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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/11/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 261/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP RA Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 261/2023 R.G. discussa all'udienza del giorno 8.10.2025 e promossa
d a
(P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del titolare, rappresentata e difesa dall'avv. DAVIDE PINI e dall'avv. ENRICA
IN ed elettivamente domiciliata in VIA CHIASSI N. 54 MANTOVA presso lo studio dell'avv. ENRICA IN.
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICO LAMESSO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA ZAMENHOF N. 697 VICENZA.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova pubblicata in data 23.11.2022 con il n.° 901/2022
CONCLUSIONI
di : Parte_1 Parte_1
“riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Mantova n. 911/2022 pubblicata il
23.11.2022 e per l'effetto
In via preliminare
Dichiararsi la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c. e, per l'effetto,
rimettersi la causa al primo Giudice affinché possa svolgersi nuovamente il giudizio;
Nel merito
Accertata l'estraneità dell' al rapporto Controparte_2
con revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o di nessun effetto il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1693/2020, emesso dal Tribunale di Mantova in data 20 dicembre 2020,
su ricorso della società nei confronti dell'impresa Controparte_1 [...]
, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e condannarsi Parte_1
a corrispondere a la somma di €. 99.090,47 oltre Controparte_1 CP_2
interessi e rivalutazione monetaria dal 27 luglio 2021 al saldo;
In via istruttoria
Ammettersi prova per interrogatorio dell'Amministratore e legale rappresentante di
e per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi come capitoli di Controparte_1
prova preceduti dall'espressione “Vero che”: 1) subordinava le forniture di calcestruzzo relative all'appalto della CP_1
costruzione della controchiavica sul Po di Moglia di DE (MN) alla sottoscrizione,
da parte di , di una delegazione di pagamento, accettata dal CP_3 [...]
in Destra Po, in forza della quale la Stazione appaltante Controparte_4
avrebbe pagato direttamente il fornitore;
2) Il chiedeva a e a Betonveneta Controparte_4 CP_3
tale delegazione di pagamento ad ogni S.A.L. (Stato di avanzamento lavori);
3) I S.A.L. contabilizzati dal nel corso della Controparte_4
costruzione della controchiavica a Moglia di DE (MN) furono 8, come si Pt_2
evince dal prospetto di pagina 7 del Certificato di Collaudo che mi si rammostra (doc.
3);
4) I certificati di pagamento emessi dal nel Controparte_4
corso della costruzione della controchiavica a Po in Moglia di DE (MN) furono 9
– e cioè n. 8 S.A.L. oltre all'anticipazione, come si evince dal prospetto di pagina 7 del
Certificato di Collaudo che mi si rammostra (doc. 3);
5) Nel corso della costruzione della controchiavica a Po in Moglia di DE (MN), i
certificati di pagamento venivano emessi dal Controparte_4
al termine di ogni S.A.L., e in ogni caso nelle date indicate nel prospetto di pagina 7 del
Certificato di Collaudo che mi si rammostra (doc. 3);
6) Il S.A.L. n. 8 riguarda i lavori e le forniture eseguite sul cantiere di costruzione della
controchiavica di Moglia di DE (MN) nel periodo compreso tra il giorno 25 marzo
2019 ed il giorno 1 luglio 2019, come si evince dal prospetto di pagina 7 del Certificato
di Collaudo che mi si rammostra (doc. 3); 7) , dal primo al settimo S.A.L., mediante la delegazione di pagamento, ha CP_1
goduto del pagamento diretto delle proprie forniture da parte del;
CP_4
8) , nel corso dell'appalto relativo alla costruzione della controchiavica CP_1
sul Po a Moglia di DE (MN), e cioè dal 2016 al 2019 emetteva nei confronti di
le fatture i giorni 15 e 30 di ogni mese dell'anno; CP_3
9) Nel mese di giugno 2019 ME srl abbandonava il cantiere e la costruzione
della controchiavica di Moglia di DE (MN) e sospendeva ogni lavorazione;
10) In data 11 luglio 2019 comunicava al CP_1 Controparte_4
di aver accettato la delegazione di pagamento da parte di per
[...] CP_3
la complessiva somma di €. 127.023,96 a saldo delle fatture indicate nel documento che
mi si rammostra (doc. 4);
11) La delega di pagamento dell'11 luglio 2019 di cui al capitolo precedente riguardava
i lavori e le forniture eseguite sul cantiere di costruzione della controchiavica di Moglia
di DE (MN) nel corso del S.A.L. n. 8 e pertanto nel periodo compreso tra il giorno
25 marzo 2019 ed il giorno 1 luglio 2019, come si evince dal documento che mi si
rammostra (doc. 4);
12) Le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo riguardano i lavori e le
forniture eseguite sul cantiere di costruzione della controchiavica di Moglia di DE
(MN) nel corso del S.A.L. n. 8 e pertanto nel periodo compreso tra il giorno 25 marzo
2019 ed il giorno 1 luglio 2019;
13) Nel S.A.L. n. 9 sono escluse forniture da parte di , come da prospetto CP_1
che mi si rammostra (doc. 5)
14) in data 27 agosto 2019 chiedeva al CP_1 Controparte_4 in destra Po il pagamento delle fatture n. 3538 del 15 maggio 2019, n. 3983
[...]
del 31 maggio 2019, n. 4852 e n. 5308 del 29 giugno 2019, n. 5562 del 15 luglio 2019
e n. 5912 del 31 luglio 2019, come si evince dal doc. 6 che mi si rammostra (doc. 6).
Si indicano a testimoni il responsabile Unico del Procedimento Ing. Persona_1
da Modena, il Direttore dei Lavori Ing. e l'Ing.
[...] Testimone_1 CP_5
da Mantova, i Direttori Tecnici signor da Villimpenta
[...] Parte_3
(MN) e Ing. da Parma, gli Ispettori di Cantiere Geom. Persona_2 [...]
Geom. , Geom. Geom. e Parte_4 Testimone_2 Testimone_3 Parte_5
Signor tutti da Mantova, il Collaudatore Ing. da Persona_3 Persona_4
Casalmaggiore (CR).
IN OGNI CASO ED IPOTESI con vittoria di spese, anche generali, e compensi di lite,
oltre CPA ed IVA di legge.
Controparte_6
1)Sia respinto l'appello attoreo, con conseguente conferma della sentenza appellata. 2)
Con vittoria di spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse rilevante ai fini del decidere la
questione della delegazione di pagamento e ritenesse, quindi, di ammettere i capitoli di
prova attorei, si chiede di esse ammessi a prova contraria e si chiede l'ammissione della
prova per testi sui capitoli formulati, a prova diretta, nella seconda memoria ex art. 183
c.p.c. e, a prova contraria, nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.:
2) Vero che, ad agosto 2016, CEMENTSYSTEM S.r.l. comunicò al
[...]
in Destra Po di volerlo delegare al pagamento diretto di Controparte_4 impresa fornitrice del calcestruzzo presso il cantiere della Controparte_1
nuova controchiavica presso l'impianto di sollevamento idrovoro di Moglia di DE
3) Vero che, a settembre 2016, il in Destra Controparte_4
Po rifiutò di accettare un'unica delegazione per il pagamento di tutte le forniture e
invitò CEMENTSYSTEM S.r.l. a trasmettere una delegazione di pagamento in
occasione della liquidazione di ciascuno inviando a tale scopo all'appaltatrice CP_7
anche un fac simile di delegazione, come da e-mail che Le si rammostra (cfr. all.5
convenuta).
4) Dica il teste se, nel corso del rapporto intercorso tra CEMENTSYSTEM S.R.L. e
dal 2016 fino a luglio 2019, CEMENTSYSTEM S.r.l. o il Controparte_1
in Destra Po hanno mai trasmesso a Controparte_4 [...]
opia dei n. 8 SAL liquidati dal in favore di CEMENTSYSTEM CP_1 CP_4
S.R.L.
Si indicano come testi il dott. c/o la sig.ra Testimone_4 Controparte_1
di NO (VR) e la dott.ssa di Mantova: si Testimone_5 Testimone_6
chiede sin d'ora - in caso di ammissione della prova testimoniale- che venga ordinato
alla e al Controparte_8 Controparte_4
in Destra Po di esibire copia dei rispettivi Libri Unici al fine di poterne
[...]
evincere gli indirizzi delle testi e Tes_7 Tes_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
promuoveva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n.° 1693/2020 emesso dal Tribunale di Mantova con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 96.130,51, oltre Controparte_1 interessi e spese, a saldo di sei fatture emesse dall'ingiungente nei mesi tra maggio e luglio 2019, a fronte della fornitura di calcestruzzo eseguita presso il cantiere di Moglia
di DE (MN).
Deduceva l'opponente:
che il in Destra Po, all'esito di una procedura Controparte_4
di gara bandita nel 2014 con atto del 7.7.2015 appaltava all'aggiudicataria
[...]
(di seguito , costituita con scrittura privata del 20.04.2015 Controparte_9 CP_10
dalle imprese ME s.r.l., Controparte_11
e , i lavori di costruzione di
[...] Parte_1 Parte_1
una nuova controchiavica presso l'impianto di sollevamento idrovoro di Moglia di
DE (MN);
che, nell'ambito di quei lavori tra il 2015 e il 2019 eseguiva CP_1 CP_1
numerose forniture di calcestruzzo per conto della capogruppo ME s.r.l. che in data 6.8.2019 veniva sciolta e posta in liquidazione volontaria e poi dichiarata fallita in data 27.1.2021;
che non era applicabile l'art. 37 comma 5 d.lgs. n.°163/2006, vigente ratione temporis,
invocato dall'ingiungente, laddove, prevede che “l'offerta dei concorrenti raggruppati
o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione
appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori” in quanto l' CP_10
benché formalmente definita, nell'atto costitutivo di natura orizzontale, in realtà è
un'associazione di tipo verticale nella quale la responsabilità solidale delle imprese associate è solo ed esclusivamente, nei confronti dell'Ente appaltante;
che aveva subordinato le forniture di calcestruzzo ad una delegazione Controparte_1 di pagamento, accettata dal in Destra Po in Controparte_4
forza della quale, la stazione appaltante avrebbe pagato direttamente al fornitore;
che l'ingiungente, dopo aver goduto dal primo al settimo S.A.L. del pagamento diretto delle forniture da parte del , in forza della delegazione di pagamento, CP_4
improvvisamente, a partire dall'ottavo S.A.L., rinunciava alla sicurezza del pagamento diretto da parte del;
CP_4
che il pagava a ME s.r.l. le somme che spettavano a CP_4 CP_1
per le forniture eseguite tra maggio e giugno 2019, senza ottenere da ME
[...]
s.r.l. le fatture quietanzate da parte della fornitrice;
che le fatture azionate dall'ingiungente, non costituivano prova del credito vantato e che il mancato pagamento delle stesse, era addebitabile alle “scellerate scelte” di
[...]
di ME s.r.l. e del . CP_1 CP_4
In conclusione, chiedeva, in via preliminare, l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva e di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_12
ed il Destra Po al fine di
[...] Controparte_13
manleva; nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo.
costituendosi insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto, ribadiva che l' come espressamente dichiarato nell'atto costitutivo, è CP_10
un'associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale, per cui la responsabilità
solidale dell'opponente nei confronti del fornitore in forza dell'art. 37 comma 5 d.lgs.
163/2006 applicabile ratione temporis; assumeva che il non aveva accettato CP_4
alcuna delegazione di pagamento incondizionata, bensì, con e-mail del 12.9.2016, aveva invitato ME s.r.l. ad inviare ad esso, in occasione della liquidazione di ciascun S.A.L., una delegazione di pagamento in cui la delegante specificava gli importi che il delegato avrebbe dovuto direttamente pagare alla fornitrice di calcestruzzo,
indicandovi le fatture di precisava di non aver ricevuto le copie dei Controparte_1
S.A.L,. unitamente, alle delegazioni di pagamento predisposte e, quanto alle forniture relative all' contestava l'asserita rinuncia alla sicurezza del pagamento Parte_6
diretto da parte del allegando che era stata ME s.r.l. a non delegare CP_4
alla stazione appaltante il pagamento di tutte le relative fatture.
Rigettata l'istanza di chiamata in causa dei terzi avanzata dall'opponente e ritenuta la causa sufficientemente istruita per via documentale, con sentenza n.° 901/2022 il
Tribunale di Mantova rigettava l'opposizione e poneva le spese di lite a carico dell'opponente.
Le argomentazioni addotte dal Tribunale, per quanto ancora qui rileva, sono le seguenti:
i)è rimasto privo di riscontro probatorio, l'assunto dell'opponente per cui l' CP_10
costituisce un'associazione temporanea di imprese di natura verticale per cui non vi è
ragione di escludere la responsabilità solidale, verso il fornitore di tutte le imprese raggruppate nell'A.T.I., ai sensi dell'art. 37 comma 5 d.lgs. n.° 163/2006;
ii)non è provato, in alcun modo, che abbia dato corso Controparte_1
all'inadempimento con la propria condotta, essendo rimaste prive di prova le circostanze allegate sul punto dall'opponente (ossia, la subordinazione, da parte di CP_1
della fornitura di calcestruzzo alla sottoscrizione di una delegazione di pagamento
[...]
in forza della quale essa avrebbe ricevuto il pagamento direttamente dalla stazione appaltante, l'improvvisa rinuncia alla delega a partire della forniture relative all' Pt_6
ed il fatto che l'opposta, fosse a conoscenza che ME s.r.l. avesse
[...] trattenuto indebitamente le somme corrisposte dal a pagamento delle fatture CP_4
emesse dall'ingiungente), al netto del fatto che un'eventuale rinuncia alla delegazione di pagamento non incide sul diritto del fornitore di agire per il soddisfacimento del credito verso l'opponente, attesa la responsabilità solidale di quest'ultima quale membro dell' di tipo orizzontale;
CP_10
iii)le forniture di cui ai crediti azionati in via monitoria, risultano provate, sia dalle fatture emesse, sia dai documenti di trasporto sottoscritti dagli addetti al cantiere,
prodotti da parte opposta e mai contestati dall'opponente;
iv) parte opposta, attore in senso sostanziale, ha adempiuto l'onere su di sé gravante di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda il credito azionato, mentre non risulta che parte opponente, convenuta in senso sostanziale, abbia adempiuto l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato;
v) come già rilevato nell'ordinanza istruttoria del 1.4.2022, da intendersi integralmente richiamata, sono inammissibili le prove orali formulate dall'opponente in quanto hanno ad oggetto, in parte, circostanze non contestate, in parte circostanze irrilevanti e superflue al fine del decidere o già provate documentalmente ed essendo, in parte,
formulate in modo generico.
La sentenza veniva gravata da a cui resisteva, Parte_1
Controparte_1
La causa era rinviata all'odierna udienza ex art. 352 c.p.c., tenutasi in forma cartolare,
previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione del principio del contradditorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c..
Lamenta che il Tribunale, dichiarando inammissibili le prove orali richieste con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha violato il diritto di difesa e il contraddittorio, non consentendo a parte opponente di provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto vantato da controparte e, segnatamente, il fatto che
[...]
aveva dato corso all'inadempimento con la propria condotta e che aveva CP_1
subordinato le forniture di calcestruzzo alla sottoscrizione di una delegazione di pagamento in forza della quale la stazione appaltante avrebbe direttamente pagato il fornitore).
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sfornito di prova il fatto che avesse dato corso all'inadempimento Controparte_1
con la propria condotta.
In particolare, contesta la valutazione del Tribunale secondo cui era Controparte_1
nella materiale impossibilità di avvedersi delle incongruenze tra le forniture indicate nel
S.A.L. n. 8 e la relativa delegazione di pagamento, sul presupposto che non era stata provata la circostanza che parte opposta ricevesse, oltre alle delegazioni di pagamento,
anche i relativi S.A.L. contabilizzati dal . CP_4
Deduce che la delegazione di pagamento del 11.07.2019 sottoscritta anche da
[...]
aveva una copertura temporale, riguardando i lavori e le forniture eseguite CP_1
sul cantiere nel corso del S.A.L. n. 8, ossia dal 25.3.2019 al 1.7.2019 e, dunque, era inerente alle fatture azionate con il ricorso monitorio.
In relazione alla difformità tra le fatture indicate nella menzionata delega di pagamento e quelle azionate in via monitoria, precisa che l'indicazione di quali fatture indicare nei
S.A.L. veniva operata da Controparte_1
-----------------
I motivi di appello sono infondati.
In relazione al primo motivo, giova premettere che la doglianza avverso l'inammissibilità delle prove orali dedotte, non si risolve in una violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p., non configurandosi alcuna violazione del diritto di difesa delle parti.
In ogni caso, si osserva che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità,
la parte che si sia vista rigettare le istanze istruttorie dal giudice di primo grado ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, al momento di precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa,
attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass. n.° 12791/2025, Cass. n.° 33103/2021).
Nel caso di specie, non ha reiterato l'istanza di Parte_1
prova orale nelle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazioni delle conclusioni del 5.7.2022 sicché essa è da intendersi rinunciata e non può essere riproposta in questa sede;
la presunzione di abbandono non può dirsi vinta dal momento che parte opponente,
a fronte dell'ordinanza istruttoria di rigetto del 1.4.2022, non ha mostrato una volontà di insistere sulla richiesta, avendo omesso, negli scritti difensivi, di richiedere la revoca o la modifica del provvedimento o di dolersi delle ragioni del diniego di ammissione e non tenendo un contegno processuale volto ad assicurare la rivalutazione della deliberazione del giudice istruttore.
Quanto al secondo motivo, si osserva che è rimasta sfornita di prova l'allegazione dell'opponente secondo cui il mancato pagamento delle forniture di cui al decreto ingiuntivo opposto, è ascrivibile al comportamento di che, Controparte_1
dall'ottavo S.A.L., “improvvisamente e incredibilmente” ha rinunciato alla sicurezza del pagamento diretto da parte del per “ragioni di logica commerciale” (pag. 6 CP_4
atto di citazione in opposizione), ossia per “consentire a (poi fallita) di CP_3
avere fiato per terminare il cantiere di Moglia di DE (MN)” (pag. 15 atto di citazione in appello). Parte opponente non ha provato, in alcun modo, l'allegata rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante.
Né, tale fatto può evincersi dalla delegazione di pagamento del 11.7.2019 (doc. 4
fascicolo opponente) che, a detta dell'appellante, aveva una copertura temporale e, cioè,
“provvedeva a onorare i debiti per le forniture del periodo compreso tra il 25 marzo
2019 e il giorno 1 luglio 2019” ed era, dunque, relativa al S.A.L. n. 8.
In fatto, si evidenzia che con e-mail del 12.09.2016 (doc. 5 fascicolo opposta) il
Consorzio (delegato) aveva espresso a ME s.r.l. (delegante) il consenso ad eseguire il pagamento diretto delle fatture in favore di (delegataria), Controparte_1
invitando ME s.r.l. ad inviare ad esso non già una richiesta preventiva, bensì
una richiesta per ciascun S.A.L. “come da nota allegata”, mostrando così di rifiutare una delegazione di pagamento generica e incondizionata. In osservanza alla struttura della delegazione di pagamento allegata alla menzionata e-
mail, con la delegazione di pagamento del 11.07.2019 ME s.r.l. “chiede che
il Consorzio di bonifica, utilizzando le somme di cui la scrivente impresa è creditrice in
forza del SAL n. 8 emesso in data 01.07.2019, provveda al pagamento diretto della
somma di € 127.023,96 a (…) a saldo della fattura n. 9465 del Controparte_1
31.12.2018 – n.164 del 31.01.2019 – n. 850 del 28.02.2019 – n.1497 del 15.03.2019 –
n. 2347 del 30.03.2019 – n. 2803 del 13.04.2019 – n. 2804 del 13.04.2019 – n. 3019 del
30.04.2019 (…)”.
Dall'interpretazione del contratto di delegazione di pagamento del 11.7.2019 tramite il senso letterale delle parole, si evince che l'accordo delle parti era nel senso di delegare il al pagamento diretto, in favore di delle specifiche CP_4 Controparte_1
fatture espressamente menzionate e relative al periodo dicembre 2018 – aprile 2019, le quali, differiscono dalle sei fatture azionate in via monitoria, relative alle forniture eseguite nel successivo periodo dal maggio al luglio 2019.
Il fatto che abbia accettato, sottoscrivendola, la delegazione di Controparte_1
pagamento per le specifiche fatture indicate, non implica che la stessa abbia rinunciato al pagamento diretto delle fatture poi azionate in via monitoria, dal momento che il
, per espressa volontà delle parti, veniva delegato al pagamento delle CP_4
specifiche fatture indicate nella delegazione.
Pertanto, è tenuta al pagamento, in favore di Parte_1
delle somme azionate in via monitoria, relative alle forniture Controparte_1
eseguite nell'ambito dei lavori oggetto del contratto di appalto pubblico concluso tra il e l' attesa la sua responsabilità solidale, quale impresa raggruppata CP_4 CP_10 nell'A.T.I. di natura orizzontale, nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 37 comma
5 d.lgs. n.° 163/2006 applicabile ratione temporis, essendo passata in giudicato la statuizione sul punto.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Per la sua soccombenza va condannata a Parte_1
rifondere, in favore di le spese del grado che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante Parte_1
tenuta a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo
[...]
unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da avverso la sentenza Parte_1
n.° 901/2022 del Tribunale di Mantova, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna a rifondere, in favore di Parte_1 CP_1
le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
[...]
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante
[...]
, l'onere del pagamento di una somma pari al contributo Parte_1
versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025. Il Presidente estensore
PP RA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP RA Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 261/2023 R.G. discussa all'udienza del giorno 8.10.2025 e promossa
d a
(P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del titolare, rappresentata e difesa dall'avv. DAVIDE PINI e dall'avv. ENRICA
IN ed elettivamente domiciliata in VIA CHIASSI N. 54 MANTOVA presso lo studio dell'avv. ENRICA IN.
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICO LAMESSO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA ZAMENHOF N. 697 VICENZA.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova pubblicata in data 23.11.2022 con il n.° 901/2022
CONCLUSIONI
di : Parte_1 Parte_1
“riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Mantova n. 911/2022 pubblicata il
23.11.2022 e per l'effetto
In via preliminare
Dichiararsi la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c. e, per l'effetto,
rimettersi la causa al primo Giudice affinché possa svolgersi nuovamente il giudizio;
Nel merito
Accertata l'estraneità dell' al rapporto Controparte_2
con revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o di nessun effetto il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1693/2020, emesso dal Tribunale di Mantova in data 20 dicembre 2020,
su ricorso della società nei confronti dell'impresa Controparte_1 [...]
, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e condannarsi Parte_1
a corrispondere a la somma di €. 99.090,47 oltre Controparte_1 CP_2
interessi e rivalutazione monetaria dal 27 luglio 2021 al saldo;
In via istruttoria
Ammettersi prova per interrogatorio dell'Amministratore e legale rappresentante di
e per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi come capitoli di Controparte_1
prova preceduti dall'espressione “Vero che”: 1) subordinava le forniture di calcestruzzo relative all'appalto della CP_1
costruzione della controchiavica sul Po di Moglia di DE (MN) alla sottoscrizione,
da parte di , di una delegazione di pagamento, accettata dal CP_3 [...]
in Destra Po, in forza della quale la Stazione appaltante Controparte_4
avrebbe pagato direttamente il fornitore;
2) Il chiedeva a e a Betonveneta Controparte_4 CP_3
tale delegazione di pagamento ad ogni S.A.L. (Stato di avanzamento lavori);
3) I S.A.L. contabilizzati dal nel corso della Controparte_4
costruzione della controchiavica a Moglia di DE (MN) furono 8, come si Pt_2
evince dal prospetto di pagina 7 del Certificato di Collaudo che mi si rammostra (doc.
3);
4) I certificati di pagamento emessi dal nel Controparte_4
corso della costruzione della controchiavica a Po in Moglia di DE (MN) furono 9
– e cioè n. 8 S.A.L. oltre all'anticipazione, come si evince dal prospetto di pagina 7 del
Certificato di Collaudo che mi si rammostra (doc. 3);
5) Nel corso della costruzione della controchiavica a Po in Moglia di DE (MN), i
certificati di pagamento venivano emessi dal Controparte_4
al termine di ogni S.A.L., e in ogni caso nelle date indicate nel prospetto di pagina 7 del
Certificato di Collaudo che mi si rammostra (doc. 3);
6) Il S.A.L. n. 8 riguarda i lavori e le forniture eseguite sul cantiere di costruzione della
controchiavica di Moglia di DE (MN) nel periodo compreso tra il giorno 25 marzo
2019 ed il giorno 1 luglio 2019, come si evince dal prospetto di pagina 7 del Certificato
di Collaudo che mi si rammostra (doc. 3); 7) , dal primo al settimo S.A.L., mediante la delegazione di pagamento, ha CP_1
goduto del pagamento diretto delle proprie forniture da parte del;
CP_4
8) , nel corso dell'appalto relativo alla costruzione della controchiavica CP_1
sul Po a Moglia di DE (MN), e cioè dal 2016 al 2019 emetteva nei confronti di
le fatture i giorni 15 e 30 di ogni mese dell'anno; CP_3
9) Nel mese di giugno 2019 ME srl abbandonava il cantiere e la costruzione
della controchiavica di Moglia di DE (MN) e sospendeva ogni lavorazione;
10) In data 11 luglio 2019 comunicava al CP_1 Controparte_4
di aver accettato la delegazione di pagamento da parte di per
[...] CP_3
la complessiva somma di €. 127.023,96 a saldo delle fatture indicate nel documento che
mi si rammostra (doc. 4);
11) La delega di pagamento dell'11 luglio 2019 di cui al capitolo precedente riguardava
i lavori e le forniture eseguite sul cantiere di costruzione della controchiavica di Moglia
di DE (MN) nel corso del S.A.L. n. 8 e pertanto nel periodo compreso tra il giorno
25 marzo 2019 ed il giorno 1 luglio 2019, come si evince dal documento che mi si
rammostra (doc. 4);
12) Le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo riguardano i lavori e le
forniture eseguite sul cantiere di costruzione della controchiavica di Moglia di DE
(MN) nel corso del S.A.L. n. 8 e pertanto nel periodo compreso tra il giorno 25 marzo
2019 ed il giorno 1 luglio 2019;
13) Nel S.A.L. n. 9 sono escluse forniture da parte di , come da prospetto CP_1
che mi si rammostra (doc. 5)
14) in data 27 agosto 2019 chiedeva al CP_1 Controparte_4 in destra Po il pagamento delle fatture n. 3538 del 15 maggio 2019, n. 3983
[...]
del 31 maggio 2019, n. 4852 e n. 5308 del 29 giugno 2019, n. 5562 del 15 luglio 2019
e n. 5912 del 31 luglio 2019, come si evince dal doc. 6 che mi si rammostra (doc. 6).
Si indicano a testimoni il responsabile Unico del Procedimento Ing. Persona_1
da Modena, il Direttore dei Lavori Ing. e l'Ing.
[...] Testimone_1 CP_5
da Mantova, i Direttori Tecnici signor da Villimpenta
[...] Parte_3
(MN) e Ing. da Parma, gli Ispettori di Cantiere Geom. Persona_2 [...]
Geom. , Geom. Geom. e Parte_4 Testimone_2 Testimone_3 Parte_5
Signor tutti da Mantova, il Collaudatore Ing. da Persona_3 Persona_4
Casalmaggiore (CR).
IN OGNI CASO ED IPOTESI con vittoria di spese, anche generali, e compensi di lite,
oltre CPA ed IVA di legge.
Controparte_6
1)Sia respinto l'appello attoreo, con conseguente conferma della sentenza appellata. 2)
Con vittoria di spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse rilevante ai fini del decidere la
questione della delegazione di pagamento e ritenesse, quindi, di ammettere i capitoli di
prova attorei, si chiede di esse ammessi a prova contraria e si chiede l'ammissione della
prova per testi sui capitoli formulati, a prova diretta, nella seconda memoria ex art. 183
c.p.c. e, a prova contraria, nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.:
2) Vero che, ad agosto 2016, CEMENTSYSTEM S.r.l. comunicò al
[...]
in Destra Po di volerlo delegare al pagamento diretto di Controparte_4 impresa fornitrice del calcestruzzo presso il cantiere della Controparte_1
nuova controchiavica presso l'impianto di sollevamento idrovoro di Moglia di DE
3) Vero che, a settembre 2016, il in Destra Controparte_4
Po rifiutò di accettare un'unica delegazione per il pagamento di tutte le forniture e
invitò CEMENTSYSTEM S.r.l. a trasmettere una delegazione di pagamento in
occasione della liquidazione di ciascuno inviando a tale scopo all'appaltatrice CP_7
anche un fac simile di delegazione, come da e-mail che Le si rammostra (cfr. all.5
convenuta).
4) Dica il teste se, nel corso del rapporto intercorso tra CEMENTSYSTEM S.R.L. e
dal 2016 fino a luglio 2019, CEMENTSYSTEM S.r.l. o il Controparte_1
in Destra Po hanno mai trasmesso a Controparte_4 [...]
opia dei n. 8 SAL liquidati dal in favore di CEMENTSYSTEM CP_1 CP_4
S.R.L.
Si indicano come testi il dott. c/o la sig.ra Testimone_4 Controparte_1
di NO (VR) e la dott.ssa di Mantova: si Testimone_5 Testimone_6
chiede sin d'ora - in caso di ammissione della prova testimoniale- che venga ordinato
alla e al Controparte_8 Controparte_4
in Destra Po di esibire copia dei rispettivi Libri Unici al fine di poterne
[...]
evincere gli indirizzi delle testi e Tes_7 Tes_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
promuoveva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n.° 1693/2020 emesso dal Tribunale di Mantova con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 96.130,51, oltre Controparte_1 interessi e spese, a saldo di sei fatture emesse dall'ingiungente nei mesi tra maggio e luglio 2019, a fronte della fornitura di calcestruzzo eseguita presso il cantiere di Moglia
di DE (MN).
Deduceva l'opponente:
che il in Destra Po, all'esito di una procedura Controparte_4
di gara bandita nel 2014 con atto del 7.7.2015 appaltava all'aggiudicataria
[...]
(di seguito , costituita con scrittura privata del 20.04.2015 Controparte_9 CP_10
dalle imprese ME s.r.l., Controparte_11
e , i lavori di costruzione di
[...] Parte_1 Parte_1
una nuova controchiavica presso l'impianto di sollevamento idrovoro di Moglia di
DE (MN);
che, nell'ambito di quei lavori tra il 2015 e il 2019 eseguiva CP_1 CP_1
numerose forniture di calcestruzzo per conto della capogruppo ME s.r.l. che in data 6.8.2019 veniva sciolta e posta in liquidazione volontaria e poi dichiarata fallita in data 27.1.2021;
che non era applicabile l'art. 37 comma 5 d.lgs. n.°163/2006, vigente ratione temporis,
invocato dall'ingiungente, laddove, prevede che “l'offerta dei concorrenti raggruppati
o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione
appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori” in quanto l' CP_10
benché formalmente definita, nell'atto costitutivo di natura orizzontale, in realtà è
un'associazione di tipo verticale nella quale la responsabilità solidale delle imprese associate è solo ed esclusivamente, nei confronti dell'Ente appaltante;
che aveva subordinato le forniture di calcestruzzo ad una delegazione Controparte_1 di pagamento, accettata dal in Destra Po in Controparte_4
forza della quale, la stazione appaltante avrebbe pagato direttamente al fornitore;
che l'ingiungente, dopo aver goduto dal primo al settimo S.A.L. del pagamento diretto delle forniture da parte del , in forza della delegazione di pagamento, CP_4
improvvisamente, a partire dall'ottavo S.A.L., rinunciava alla sicurezza del pagamento diretto da parte del;
CP_4
che il pagava a ME s.r.l. le somme che spettavano a CP_4 CP_1
per le forniture eseguite tra maggio e giugno 2019, senza ottenere da ME
[...]
s.r.l. le fatture quietanzate da parte della fornitrice;
che le fatture azionate dall'ingiungente, non costituivano prova del credito vantato e che il mancato pagamento delle stesse, era addebitabile alle “scellerate scelte” di
[...]
di ME s.r.l. e del . CP_1 CP_4
In conclusione, chiedeva, in via preliminare, l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva e di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_12
ed il Destra Po al fine di
[...] Controparte_13
manleva; nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo.
costituendosi insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto, ribadiva che l' come espressamente dichiarato nell'atto costitutivo, è CP_10
un'associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale, per cui la responsabilità
solidale dell'opponente nei confronti del fornitore in forza dell'art. 37 comma 5 d.lgs.
163/2006 applicabile ratione temporis; assumeva che il non aveva accettato CP_4
alcuna delegazione di pagamento incondizionata, bensì, con e-mail del 12.9.2016, aveva invitato ME s.r.l. ad inviare ad esso, in occasione della liquidazione di ciascun S.A.L., una delegazione di pagamento in cui la delegante specificava gli importi che il delegato avrebbe dovuto direttamente pagare alla fornitrice di calcestruzzo,
indicandovi le fatture di precisava di non aver ricevuto le copie dei Controparte_1
S.A.L,. unitamente, alle delegazioni di pagamento predisposte e, quanto alle forniture relative all' contestava l'asserita rinuncia alla sicurezza del pagamento Parte_6
diretto da parte del allegando che era stata ME s.r.l. a non delegare CP_4
alla stazione appaltante il pagamento di tutte le relative fatture.
Rigettata l'istanza di chiamata in causa dei terzi avanzata dall'opponente e ritenuta la causa sufficientemente istruita per via documentale, con sentenza n.° 901/2022 il
Tribunale di Mantova rigettava l'opposizione e poneva le spese di lite a carico dell'opponente.
Le argomentazioni addotte dal Tribunale, per quanto ancora qui rileva, sono le seguenti:
i)è rimasto privo di riscontro probatorio, l'assunto dell'opponente per cui l' CP_10
costituisce un'associazione temporanea di imprese di natura verticale per cui non vi è
ragione di escludere la responsabilità solidale, verso il fornitore di tutte le imprese raggruppate nell'A.T.I., ai sensi dell'art. 37 comma 5 d.lgs. n.° 163/2006;
ii)non è provato, in alcun modo, che abbia dato corso Controparte_1
all'inadempimento con la propria condotta, essendo rimaste prive di prova le circostanze allegate sul punto dall'opponente (ossia, la subordinazione, da parte di CP_1
della fornitura di calcestruzzo alla sottoscrizione di una delegazione di pagamento
[...]
in forza della quale essa avrebbe ricevuto il pagamento direttamente dalla stazione appaltante, l'improvvisa rinuncia alla delega a partire della forniture relative all' Pt_6
ed il fatto che l'opposta, fosse a conoscenza che ME s.r.l. avesse
[...] trattenuto indebitamente le somme corrisposte dal a pagamento delle fatture CP_4
emesse dall'ingiungente), al netto del fatto che un'eventuale rinuncia alla delegazione di pagamento non incide sul diritto del fornitore di agire per il soddisfacimento del credito verso l'opponente, attesa la responsabilità solidale di quest'ultima quale membro dell' di tipo orizzontale;
CP_10
iii)le forniture di cui ai crediti azionati in via monitoria, risultano provate, sia dalle fatture emesse, sia dai documenti di trasporto sottoscritti dagli addetti al cantiere,
prodotti da parte opposta e mai contestati dall'opponente;
iv) parte opposta, attore in senso sostanziale, ha adempiuto l'onere su di sé gravante di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda il credito azionato, mentre non risulta che parte opponente, convenuta in senso sostanziale, abbia adempiuto l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato;
v) come già rilevato nell'ordinanza istruttoria del 1.4.2022, da intendersi integralmente richiamata, sono inammissibili le prove orali formulate dall'opponente in quanto hanno ad oggetto, in parte, circostanze non contestate, in parte circostanze irrilevanti e superflue al fine del decidere o già provate documentalmente ed essendo, in parte,
formulate in modo generico.
La sentenza veniva gravata da a cui resisteva, Parte_1
Controparte_1
La causa era rinviata all'odierna udienza ex art. 352 c.p.c., tenutasi in forma cartolare,
previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione del principio del contradditorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c..
Lamenta che il Tribunale, dichiarando inammissibili le prove orali richieste con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha violato il diritto di difesa e il contraddittorio, non consentendo a parte opponente di provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto vantato da controparte e, segnatamente, il fatto che
[...]
aveva dato corso all'inadempimento con la propria condotta e che aveva CP_1
subordinato le forniture di calcestruzzo alla sottoscrizione di una delegazione di pagamento in forza della quale la stazione appaltante avrebbe direttamente pagato il fornitore).
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sfornito di prova il fatto che avesse dato corso all'inadempimento Controparte_1
con la propria condotta.
In particolare, contesta la valutazione del Tribunale secondo cui era Controparte_1
nella materiale impossibilità di avvedersi delle incongruenze tra le forniture indicate nel
S.A.L. n. 8 e la relativa delegazione di pagamento, sul presupposto che non era stata provata la circostanza che parte opposta ricevesse, oltre alle delegazioni di pagamento,
anche i relativi S.A.L. contabilizzati dal . CP_4
Deduce che la delegazione di pagamento del 11.07.2019 sottoscritta anche da
[...]
aveva una copertura temporale, riguardando i lavori e le forniture eseguite CP_1
sul cantiere nel corso del S.A.L. n. 8, ossia dal 25.3.2019 al 1.7.2019 e, dunque, era inerente alle fatture azionate con il ricorso monitorio.
In relazione alla difformità tra le fatture indicate nella menzionata delega di pagamento e quelle azionate in via monitoria, precisa che l'indicazione di quali fatture indicare nei
S.A.L. veniva operata da Controparte_1
-----------------
I motivi di appello sono infondati.
In relazione al primo motivo, giova premettere che la doglianza avverso l'inammissibilità delle prove orali dedotte, non si risolve in una violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p., non configurandosi alcuna violazione del diritto di difesa delle parti.
In ogni caso, si osserva che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità,
la parte che si sia vista rigettare le istanze istruttorie dal giudice di primo grado ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, al momento di precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa,
attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass. n.° 12791/2025, Cass. n.° 33103/2021).
Nel caso di specie, non ha reiterato l'istanza di Parte_1
prova orale nelle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazioni delle conclusioni del 5.7.2022 sicché essa è da intendersi rinunciata e non può essere riproposta in questa sede;
la presunzione di abbandono non può dirsi vinta dal momento che parte opponente,
a fronte dell'ordinanza istruttoria di rigetto del 1.4.2022, non ha mostrato una volontà di insistere sulla richiesta, avendo omesso, negli scritti difensivi, di richiedere la revoca o la modifica del provvedimento o di dolersi delle ragioni del diniego di ammissione e non tenendo un contegno processuale volto ad assicurare la rivalutazione della deliberazione del giudice istruttore.
Quanto al secondo motivo, si osserva che è rimasta sfornita di prova l'allegazione dell'opponente secondo cui il mancato pagamento delle forniture di cui al decreto ingiuntivo opposto, è ascrivibile al comportamento di che, Controparte_1
dall'ottavo S.A.L., “improvvisamente e incredibilmente” ha rinunciato alla sicurezza del pagamento diretto da parte del per “ragioni di logica commerciale” (pag. 6 CP_4
atto di citazione in opposizione), ossia per “consentire a (poi fallita) di CP_3
avere fiato per terminare il cantiere di Moglia di DE (MN)” (pag. 15 atto di citazione in appello). Parte opponente non ha provato, in alcun modo, l'allegata rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante.
Né, tale fatto può evincersi dalla delegazione di pagamento del 11.7.2019 (doc. 4
fascicolo opponente) che, a detta dell'appellante, aveva una copertura temporale e, cioè,
“provvedeva a onorare i debiti per le forniture del periodo compreso tra il 25 marzo
2019 e il giorno 1 luglio 2019” ed era, dunque, relativa al S.A.L. n. 8.
In fatto, si evidenzia che con e-mail del 12.09.2016 (doc. 5 fascicolo opposta) il
Consorzio (delegato) aveva espresso a ME s.r.l. (delegante) il consenso ad eseguire il pagamento diretto delle fatture in favore di (delegataria), Controparte_1
invitando ME s.r.l. ad inviare ad esso non già una richiesta preventiva, bensì
una richiesta per ciascun S.A.L. “come da nota allegata”, mostrando così di rifiutare una delegazione di pagamento generica e incondizionata. In osservanza alla struttura della delegazione di pagamento allegata alla menzionata e-
mail, con la delegazione di pagamento del 11.07.2019 ME s.r.l. “chiede che
il Consorzio di bonifica, utilizzando le somme di cui la scrivente impresa è creditrice in
forza del SAL n. 8 emesso in data 01.07.2019, provveda al pagamento diretto della
somma di € 127.023,96 a (…) a saldo della fattura n. 9465 del Controparte_1
31.12.2018 – n.164 del 31.01.2019 – n. 850 del 28.02.2019 – n.1497 del 15.03.2019 –
n. 2347 del 30.03.2019 – n. 2803 del 13.04.2019 – n. 2804 del 13.04.2019 – n. 3019 del
30.04.2019 (…)”.
Dall'interpretazione del contratto di delegazione di pagamento del 11.7.2019 tramite il senso letterale delle parole, si evince che l'accordo delle parti era nel senso di delegare il al pagamento diretto, in favore di delle specifiche CP_4 Controparte_1
fatture espressamente menzionate e relative al periodo dicembre 2018 – aprile 2019, le quali, differiscono dalle sei fatture azionate in via monitoria, relative alle forniture eseguite nel successivo periodo dal maggio al luglio 2019.
Il fatto che abbia accettato, sottoscrivendola, la delegazione di Controparte_1
pagamento per le specifiche fatture indicate, non implica che la stessa abbia rinunciato al pagamento diretto delle fatture poi azionate in via monitoria, dal momento che il
, per espressa volontà delle parti, veniva delegato al pagamento delle CP_4
specifiche fatture indicate nella delegazione.
Pertanto, è tenuta al pagamento, in favore di Parte_1
delle somme azionate in via monitoria, relative alle forniture Controparte_1
eseguite nell'ambito dei lavori oggetto del contratto di appalto pubblico concluso tra il e l' attesa la sua responsabilità solidale, quale impresa raggruppata CP_4 CP_10 nell'A.T.I. di natura orizzontale, nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 37 comma
5 d.lgs. n.° 163/2006 applicabile ratione temporis, essendo passata in giudicato la statuizione sul punto.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Per la sua soccombenza va condannata a Parte_1
rifondere, in favore di le spese del grado che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante Parte_1
tenuta a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo
[...]
unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da avverso la sentenza Parte_1
n.° 901/2022 del Tribunale di Mantova, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna a rifondere, in favore di Parte_1 CP_1
le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
[...]
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante
[...]
, l'onere del pagamento di una somma pari al contributo Parte_1
versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025. Il Presidente estensore
PP RA