TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/07/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. ex art. 1 L. 92/2012, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 704/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MACRI' Parte_1 P.IVA_1
VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIALE ORIANI N. 42/2 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. MACRI' VITTORIO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
VECCHINI ELISA, elettivamente domiciliato in VIALE DEI MILLE 71 CERVIA presso il difensore avv. VECCHINI ELISA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza 1461/2024 del 10.09.2024 con Parte_1
pagina 1 di 8 la quale il Tribunale di Forlì – sezione lavoro ha accertato l'illegittimità del licenziamento comminato dalla società opponente alla sig.ra Nel merito, ha contestato Controparte_1
quanto dedotto dal giudicante a fondamento della propria decisione e, pertanto, ha chiesto la modifica dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione della legittimità del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo alla lavoratrice. Ha esposto, in particolar modo, la fondatezza del motivo oggettivo di licenziamento, evidenziando che, a causa della crisi economica sofferta dalla società, le mansioni di cui si occupava la sig.ra – Parte_1
recupero crediti – erano ormai divenute esigue ed inidonee anche a garantirle un impiego part-time, motivo per il quale si era proceduto alla soppressione del suo posto di lavoro. Ha ribadito, inoltre, che non erano presenti differenti mansioni a cui la ricorrente poteva essere assegnata – anche inferiori- in quanto la lavoratrice si era sempre occupata del recupero del credito all'interno dell'azienda, evidenziando che nello stesso periodo in cui si era interrotto il rapporto lavorativo con la sig.ra la società aveva dovuto interrompere i propri Parte_1
rapporti lavorativi anche con altri dipendenti, sempre per motivi economici, non provvedendo poi a nuove assunzioni. La società ha inoltre evidenziato la grave situazione economica in cui versava fin dal 2019, comprovata non solo dalla diminuzione del personale dipendente ma anche dal fatturato aziendale, ribadendo la legittimità del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo derivante da una redistribuzione delle mansioni svolte dalla ad altri dipendenti e dall'impossibilità di destinare la lavoratrice a Parte_1
differenti mansioni.
Ha contestato, pertanto, la statuizione del giudice della fase sommaria circa la violazione dell'obbligo di repêchage, evidenziando che nel corso dell'istruttoria orale era emerso che le attività di recupero credito erano diminuite tanto da non giustificare più la presenza di una posizione lavorativa dedicata unicamente a tale mansione, ribadendo altresì che la sig.ra non aveva ulteriori capacità professionali valutabili ai fini del repêchage. Controparte_1
Per tali motivi, contestando altresì la richiesta di risarcimento del danno proposta dalla lavoratrice per l'asserita attesa nell'irrogazione del licenziamento, derivante dalla necessaria pagina 2 di 8 autorizzazione da parte del giudice delegato, la ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni: “Nel merito - previa modifica dell'ordinanza resa inter partes ex art. 1/49 Legge 92/2012
n. 1461/2024 del 10.9.2024 emessa dal Tribunale di Forlì - Sezione Lavoro, accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato a per motivo oggettivo;
conseguentemente, Controparte_1
condannare alla restituzione degli importi medio tempore versati dalla Società in Controparte_1
adempimento dell'ordinanza opposta”.
Si è costituita la lavoratrice opposta, sig.ra contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata. Ha ribadito l'illegittimità del licenziamento evidenziando di avere svolto, nel lungo rapporto di lavoro con la società resistente, differenti attività attenenti non solo alla gestione del credito ma anche all'intrattenimento dei rapporti commerciali per l'azienda, svolgendo viaggi di lavoro in Italia
e all'estero, sia in autonomia, sia con i commerciali e Pulici. CP_2
La causa è stata istruita documentalmente, stante la ritenuta non necessità di proseguire l'istruttoria orale, già svolta in sede sommaria e da considerarsi sufficiente ed esaustiva.
All'udienza del 28.05.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione in conformità al rito.
2.
L'opposizione non si presta ad esser accolta e pertanto deve essere respinta, non essendovi ragioni per discostarsi da quanto già statuito in sede sommaria per i motivi di seguito esposti.
Come già evidenziato in fase sommaria, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, al datore di lavoro non è richiesto di provare la situazione economica avversa da cui deriva il licenziamento, bensì la riorganizzazione aziendale a causa della quale si è ritenuto necessario sopprimere le posizioni lavorative all'interno dell'azienda (Cass. 25201/2016:“Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, pagina 3 di 8 determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa.”).
Il licenziamento intimato alla è determinato, secondo quanto indicato nella lettera Parte_1
a lei consegnata, proprio per una riorganizzazione scaturente nella soppressione del suo posto di lavoro in qualità di addetta al recupero crediti: “la situazione generale di mercato ed i risultati dell'attività dell'impresa hanno comportato la necessità di procedere ad un riassetto organizzativo delle strutture aziendali volto ad una razionalizzazione dell'utilizzo delle ricorse, anche nell'ottica di una più economica gestione dell'azienda finalizzata a prevenirne l'altrimenti inevitabile fuoriuscita dal mercato.
Nell'ambito di tale processo di riorganizzazione si è resa necessaria la soppressione del suo posto di lavoro, quale addetta al recupero crediti, in quanto detta attività risulta fortemente svuotata a causa della drastica riduzione dei volumi di fatturato e di clientela, il che implica una minor necessità di sollecito degli incassi e, conseguentemente, un ridimensionamento notevole del carico di lavoro. Sicchè, nell'ambito di detta organizzazione, le attività residuali – proprio in ragione dell'esiguità delle stesse – si è deciso di redistribuirle fra gli altri dipendenti. Poiché non sussiste, nella restante organizzazione aziendale, la disponibilità di altra posizione lavorativa compatibile con la professionalità della Signora siamo spiacenti di Controparte_1
dover comunicare l'intenzione della ns. Società di procedere al recesso dal rapporto di lavoro in corso, per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966.
In considerazione della concreta insussistenza di necessità della prestazione lavorativa e della particolarità della situazione, comunichiamo l'esonero dalla prestazione lavorativa fino alla definizione della procedura ex art. 7 Legge 604/1966.”
La comunicazione della soppressione del posto di lavoro ricoperto dalla Sig.ra Parte_1
che individua le motivazioni che hanno portato alla soppressione del posto di lavoro a lei assegnato, non rispetta però gli altri criteri richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Si rileva, infatti, che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è richiesto di specificare perché – indicando quindi la causa efficiente – la riorganizzazione aziendale abbia gravato sulla specifica posizione lavorativa, nonché l'inesistenza di altre posizioni lavorative disponibili a cui pagina 4 di 8 assegnare il lavoratore.
Nel caso di specie, in particolare, non risulta essere stata assolta da parte datoriale la prova circa l'impossibilità di una differente utilizzazione della sig.ra in mansioni Parte_1
differenti da quelle afferenti alla posizione lavorativa soppressa (Cass. 29099/2019, “In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale”). Tale onere, come già prospettato nella fase sommaria del giudizio, non risulta assolto, dovendosi evidenziare che anche in corso di giudizio la non ha provveduto ad Parte_1
individuare né l'esistenza di mansioni alternative né la mancanza delle stesse.
L'inosservanza di tale obbligo risulta – soprattutto nel caso di specie, ove la lavoratrice licenziata è parte della compagine societaria e dipendente da lungo tempo della Parte_1
– una grave mancanza, dal momento che le testimonianze rese nella fase sommaria del
[...]
licenziamento hanno dato prova di una serie di competenze della lavoratrice, diverse da quelle afferenti alla gestione del credito, comunque sua mansione principale, che dovevano essere valutate dal datore di lavoro prima di procedere con il provvedimento espulsivo. La lunga presenza di in azienda è stata infatti più volte riportata dai Controparte_1
testimoni, che hanno dato atto di una pluralità di mansioni e attività svolte dalla lavoratrice durante gli anni di lavoro (udienza del 20.02.204, teste : “Nell'ambito della Testimone_1
mia attività con mi relazionavo per la clientela e la loro solvibilità: ci interfacciavamo per sapere se i CP_1
clienti pagavano puntualmente, se potevamo fornirli… questioni di pagamenti. Ci sentivamo in media tutti i giorni, a volte anche tre volte al giorno a volte mai. Penso fin dal 2007. Non so che ruolo avesse tecnicamente, con me si interfacciava per questo e poi ogni tanto veniva a trovare la clientela, generalmente con un commerciale e forse qualche volta anche da sola. Il più delle volte veniva con (…) Persona_1 Per_2
non faceva lo stesso lavoro di che veniva anche a vedere i clienti. in giro non l'ho mai vista. Il CP_1 Per_2 pagina 5 di 8 supporto che mi dava era diverso rispetto a quello di mandava statistiche a fine Per_2 CP_1 Per_2
mese ed estratti conto. Che io sappia non è cambiato nulla nel rapporto tra me e quando è Per_2 CP_1
stata licenziata;
è subentrata la signora mi interfacciavo soprattutto con lei e anche con . Per_3 Tes_2
Quando veniva giù il suo ruolo era quello soprattutto di ca-pire la solvibilità, la CP_1
commercializzazione del prodotto la faceva soprattutto cercava di capire se con il cliente si Per_1 CP_1
poteva sviluppare un rapporto commerciale. Queste visite le faceva tutti gli anni.” Teste Guerriere
Francesco: “La lavorava in azienda, a Forlì. Lei seguiva i rappresentanti che avevamo in Parte_1
Sicilia, faceva un fattura-to di 4 milioni di euro. Era interessata ai miei clienti esteri e veniva con me all'estero in Perù; Vietnam… lei veniva con me perché era interessata a quello che io compravo. Veniva nei viaggi con me, ne facevo più o meno 3 o 4 all'anno, lei non veniva sempre ma spesso sì. Credo sia venuta 2/3 volte all'anno. Io credo di essere nella dal 1993 o 1994 e la ricorrente c'era sempre. Seguiva la Parte_1
fase di vendita con i rappresentanti, controllava i fidi da dare i clienti, il credito… lo so perché anche con me aveva rapporti per queste cose, seguiva anche gli incassi dei clienti di Caserta. Andava anche dai clienti, è venuta anche in Sicilia con me. In stagione estiva andavamo anche due volte. Da quel che so io seguiva il sud italia lei, campania, calabria, puglia e sicilia. sono i rappresentanti di La ricorrente CP_3 Parte_1
non credo andasse nella sede di idea food ma si sentiva con loro, li affiancava e andava con loro nei viaggi. Io mi occupavo del lato ittico e veniva anche con me in viaggio.” Teste EA “Son stata Tes_3
dipendente della resistente dal 9-04-96 al 30.10.2022. la ricorrente si occupava fondamentalmente del recupero crediti, chiama i clienti, mandava mail e li andava a trovare. Stava in azienda e aveva contratto full time. A volte poteva capitare che si interessasse del commerciale e di forni-tori, si interessava anche di altro essendo sua l'azienda. Andava a vedere i prodotti che arrivavano e andava a trovare i clienti, prima ogni due
o 3 me-si, poi un po' meno. Andava in calabria, sicilia, puglia. A trovare fornitori ricordo che è andata una volta in puglia. È andata con Guerriere, non so dire se è andata anche col padre. In sud Italia andava a trovare i clienti e manteneva i rapporti, presentava prodotti e si occupava di eventuali contenziosi.”).
L'istruttoria orale ha dunque confermato la prospettazione della sig.ra la quale ha Parte_1
allegato di aver altre conoscenze aziendali che non erano state prese in considerazione, conoscenze che dovevano – come indicato dalla giurisprudenza – essere valutate (Cass. pagina 6 di 8 31520/2019: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro, ai fini dell'obbligo del "repechage", non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro”).
La mancata prova circa l'impossibilità di reimpiegare la sig.ra in altre attività Parte_1
lavorative risulta nel caso di specie rilevante ai fini della decisione, dovendosi dare atto che l'istruttoria orale ha dato prova di un'effettiva diminuzione delle mansioni attinenti al recupero crediti ma non di un totale azzeramento di tali attività, motivo per cui era necessario indagare in concreto la sussistenza o meno di altre posizioni lavorative all'interno dell'azienda cui potere assegnare la lavoratrice.
Non si può, infatti, considerare accoglibile la tesi aziendale secondo cui quanto dichiarato dalla teste all'udienza del 31.10.2023 fosse ricollegabile solamente alla sua Testimone_4
situazione personale, avendo la teste riferito di circostanze personali ma anche della situazione lavorativa all'interno della (teste “Dopo che è stata Parte_1 Testimone_4
licenziata ho portato avanti anche le sue mansioni oltre alle mie. Non era sostenibile per me fare le due cose. Il giorno dopo che l'hanno licenziata mi ha chiesto di fare il recupero crediti e io ho detto che Parte_2
non faceva per me, io facevo tutt'altro lavoro, mi occupavo di fatturazione attiva. L'ho fatto per 4 mesi, avevo detto che non sarei rimasta se dovevo fare tutte quelle cose. Io mi sono dimessa per il carico di lavoro perché ero stanca avendo appena superato un tumore al seno. Verso fine mese il recupero crediti occupava anche tutto il giorno, forse ero lenta io, comunque a settimana mi occupava metà del tempo di lavoro. La sandra Parte_1
si occupava di incassi, io non so chi si è occupato di recupero crediti dopo di me, io le consegno le ho lasciato alla sandra La ricorrente lavorava già quando ho iniziato io, io ho iniziato per coprire lei che era Parte_1
in maternità. Prima faceva la fatturazione attiva, dopo il recupero crediti”).
Per tali motivi, non potendosi dire residuale l'attività di recupero crediti svolta dalla ricorrente, né tantomeno potendosi dire assolto l'obbligo di repêchage imposto dalla pagina 7 di 8 giurisprudenza in capo al datore di lavoro, il licenziamento deve dirsi illegittimo e l'ordinanza impugnata deve essere confermata.
3.
Le spese di lite, liquidate facendo applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 (scaglione di riferimento indeterminato c.d. basso, valori minimi stante la natura del giudizio e della presente fase, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata), seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico della soccombente parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'opposizione proposta dalla e conferma l'ordinanza del Parte_1
10.09.2024 RG 65/2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 4.524,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge.
[...]
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 22/07/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 8 di 8