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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/07/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 943/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 943/2021
Oggi 10 luglio 2025 alle ore 10,58 innanzi al dott. Lorella Scelli, sono comparsi:
Per l'attore, , è presente l'Avv. Giovanni Manieri, in sostituzione e per delega Parte_1 dell'Avv. Emanuela Rocchi, il quale precisa le conclusioni, riportandosi alle conclusioni indicate sia nell'atto di citazione sia nelle note conclusive depositate in data 29.03.2024 ed in data 24.03.2025, oltre che a tutte le istanze, deduzioni, difese e produzioni svolte sia nell'atto di citazione sia negli atti dell'attore, comprese le predette note conclusive depositate, sia nei verbali di udienza e nel corso dell'intero giudizio, che qui intendansi integralmente riportate e ritrascritte, insistendo in ognuna di esse, ed insiste in tutte le istanze, produzioni e deduzioni di cui ai predetti atti ed ai verbali di udienza, insistendo in ognuna di esse ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni come precisate in atti, con condanna dell'Ente convenuto, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento a favore dell'attore della somma ritenuta spettante all'attore, indicata nell'atto introduttivo del presente procedimento, pari ad € 10.082,64, da ridurre al 50%, in applicazione della sentenza non definitiva emessa nel presente procedimento, ovvero del diverso importo che risulterà di Giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, tenuto conto del calcolo danno biologico prescritto, da quantificarsi eventualmente anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art.1226 C.C., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data del sinistro (10.01.2020) fino al saldo effettivo, oltre che al pagamento delle spese e competenze di lite, queste ultime da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, pari ad € 2.552,00, oltre spese generali e cassa Avvocati, per un totale di € 3.052,19, ed oltre al rimborso degli esborsi relativi al presente procedimento, che ammontano a complessivi €. 264,00, di cui €.237,00 per C.U. ed €.27,00 per diritti di segreteria, con distrazione dei compensi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario, in relazione ai soli compensi, con la precisazione che l'Ente convenuto dovrà correttamente essere condannato al pagina 1 di 9 pagamento integrale dei compensi e delle spese del giudizio in favore dell'attore, ai sensi del D.M.
147/2022, per le ragioni tutte già precisate nelle note conclusive depositate in data 24.03.2025.
Per il è presente, in sostituzione dell'Avv. Francesca D'Orsi, l'Avv. Cristian Controparte_1
Catapano, il quale si riporta alle proprie note conclusive e torna ad insistere nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del essendo documentato in atti che alcuna responsabilità possa essere CP_1 attribuita al quale custode della strada, in quanto i chiusini - ivi compreso quello in cui è CP_1 caduto il - sono contrattualmente di competenza e in uso esclusivo di EN (vedasi il Parte_1 contratto di appalto in atti e gli articoli richiamati); contratto non contestato da EN Sole, ciò da cui consegue l'assoluta estraneità del rispetto ai fatti di causa. CP_1
In subordine, insiste nel chiedere la compensazione delle spese legali:
- con parte attrice, sia per la corresponsabilità di questa nel sinistro, nella misura del 50%, sia perché la
CTU espletata ha sensibilmente ridotto il danno all'1% (anziché 6% di cui alla domanda) da dimezzarsi vista la corresponsabilità;
- con la terza chiamata, vista la palese erroneità della sentenza non definitiva.
Per è presente l'avvocato Stefano Schiona, al solo fine della liquidazione delle spese di Controparte_2 lite della sentenza non definitiva del 17.4.2024, la cui statuizione è stata rinviata alla odierna udienza.
Per la quantificazione, l'avvocato Schiona si riporta alla propria notula depositata il 26.3.2025 ed insiste affinchè le stesse siano liquidate a carico del stante la totale infondatezza Controparte_1 della domanda di manleva formulata nei confronti causa per le ragioni evidenziate nella Controparte_2 sentenza parziale.
In merito alle spese di lite contesta la richiesta di compensazione delle spese formulata dal CP_1
nelle note difensive, rilevando che la esclusiva responsabilità del risulta
[...] Controparte_1 provata dal cattivo stato di manutenzione del marciapiede, per la cui manutenzione il aveva CP_1 programmato lavori di sistemazione del marciapiede ben prima dell'infortunio dell'attore, eseguiti solo dopo la caduta dell'attore ( cfr. determina n. 78 del 07/05/2019 del prodotta da Controparte_1 questo difensore con la seconda memoria 183; punto 4 note conclusive EN Sole del 2.4.2024).
In merito ai “chiusini”, occorre ribadire che essi sono i robusti manufatti di acciaio, pressochè indistruttibile e indeformabili, che assolvono alla funzione di copertura del vano interrato, ossia del
“tombino”.
Pertanto, indipendentemente dalla inclusione dei chiusini nel contratto di appalto con EN Sole, la caduta del pedone è riconducibile al dissesto del marciapiede e non alla omessa manutenzione del pagina 2 di 9 chiusino;
infatti, l'on.le Giudice ha ben evidenziato in sentenza parziale che era stato proprio l'
[...]
ad eseguire lavori di sistemazione del marciapiede ove si trova il tombino. CP_3
L'Avv. Catapano impugna e contesta le odierne deduzioni dell'attore e di EN Sole, in quanto infondate in fatto e diritto. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e eccezioni nuove e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice dispone l'allontanamento delle parti alle ore 11,20 e fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza.
Alle ore 13,45, nell'assenza delle parti, viene riaperto il presente verbale, onde darsi atto del deposito della sentenza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui è data lettura.
Verbale chiuso alle ore 17,45. la giudice
Lorella Scelli
REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Lorella Scelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 943/2021 promossa da: pagina 3 di 9 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROCCHI Parte_1 C.F._1
EMANUELA, elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE II 129, , presso CP_1 il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ORSI FRANCESCA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FRACASSINI 4, ROMA, presso il difensore
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. SCHIONA STEFANO, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Via Milano 75, , presso il difensore CP_1
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione – premesso che, in data 10.01.2020, intorno alle ore 20,00, Parte_1 mentre percorreva a piedi, al buio ed in condizioni di scarsissima illuminazione, la Via del Santuario di
Pescara sul marciapiede, procedendo in direzione della Chiesa della Madonna dei Sette Dolori, in direzione est-ovest, giunto nei pressi della tabaccheria all'incirca all'altezza del numero Pt_2 civico 206 della predetta via, inciampava sulla irregolare sconnessione del manto stradale dello spessore di circa quattro centimetri, posta sul bordo di un tombino ivi esistente, non visibile a causa della mancanza di adeguata illuminazione, ed in presenza di piante ad alto fusto lungo la strada, cadendo rovinosamente a terra e battendo con il volto sul marciapiede e che in conseguenza della caduta aveva riportato lesioni personali, a seguito delle quali veniva soccorso dal personale del 118, intervenuto sul luogo del sinistro e trasportato in ambulanza presso il Controparte_4
con diagnosi di trauma cranico e contusione in sede sternale, mano sinistra e
[...] ginocchio sinistro, con prognosi di 10 giorni di riposo e cure, nonchè a visita maxillo-facciale presso l'ambulatorio del nosocomio pescarese, successivamente, gli venivano prescritti ulteriori 20 giorni di riposo ed all'esito dei controlli gli venivano prescritti ulteriori 40 giorni di riposo, sottoposto a visita medico-legale dalla Dott.ssa veniva attestato il residuo di postumi invalidanti in Persona_1
pagina 4 di 9 misura pari al sei per cento in relazione alle lesioni riportate, nonché un periodo di invalidità temporanea totale al 100 % di undici giorni, un successivo periodo di invalidità temporanea parziale di quindici giorni al 75%, un ulteriore periodo di invalidità temporanea parziale di venti giorni al 50% ed un successivo periodo di invalidità temporanea parziale di ventiquattro giorni al 25%- ritenendo che l'occorso fosse ascrivibile al qui lo conveniva ad oggetto di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro descritto in premessa ed occorso in danno dell'attore è da ascrivere in via esclusiva all'Ente convenuto per le ragioni in fatto ed in diritto innanzi indicate;
2) condannare, conseguentemente, la convenuta , in persona del Controparte_5
Sindaco e suo legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e personali, subiti dall'attore in conseguenza del sinistro in premessa, mediante immediato pagamento in favore dello stesso della somma di € 10.082,64 ovvero del diverso importo che risulterà di Giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, da quantificarsi eventualmente anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art.1226 C.C., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data del sinistro (10.1.2020) fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze tutte di lite.”
Costituitosi in giudizio, il ha concluso per il rigetto della domanda ovvero per la condanna, in CP_1 proprio luogo, di della quale domandava la chiamata in causa ai fini della eventuale CP_2 manleva.
Osservava nell'ordine: che vi fosse difetto di legittimazione passiva dell'Ente in virtù dell'appalto concesso alla predetta società del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione del servizio della pubblica illuminazione, sicchè il tombino origine del danno era da ritenersi in proprietà dell'appaltatrice; il difetto di prova in ordine all'accadimento denunciato, non surrogabile con il verbale redatto dalla PM solo successivamente all'evento, le cui modalità non erano dunque apprezzabili;
la sussistenza, in ogni caso, del caso fortuito recidente la causalità tra danno e condizione della cosa, da individuarsi nella condotta disattenta e negligente del pedone, tanto più ove si fosse considerato che lo stesso era ben a conoscenza dello stato dei luoghi, frequentati abitualmente per via del locale ivi presente, gestito dalla figlia dell'attore; l'eccessiva quantificazione del danno, atteso che la frattura refertata era da ricondursi ad un precedente trauma.
pagina 5 di 9 Costituitasi in giudizio, deduceva anch'essa l'assenza di prova circa l'effettivo svolgersi CP_2 degli eventi, da riferirsi comunque a responsabilità dell'attore, stante la visibilità garantita dalla illuminazione artificiale nel tratto di strada e la sua conoscenza da parte dello stesso. Obiettava, altresì, che i tombini non erano oggetto del servizio di appalto e che, in ogni caso, era la deformazione della sede stradale, causata dalle radici dei pini, che aveva determinato l'avvallamento e non l'erroneo posizionamento del tombino.
Istruita a mezzo di produzioni documentali e prove orali, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, preveniva a decisione sull'an previo deposito di note conclusive autorizzate, da parte dei procuratori costituiti.
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da nei confronti del e di statuiva Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 sull'an quanto segue: “ dichiara la responsabilità del convenuto per il sinistro di Controparte_1 cui è causa, dichiara il concorso causale nella produzione dell'evento da parte dell'attore, da stimarsi in ragione del 50%, rigetta la domanda di manleva spiegata dal convenuto
contro
Controparte_1 il terzo dispone rimettersi la causa in istruttoria, come da separata e contestuale CP_2 ordinanza. Spese processuali al definitivo. Accertata dunque la responsabilità al 50% del CP_1
, la causa veniva rimessa di nuovo a decisione con deposito di note illustrative all'esito
[...] dell'espletata ctu.
Ciò posto occorre ora passare alla individuazione delle singole voci di danno autonomamente risarcibili nel caso di specie tenuto conto della formulazione della domanda e delle conclusioni rassegnate.
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma della dott.ssa esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza Persona_2 dei quesiti posti ha concluso secondo quanto segue: “ in conseguenza e per causa Parte_1 dell'infortunio di cui è rimasto vittima in data 10/01/2020 ha riportato un “Trauma cranio-facciale con ferita lacero-contusa sopraccigliare sinistra, trauma contusivo sternale, mano sinistra e ginocchio sinistro”.
Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo ed hanno cagionato un periodo di inabilità temporanea di giorni 2 (due) a totale, giorni 10 (dieci) a parziale al 75%, giorni 10 (dieci) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 10 (dieci) a parziale al 25%.
Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti produttivi di un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura del 1% (uno per cento) in termini di riduzione pagina 6 di 9 dell'integrità psico-fisica (danno biologico).
Non sono documentati esborsi sostenuti in proprio dall'infortunato per spese mediche ascrivibili alle conseguenze lesive dell'evento traumatico per cui è causa. Non sono prevedibili spese future ad eccezione del saldo del preavviso di parcella del 03/04/200, a firma della dott.ssa Persona_1 dell'importo pari ad euro 352,00 e relativo ai certificati di prognosi clinica e alla relazione medico legale utili alla istruttoria del presente procedimento.
Conseguentemente ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità, per lesioni fino a 9 punti di invalidità permanenti si applicano le tabelle afferenti alle lesioni micropermanenti.
Gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M. 16/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
Dette tabelle, così come espressamente enunciato nell'illustrazione dei criteri informatori, si sono del resto basate in passato, sulla valutazione medico-legale della lesione anatomo-funzionale nel suo aspetto statico, quale danno fisiologico, e nei suoi aspetti dinamico-relazionali medi, cioè sotto il profilo della compromissione della possibilità di espletare gli atti ordinari del vivere quotidiano nelle sue varie sfere (attività interrelazionali, produttive, sportive, sociali in genere), con personalizzazione con riferimento all'età del danneggiato e salva una ulteriore personalizzazione, attraverso la valutazione di specifici profili soggettivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli medi, da prendersi in considerazione ove allegati e provati.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite
n.26972/2008, le ultime tabelle, a partire dal 2009 e così anche le rinnovate tabelle 2018, propongono una liquidazione unitaria e congiunta del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione alla salute, così ricomprendendo il danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione, pregiudizi liquidati separatamente sino al 2008; salva sempre la personalizzazione, attraverso percentuali di aumento dei valori monetari medi (individuati con riferimento all'andamento dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano), in presenza, nel caso concreto, di peculiarità da allegarsi e provarsi dal danneggiato;
sempre salva infine la possibilità per il giudice di modulare la liquidazione, anche oltre i valori massimi, in relazione a fattispecie eccezionali.
Ne deriva che all'attrice, in seguito al sinistro per cui è causa spetta, a titolo di risarcimento danni, pagina 7 di 9 l'importo di euro 2.437,68 derivante da I.T. pari ad euro 110,48, I.P. 75 % € 414,30 (avendo al momento del sinistro 78 anni); I.T.P al 50% € 276,20; I.T.P al 25 % € 138,10. Il danno biologico temporaneo è pari ad euro 939,08 oltre al danno morale per euro 521,38 euro 352,00 per spese relative alla parcella della dott.ssa ed il danno biologico permanente pari ad euro 625,22 così Persona_3 per complessivi euro € 2.437,68 ma, atteso l'esito della sentenza sull'an il risarcimento dovuto è pari al
50% e quindi la somma del risarcimento ammonta in euro 1.218,84.
Conseguentemente il danno risarcibile è pari ad € 1.218,84 al quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 10.01.2020 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutole) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione
n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Con riferimento alle spese legali considerando che l'attore è stato costretto a promuovere il presente giudizio in quanto nonostante la pec in atti del 13.05.2020, l'ente convenuto non ha versato alcun acconto, deve essere infine accolta, in ragione del principio di soccombenza, non ravvisandosi ragioni per derogarvi, la richiesta di refusione delle spese e competenze legali come di seguito liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu già liquidate in data 29.102024 restano a carico delle parti in solido.
Con riferimento anche alle spese di lite del terzo chiamato non può accogliersi la richiesta di compensazione delle spese formulata dal nelle note difensive, rilevando che la Controparte_1 esclusiva responsabilità del risulta provata dal cattivo stato di manutenzione del Controparte_1 marciapiede, per la cui manutenzione il aveva programmato lavori di sistemazione del CP_1 marciapiede ben prima dell'infortunio dell'attore, eseguiti solo dopo la caduta dell'attore ( cfr. determina n. 78 del 07/05/2019 del prodotta dal terzo chiamato in causa con la Controparte_1 seconda memoria 183; punto 4 note conclusive EN Sole del 2.4.2024).
Inoltre con riferimento al terzo chiamato in causa le spese del giudizio devono essere poste a carico di pagina 8 di 9 chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa ( cfr. Corte di
Cassazione, ordinanza 17 settembre 2019, n. 23123 che ha ribadito l'applicazione del principio di causalità in punto di regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c..)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del in persona del pro-tempore e di in persona Controparte_1 CP_6 Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
a)dichiara la responsabilità del convenuto in persona del Sindaco pro-tempore per i Controparte_1 danni patiti dall'attore nel sinistro per cui è causa in concorso causale nella produzione dell'evento da parte dell'attore nella misura del 50%;
b) condanna il convenuto in persona del Sindaco pro-tempore a corrispondere a Controparte_1 parte attrice nella misura del 50% la somma di euro 1.218,84 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
c) rigetta la domanda di manleva spiegata dal convenuto contro il terzo chiamato Controparte_1
Controparte_2
d)condanna il convenuto in persona del Sindaco pro-tempore a rifondere le spese Controparte_1 di lite da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario che liquida in complessivi euro 2.816,00 di cui euro 264,00 per spese ed euro 2.552,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
e) condanna il convenuto in persona del Sindaco pro-tempore a rifondere le spese Controparte_1 di lite in favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore che liquida in Controparte_2 complessivi euro 2.552,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
f)pone definitivamente a carico delle parti le spese di ctu come da ordinanza del 29.10.2024.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 10 luglio 2025
la giudice
Lorella Scelli
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 943/2021
Oggi 10 luglio 2025 alle ore 10,58 innanzi al dott. Lorella Scelli, sono comparsi:
Per l'attore, , è presente l'Avv. Giovanni Manieri, in sostituzione e per delega Parte_1 dell'Avv. Emanuela Rocchi, il quale precisa le conclusioni, riportandosi alle conclusioni indicate sia nell'atto di citazione sia nelle note conclusive depositate in data 29.03.2024 ed in data 24.03.2025, oltre che a tutte le istanze, deduzioni, difese e produzioni svolte sia nell'atto di citazione sia negli atti dell'attore, comprese le predette note conclusive depositate, sia nei verbali di udienza e nel corso dell'intero giudizio, che qui intendansi integralmente riportate e ritrascritte, insistendo in ognuna di esse, ed insiste in tutte le istanze, produzioni e deduzioni di cui ai predetti atti ed ai verbali di udienza, insistendo in ognuna di esse ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni come precisate in atti, con condanna dell'Ente convenuto, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento a favore dell'attore della somma ritenuta spettante all'attore, indicata nell'atto introduttivo del presente procedimento, pari ad € 10.082,64, da ridurre al 50%, in applicazione della sentenza non definitiva emessa nel presente procedimento, ovvero del diverso importo che risulterà di Giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, tenuto conto del calcolo danno biologico prescritto, da quantificarsi eventualmente anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art.1226 C.C., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data del sinistro (10.01.2020) fino al saldo effettivo, oltre che al pagamento delle spese e competenze di lite, queste ultime da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, pari ad € 2.552,00, oltre spese generali e cassa Avvocati, per un totale di € 3.052,19, ed oltre al rimborso degli esborsi relativi al presente procedimento, che ammontano a complessivi €. 264,00, di cui €.237,00 per C.U. ed €.27,00 per diritti di segreteria, con distrazione dei compensi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario, in relazione ai soli compensi, con la precisazione che l'Ente convenuto dovrà correttamente essere condannato al pagina 1 di 9 pagamento integrale dei compensi e delle spese del giudizio in favore dell'attore, ai sensi del D.M.
147/2022, per le ragioni tutte già precisate nelle note conclusive depositate in data 24.03.2025.
Per il è presente, in sostituzione dell'Avv. Francesca D'Orsi, l'Avv. Cristian Controparte_1
Catapano, il quale si riporta alle proprie note conclusive e torna ad insistere nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del essendo documentato in atti che alcuna responsabilità possa essere CP_1 attribuita al quale custode della strada, in quanto i chiusini - ivi compreso quello in cui è CP_1 caduto il - sono contrattualmente di competenza e in uso esclusivo di EN (vedasi il Parte_1 contratto di appalto in atti e gli articoli richiamati); contratto non contestato da EN Sole, ciò da cui consegue l'assoluta estraneità del rispetto ai fatti di causa. CP_1
In subordine, insiste nel chiedere la compensazione delle spese legali:
- con parte attrice, sia per la corresponsabilità di questa nel sinistro, nella misura del 50%, sia perché la
CTU espletata ha sensibilmente ridotto il danno all'1% (anziché 6% di cui alla domanda) da dimezzarsi vista la corresponsabilità;
- con la terza chiamata, vista la palese erroneità della sentenza non definitiva.
Per è presente l'avvocato Stefano Schiona, al solo fine della liquidazione delle spese di Controparte_2 lite della sentenza non definitiva del 17.4.2024, la cui statuizione è stata rinviata alla odierna udienza.
Per la quantificazione, l'avvocato Schiona si riporta alla propria notula depositata il 26.3.2025 ed insiste affinchè le stesse siano liquidate a carico del stante la totale infondatezza Controparte_1 della domanda di manleva formulata nei confronti causa per le ragioni evidenziate nella Controparte_2 sentenza parziale.
In merito alle spese di lite contesta la richiesta di compensazione delle spese formulata dal CP_1
nelle note difensive, rilevando che la esclusiva responsabilità del risulta
[...] Controparte_1 provata dal cattivo stato di manutenzione del marciapiede, per la cui manutenzione il aveva CP_1 programmato lavori di sistemazione del marciapiede ben prima dell'infortunio dell'attore, eseguiti solo dopo la caduta dell'attore ( cfr. determina n. 78 del 07/05/2019 del prodotta da Controparte_1 questo difensore con la seconda memoria 183; punto 4 note conclusive EN Sole del 2.4.2024).
In merito ai “chiusini”, occorre ribadire che essi sono i robusti manufatti di acciaio, pressochè indistruttibile e indeformabili, che assolvono alla funzione di copertura del vano interrato, ossia del
“tombino”.
Pertanto, indipendentemente dalla inclusione dei chiusini nel contratto di appalto con EN Sole, la caduta del pedone è riconducibile al dissesto del marciapiede e non alla omessa manutenzione del pagina 2 di 9 chiusino;
infatti, l'on.le Giudice ha ben evidenziato in sentenza parziale che era stato proprio l'
[...]
ad eseguire lavori di sistemazione del marciapiede ove si trova il tombino. CP_3
L'Avv. Catapano impugna e contesta le odierne deduzioni dell'attore e di EN Sole, in quanto infondate in fatto e diritto. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e eccezioni nuove e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice dispone l'allontanamento delle parti alle ore 11,20 e fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza.
Alle ore 13,45, nell'assenza delle parti, viene riaperto il presente verbale, onde darsi atto del deposito della sentenza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui è data lettura.
Verbale chiuso alle ore 17,45. la giudice
Lorella Scelli
REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Lorella Scelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 943/2021 promossa da: pagina 3 di 9 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROCCHI Parte_1 C.F._1
EMANUELA, elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE II 129, , presso CP_1 il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ORSI FRANCESCA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FRACASSINI 4, ROMA, presso il difensore
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. SCHIONA STEFANO, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Via Milano 75, , presso il difensore CP_1
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione – premesso che, in data 10.01.2020, intorno alle ore 20,00, Parte_1 mentre percorreva a piedi, al buio ed in condizioni di scarsissima illuminazione, la Via del Santuario di
Pescara sul marciapiede, procedendo in direzione della Chiesa della Madonna dei Sette Dolori, in direzione est-ovest, giunto nei pressi della tabaccheria all'incirca all'altezza del numero Pt_2 civico 206 della predetta via, inciampava sulla irregolare sconnessione del manto stradale dello spessore di circa quattro centimetri, posta sul bordo di un tombino ivi esistente, non visibile a causa della mancanza di adeguata illuminazione, ed in presenza di piante ad alto fusto lungo la strada, cadendo rovinosamente a terra e battendo con il volto sul marciapiede e che in conseguenza della caduta aveva riportato lesioni personali, a seguito delle quali veniva soccorso dal personale del 118, intervenuto sul luogo del sinistro e trasportato in ambulanza presso il Controparte_4
con diagnosi di trauma cranico e contusione in sede sternale, mano sinistra e
[...] ginocchio sinistro, con prognosi di 10 giorni di riposo e cure, nonchè a visita maxillo-facciale presso l'ambulatorio del nosocomio pescarese, successivamente, gli venivano prescritti ulteriori 20 giorni di riposo ed all'esito dei controlli gli venivano prescritti ulteriori 40 giorni di riposo, sottoposto a visita medico-legale dalla Dott.ssa veniva attestato il residuo di postumi invalidanti in Persona_1
pagina 4 di 9 misura pari al sei per cento in relazione alle lesioni riportate, nonché un periodo di invalidità temporanea totale al 100 % di undici giorni, un successivo periodo di invalidità temporanea parziale di quindici giorni al 75%, un ulteriore periodo di invalidità temporanea parziale di venti giorni al 50% ed un successivo periodo di invalidità temporanea parziale di ventiquattro giorni al 25%- ritenendo che l'occorso fosse ascrivibile al qui lo conveniva ad oggetto di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro descritto in premessa ed occorso in danno dell'attore è da ascrivere in via esclusiva all'Ente convenuto per le ragioni in fatto ed in diritto innanzi indicate;
2) condannare, conseguentemente, la convenuta , in persona del Controparte_5
Sindaco e suo legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e personali, subiti dall'attore in conseguenza del sinistro in premessa, mediante immediato pagamento in favore dello stesso della somma di € 10.082,64 ovvero del diverso importo che risulterà di Giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, da quantificarsi eventualmente anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art.1226 C.C., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data del sinistro (10.1.2020) fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze tutte di lite.”
Costituitosi in giudizio, il ha concluso per il rigetto della domanda ovvero per la condanna, in CP_1 proprio luogo, di della quale domandava la chiamata in causa ai fini della eventuale CP_2 manleva.
Osservava nell'ordine: che vi fosse difetto di legittimazione passiva dell'Ente in virtù dell'appalto concesso alla predetta società del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione del servizio della pubblica illuminazione, sicchè il tombino origine del danno era da ritenersi in proprietà dell'appaltatrice; il difetto di prova in ordine all'accadimento denunciato, non surrogabile con il verbale redatto dalla PM solo successivamente all'evento, le cui modalità non erano dunque apprezzabili;
la sussistenza, in ogni caso, del caso fortuito recidente la causalità tra danno e condizione della cosa, da individuarsi nella condotta disattenta e negligente del pedone, tanto più ove si fosse considerato che lo stesso era ben a conoscenza dello stato dei luoghi, frequentati abitualmente per via del locale ivi presente, gestito dalla figlia dell'attore; l'eccessiva quantificazione del danno, atteso che la frattura refertata era da ricondursi ad un precedente trauma.
pagina 5 di 9 Costituitasi in giudizio, deduceva anch'essa l'assenza di prova circa l'effettivo svolgersi CP_2 degli eventi, da riferirsi comunque a responsabilità dell'attore, stante la visibilità garantita dalla illuminazione artificiale nel tratto di strada e la sua conoscenza da parte dello stesso. Obiettava, altresì, che i tombini non erano oggetto del servizio di appalto e che, in ogni caso, era la deformazione della sede stradale, causata dalle radici dei pini, che aveva determinato l'avvallamento e non l'erroneo posizionamento del tombino.
Istruita a mezzo di produzioni documentali e prove orali, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, preveniva a decisione sull'an previo deposito di note conclusive autorizzate, da parte dei procuratori costituiti.
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da nei confronti del e di statuiva Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 sull'an quanto segue: “ dichiara la responsabilità del convenuto per il sinistro di Controparte_1 cui è causa, dichiara il concorso causale nella produzione dell'evento da parte dell'attore, da stimarsi in ragione del 50%, rigetta la domanda di manleva spiegata dal convenuto
contro
Controparte_1 il terzo dispone rimettersi la causa in istruttoria, come da separata e contestuale CP_2 ordinanza. Spese processuali al definitivo. Accertata dunque la responsabilità al 50% del CP_1
, la causa veniva rimessa di nuovo a decisione con deposito di note illustrative all'esito
[...] dell'espletata ctu.
Ciò posto occorre ora passare alla individuazione delle singole voci di danno autonomamente risarcibili nel caso di specie tenuto conto della formulazione della domanda e delle conclusioni rassegnate.
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma della dott.ssa esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza Persona_2 dei quesiti posti ha concluso secondo quanto segue: “ in conseguenza e per causa Parte_1 dell'infortunio di cui è rimasto vittima in data 10/01/2020 ha riportato un “Trauma cranio-facciale con ferita lacero-contusa sopraccigliare sinistra, trauma contusivo sternale, mano sinistra e ginocchio sinistro”.
Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo ed hanno cagionato un periodo di inabilità temporanea di giorni 2 (due) a totale, giorni 10 (dieci) a parziale al 75%, giorni 10 (dieci) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 10 (dieci) a parziale al 25%.
Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti produttivi di un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura del 1% (uno per cento) in termini di riduzione pagina 6 di 9 dell'integrità psico-fisica (danno biologico).
Non sono documentati esborsi sostenuti in proprio dall'infortunato per spese mediche ascrivibili alle conseguenze lesive dell'evento traumatico per cui è causa. Non sono prevedibili spese future ad eccezione del saldo del preavviso di parcella del 03/04/200, a firma della dott.ssa Persona_1 dell'importo pari ad euro 352,00 e relativo ai certificati di prognosi clinica e alla relazione medico legale utili alla istruttoria del presente procedimento.
Conseguentemente ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità, per lesioni fino a 9 punti di invalidità permanenti si applicano le tabelle afferenti alle lesioni micropermanenti.
Gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M. 16/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
Dette tabelle, così come espressamente enunciato nell'illustrazione dei criteri informatori, si sono del resto basate in passato, sulla valutazione medico-legale della lesione anatomo-funzionale nel suo aspetto statico, quale danno fisiologico, e nei suoi aspetti dinamico-relazionali medi, cioè sotto il profilo della compromissione della possibilità di espletare gli atti ordinari del vivere quotidiano nelle sue varie sfere (attività interrelazionali, produttive, sportive, sociali in genere), con personalizzazione con riferimento all'età del danneggiato e salva una ulteriore personalizzazione, attraverso la valutazione di specifici profili soggettivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli medi, da prendersi in considerazione ove allegati e provati.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite
n.26972/2008, le ultime tabelle, a partire dal 2009 e così anche le rinnovate tabelle 2018, propongono una liquidazione unitaria e congiunta del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione alla salute, così ricomprendendo il danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione, pregiudizi liquidati separatamente sino al 2008; salva sempre la personalizzazione, attraverso percentuali di aumento dei valori monetari medi (individuati con riferimento all'andamento dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano), in presenza, nel caso concreto, di peculiarità da allegarsi e provarsi dal danneggiato;
sempre salva infine la possibilità per il giudice di modulare la liquidazione, anche oltre i valori massimi, in relazione a fattispecie eccezionali.
Ne deriva che all'attrice, in seguito al sinistro per cui è causa spetta, a titolo di risarcimento danni, pagina 7 di 9 l'importo di euro 2.437,68 derivante da I.T. pari ad euro 110,48, I.P. 75 % € 414,30 (avendo al momento del sinistro 78 anni); I.T.P al 50% € 276,20; I.T.P al 25 % € 138,10. Il danno biologico temporaneo è pari ad euro 939,08 oltre al danno morale per euro 521,38 euro 352,00 per spese relative alla parcella della dott.ssa ed il danno biologico permanente pari ad euro 625,22 così Persona_3 per complessivi euro € 2.437,68 ma, atteso l'esito della sentenza sull'an il risarcimento dovuto è pari al
50% e quindi la somma del risarcimento ammonta in euro 1.218,84.
Conseguentemente il danno risarcibile è pari ad € 1.218,84 al quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 10.01.2020 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutole) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione
n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Con riferimento alle spese legali considerando che l'attore è stato costretto a promuovere il presente giudizio in quanto nonostante la pec in atti del 13.05.2020, l'ente convenuto non ha versato alcun acconto, deve essere infine accolta, in ragione del principio di soccombenza, non ravvisandosi ragioni per derogarvi, la richiesta di refusione delle spese e competenze legali come di seguito liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu già liquidate in data 29.102024 restano a carico delle parti in solido.
Con riferimento anche alle spese di lite del terzo chiamato non può accogliersi la richiesta di compensazione delle spese formulata dal nelle note difensive, rilevando che la Controparte_1 esclusiva responsabilità del risulta provata dal cattivo stato di manutenzione del Controparte_1 marciapiede, per la cui manutenzione il aveva programmato lavori di sistemazione del CP_1 marciapiede ben prima dell'infortunio dell'attore, eseguiti solo dopo la caduta dell'attore ( cfr. determina n. 78 del 07/05/2019 del prodotta dal terzo chiamato in causa con la Controparte_1 seconda memoria 183; punto 4 note conclusive EN Sole del 2.4.2024).
Inoltre con riferimento al terzo chiamato in causa le spese del giudizio devono essere poste a carico di pagina 8 di 9 chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa ( cfr. Corte di
Cassazione, ordinanza 17 settembre 2019, n. 23123 che ha ribadito l'applicazione del principio di causalità in punto di regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c..)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del in persona del pro-tempore e di in persona Controparte_1 CP_6 Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
a)dichiara la responsabilità del convenuto in persona del Sindaco pro-tempore per i Controparte_1 danni patiti dall'attore nel sinistro per cui è causa in concorso causale nella produzione dell'evento da parte dell'attore nella misura del 50%;
b) condanna il convenuto in persona del Sindaco pro-tempore a corrispondere a Controparte_1 parte attrice nella misura del 50% la somma di euro 1.218,84 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
c) rigetta la domanda di manleva spiegata dal convenuto contro il terzo chiamato Controparte_1
Controparte_2
d)condanna il convenuto in persona del Sindaco pro-tempore a rifondere le spese Controparte_1 di lite da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario che liquida in complessivi euro 2.816,00 di cui euro 264,00 per spese ed euro 2.552,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
e) condanna il convenuto in persona del Sindaco pro-tempore a rifondere le spese Controparte_1 di lite in favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore che liquida in Controparte_2 complessivi euro 2.552,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
f)pone definitivamente a carico delle parti le spese di ctu come da ordinanza del 29.10.2024.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 10 luglio 2025
la giudice
Lorella Scelli
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