Sentenza 21 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di ricettazione di armi, ai fini della qualificazione del reato come ipotesi di particolare tenuità, il valore dell'arma non costituisce parametro decisivo o prevalente di giudizio, mentre la sua scarsa potenzialità offensiva può essere apprezzata ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/1999, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO - Presidente - del 21/12/1999
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 1183
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 12085/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MU SC n. il 20.04.1941
avverso sentenza del 17.12.1998 CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. Turone che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore Avv. Liuti
Motivi della decisione
La sentenza in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado, che aveva dichiarato MU ES colpevole di fabbricazione, detenzione e porto illegali di un ordigno esplosivo nonché della detenzione illegale di un fucile, di un caricatore e di munizioni oltre che di ricettazione del predetto fucile, ha ritenuto l'imputato responsabile anche di tentato omicidio in danno di UL MA, nella cui autovettura il LÀ aveva collocato il predetto ordigno esplosivo, e di tentato danneggiamento del veicolo medesimo, determinando la pena complessiva in sei anni, 7 mesi di reclusione e 2.000.000 di multa.
I giudici del gravame hanno, in particolare, escluso che il prevenuto avesse agito al solo scopo di intimidire il UL, essendo l'ordigno congegnato in modo da esplodere all'atto della messa in moto del veicolo ed essendo l'evento stato scongiurato solo dal suo casuale rinvenimento da parte della vittima designata, che il MU avrebbe inteso sopprimere per vendicarsi della relazione da costui intrattenuta con la propria moglie.
La corte di merito escludeva, altresì, la configurabilità, nella specie, dell'attenuante della provocazione in ragione del lasso di tempo intercorso tra la scoperta della relazione e la condotta contestata e per difetto di proporzione tra la pretesa offesa e la reazione.
Ha proposto ricorso il difensore, denunziando:
- vizio di motivazione in punto di idoneità del congegno ad esplodere per asserito disinserimento del circuito elettrico e per la collocazione dello stesso sul veicolo in modo da poter essere immediatamente avvistato;
- violazione dell'art. 62, n. 2), c.p. per omessa valutazione della minaccia proferita poco prima del fatto dal UL all'indirizzo, del MU, secondo la deposizione resa dalla moglie di quest'ultimo, e per la ritenuta necessità di proporzione tra il fatto ingiusto altrui e la reazione;
- violazione dell'art. 648, co. 2, c.p. per la ritenuta inconfigurabilità del fatto di particolare tenuità in ragione della natura del bene ricettato (nella specie una carabina asseritamente priva di pericolosità e di modesto valore economico). Premessa l'insindacabilità, da parte di questa corte, del mancato consenso del P.G. alla richiesta di definizione concordata del procedimento avanzata dall'imputato ex art. 3 l. n. 14 del 1999 (potendo il giudice dell'impugnazione unicamente disattendere la concorde richiesta delle parti), il ricorso è infondato. Con il primo motivo si prospettano inammissibilmente questioni di mero fatto, che hanno già trovato congrua e non censurabile soluzione nelle precedenti istanze di merito: sia il tribunale che la corte territoriale hanno, infatti, accertato, in base al decisivo tenore della deposizione del teste NN (artificiere intervenuto sul posto) ed alla descrizione delle operazioni da costui compiute per rendere innocuo l'ordigno, che quest'ultimo era innescato e perfettamente idoneo ad esplodere all'atto della messa in moto del veicolo, ne' tale accertamento, esaustivamente e logicamente argomentato, è suscettibile di sindacato in sede di legittimità. Altrettanto dicasi per l'ulteriore questione di fatto relativa alla collocazione dell'ordigno a bordo dell'auto del UL ed alla sua visibilità da parte dell'utente del mezzo, che il primo giudice ha dubitativamente risolto in favore del reo, non escludendo la possibilità di una sua sistemazione intenzionalmente mirata a consentirne l'agevole scoperta, ma che il giudice di secondo grado, con motivazione esente da vizi logici e del pari sottratta al sindacato di questa corte, ha, invece, definito nel senso dell'occultamento del congegno dietro il sedile anteriore sinistro e del suo casuale rinvenimento da parte del proprietario dell'auto, che notando l'inconsueta posizione dell'ombrello detenuto a bordo del veicolo, aveva sollevato lo schienale del sedile, avvedendosi della presenza del corpo estraneo;
ne', a giudizio della corte territoriale, la tesi della volontà omicidiaria poteva ritenersi incompatibile con la collocazione dell'ordigno nell'abitacolo della vettura anziché nel vano motore, essendosi trattato di una "scelta di comodo" dell'imputato non certo volta a consentire la sua scoperta, stante la palese insostenibilità della destinazione a mero scopo intimidatorio di una "trappola esplosiva già innescata e collegata con la messa in moto dell'autovettura".
Quanto al secondo motivo, incensurabilmente il giudice del gravame, focalizzando l'attenzione sul rilevante lasso di tempo intercorso tra la scoperta della relazione e la reazione vendicativa, ha omesso di considerate come causa di provocazione la pretesa minaccia indirettamente rivolta dal UL al MU per il tramite della moglie di costui, avendo lo stesso appellante puntualizzato (pag. 2 dell'atto di appello) che la donna aveva smentito la tesi difensiva del coniuge e risultando palese dal tenore delle stesse dichiarazioni dell'imputato, riportate nella sentenza di primo grado, l'insostenibilità del successivo assunto secondo cui la minaccia sarebbe stata formulata per il caso che la moglie del UL fosse venuta a conoscenza della relazione adulterina: l'imputato aveva già, infatti, dichiarato di essersi personalmente recato a casa di quest'ultima e di averle intenzionalmente riferito la situazione, precisando che il UL era stato edotto di ciò dalla propria consorte ed aveva reagito semplicemente invitandolo ad allontanarsi da Ventimiglia.
Infondato è, infine, anche il terzo motivo, avendo a suo tempo l'appellante sindacato la mancata qualificazione della ricettazione come ipotesi di particolare tenuità in base all'asserito modesto valore economico dell'arma ricettata ed alla sua scarsa efficacia lesiva: il valore della cosa non costituisce, peraltro, parametro decisivo ne' prevalente di giudizio (v., da ultimo, Cass., sez. II, 23.3.1998, Canteruccio, Riv. pen., 1998, 566) mentre la scarsa potenzialità dell'arma può essere apprezzata ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 l. n. 895/1967;
insindacabilmente, pertanto, la corte di merito ha ritenuto di escludere la ravvisabilità dell'ipotesi minore in base all'oggettiva natura del bene ricettato, in un contesto generalmente connotato da elementi sintomatici di non indifferente capacità a delinquere e di propensione alla violenza e, dunque, di negativa apprezzabilità dei parametri di cui all'art. 133 c.p., cui la consolidata giurisprudenza fa riferimento ai fini della configurabilità della fattispecie invocata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2000