Sentenza 29 settembre 2014
Massime • 1
L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale determina l'automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall'art. 20 cod. pen. "effetti penali" della condanna e che l'art. 47, comma dodicesimo, legge 26 luglio 1975, n. 354, collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale". (Fattispecie in tema di inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e di incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa).
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- 1. il rebus della competenza resta nonostante la pronuncia della Cassazione | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. Sez. 1, sent. 9 aprile 2025 (dep. 5 agosto 2025), n. 28584, Pres. Rocchi, est. Magi Leggi la sentenza 1. Segnaliamo all'attenzione dei lettori la recente sentenza n. 28584 depositata il 5 agosto, con cui la Prima Sezione della Cassazione si è pronunciata su un profilo apparentemente laterale – ma in realtà di notevole rilievo pratico – relativo alla fase esecutiva della pena, esprimendosi sulla competenza a provvedere sulla sospensione della pena accessoria nelle more della decisione del giudice di sorveglianza sull'applicazione di una misura alternativa alla detenzione. Il caso esaminato dalla Corte di legittimità riguardava una decisione con cui il Tribunale di Sorveglianza di …
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Cass. Sez. 1, sent. 9 aprile 2025 (dep. 5 agosto 2025), n. 28584, Pres. Rocchi, est. Magi 1. Segnaliamo all'attenzione dei lettori la recente sentenza n. 28584 depositata il 5 agosto, con cui la Prima Sezione della Cassazione si è pronunciata su un profilo apparentemente laterale – ma in realtà di notevole rilievo pratico – relativo alla fase esecutiva della pena, esprimendosi sulla competenza a provvedere sulla sospensione della pena accessoria nelle more della decisione del giudice di sorveglianza sull'applicazione di una misura alternativa alla detenzione. Il caso esaminato dalla Corte di legittimità riguardava una decisione con cui il Tribunale di Sorveglianza di Genova aveva …
Leggi di più… - 4. Riforma dell'ordinamento penitenziario: le principali novità deiMassimo Ruaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo del decreto in commento, clicca qui. 1. L'attuazione delle direttive della legge delega in materia di semplificazione dei procedimenti della magistratura di sorveglianza (d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, Capo II, artt. 3-8) comporta la modifica di numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario (artt. 18-ter, 30, 35-bis, 47, 51-bis, 51-ter, 57, 58 e 69-bis), di due disposizioni del codice di rito (artt. 656 e 678), e l'introduzione di un nuovo articolo nella legge penitenziaria (art. 51-quater). In relazione alle competenze dell'u.e.p.e. e della polizia penitenziaria (Capo III, artt. 9 e 10), vengono modificati l'art. 72 ord. penit. e l'art. 5 legge 15 dicembre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2014, n. 52551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52551 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 29/09/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - N. 2617
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 8449/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN BE N. IL 03/05/1957;
avverso l'ordinanza n. 23/2013 TRIBUNALE di RAVENNA, del 17/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRINI ENRICO GIUSEPPE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 17.10.2013 il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato estinta per avvenuta espiazione la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici applicata ad RG RT con sentenza pronunciata il 17.05.2007 dalla Corte d'appello di Bologna, contestualmente dichiarando inammissibile l'istanza del condannato di estinzione delle residue pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per effetto dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, sul presupposto che la natura di misura alternativa alla pena detentiva comportava che solo a quest'ultima dovesse riferirsi l'effetto estintivo previsto dall'art. 47 ord.pen., comma 12. 2. Ricorre per cassazione RG RT, personalmente, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 47 ord.pen., comma 12, rilevando che l'ampiezza dell'effetto estintivo previsto dalla norma, comprensivo di "ogni altro effetto penale", doveva estendersi alle pene accessorie applicate con la sentenza di condanna.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
2. L'art. 47 ord.pen., comma 12, nella sua formulazione attuale (quale risultante dalla modifica apportata dal D.L. n. 272 del 2005), stabilisce testualmente che l'esito positivo del periodo di prova conseguente all'affidamento del condannato al servizio sociale (che è stato pacificamente verificato, nel caso di specie, nei confronti del ricorrente) "estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale". La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il tempo di espiazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto modalità esecutiva della (sola) pena detentiva, non può essere utilmente computato anche ai fini della (contemporanea) espiazione di una pena accessoria (Sez. 1^ n. 13499 del 9/03/2011, Rv. 249865), e dunque non è idoneo a produrre l'estinzione automatica di quest'ultima per effetto dell'avvenuta esecuzione della pena principale (vedi anche Sez. 1^ n. 88 dell'11/01/1995, Rv. 200430, che ha valorizzato il dato testuale rappresentato dal mancato richiamo, nel citato art. 47 ord.pen., comma 12, dopo la menzione dell'effetto estintivo di "ogni altro effetto penale", anche delle parole "della condanna", a differenza di quanto è previsto, ad esempio, dall'art. 178 c.p., con riguardo agli effetti della riabilitazione).
3. Ritiene questo Collegio che tale orientamento debba essere rimeditato e superato, pervenendosi alla diversa conclusione ermeneutica dell'estinzione automatica delle pene accessorie, a seguito della sopravvenienza della sentenza n. 5859 del 27/10/2011 delle Sezioni Unite, Rv. 251688, che - con riguardo al tema speculare degli effetti dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla considerazione della condanna agli effetti della recidiva - ha affermato il principio per cui della condanna alla pena espiata nelle forme dell'ari. 47 ord. pen. non deve tenersi conto come precedente in grado di produrre gli effetti previsti dall'art. 99 c.p.. Le Sezioni Unite, muovendo dal disposto dell'art. 106 c.p., comma 2, secondo cui agli effetti della recidiva non deve tenersi conto delle condanne per le quali sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena che preveda anche l'estinzione degli effetti penali, con una formulazione che - al pari di quella contenuta dell'art. 47 ord.pen., comma 12 - non contiene alcuno specifico riferimento agli effetti "della condanna", hanno ritenuto del tutto ultronea una simile specificazione, posto che gli "effetti penali" ai quali fa riferimento la norma non possono che essere quelli della condanna, così che l'assenza di tale menzione non può assumere alcun significato ostativo alla comprensione, tra gli effetti penali estinti dal positivo esperimento del periodo di affidamento in prova, anche di quelli che riguardano la recidiva. Poiché l'art. 20 c.p., definisce testualmente le pene accessorie come effetti penali della condanna, che conseguono di diritto alla stessa (così che la statuizione giudiziale che le applica ha natura eminentemente dichiarativa), deve concludersi che le pene stesse rientrano tra gli effetti automaticamente estinti, in forza del disposto dell'art. 47 ord.pen., comma 12, dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale: non residuando, pertanto, spazi valutativi che richiedano l'intervento del giudice di merito, la declaratoria di estinzione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, applicate al ricorrente con la sentenza in data 17.05.2007 della Corte d'appello d'i Bologna, può essere dichiarata direttamente da questa Corte, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente a tale punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pronuncia relativa alle residue pene accessorie, che dichiara estinte.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014