mamma;
dal venerdì alla domenica (dalle ore 17,15 sino alle ore 18,30 della domenica) rimarrà con il babbo. Per_1
c) Si precisa che il minore viene accompagnato a scuola alternativamente da entrambi i genitori e che, qualora a causa di scioperi, allerte meteo o altre cause, la scuola dovesse restare chiusa, si occuperà della gestione del figlio colui che lo avrebbe dovuto accompagnare presso l'istituto scolastico. d) Il minore trascorrerà, durante le vacanze Natalizie e Pasquali, metà giorni con la madre e metà con il padre, previa organizzazione tra i genitori. Verrà osservato il criterio dell'alternanza per i seguenti giorni di Festa, ovvero i giorni del: Ferragosto - 31 ottobre accorpato al 1° novembre – 8 dicembre- 24 dicembre- Natale- Santo Stefano- 31 dicembre accorpato al 1° gennaio- 6 gennaio- Pasqua- Lunedì dell'Angelo - 25 aprile e 1° maggio, partendo per il 2025 con il Ferragosto riferibile al padre. Durante le vacanze estive il bambino trascorrerà due settimane anche non consecutive con entrambi i genitori, i quali si impegnano a comunicare il periodo di ferie entro e non oltre il 30 marzo, per quanto riguarda la madre, ed entro e non oltre il 31 maggio per quanto riguarda il padre (con impegno a comunicarli prima qualora le rispettive aziende lo consentano). Per le ferie si utilizzerà il criterio dell'alternanza della scelta, onde evitare sovrapposizioni;
e) Durante il periodo di ferie che il figlio trascorrerà con i genitori, gli stessi si impegnano a garantire comunicazioni telefoniche e videochiamate con il bambino, concordano giornalmente l'organizzazione. Preventivamente i genitori si informeranno reciprocamente in merito al luogo, alla durata, alla modalità ed alla tipologia di vacanza scelta. f) Il giorno del suo compleanno il minore starà metà giornata con entrambi i genitori, prevedendo che chi sta con il bambino la mattina e a pranzo lo tenga a dormire anche la notte del 1° giugno mentre chi sta con nel pomeriggio del 2/6 lo tenga a Per_1 dormire anche il 2/6. g) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio con assegno mensile di euro 80,00 Per_1
(rivalutabile annualmente su base ISTAT) oltre alla compartecipazione nella misura del 50% in relazione agli importi da sostenere per la mensa scolastica;
h) Le spese straordinarie, così come indicate nella tabella del CNF alla quale le parti si riportano, saranno a carico dei ricorrenti nella misura del 50% e verranno rimborsate entro i 15 giorni successivi alla spesa. Per quanto riferibile al vestiario, ognuno comprerà in autonomia il proprio corredo;
le parti, tuttavia, parteciperanno alla spesa del 50% per l'acquisto delle scarpe che supereranno la somma di euro 150,00. i) L'assegno unico sarà riscosso al 100% dalla Pt_2
j) I ricorrenti autorizzano sin da ora il rilascio del passaporto;
k) I ricorrenti si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 27.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3004/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Farisine n. 2/C, c.f. rappresentato e ndifeso dall'avv. Maria C.F._1
Giovanna Campanile c.f. C.F._2
e nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Buonarroti n. 9, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Laura C.F._3
Bonannini
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 19.9.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza con la quale prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore di cui al Persona_1 decreto di omologa n. 697/2023 emesso dal Tribunale di Livorno il 6.4.2023 alle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 23.9.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 6.11.2025, successivamente rinviata al 27.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, quindi, in data 27.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento previamente concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione del minore con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio, il cui ascolto risulta, pertanto, superfluo. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con decreto di omologa n. 697/2023 emesso dal Tribunale di Livorno il 6.4.2023, invariato il resto, come segue: a) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 ma con residenza presso la madre, attualmente in via Buonarroti n. 9 a Livorno b) Per quanto attiene al collocamento, i genitori concordano la seguente organizzazione: nella 1° e nella 3° settimana (nonché l'eventuale 5°settimana): lunedì starà con la mamma;
martedì dalle ore 17.15 sino alle ore 8 del mercoledì Per_1 il bambino starà con il babbo;
dal mercoledì al giovedì (ore 17,15) starà con la Per_1 mamma;
il giovedì dalle ore 17,15 alle ore 8,00 del venerdì il bambino starà con il babbo mentre dal venerdì al lunedì sino alle ore 8,00 rimarrà con la mamma;
nella 2° e nella 4° settimana:
starà con la mamma dal lunedì sino alle ore 17,15 del martedì e rimarrà con il Per_1 babbo dalle ore 17,15 del martedì sino alle ore 8,00 del mercoledì; il bambino starà dal mercoledì sino alle ore 17,15 del venerdì con la mamma;
dal venerdì alla domenica (dalle ore 17,15 sino alle ore 18,30 della domenica) rimarrà con il babbo. Per_1
c) Si precisa che il minore viene accompagnato a scuola alternativamente da entrambi i genitori e che, qualora a causa di scioperi, allerte meteo o altre cause, la scuola dovesse restare chiusa, si occuperà della gestione del figlio colui che lo avrebbe dovuto accompagnare presso l'istituto scolastico. d) Il minore trascorrerà, durante le vacanze Natalizie e Pasquali, metà giorni con la madre e metà con il padre, previa organizzazione tra i genitori. Verrà osservato il criterio dell'alternanza per i seguenti giorni di Festa, ovvero i giorni del: Ferragosto - 31 ottobre accorpato al 1° novembre – 8 dicembre- 24 dicembre- Natale- Santo Stefano- 31 dicembre accorpato al 1° gennaio- 6 gennaio- Pasqua- Lunedì dell'Angelo - 25 aprile e 1° maggio, partendo per il 2025 con il Ferragosto riferibile al padre. Durante le vacanze estive il bambino trascorrerà due settimane anche non consecutive con entrambi i genitori, i quali si impegnano a comunicare il periodo di ferie entro e non oltre il 30 marzo, per quanto riguarda la madre, ed entro e non oltre il 31 maggio per quanto riguarda il padre (con impegno a comunicarli prima qualora le rispettive aziende lo consentano). Per le ferie si utilizzerà il criterio dell'alternanza della scelta, onde evitare sovrapposizioni;
e) Durante il periodo di ferie che il figlio trascorrerà con i genitori, gli stessi si impegnano a garantire comunicazioni telefoniche e videochiamate con il bambino, concordano giornalmente l'organizzazione. Preventivamente i genitori si informeranno reciprocamente in merito al luogo, alla durata, alla modalità ed alla tipologia di vacanza scelta. f) Il giorno del suo compleanno il minore starà metà giornata con entrambi i genitori, prevedendo che chi sta con il bambino la mattina e a pranzo lo tenga a dormire anche la notte del 1° giugno mentre chi sta con nel pomeriggio del 2/6 lo tenga a Per_1 dormire anche il 2/6. g) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio con assegno mensile di euro 80,00 Per_1
(rivalutabile annualmente su base ISTAT) oltre alla compartecipazione nella misura del 50% in relazione agli importi da sostenere per la mensa scolastica;
h) Le spese straordinarie, così come indicate nella tabella del CNF alla quale le parti si riportano, saranno a carico dei ricorrenti nella misura del 50% e verranno rimborsate entro i 15 giorni successivi alla spesa. Per quanto riferibile al vestiario, ognuno comprerà in autonomia il proprio corredo;
le parti, tuttavia, parteciperanno alla spesa del 50% per l'acquisto delle scarpe che supereranno la somma di euro 150,00. i) L'assegno unico sarà riscosso al 100% dalla Pt_2
j) I ricorrenti autorizzano sin da ora il rilascio del passaporto;
k) I ricorrenti si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 27.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra