Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 1
È da considerarsi arma da guerra, per il potenziale offensivo che assume, una bottiglia incendiaria piena di benzina e munita di uno stoppino da accendere al momento del lancio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2001, n. 17218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17218 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 22/02/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 1302
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 034556/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI LO N. IL 03/03/1959
avverso SENTENZA del 19/05/2000 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE lette le conclusioni del P.G.: inammissibilità
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 19-5-2000 la Corte di Appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 14- 2-95 - con la quale LL AN era stato condannato per i reati di tentata violenza privata, danneggiamento e fabbricazione, detenzione e porto di una bottiglia incendiaria - dichiarava prescritti i primi due reati e conseguentemente rideterminava la pena in mesi otto di reclusione e L. 450.000 di multa.
Avverso la predetta sentenza ricorre il LL, tramite il suo difensore, deducendo il vizio motivazionale e sostenendo che non può essere considerata arma da guerra una semplice bottiglia contenente benzina e che, comunque, dovevano essere concesse le attenuanti generiche prevalenti e doveva essere ridotta la pena. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze indicate in dispositivo in considerazione della sua pretestuosità.
La sentenza impugnata ha esaurientemente spiegato - con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici manifesti - le ragioni per le quali ha ritenuto che l'oggetto in questione sia equiparabile ad un'arma da guerra, per la spiccata capacità di cagionare un incendio e di provocare una deflagrazione, a causa della vampata e della proiezione di schegge. Se, infatti, una semplice bottiglia contenente benzina non può essere equiparata ad un'arma da guerra, ben può esserlo, invece, allorché oltre a contenere benzina sia anche munita, come nel caso di specie, di uno stoppino che è stato acceso al momento del lancio, rendendo così possibile, allorché il vetro sia rotto, la trasmissione della fiamma al liquido contenuto nella bottiglia (Cass., 1^, n. 1311 del 16-10-90, Colombini, rv. 186716) e il pericolo di incendio, deflagrazione e proiezione di schegge (Cass., 1^, n. 6534 del 5-4-91, D'Angelo, rv. 187633).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2001