Sentenza 22 gennaio 2009
Massime • 2
È arma da guerra la bottiglia incendiaria che, oltre a contenere benzina, sia munita di uno stoppino, acceso al momento del lancio.
La bomba carta può avere un effetto soltanto detonante ovvero, per la natura e la quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezione, un effetto dirompente, divenendo in quest'ultimo caso un congegno esplosivo la cui cessione e detenzione sono punite rispettivamente a norma degli artt. 1 e 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e successive modd.. (La Corte ha precisato che è compito del giudice del merito accertare le caratteristiche del congegno, e cioè se abbia o meno micidialità, pur se potenziale e subordinata al modo di impiego).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2009, n. 6132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6132 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/01/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 307
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 036380/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
1) TT PI IG, N. IL 15/11/1975;
avverso ORDINANZA del 07/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Il 23 agosto 2008 il gip del Tribunale di Roma dichiarava la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere, applicata a IE GI MA a far data dal 25 agosto 2008, per intervenuta scadenza del termine massimo di custodia cautelare previsto per la fase delle indagini preliminari in relazione ai delitti contestati al capo d) delle imputazioni così testualmente formulato:
d) delitto previsto dall'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 81 cpv. c.p., artt. 419, 336 e 339 c.p., art. 61 c.p., n. 2, artt. 582 e
585 c.p., art. 576 c.p., n. 1, art. 61 c.p., nn. 2 e 10, L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 13, L. n. 110 del 1975, art. 4, contestato a
MA, perché, in concorso con numerosi giovani non identificati, in gran parte con volto travisato, in un contesto di aggressioni simultanee e mirate a strutture e a personale delle forze dell'ordine in Roma e in altre città, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso;
- commetteva fatti di devastazione e danneggi amenti, assediando alle ore 18,30 circa, con spranghe e bastoni la caserma della Polizia di Stato Maurizio Giglio, Reparto Volanti, lanciando bombe carta, sassi, bottiglie e oggetti contundenti e, quindi, sfondando i vesti blindati e danneggiando altre strutture della predetta caserma, tentando di farvi irruzione, appiccando il fuoco ad un pullman 315 della Polizia, danneggiando indiscriminatamente altri veicoli della Polizia parcheggiati nelle vicinanze e intervenuti sul posto, nonché vetture di privati cittadini, rompendo un lampione e le insegne "113" e "Polizia", effettuando attacchi con lancio di bottiglie molotov;
alle ore 19 circa, in via Fuga contro la caserma dell'ex Commissariato della Polizia di Stato Porta del Popolo, adibita ad alloggi per il personale di quell'Amministrazione, con incendio di un autobus Fiat Iveco in dotazione al Commissariato della Polizia di Stato di Roma - Villa Glori, nonché alle ore 19 circa, in via Pinturicchio, con lancio di sassi e bottiglie contro la caserma "La Bulgarella", sede del Reparto Carabinieri Segredifesa e, quindi, alle ore 20,30, con lancio di bottiglie incendiarie, contro la Stazione Carabinieri di Roma, Ponte Milvio, distruggevano le porte di accesso e gli arredi interni della struttura pubblica e, comunque, di pubblica utilità del CONI;
- ai predetti fini, agendo in più di dieci persone riunite, di cui molti con volto travisato da caschi e passamontagna, con le armi di seguito precisate, usavano violenza nei confronti del personale della Polizia di Stato in servizio presso la caserma Giglio Maurizio - Reparto Volanti e del personale intervenuto in ausilio, percuotendo con mazze e lanciando bombe carta, sassi, bottiglie e altri oggetti contundenti all'indirizzo del personale predetto, per costringerlo ad omettere il presidio della caserma e le correlate funzioni di ordine pubblico, aggrediva, in via Contarini, una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri, aggrediva ancora, in via Borselli, un contingente della Polizia di Stato;
- ai predetti fini, cagionavano lesioni personali al personale della Polizia di Stato nell'atto e a causa dello svolgimento da parte dei predetti delle funzioni di pubblica sicurezza e ordine pubblico;
- ai predetti fini detenevano, portavano in luogo pubblico e facevano esplodere un ordigno del tipo bomba carta al fine di incutere pubblico timore;
- ai predetti fini portavano in luogo pubblico mazze, sassi e altri oggetti contundenti, in Roma l'11 novembre 2007.
2. Il 7 ottobre 2008 il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., respingeva l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Roma avverso l'ordinanza emessa dal gip il 23 agosto 2008 e dichiarava inammissibile la richiesta di applicazione dell'obbligo di dimora, formulata in subordine dal pubblico ministero.
Il Tribunale riteneva applicabile al caso in esame il disposto di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, n. 2 e non quello di cui al n. 3 della medesima disposizione di legge, come argomentato dal pubblico ministero, sul rilievo che a MA non erano contestati, al capo d) delle imputazioni, la detenzione e il porto di bottiglie incendiarie ne', tanto meno, l'esplosione delle stesse, bensì soltanto il lancio di bottiglie, menzionate nell'ambito di un'elencazione comprendente anche sassi e oggetti contundenti. Di conseguenza, ad avviso dei giudici di merito, le bottiglie incendiarie non potevano essere considerate elemento materiale della condotta descritta dalle norme in esame, in quanto non avevano formato oggetto di alcuna previa contestazione. La micidialità delle bottiglie doveva, inoltre, essere esclusa sulla base della pregressa decisione del Tribunale in ordine alla quale si era formato il giudicato cautelare e della stessa contestazione contenuta nel capo d'imputazione che faceva riferimento all'esplosione di bombe carta al fine di incutere pubblico timore e, quindi, richiamava il loro effetto detonante e non il loro effetto dirompente a causa di una particolare quantità della carica esplosiva o di una specifica modalità di confezione.
Il Tribunale argomentava, infine, che non si poteva fare riferimento nominalistico al nomen iurius dei reati contestati, prescindendo dalla descrizione del fatto integrante la condotta ed oggetto di qualificazione vincolante in sede di riesame. Di conseguenza, l'omessa qualificazione delle bombe carta come esplosivo escludeva il fatto in esame dal novero delle fattispecie considerate dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a, e, di conseguenza, l'applicabilità del termine di fase annuale previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3.
3. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma, il quale lamenta erronea applicazione dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, tenuto conto del giudicato cautelare formatosi a seguito delle ordinanze pronunziate dal Tribunale del riesame rispettivamente il 7 e il 14 marzo 2008 (divenute irrevocabili) con riferimento alla sussistenza dei fatti, non inficiata dalla sopravvenienza di fatti nuovi, tali da inficiare il quadro indiziario a sostegno della contestazione di cui al capo d) e da superare il giudicato cautelare.
Rileva, inoltre, che il capo d'imputazione contiene l'espresso riferimento al lancio di "bottiglie incendiarie" e di "bottiglie molotov", termine quest'ultimo comunemente utilizzato per indicare le bottiglie incendiarie, rientranti nella previsione di cui alla L. n.110 del 1975, art. 1 come armi da guerra.
Inoltre il lancio di tali bottiglie incendiarie, più volte descritto nel capo d'imputazione, reso dinamico nel contesto dei fatti di devastazione, comporta necessariamente la detenzione e il porto delle medesime.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del pubblico ministero è fondato.
1. Occorre premettere che le ordinanze in materia cautelare, dopo che siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" per quanto concerne le problematiche esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che la medesima questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Cass. Sez. Un. 19 dicembre 2006, n. 14535, rv. 235908).
Nel caso di specie, all'esito della conferma, da parte del Tribunale del riesame, dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del medesimo Tribunale il 22 febbraio 2008, si è formato il giudicato cautelare in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione, tra l'altro, ai delitti di detenzione e porto di armi ed esplosivi (L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12, 13), contestati al capo d) delle imputazioni.
Il provvedimento impugnato si fonda su un'incompleta ed erronea lettura delle contestazioni formulate nei confronti di MA IEluigi - su cui si è formato il giudicato cautelare -, avendo omesso di considerare che esse contengono un esplicito e univoco riferimento al lancio di bottiglie incendiarie e di bottiglie molotov. Tale condotta comporta, sia da un punto di vista fattuale che logico, la detenzione e il porto illegale in luogo pubblico dei predetti oggetti, costituenti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, armi da guerra per il loro potenziale offensivo, per la spiccata capacità di cagionare un incendio e di provocare una deflagrazione, a causa della vampata, della proiezione di schegge, dello sprigionarsi del gas. Se, infatti, una semplice bottiglia contenente benzina non può essere equiparata ad un'arma da guerra, ben può esserlo, invece, allorché oltre a contenere benzina sia anche munita di uno stoppino acceso al momento del lancio, idoneo, allorché il vetro sia rotto, alla trasmissione della fiamma al liquido contenuto nella bottiglia e, quindi, a provocare, come in precedenza detto, incendio, deflagrazione e proiezione di schegge (Cass., Sez. 1, 3 luglio 2008, n. 29943, rv. 240936; Cass., Sez. 1, 22 febbraio 2001, n. 17218, rv. 218763; Cass., Sez. 1, 18 maggio 1993, n. 7376, rv. 195267; Cass., Sez. 1, 16 ottobre 1990 n. 1311, rv. 186716; Cass., Sez. 1, 5 aprile 1991, n. 6534, rv. 187633). Ne consegue che le bottiglie incendiarie devono essere annoverate tra le armi da guerra, come prescritto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1 che equipara a tali armi, tra l'altro, "le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari".
3. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento al lancio di bombe carte, anch'esso descritto al capo d) come condotta posta in essere da IEluigi MA, oggetto di vaglio da parte del Tribunale del riesame che ha confermato, anche sul punto, l'ordinanza custodiale emessa dal g.i.p., dando luogo alla formazione del c.d. giudicato cautelare "endoprocessuale".
Il provvedimento impugnato ha, infatti, omesso di valutare non solo la condotta nella sua interezza, comprensiva della detenzione e del porto delle bombe carta, ma ha anche omesso di considerare che la bomba carta può avere un effetto soltanto detonante ovvero, per la natura e la quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezione, un effetto dirompente e che, pertanto, in quest'ultimo caso può diventare un congegno esplosivo la cui cessione e detenzione sono punite, rispettivamente, a norma della L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 1 e 2 e successive modificazioni. Il compito di accertare le caratteristiche del congegno e la sua micidialità o meno, pur se potenziale e subordinata al modo di impiego, è riservata al giudice del merito (Cass. Sez. 1, 18 maggio 1993, n. 7376, rv. 195267) che deve apprezzare tutti gli elementi obiettivi del fatto, quali desumibili dagli atti sottoposti al suo vaglio.
4. L'erroneo apprezzamento delle condotte contestate e della loro qualificazione giuridica ha comportato l'illegittima applicazione, al caso in esame, del disposto di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, n. 2 piuttosto che della disciplina contenuta nell'art. 303 c.p.p., comma 1, n.
3. Deve essere, quindi, disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma che si, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3, si uniformerà ai principi di diritto in precedenza enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2009