Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 39391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39391 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
39391-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da MA DI SALVO
UC VIGNALE DONATO D'AURIA ALESSANDRO D'ANDREA GE ES ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
Sent. n. sez. 1028/2025
-Presidente-
- Relatore -
UP 05/11/2025
SENTENZA
SC MA nato a [...] il [...] SC EN nato a [...] il [...] OT GN nato a [...] il [...] CE IN nato a [...] il [...] LI IO nato a [...] il [...]
R.G.N. 13880/2025
US RA IN nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte d'appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Vignale;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore Lidia IO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi.
Uditi i difensori presenti:
Avvocato IO Turrisi del foro di Palermo, in difesa di IN OM e AP IO, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
Avvocato Vincenzo Pillitteri del foro di Palermo, in difesa di LU TO, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; Avvocato TR AZ del foro di Palermo in difesa di IN AN, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 luglio 2024, la Corte di appello di Palermo, ha riformato la sentenza pronunciata il 13 luglio 2021 dal Tribunale di Palermo con riferimento a una posizione che non rileva in questa sede e, per quanto di interesse ai fini del presente ricorso, l'ha confermata per gli imputati AN IN, IG TT, OM IN, IO AP, ES TO FU e TO LU.
2. Per miglior comprensione, si deve premettere che, con la sentenza confermata in appello, AN IN, IG TT, OM IN, IO AP, ES TO FU e TO LU, sono stati ritenuti responsabili dei reati di seguito indicati. AN IN (cui è contestata la recidiva specifica e reiterata) Capo o), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (in concorso con IG TT, US TT e con persone non identificate) per aver detenuto e ceduto diversi quantitativi di cocaina ed hashish <oscillanti tra un grammo e mezzo chilo» (in Palermo, tra il 3 ottobre e il 30 novembre 2006). - Capo p), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/90 (in concorso con DI CI e con persone non identificate) per aver rifornito i concorrenti, che provvedevano alla commercializzazione anche nella provincia di Caltanissetta, di rilevanti quantitativi di cocaina (50 grammi per volta) (in Palermo e Caltanissetta, tra il 27 ottobre 2006 e il 18 gennaio 2007). - Capo p-1), violazione degli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/90 (in concorso con LV CI e con persone non identificate) per aver detenuto e ceduto a CI a fini di spaccio 50 grammi di cocaina (in Palermo, il 4 novembre 2006). IG TT (cui è contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale) Capo o), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/90 (in concorso con AN IN, US TT e con persone non identificate) per aver detenuto e ceduto diversi quantitativi di cocaina ed hashish oscillanti tra un grammo e mezzo chilo» (in Palermo, tra il 3 ottobre e il 30 novembre 2006). - Capo r), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (in concorso con IE TT ed altri) per aver detenuto e ceduto a diversi assuntori sostanza stupefacente del tipo cocaina (in Palermo, tra il 21 e il 28 ottobre 2006).
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OM IN (cui è contestata la recidiva specifica e reiterata) - Capo s), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/90 per aver rifornito CL CE, utilizzando come base logistica la pizzeria di TO TE, di imprecisati quantitativi di cocaina (in Palermo, tra il 9 ottobre 2006 e l'8 gennaio 2007). - Capo t), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/90 per avere, insieme a PP GA, rifornito TO US LF di «partite di cocaina di 100 grammi per volta» (in Palermo, tra l'11 gennaio 2007 e il 17 gennaio 2007). Capo u), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 (in concorso con PP GA), per aver detenuto e ceduto a diversi acquirenti <modesti quantitativi di cocaina» (in Palermo, tra il 21 ottobre 2006 e il 19 giugno 2007). - Capo w), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. n. 309/90 per avere, in concorso con altri, rifornito di cocaina tale OL e ceduto dieci grammi di cocaina a tale AN (in Palermo, tra il 29 giugno e il 4 luglio 2007). IO AP (cui è contestata la recidiva specifica) - Capo b), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1, 80 lettera a) d.P.R. n. 309/90 (in concorso con la moglie Alessandra Caltabellotta) per aver ceduto cocaina a diversi acquirenti con quantitativi oscillanti tra i cinque e i cinquanta grammi», impiegando per lo svolgimento di tale attività il figlio minorenne (in Palermo, tra il 6 agosto e il 23 settembre 2006). Capo c), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 per aver ceduto a diversi acquirenti <<modesti quantitativi di cocaina> (in Palermo, tra il 14 luglio e il 23 settembre 2006). Capo g), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6 d.P.R. n. 309/90 (in concorso con SI IG e con altri) per aver acquistato presso fornitori rimasti ignoti diversi quantitativi di cocaina da destinare alla cessione a terzi (in Palermo, tra il 6 e il 16 settembre 2006). - Capo h), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6 d.P.R. n. 309/90 (in concorso con UR VE e RM TA, poi deceduto) per aver acquistato presso fornitori rimasti ignoti diversi quantitativi di cocaina da destinare alla cessione a terzi (in Palermo, tra il 18 e il 19 settembre 2006). ES TO FU (cui è contestata la recidiva specifica e
reiterata)
Capo mm), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. n. 309/90 per avere acquistato «stabilmente e con continuità» partite di cocaina
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da RE RE (poi deceduto) (in Palermo, tra marzo e luglio 2007). - Capo nn), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 per avere rifornito di cocaina FO NA che provvedeva poi a cedere la sostanza a terzi (in Palermo, tra marzo e luglio 2007). TO LU (cui è contestata la recidiva specifica e reiterata) - Capo hh), violazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 (in concorso con Raimondo Palazzo), per avere ceduto a diversi acquirenti sostanza stupefacente tipo hashish «quantificabile in una occasione in un panetto da 200 grammi» (in Palermo, tra aprile e maggio del 2007).
3. Contro la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso, nell'interesse dei propri assistiti, i difensori di fiducia di AN IN, IG TT, OM IN, IO AP, ES TO FU e TO LU.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di AN IN consta di quattro motivi.
4.1. Col primo e col secondo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità per i reati di cui ai capi o), p) e p-1). La difesa osserva che si è giunti a questa conclusione esclusivamente sulla base degli esiti di intercettazioni telefoniche e, in questi casi, un costante orientamento giurisprudenziale impone al giudice una motivazione particolarmente attenta, sia quanto all'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, sia quanto alla plausibilità di spiegazioni alternative di tali conversazioni. In tesi difensiva i giudici di merito non avrebbero adempiuto a tale onere motivazionale, avendo ritenuto sufficienti all'affermazione di responsabilità conversazioni dal contenuto così ambiguo che neanche nel capo di imputazione è stato possibile specificare quale fosse la quantità di sostanza detenuta, chi fossero i destinatari delle ipotizzate cessioni e i tempi delle stesse. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente anche con riferimento alla qualità della sostanza, identificata nella cocaina sulla base di dati non univoci, come il riferimento da parte dei conversanti al vino bianco. Secondo la difesa, tali considerazioni - unite alla constatazione che AN IN non è stato mai osservato da agenti e ufficiali di PG mentre acquistava o cedeva stupefacente e a suo carico non sono stati eseguiti sequestri - avrebbero dovuto indurre nei giudici di merito un ragionevole dubbio in ordine alla penale responsabilità. In tesi difensiva, tale carenza motivazionale sussiste anche con riferimento al capo p-1), nel quale vi è stato sequestro di sostanza stupefacente a carico di
LV CI, atteso che la sentenza impugnata non spiega sulla base di quali elementi il fornitore di tale sostanza dovrebbe essere identificato in AN IN.
4.2. Col secondo motivo, la difesa di AN IN deduce violazione di legge perché i fatti di cui ai capi o) p) e p-1) non sono stati diversamente qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Secondo la difesa, nel motivare sul punto, la Corte di appello si è limitata a riproporre le argomentazioni sviluppate dal Tribunale, senza tenere conto delle censure sollevate nei motivi di gravame nelle quali era stato posto in luce che dalle conversazioni intercettate potevano emergere al massimo cessioni di modiche quantità di stupefacenti e che l'unico sequestro (operato il 4 novembre 2006) riguarda sostanza che non può essere collegata in maniera univoca alla persona di IN. La difesa osserva che il Tribunale ha qualificato altri fatti ascritti ad altri imputati come violazioni dell'art. 73, comma 5, (tale qualificazione è avvenuta al capo p) per DI CI), rilevando che non è stato possibile stabilire con precisione l'oggetto materiale della condotta illecita e sostiene che sarebbe contraddittorio non aver provveduto in tal senso anche per i fatti ascritti ad AN IN in una situazione analoga e in assenza di elementi certi sulla qualità e quantità della sostanza che, in ipotesi accusatoria, egli avrebbe detenuto e ceduto.
4.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata ritenuta applicabile ad AN IN la recidiva reiterata e specifica. Osserva il difensore che si tratta di una aggravante facoltativa la cui applicazione deve essere adeguatamente motivata. Nel caso di specie, tale motivazione sarebbe carente perché la sentenza impugnata si è limitata ad evidenziare l'esistenza di precedenti per reati della stessa indole senza spiegare perché questi precedenti avrebbero influito sulla consumazione dei reati per cui si procede.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di IG TT consta di un unico motivo col quale si deduce violazione di legge e vizi di motivazione perché i fatti di cui ai capi o) ed r) ascritti ad TT non sono stati qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R n. 309/90. In tesi difensiva, rileverebbero in tal senso, con riferimento al capo r), la circostanza che si tratti di cessioni circoscritte in un arco di tempo di sette giorni e la constatazione che, già nel capo di imputazione, la quantità della sostanza ceduta è stata indicata come <modesta>.
Per entrambi i capi, poi, sarebbe significativo che, in una conversazione intercettata il 20 ottobre 2006, uno degli acquirenti abbia commentato negativamente la qualità della sostanza dicendo che faceva <schifo». Con specifico riferimento al capo o), la difesa sostiene la manifesta illogicità dell'argomentazione sviluppata dai giudici di merito, secondo la quale la quantità di sostanza oggetto delle conversazioni del 17 ottobre 2006 non poteva essere modesta, atteso che, per trasportarla, era necessaria una macchina. Osserva in proposito che la necessità di spostarsi in auto all'interno di una città come Palermo prescinde dal fatto che nello spostamento si debba trasportare qualcosa e non prova certo la quantità e qualità dei beni trasportati. In questa situazione, sostiene la difesa, i fatti ascritti a IG TT avrebbero dovuto essere qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e si sarebbero estinti per prescrizione già nel giudizio di merito.
6. Il ricorso proposto nell'interesse di OM IN consta di tre motivi.
6.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi s), t), u) e w). Si duole che la Corte di appello abbia fondato il convincimento sulla colpevolezza di IN soltanto sugli esiti di intercettazioni telefoniche non riscontrate da sequestri. Con riferimento al capo s), la difesa osserva che la penale responsabilità dell'imputato è stata dedotta dal contenuto di intercettazioni telefoniche e di servizi di appostamento, senza che nel corso di tali servizi gli operanti abbiano constatato la cessione di stupefacenti e senza che le conversazioni dimostrassero la concreta conclusione di trattative. Secondo la difesa, le indagini svolte non avrebbero fornito prova della realizzazione da parte di OM IN di condotte penalmente rilevanti e tali rilievi, formulati nell'atto di appello, non hanno ricevuto risposta nella sentenza impugnata che si è limitata ad affermare, apoditticamente, la natura illecita degli incontri monitorati dalla PG desumendola dal fatto che, nel periodo considerato, OM IN svolgeva attività di spaccio. Si tratta, secondo la difesa, di una argomentazione manifestamente illogica con la quale, preso atto che OM IN ha riportato condanne definitive per violazione della legge in materia di stupefacenti (pag. 25 della motivazione), si sostiene che tutti gli incontri monitorati avessero ad oggetto tale illecita attività e si attribuiscono al ricorrente condotte illecite, neppure dettagliatamente indicate nel capo di imputazione, apoditticamente sostenendo che, nel corso di questi incontri, egli avrebbe detenuto imprecisati quantitativi»
di cocaina con l'intermediazione di TO TE, utilizzando come base logistica» la pizzeria di quest'ultimo. Per quanto riguarda il capo t), nell'atto di ricorso si osserva che la tesi difensiva secondo la quale la cocaina, che fu sequestrata a US TO LF il 16 gennaio 2007, potrebbe essere stata nella disponibilità di LF prima del suo incontro con OM IN, non è stata efficacemente contrastata nella sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, si è limitata a sostenere che tale ricostruzione alternativa sarebbe del tutto irragionevole e meramente congetturale, ma, nel farlo, non ha tenuto conto della deposizione dell'Ispettore di PS PP Ciccù il quale, sentito come testimone in udienza, ha dichiarato di non aver assistito a una cessione di stupefacente da IN a LF e di non poter escludere che, una volta giunto a Palermo, prima dell'incontro con IN, LF si fosse incontrato con altri ricevendo da costoro la cocaina che, più tardi, fu rinvenuta nella sua auto. In sintesi, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente e sarebbe viziata da un travisamento per omissione: un travisamento che già il Tribunale aveva compiuto, che la difesa aveva dedotto nei motivi di appello e che, in tesi difensiva, avrebbe carattere di decisività. Secondo la difesa, anche con riferimento all'imputazione di cui al capo u) la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente. Si sostiene che i giudici di merito sarebbero giunti all'affermazione della penale responsabilità di OM IN sulla base di una conversazione, captata all'interno dell'autovettura a lui in uso, avente ad oggetto l'omesso pagamento di una partita di stupefacente, senza aver efficacemente contrastato l'assunto difensivo, secondo il quale, anche se nei colloqui si parla di sostanze stupefacenti, la fissazione di appuntamenti e gli incontri successivi non dimostrano, da se soli, la realizzazione di condotte penalmente rilevanti. In tesi difensiva, non sarebbe sufficiente in tal senso l'oggetto della conversazione e non lo sarebbero neppure le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN BO (cui la sentenza impugnata fa riferimento) secondo le quali OM IN si occupava insieme a PP GA dello spaccio di cocaina ed eroina (pag. 25 della motivazione). Si tratta, infatti, di dichiarazioni generiche, prive di riscontri individualizzanti e non riferite agli specifici fatti di cui al capo u): dunque, inidonee a fornire riscontro agli esiti delle intercettazioni. Quanto all'imputazione di cui al capo w), la difesa rileva che si tratta di "droga parlata" e le conversazioni intercettate in ambientale il 29 giugno e il 4 luglio 2007 non hanno dato luogo a sequestri di sostanza sicché, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, sarebbe stata necessaria una motivazione ben più completa
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di quella fornita, atta a dimostrare, con margini di rassicurante certezza, la realizzazione delle condotte descritte nel capo di imputazione.
6.2. Col secondo motivo (subordinato al primo), la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi s), t), ue w). Osserva che l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è stata esclusa facendo riferimento al profilo criminale di OM IN, quale emerge dai precedenti specifici e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN BO, oltre che per la reiterazione delle condotte, e sostiene che tale motivazione sarebbe incongrua. Sottolinea in tal senso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i precedenti penali specifici non hanno alcun valore preclusivo ai fini della configurabilità del fatto di lieve entità, risultando gli stessi estranei agli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Rileva inoltre che, come reso evidente dalla disposizione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n.309/90 e come la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, il fatto di lieve entità non è in astratto incompatibile con attività di spaccio non occasionali e continuative.
6.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione, dolendosi che i fatti contestati ai capi s), u) e w) non siano stati qualificati come violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n.309/90. Osserva che, trattandosi di "droga parlata", la sentenza impugnata avrebbe dovuto fornire dettagliata motivazione delle ragioni per le quali le conversazioni avrebbero avuto ad oggetto "droghe pesanti e non "droghe leggere" e rileva che, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza, non possono essere utilizzate a tal fine le dichiarazioni di AN BO, atteso che i fatti oggetto di imputazione sono stati commessi in epoche successive alla cattura di BO e all'inizio della sua collaborazione;
sono, quindi, inidonee a fornire indicazioni sulle specifiche attività ascritte a OM IN nel presente procedimento.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di IO AP consta di due motivi.
7.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità per i reati di cui ai capi b), c), g) ed h). Si duole che la Corte di appello abbia fondato tale affermazione di responsabilità soltanto sugli esiti di intercettazioni telefoniche non riscontrate da sequestri e sottolinea che, nei servizi di appostamento e pedinamento, la figura di AP «non è mai venuta materialmente in rilievo». Con riferimento al capo b), la difesa osserva che la penale responsabilità dell'imputato è stata dedotta dal contenuto di brevi conversazioni telefoniche intercorse tra lui e la moglie in un arco temporale che va dal 6 agosto al 23 settembre 2006 e che la motivazione fornita non consente di individuare con la
dovuta precisione quali condotte illecite sarebbero ascritte a AP. Dalle conversazioni intercettate, infatti, non emerge che vi siano state cessioni di sostanze stupefacenti e le sostanze ipoteticamente detenute e cedute non sono state individuate né per la quantità né per la qualità. In tesi difensiva, tali rilievi, puntualmente illustrati nell'atto di appello, non hanno ricevuto adeguata risposta nella sentenza impugnata. Per quanto riguarda il capo c), l'atto di ricorso formula rilievi analoghi dolendosi che la Corte di appello non abbia fornito risposta ai motivi di gravame nei quali si rilevava l'inidoneità dimostrativa del contenuto delle conversazioni intercettate tra il 14 luglio e il 23 settembre 2006 poste a fondamento della affermazione della responsabilità per questo capo. Con riferimento ai capi g) e h), la difesa osserva che il tenore delle conversazioni intercettate è tale da far ritenere che AP abbia avviato trattative finalizzate ad illecite transazioni che non andarono a buon fine e di ciò il Tribunale ha dato atto a pag. 18 della sentenza di primo grado ove si legge: "Le trattative emergenti sino a questo momento sembrano però concludersi in un nulla di fatto». Rileva il difensore che ciò avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a una pronuncia assolutoria, quanto meno con riferimento al reato di cui al capo h), essendo evidente dal contenuto delle conversazioni del 18 e 19 settembre 2006 che AP mise a parte la moglie degli infruttuosi esiti delle trattative intraprese. Il ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia fornito risposta a tali censure, limitandosi a rilevare che, dai dialoghi captati, pur a fronte del fallimento di alcune trattative, risulta in termini inequivoci la persistente operatività di AP nella compravendita di cocaina (pag. 11 della motivazione della sentenza impugnata). Si tratta, secondo la difesa, di una motivazione carente, manifestamente illogica e contrastante cor principi di diritto che regolano la materia. Nella sostanza, infatti, i giudici di merito avrebbero attribuito rilevanza penale alla infruttuosa richiesta di acquistare sostanze stupefacenti.
7.2. Col secondo motivo (subordinato al primo), la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione perché i fatti di cui ai capi b), c), g) ed h) non sono stati qualificati come fatti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90. Il difensore osserva che i giudici di appello hanno valorizzato a tal fine la circostanza che AP abbia operato con continuità e per un apprezzabile lasso di tempo. Di conseguenza, hanno valutato irrilevante che egli abbia ceduto ai propri acquirenti <pochi grammi o poche dosi» di cocaina (pag. 12 della motivazione della sentenza impugnata). Nel ricorso si censura questa motivazione, ricordando che, come reso evidente dalla disposizione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n.309/90 e come la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, il
fatto di lieve entità non è in astratto incompatibile con attività di spaccio non occasionali e continuative.
8. Il ricorso proposto nell'interesse di ES FU consta di un unico motivo col quale si articolano più doglianze. Il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi, in primo luogo, dell'affermazione della penale responsabilità di FU per i reati di cui ai capi mm) e nn). Lamenta, in particolare, che la Corte di appello abbia interpretato il contenuto delle conversazioni intercettate come riferibili a sostanze stupefacenti, pur trattandosi di conversazioni non seguite da sequestri, senza spiegare perché le stesse sarebbero inequivoche nel senso indicato. Muovendo da tali considerazioni la difesa sostiene che, poiché il contenuto delle conversazioni non fornisce argomenti sulla qualità e quantità delle sostanze in sequestro, i fatti ascritti avrebbero dovuto essere qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90. Questa argomentazione è sviluppata solo con riferimento al reato di cui al capo nn) del quale FU è imputato in concorso con FO NA. La difesa osserva, infatti, che nei confronti di NA, tale diversa qualificazione è avvenuta. Nell'atto di ricorso si deducono vizi di motivazione e violazioni di legge anche con riferimento al trattamento sanzionatorio, determinato dai giudici di primo grado nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed € 10.000 di multa facendo applicazione della contestata recidiva (reiterata e specifica). In tesi difensiva, la recidiva sarebbe stata ritenuta sussistente, così come contestata, tenendo conto di una condanna per la quale l'imputato è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, affidamento che, come attestato dal Tribunale di Sorveglianza con ordinanza del 27 novembre 2007, ha avuto esito positivo, ciò che ha comportato l'estinzione di ogni effetto penale.
9. Il ricorso proposto nell'interesse di TO LU consta di quattro motivi.
9.1. Col primo motivo, il difensore reitera, come già aveva fatto con i motivi di appello, l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado conseguente a nullità della notifica del decreto di rinvio a giudizio che è stata respinta dal giudici di merito sia in primo che in secondo grado. Osserva il difensore che, come anche la sentenza impugnata riferisce, TO LU è stato rinviato a giudizio dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo con decreto del 12 ottobre 2015, la prima udienza dibattimentale è stata fissata per l'11 gennaio 2016 e il decreto di rinvio a giudizio è stato notificato a LU il 16 ottobre 2015 presso l'abitazione sita in Palermo,
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Largo del Pettirosso n. 2 ove l'atto è stato ritirato dalla moglie. In tesi difensiva, tale notifica sarebbe affetta da nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. perché, quando fu eseguita, LU era ristretto agli arresti domiciliari per altra causa, in Palermo via US Sergi n.
5. La difesa ricorda che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite, «le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio» e che l'applicazione di questo principio è stata ritenuta doverosa anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa"».
Riferisce, pertanto:
-che LU era ristretto agli arresti domiciliari per uno dei reati oggetto della iniziale richiesta di rinvio a giudizio in relazione al quale il Giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, sicché lo stato di detenzione risultava dagli atti;
- che la nullità è stata eccepita l'11 gennaio 2016 alla prima udienza dibattimentale;
- che il Tribunale l'ha respinta perché l'imputato aveva eletto domicilio nel luogo dove la notifica è stata eseguita e non era stata dimostrata una successiva diversa elezione di domicilio. Rileva che l'ordinanza di rigetto è stata impugnata insieme alla sentenza, ma la Corte di appello ha escluso la nullità sostenendo non esservi prova che, quando la notificazione fu eseguita, LU fosse ancora ristretto agli arresti domiciliari.
9.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo hh) (l'unico del quale egli è stato ritenuto responsabile). Osserva che gli unici indizi raccolti a carico di LU sono costituiti dal contenuto di intercettazioni telefoniche, sicché la valutazione di queste conversazioni avrebbe dovuto essere compiuta con particolare attenzione e rigore motivatamente escludendo la possibilità di interpretazioni alternative. Secondo la difesa, le conversazioni captate non consentirebbero di affermare che LU abbia avuto effettiva disponibilità di sostanza stupefacente e, in ogni caso, la Corte territoriale non ha spiegato da cosa potrebbe desumersi che l'hashish asseritamente detenuto da LU avesse efficacia drogante.
9.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. e vizi di motivazione dolendosi che il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n.309/90, ascritto a LU, pur risalente ai mesi di aprile e maggio 2007, non sia stato dichiarato estinto per prescrizione. Secondo la difesa, la Corte di
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appello sarebbe incorsa in errore perché, nel calcolare il tempo necessario a prescrivere, avrebbe tenuto conto della recidiva due volte: una prima volta nel calcolo della pena massima prevista per il reato aggravato e una seconda volta nel calcolare l'aumento massimo consentito per effetto degli atti interruttivi. Così operando, infatti, si sarebbe violato il principio del ne bis in idem sostanziale (è citata a sostegno Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015).
9.4. Col quarto motivo, la difesa deduce vizi di motivazione dolendosi che il fatto di cui al capo hh) non sia stato diversamente qualificato quale violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90. Sostiene che la motivazione fornita sarebbe manifestamente illogica perché la Corte di appello non ha tenuto conto dell'occasionalità della condotta e del mancato accertamento di effettive cessioni, Invoca, inoltre, l'applicazione del principio secondo il quale: «In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini della valutazione della sussistenza del "fatto lieve", da effettuarsi con riguardo alla fattispecie complessivamente considerata, quanto al dato ponderale il giudice può tener conto del fatto che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il quantitativo di circa 100 gr. di hashish, caduto in sequestro, rientrante nel valore-soglia che, per tale tipologia di sostanza, delimita l'ambito del fatto lieve secondo le risultanze di detta ricognizione statistica)» (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, [...]).
10. All'odierna udienza, i difensori di IG TT e ES TO FU, pur regolarmente citati, non sono comparsi. Il PG e i difensori presenti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tenuto conto del tenore dei motivi proposti è opportuno ricordare in premessa che, ai fini del controllo ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...]). Si deve rammentare, inoltre, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
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demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, [...]). I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito della nuova formulazione della lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., intervenuta a seguito della legge 20 febbraio 2006, n. 46. Anche dopo questa riforma, il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, [...]). Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito anche dal massimo Consesso di questa Corte di legittimità e di rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in larga parte da captazioni di conversazioni - secondo il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...]).
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2. Alla luce di queste premesse, risulta evidente l'aspecificità del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AN IN col quale ci si limita a sostenere, in termini meramente oppositivi, che la motivazione con la quale i giudici di merito hanno interpretato le conversazioni intercettate come inequivocamente riferite a sostanze stupefacenti sarebbero carenti o manifestamente illogiche, senza però fornire indicazioni specifiche sulle ragioni di tale carenza o manifesta illogicità. Nell'atto di ricorso il difensore si limita a ricordare che, quando gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga pariata), la valutazione di questi indizi deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore. Non spiega tuttavia le ragioni per le quali la valutazione compiuta dai giudici di merito non sarebbe stata attenta e rigorosa. Nella sentenza di primo grado (pag. 27 e 28) è stato riportato in dettaglio il contenuto di alcune conversazioni particolarmente rilevanti, ne è stata valorizzata la sequenza temporale e si è posto in luce: da un lato, che i conversanti avevano costante necessità di approvvigionarsi di "vino bianco"; dall'altro, che il prezzo di tali forniture era elevato e incompatibile con la compravendita di bottiglie di vino. L'interpretazione delle conversazioni, dunque, è stata motivata con argomentazioni tutt'altro che illogiche e il ricorrente neppure ha ipotizzato interpretazioni alternative. Che il vino bianco fosse in realtà cocaina, del resto, è positivamente provato perché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, un sequestro è stato eseguito. Come risulta dalle sentenze di merito, infatti, sulla base delle conversazioni intercettate, fu organizzato per il 4 novembre 2006 un servizio di osservazione pedinamento e controllo che consenti agli operanti di monitorare un incontro tra AN IN e LV CI. Dopo quell'incontro, l'auto condotta da CI fu seguita dagli operanti, che non la persero mai di vista, dopodiché CI fu perquisito e trovato in possesso di un involucro contenente cinquanta grammi di cocaina che aveva occultato negli slip (pag. 29 della sentenza di primo grado, pag. 17 della sentenza impugnata). Con queste argomentazioni, il ricorso non si confronta limitandosi a sostenere che i giudici di merito non avrebbero spiegato perché il vino bianco sarebbe in realtà cocaina e non avrebbero chiarito perché dovrebbe essere stato proprio AN IN a consegnare a LV CI la cocaina che gli fu sequestrata. Il motivo di ricorso è privo di specificità anche con riferimento alla interpretazione fornita dai giudici di merito delle conversazioni successive, dalle
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quali risulta: che avendo appreso dell'arresto di LV CI, IN si preoccupò della sorte del "vino"; che si attivò perché DI CI (figlio di LV) recuperasse denaro dai clienti per saldare un debito che ammontava a 1.200 euro;
che nuove forniture di sostanza furono eseguite in favore di RO RO e, in una conversazione, questi usò il medesimo linguaggio convenzionale già utilizzato da LV CI dicendo di aver bisogno di vino buono. La motivazione fornita dai giudici di merito è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria anche con riferimento ai fatti di cui al capo o). Anche in questo caso, la sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, riporta in dettaglio il contenuto delle conversazioni intercettate tra il 3 ottobre e il 31 novembre 2006 tra AN IN, IO RO e i fratelli IG e US LO. Secondo i giudici di merito, anche in assenza di sequestri, gli incontri monitorati dalla PG tra AN IN e IG TT, poiché seguiti a conversazioni finalizzate a consegne il cui oggetto era individuato in termini criptici, rendono evidente che in concreto uno scambio di stupefacenti vi fu. Ciò trova conferma in una conversazione intercorsa tra IG TT e il fratello US il 17 ottobre 2006 (la cui lettura non è sottoposta a specifica critica da parte del ricorrente), non illogicamente interpretata dai giudici di merito come riferita a cinquecento grammi di sostanza anche in ragione del fatto che, nei colloqui precedenti si era parlato di macchine. Nel medesimo senso, i giudici di merito hanno valorizzato: sia le conversazioni dalle quali emerge che IG LL aveva disponibilità di «motori» o «cose (anche in quantità di cinquanta) che doveva consegnare a terzi su richiesta di IN;
sia le numerose conversazioni nelle quali si commenta la qualità delle macchine acquistate o cedute, la qualità o il colore di un motore, la bontà di un giubbotto. Con queste argomentazioni, qui citate a mero titolo esemplificativo, il ricorrente non si confronta. Non spiega, dunque, per quali ragioni sarebbe illogico aver ritenuto che le conversazioni intercettate sarebbero prive di senso logico se non interpretate nell'ottica della compravendita di stupefacente.
2.1. Col secondo motivo, AN IN si duole che i fatti a lui ascritti non siano stati ritenuti di lieve entità e qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. In tesi difensiva, poiché le conversazioni intercettate non forniscono indicazioni precise sulla quantità della sostanza detenuta e ceduta, la lieve entità dei fatti non poteva essere esclusa, non essendo ostativa alla diversa qualificazione la non occasionalità della condotta illecita. Com'è noto, nel definire i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che tale valutazione deve
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essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (per tutte: Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, [...], Rv. 274076). Non v'è dubbio che la non occasionalità della condotta, non sia sufficiente da sola ad escludere la lieve entità del fatto. Va ricordato in proposito che, ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90, un'associazione può costituirsi per commettere i fatti descritti dal quinto comma dell'art. 73, e ciò comporta che possano essere configurati come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo» (Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, [...], Rv. 272706; Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, [...], Rv. 270849; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, [...], Rv. 268171; Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015, Bannour, Rv. 264678). A ciò deve aggiungersi che il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha modificato l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 introducendo un secondo periodo in base al quale: «Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità» e questa disposizione fornisce un solido avallo normativo alla tesi secondo la quale l'ipotesi lieve non può essere esclusa sol perché l'attività di spaccio non è occasionale. Tanto premesso, si deve tuttavia ricordare che il carattere non occasionale dell'attività svolta costituisce una modalità della condotta e, di conseguenza, si tratta di un elemento che deve essere considerato ai fini della valutazione complessiva della gravità del fatto: una valutazione che, per espressa previsione di legge, deve essere compiuta tenendo conto dei mezzi, delle modalità, delle circostanze dell'azione, oltre che della qualità e della quantità della sostanza. Solo una valutazione complessiva, del resto, permette di formulare un giudizio sulla lieve entità del fatto che sia fondato su elementi concreti e consenta il controllo da parte del giudice di legittimità sul percorso giustificativo seguito nel merito per affermare o negare la configurabilità dell'ipotesi lieve. Applicando questi principi al caso oggetto del presente ricorso si deve osservare che, pur avendo riconosciuto che alcune cessioni potevano aver riguardato modesti quantitativi di sostanza, i giudici di merito hanno escluso la lieve entità dei fatti ascritti ad AN IN, sottolineando che la quantità complessivamente detenuta consentiva cessioni continue per tutto l'arco della giornata e pertanto non poteva essere modesta (pag. 40 della sentenza di primo grado). La sentenza impugnata (pag. 20) ha fatto proprie queste considerazioni sicché, nell'economia della motivazione, non può ritenersi decisivo il riferimento in essa contenuto alla caratura criminale» dell'imputato. Se è vero, infatti, che la
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personalità dell'imputato non è compresa tra gli indici sintomatici che devono essere valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (Sez. 3, n. 13120 del 06/02/2020, [...]; Sez. 6, n. 8243 del 12/12/2017, dep. 2018, [...]); è pur vero che, espungendo tale riferimento, il ragionamento sviluppato dai giudici di merito non perde coerenza. Non è illogico, infatti, aver ritenuto che solo la disponibilità di quantità non modeste di stupefacente potesse spiegare lo svolgimento di una attività di spaccio che si protraeva senza soluzione di continuo nell'arco dell'intera giornata e fino a tarda notte e neppure è illogico aver valorizzato nella prospettiva della gravità dei fatti la constatazione che, oltre a far sorgere in capo allo IN crediti ingenti (significativi della ampiezza del giro di affari), l'attività svolta consenti all'odierno ricorrente di rifornire di stupefacenti soggetti provenienti dalle provincie di Agrigento (CI) e Caltanissetta (RO) e di assicurare costante disponibilità di sostanza ai venditori operanti a Palermo nel quartiere Guadagna (pag. 26-27 e pag.35 della sentenza di primo grado). Queste argomentazioni spiegano anche perché il fatto contestato al capo p), sia stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 per DI CI e non per AN IN. Ne consegue che, anche per questa parte, il motivo è manifestamente infondato. Va rammentato in proposito che « In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, [...]) 2.3. Col terzo motivo, il difensore di AN IN si duole che i giudici di merito abbiano ritenuto di applicare la recidiva reiterata e specifica contestata all'imputato e ne abbiano tenuto conto nella determinazione della pena. La difesa sostiene che i giudici di merito non avrebbero spiegato per quali ragioni le precedenti condanne avrebbero influito sulla consumazione dei reati per cui si procede. Nel farlo, però, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 22) secondo la quale l'omogeneità delle violazioni, la ridotta distanza temporale tra le stesse, la rilevante offensività delle condotte delittuose e la non occasionalità della ricaduta portano a ritenere che, nel caso di specie, la reiterazione sia sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità. Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del motivo.
3. IG TT è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi o) ed r) della rubrica e quindi: di avere (in concorso con AN IN, US
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TT e con persone non identificate) detenuto e ceduto a terzi, tra il 3 ottobre e il 30 novembre 2006, «diversi quantitativi di cocaina e hashish oscillanti tra un grammo e mezzo chilo» (capo o); di avere (in concorso con IE TT ed altri) detenuto e ceduto a diversi assuntori, tra il 21 e il 28 ottobre 2006, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con l'unico motivo di ricorso TT si duole che questi fatti non siano stati qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90. Il difensore osserva, quanto al capo r), che si tratta di cessioni circoscritte in un arco di tempo di sette giorni e aventi ad oggetto modeste quantità di sostanza. Rileva inoltre che, in molte delle conversazioni intercettate [sia con riferimento al capo r) che con riferimento al capo o)], la qualità della sostanza è risultata modesta e sottolinea che, valorizzando una conversazione del 17 ottobre 2006, i giudici hanno attribuito rilievo al fatto che la sostanza dovesse essere trasportata in macchina. In tesi difensiva tale ultima argomentazione sarebbe manifestamente illogica, atteso che la necessità di spostarsi in auto nella città di Palermo non presuppone affatto che si debba trasportare qualcosa, né prova la quantità dei beni trasportati Nel respingere una analoga richiesta formulata nei motivi di gravame, la Corte di appello ha sostenuto (pag. 24): che IG TT si mise a disposizione di AN TI e forni un contributo significativo all'attività di spaccio che questi svolgeva a Palermo [alla quale si riferisce il capo o)], dimostrando capacità organizzativa;
che, inoltre, alcune delle conversazioni rilevanti ai fini della affermazione della responsabilità per il capo o) fanno riferimento a quantità niente affatto modeste (la Corte di appello ricorda la conversazione del 17 ottobre 2006 nella quale si parla di cinquecento grammi di sostanza, interpretazione sulla quale il ricorrente non ha formulato rilievi critici); che i fatti di cui al capo r) dimostrano come TT sia stato capace di sopperire ad una temporanea indisponibilità di sostanza da parte di AN IN individuando in TR TT un fornitore ulteriore;
- che TT usò l'accortezza di incontrarsi con TT in luoghi sicuri e questo dato è significativo di dimestichezza nello svolgimento delle attività illecite.
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Cosi argomentando, la Corte territoriale ha sostenuto che i fatti ascritti a IG TT anche se talvolta aventi ad oggetto modeste quantità di sostanza o sostanza di cattiva qualità non possono essere considerati di lieve entità in ragione del contesto nel quale si collocano e, quindi, per le modalità e circostanze dell'azione. Con queste argomentazioni il ricorrente non si confronta e neppure considera che (come già illustrato nell'esaminare la posizione di AN IN) secondo i giudici di merito l'attività svolta da IG TT insieme
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a IN e (di conseguenza) anche quella svolta da TT avvalendosi delle forniture di TR TT assicurava costante disponibilità di sostanza ai pusher operanti nel quartiere Guadagna di Palermo (pag.35 della sentenza di primo grado). Per quanto esposto, il ricorso proposto nell'interesse di IG LO non supera il vaglio di ammissibilità.
4. OM IN è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi s), t), u) e w).
4.1. Col primo motivo di ricorso, il difensore sostiene che, con riferimento a tutti questi capi, l'affermazione della penale responsabilità sarebbe stata fondata esclusivamente sul contenuto di intercettazioni telefoniche e di servizi di osservazione atti a documentare incontri tra OM IN e terze persone, ma inidonei a provare la conclusione di trattative finalizzate all'acquisto di sostanze stupefacenti e la concreta disponibilità di queste sostanze da parte del ricorrente.
4.1.1. Con specifico riferimento al capo s) - avente ad oggetto continuate cessioni di cocaina eseguite da IN in favore di IO CE, tra il 9 ottobre 2006 e l'8 gennaio 2007, utilizzando come base logistica la pizzeria «Kemonia», gestita da IO TE - le sentenze di primo e secondo grado riferiscono di brevi dialoghi intercorsi tra TE e CE nei quali il primo invitava il secondo a recarsi nella pizzeria per incontrare OM IN e di un servizio di appostamento eseguito dalla PG il 9 dicembre 2006, dopo uno di questi dialoghi, nel quale l'incontro tra i tre uomini fu concretamente verificato. Dalle sentenze di primo e secondo grado non emerge che, nel corso di questi incontri, siano stati osservati scambi di sostanza e neppure che, nel concordarli, sia stato fatto riferimento a cessioni o acquisti. I giudici di merito sostengono che gli incontri erano certamente funzionali alla cessione di stupefacenti (in specie di cocaina) perché, a partire dal 9 ottobre 2006, TE aveva intrattenuto rapporti con IO RO e questi, telefonandogli anche in orario notturno e utilizzando un linguaggio criptico, gli chiedeva forniture di cocaina in quantità pari a due grammi per volta. Secondo i giudici di merito, la circostanza che TE collaborasse ad attività di spaccio, porta a ritenere che anche gli incontri che TE organizzò tra OM IN e CL CE avessero tale oggetto. Deporrebbero in tal senso, inoltre, i precedenti dell'imputato (che all'epoca dei fatti era già stato condannato per violazioni della legge in materia di stupefacenti) e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN BO. Dalla lettura delle sentenze di merito (pag. 54 e ss. della sentenza di primo grado, pag. 25 e 26 della sentenza di appello) si apprende: che, a detta di BO, OM IN (riconosciuto in fotografia dal dichiarante) «si
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occupava, insieme a PP GA dello spaccio di cocaina ed eroina (attività in cui erano operativi anche un fratello e un nipote), nonché di ulteriori affari illeciti (cosi, testualmente, pag. 25 della sentenza impugnata); che BO ha riferito di una raffineria di cocaina messa su da LO Di AZ, suo socio in affari, il quale gli aveva indicato le persone alle quali aveva venduto facendo anche il nome di IN;
che BO ha dichiarato di aver conosciuto solo di vista OM IN, ma di averd parlato in una occasione, avendogli venduto 100 grammi di cocaina per seimila euro;
che la vendita era avvenuta nell'abitazione di BO, all'epoca ristretto agli arresti domiciliari, in una data imprecisata tra il 2005 e il 2006; che IN aveva importanti canali di approvvigionamento a Reggio Calabria e aveva fama di essere un buon pagatore.
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La sentenza di appello rileva che BO è attendibile quando sostiene che IN aveva canali di approvvigionamento a Reggio Calabria e intratteneva rapporti con PP GA, atteso che, come accertato dalla PG in un servizio di osservazione mirato, il 20 febbraio 2007 l'odierno ricorrente si recò in Calabria in compagnia di GA. 1 giudici di merito, però, non forniscono indicazioni atte a collocare nel tempo la compravendita tra BO e IN (che, pure, sarebbe avvenuta in un momento nel quale il dichiarante era agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre) e non individuano alcun collegamento tra questa compravendita e gli incontri tra IN e CE. Le sentenze di primo e secondo grado, inoltre, non spiegano - se non facendo riferimento ai precedenti penali e alle dichiarazioni di BO (che però non riguardano i fatti oggetto di imputazione) perché gli incontri organizzati da TE tra IN e CE non potessero avere altro oggetto che l'acquisto o la cessione di stupefacenti. Non è univoco in tal senso il riferimento ai contatti intrattenuti tra TE e IO RO (nipote di IN). Dalle sentenze di primo e secondo grado, infatti, non emerge con chiarezza un collegamento diretto tra RO e CE e i giudici di merito non hanno spiegato in che modo gli incontri di OM IN con CE, organizzati da TE all'interno della pizzeria, possano essere collegati al fatto che TE riforniva RO di
cocaina.
Per quanto esposto, le doglianze sviluppate dalla difesa quanto all'affermazione della penale responsabilità di OM IN per il reato di cui al capo s) sono fondate. Ne consegue che, con riferimento a questo capo, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
4.1.2. A conclusioni differenti si deve giungere con riferimento al reato di cui al capo t), avente ad oggetto continuate cessioni di cocaina in quantità pari a
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cento grammi per volta eseguite da OM IN e PP GA in favore di TO US LF tra l'11 e il 17 gennaio 2007. Le sentenze di merito (pag. 29 e ss. della sentenza impugnata, pagg. 46 e ss. della sentenza di primo grado) illustrano dettagliatamente gli elementi di prova raccolti con riferimento a questo capo di imputazione, costituiti dal contenuto di conversazioni telefoniche intercorse tra IN e LF e da servizi di osservazione pedinamento e controllo organizzati dalla PG sulla base di tali conversazioni. Secondo i giudici di merito, le conversazioni e gli incontri tra IN e LF erano funzionali a cessioni di cocaina, e tale ipotesi accusatoria è confermata dal sequestro di un involucro contenente 100 grammi di cocaina rivenuto nella disponibilità di LF il 16 gennaio 2006. Il sequestro avvenne, infatti, dopo che LF si era incontrato con OM IN nei pressi di un bar. I giudici di merito riferiscono: che questo incontro fu preceduto da accordi telefonici e da un viaggio a Marsala nel quale IN e GA incontrarono LF;
che, il 16 gennaio 2007, IN sali a bordo della BMW condotta da LF e i due chiacchierarono per qualche minuto;
che, dopo questo colloquio, IN si allontanò, si recò in auto nel quartiere Guadagna e dopo poco tornò nel luogo del primo incontro, ove AL era rimasto ad attenderlo;
che i due si spostarono in un luogo appartato e IN sali nuovamente nell'auto di LF per scenderne subito dopo e allontanarsi;
che l'auto condotta da LF fu pedinata dagli operanti, non fu mai persa di vista, e nell'abitacolo fu rinvenuta la cocaina. I giudici di merito hanno ritenuto che i precedenti contatti tra IN e LF e le modalità dell'incontro (caratterizzato da un breve colloquio seguito dallo spostamento di IN alla Guadagna e da un nuovo brevissimo contatto all'interno dell'auto di LF, preventivamente spostata in un luogo appartato) consentissero di ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che in quell'incontro, IN abbia consegnato a LF la sostanza stupefacente che gli fu sequestrata. Hanno rilevato a tal fine (pag. 31 della sentenza impugnata) che l'ipotesi secondo la quale LF poteva essersi rifornito da terzi prima di incontrare IN si esaurisce in una mera congettura, essendo irragionevole ipotizzare che, avendo acquistato cento grammi di cocaina, «invece di rientrare a Marsala LF abbia deciso di incontrarsi con IN, aspettandolo davanti a un bar mentre lui si recava alla Guadagna. Nel contrastare questa argomentazione, l'atto di ricorso non evidenzia profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, ma si limita a sostenere che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della deposizione dell'ispettore di PS PP Ciccù, che ha detto di non poter escludere un incontro tra LF e
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terze persone precedente a quello con IN. Il denunciato travisamento per omissione non può ritenersi sussistente perché l'ipotesi di una cessione ad opera di terzi è stata valutata e i giudici l'hanno ritenuta inverosimile con motivazione che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.
4.1.3. OM IN è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo u) (in concorso con PP GA), per aver detenuto cocaina nel periodo compreso tra il 21 ottobre 2006 e il 19 giugno 2007 cedendone <modesti quantitativi a diversi acquirenti. 1 giudici di merito hanno ritenuto che questi fatti fossero provati: da una intercettazione telefonica del 7 marzo 2007, nella quale GA informava IN che nel suo garage era presente «Proiettile», soprannome che, secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN BO, era attribuito a LV NU (cioè alla persona che, a detta dello stesso BO, aveva fatto da intermediario quando lui aveva venduto a OM IN una partita di cocaina di cento grammi); da conversazioni telefoniche caratterizzate dall'uso di linguaggio criptico;
da una conversazione intercettata il 19 aprile 2007, nella quale BO, GA e una terza persona discutevano dell'omesso pagamento di una partita di stupefacente e della necessità di punire il debitore inadempiente;
da un servizio di osservazione organizzato dalla PG, che documenta un viaggio in Calabria eseguito il 20 febbraio 2007 da IN e GA e fornisce riscontro alle dichiarazioni di BO, secondo il quale IN disponeva di canali di approvvigionamento a Reggio Calabria. La difesa contesta la valenza indiziante delle dichiarazioni del collaboratore, ne rileva la genericità e sostiene che le accuse di BO sarebbero sfornite di riscontri esterni soggettivizzanti. Si obietta in proposito che, nel caso di specie, l'affermazione della penale responsabilità è stata fondata sull'esito delle intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia non hanno ad oggetto i fatti per cui si procede sicché i giudici di merito le hanno utilizzate solo come argomento ad adiuvandum, idoneo a confermare quanto emerso dalle operazioni di intercettazione. Ed invero, i giudici di merito sono giunti alla affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo u) valorizzando il linguaggio criptico di alcune conversazioni del marzo 2007 nelle quali si concorda la consegna di «mangime», ma poi si parla al femminile di ciò che si deve consegnare oppure si parla della consegna di una cosa assicurando che è già pronta». Hanno valorizzato, inoltre, il contenuto inequivoco della conversazione del 19 aprile 2007, nella quale gli interlocutori discutono del mancato pagamento di un debito conseguente ad un arresto e avente ad oggetto una somma ingente («ce li facciamo dare a cento euro al mese»); riferibile, quindi, a rapporti di dare avere consolidati nel tempo.
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نقد
Si deve ricordare, allora: da un lato, che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...]); dall'altro, che il contenuto di intercettazioni telefoniche può costituire fonte probatoria diretta, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, [...]; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, [...]). A ciò deve aggiungersi: che, come risulta dalla sentenza di primo grado, BO ha dichiarato di conoscere LV NU (detto "Proiettile") dal 1995, di essere stato un anno in carcere insieme a lui e di aver conosciuto OM IN proprio per il tramite di NU (che fece da intermediario in occasione della vendita della partita di cocaina della quale si è parlato al paragrafo 4.1.1); che la difesa non ha contestato l'attribuzione a NU del soprannome di «Proiettile e neppure il dato, riferito dai giudici di merito, che si tratti di persona pregiudicata per violazioni della legge in materia di stupefacenti;
che nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato nell'aver ritenuto che la presenza di NU nel garage gestito da GA e il fatto che di tale presenza GA abbia informato IN, possano confermare l'interpretazione delle conversazioni intercettate come riferite a cocaina portando alla conclusione che l'odierno ricorrente trafficava questa sostanza insieme a GA. A proposito del viaggio in Calabria di IN e GA, basta osservare che gli imputati non sono stati ritenuti responsabili di una condotta illecita posta in essere in occasione di quel viaggio, che è stato considerato soltanto come un indice della attendibilità di BO, il quale ha riferito che IN aveva canali di approvvigionamento a Reggio Calabria.
4.1.4. La difesa di OM IN si duole anche della affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo w) che riguarda cessioni di cocaina realizzate tra il 29 giugno e il 4 luglio 2007 in favore di tale OL e di tale AN. Dalla sentenza di appello (pag. 33) e da quella di primo grado (pag. 53) emerge che i giudici di merito hanno ritenuto provata la consegna di cocaina a OL sulla base di due conversazioni intercettate il 29 giugno 2007 nell'auto in uso a OM IN nelle quali, dopo aver indicato ad TO RO il luogo nel quale avrebbe dovuto incontrarsi con l'acquirente, l'odierno ricorrente spiegò a RO che la cessione gli avrebbe fruttato duecento euro. Per quanto riguarda la cessione a AN, nell'integrare la motivazione della sentenza di primo
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grado, la sentenza di appello riferisce (pag. 33) che il 4 luglio 2006, RO comunicò a IN di aver ceduto a una persona di nome AN dieci grammi di qualcosa che l'acquirente aveva particolarmente apprezzato. I rilievi formulati dalla difesa, secondo la quale si tratterebbe di "droga parlata" (e, di conseguenza, sarebbe stato necessario spiegare meglio perché le conversazioni di cui si tratta sarebbero riferibili a cocaina) non tiene conto del concreto contenuto delle conversazioni intercorse tra OM IN e TO RO: persone che, come emerso dall'esito complessivo delle indagini, erano stabilmente dedite ad attività di spaccio. Nel caso di OM IN, peraltro, non può dirsi che gli indizi raccolti consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione in assenza di sequestri perché come si è illustrato nel riferire sul capo t) - in realtà un sequestro è stato eseguito. Non risulta, inoltre, che, con riferimento alle conversazioni indicate ai capi u e w), la difesa abbia prospettato ipotesi ricostruttive alternative non adeguatamente vagliate dai giudici di merito. Per quanto esposto, le doglianze formulate dalla difesa con riferimento all'affermazione della penale responsabilità di OM IN per i fatti di cui ai capi t) u) e w) non meritano accoglimento.
4.2. Col secondo motivo, il difensore di OM IN deduce violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che i fatti contestati ai capis), t), u) e w) non siano stati ricondotti entro l'ambito operativo della fattispecie di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Per quanto riguarda il reato di cui al capo s), la questione è assorbita dall'accoglimento del primo motivo inerente alla affermazione della penale responsabilità per questo capo. Il difensore lamenta che, per escludere la lieve entità dei fatti, la Corte di appello abbia valorizzato la non occasionalità della condotta e il «profilo criminale» di OM IN, quale emerge dai precedenti specifici e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN BO. Si è già detto al paragrafo 2.1. del «Considerato in diritto», che la personalità dell'imputato non è compresa tra gli indici sintomatici che devono essere valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Si è chiarito, inoltre, che la non occasionalità della condotta non è sufficiente da sola ad escludere la lieve entità del fatto. Tanto premesso, si deve rilevare che, nell'escludere la lieve entità del fatto di cui al capo t), i giudici di merito hanno fatto riferimento alla quantità di sostanza sequestrata (100 grammi di cocaina) e al fatto che l'acquirente proveniva da Marsala sicché la sostanza era destinata ad approvvigionare una città diversa da Palermo e hanno ritenuto, con motivazione congrua, che tali circostanze siano idonee ad escludere la minima offensività della condotta.
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Quanto al restanti reati, pur dovendosi ribadire che il carattere non occasionale dell'attività svolta non è ostativo al riconoscimento della lieve entità del fatto, si deve rilevare che si tratta, comunque, di una modalità della condotta e, quindi, di un elemento che deve essere considerato ai fini della valutazione complessiva della gravità del fatto: valutazione che deve essere compiuta tenendo conto, oltre che della qualità e della quantità della sostanza, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione. Non è illogico né contraddittorio aver valorizzato in tal senso il rilevante arco di tempo nel quale l'illecita attività si è svolta, la pluralità dei contatti intrattenuti dal ricorrente, la circostanza (riferita dal collaboratore di giustizia BO) che egli fosse conosciuto nell'ambiente del narcotraffico.
4.3. Col terzo motivo, il difensore di OM IN si duole che i fatti di cui ai capi s) u) e w) non siano stati qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n.309/90. Con riguardo al reato di cui al capo s), questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo, inerente all'affermazione della penale responsabilità. Con riferimento ai capi u) e w), invece, il motivo è manifestamente infondato. Non illogicamente, infatti, i giudici di merito hanno dedotto dal sequestro di cocaina avvenuto il 16 gennaio 2018 e dal tenore delle conversazioni poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità che conversanti facessero riferimento a cocaina. Con queste argomentazioni la difesa non si confronta perché sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto le conversazioni riferibili a cocaina solo sulla base delle dichiarazioni di BO.
5. IO AP è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi b), c), g) ed h) e si duole dell'affermazione della penale responsabilità per ciascuno di questi capi.
5.1. Con riferimento ai capi b) e c) la difesa sostiene che le conversazioni intercettate, per l'ambiguità del contenuto, non sarebbero sufficienti a fondare una pronuncia di condanna. Cosi argomentando, l'atto di ricorso non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito che, dopo aver riportato il contenuto delle conversazioni intercorse tra AP e altri componenti della sua famiglia e tra lui e UL ON, sottolineano come, dalle stesse, emerga la acquisita concreta disponibilità di sostanza stupefacente, convenzionalmente indicata parlando di «chiavi, che dovevano essere preparate o consegnate a qualcuno. I giudici di merito hanno evidenziato che, nel caso di specie, l'uso di un linguaggio cifrato è reso evidente dal fatto che talvolta AP parla di chiavi da consegnare, ma la moglie o il figlio rispondono parlando d'altro (a mero titolo esemplificativo: di magliette in un caso;
di pillole in un altro). Con specifico riferimento ai fatti di cui al capo c), i giudici di merito hanno sottolineato il contenuto non equivoco di alcune
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conversazioni nelle quali AP chiede a UL ON di consegnare <le chiavi oppure di recuperare maglioni» dei quali si dice, significativamente, che
sarebbero occultati in una ruota.
I giudici di merito hanno ritenuto che la sostanza della quale AP parlava utilizzando tale linguaggio cifrato fosse cocaina e lo hanno desunto non illogicamente, anche dal fatto che, grazie alle operazioni di intercettazione, il 23 settembre 2006 IO AP fu tratto in arresto in flagranza di reato e gli furono sequestrati 230 grammi di cocaina (pag. 15 della sentenza di primo grado, pag.12 della sentenza impugnata). Con queste motivazioni il ricorso non si confronta, ma si limita a contestare, in termini generici e meramente oppositivi, l'idoneità dimostrativa delle conversazioni intercettate.
5.2. Con riferimento ai capi g) ed h) della rubrica, la difesa sostiene che, a tutto concedere, le conversazioni alle quali i giudici di merito hanno fatto riferimento provano l'avvio di trattative finalizzate ad illecite transazioni non andate a buon fine. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica perché riferisce (pag. 10) che le trattative per l'acquisto di stupefacente avviate da AP non andarono a buon fine a causa del prezzo richiesto (troppo elevato), ma, ad un tempo, sostiene la persistente operatività di AP nella compravendita di cocaina (pag. 11). In tesi difensiva tali affermazioni sarebbero contraddette anche dalla sentenza di primo grado che, alle pagine 17 e 18, parla di trattative concluse in un nulla di fatto». Per quanto riguarda il capo g), il motivo non tiene conto del contenuto delle sentenze di primo e secondo grado che danno atto di una prima trattativa non andata a buon fine per il prezzo troppo elevato della sostanza - pari ad 80 euro al grammo (nelle conversazioni intercettate si parla di un appartamento per il quale sono stati richiesti «80 euro a metro quadro») - ma riferiscono che, comunque, l'affare fu concluso acquistando una minor quantità di sostanza proprio in ragione del prezzo elevato (pag. 18 della sentenza di primo grado). Con riferimento al capo h) - cui si riferiscono le conversazioni intercettate tra il 18 e il 19 settembre 2006 - le sentenze di merito danno conto che, per il tramite di UR Vescio, AP si mise alla ricerca di fornitori disponibili a vendere ad un prezzo inferiore a quello cui in precedenza si era dovuto adattare. La sentenza di primo grado, inoltre (pag. 20), riporta una conversazione del 19 settembre 2006 (progressivo 663) nella quale AE LO concordò un appuntamento con AP e sostiene che, in questa occasione, AP fu rifornito di sostanza: fu concordato, infatti, con indicazione precisa, il luogo nel quale la cessione sarebbe avvenuta. Da quanto esposto emerge che i giudici di merito hanno ritenuto, con argomentazioni in punto di fatto sulle quali il ricorrente non ha formulato specifiche
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censure, che, lungi dall'essere tutti falliti, i tentativi di AP di acquistare sostanza stupefacente, andarono in parte a buon fine. Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, l'affermazione della responsabilità è avvenuta sia per il capo g) che per il capo h) in relazione ad acquisti effettivamente realizzati.
5.3. Col secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di IO AP la difesa si duole che i fatti ascritti al ricorrente non siano stati qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Si è già detto che la non occasionalità non è sufficiente da sola ad escludere l'operatività della fattispecie in parola, ma il carattere non occasionale dell'attività svolta costituisce una modalità della condotta della quale si deve tenere conto nel valutare se il fatto complessivamente considerato sia di lieve entità. Nel caso di specie, i giudici hanno escluso la lieve entità del fatto osservando che AP si occupava dell'attività di spaccio nell'arco dell'intera giornata, fino a tarda notte coadiuvato dalla Caltabellotta, dal figlio e dalla ON e utilizzando quali «basi logistiche il garage di famiglia e quello posto sotto casa della ON. Hanno sottolineato a tal fine che, trovatosi a corto di sostanza, egli si dette alla <<spasmodica ricerca di fornitori, anche tramite intermediari, per non deludere i propri clienti abituali» (pag. 12 della sentenza impugnata ). Secondo i giudici di merito, anche se le cessioni potevano avere ad oggetto modici quantitativi di stupefacente, AP disponeva di una stabile clientela e di basi logistiche ove custodiva lo stupefacente;
detenuto in quantità tali da consentirgli di rifornire la propria clientela per giornate intere e fino a notte. La sentenza impugnata ha sottolineato, inoltre, che tali conclusioni trovano conferma nella constatazione che, il 23 settembre 2006, AP fu trovato in possesso di un involucro contenente ben 230 grammi di cocaina. Con questa motivazione il ricorso non si confronta, limitandosi ad osservare che la non occasionalità della condotta non preclude l'operatività della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
6. ES FU è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo mm) per avere acquistato «stabilmente e con continuità partite di cocaina da RE RE (poi deceduto) (in Palermo, tra marzo e luglio 2007) e del reato di cui al capo nn), per avere rifornito di cocaina FO NA, il quale pol provvedeva a cedere la sostanza a terzi (in Palermo, tra marzo e luglio 2007). La difesa si duole dell'affermazione della penale responsabilità per questi reati lamentando che il contenuto delle conversazioni intercettate non sarebbe inequivoco e sottolineando che a carico di FU non sono mai stati eseguiti sequestri di sostanze stupefacenti sicché non sarebbe possibile affermare, al di là
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di ogni ragionevole dubbio, che i colloqui abbiano ad oggetto tali sostanze né si potrebbe sostenere che si tratti di cocaina e non di "droghe leggere". Il ricorso non sottopone a critica argomentata le motivazioni sviluppate dai giudici di merito e non pone in luce profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Chiede, perciò, a questa Corte di legittimità una <rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito ed è, per ciò solo, inammissibile. Come già detto, infatti, non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...]). Il ricorrente non prova neppure a fornire una ricostruzione alternativa delle conversazioni dettagliatamente riportate nelle sentenze di merito (pagg.37 e ss. della sentenza impugnata, pagg. 65 e ss. della sentenza di primo grado); non contesta che nelle conversazioni intercettate fosse utilizzato un linguaggio criptico, concordando cessioni di beni individuati con termini sempre diversi («pesci», «cassette, ma anche «contratti» o «delibere» o «musica per ballare» o «fogli»); non considera, quanto alla identificazione della sostanza oggetto delle transazioni, che il 2 luglio 2007 un altro acquirente di RE ha subito un sequestro di cocaina. Non sottopone dunque a puntuale vaglio critico la ricostruzione fornita dai giudici di merito, secondo i quali, nel periodo compreso tra marzo e luglio del 2007, FU si riforniva stabilmente di cocaina da RE e riforniva di cocaina FO NA, il quale destinava la sostanza ricevuta alla vendita al dettaglio.
6.1. I giudici di merito hanno ritenuto che i fatti ascritti a FU non possano essere qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 osservando che, anche se potevano aver determinato singole cessioni di piccole quantità di sostanza, le forniture non avevano ad oggetto modici quantitativi di cocaina e la sostanza complessivamente trattata era tutt'altro che modesta. Il ricorso contrasta questa motivazione solo con riferimento al reato di cui al capo nn), osservando che, per quanto riguarda FO NA, imputato di questo reato quale concorrente di FU, tale diversa qualificazione è avvenuta. Si è già ricordato che come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte - anche quando ai concorrenti sia stata contestata la medesima condotta e a diversi imputati sia ascritto uno stesso fatto, quel fatto «può essere contestualmente suscettibile di qualificazioni giuridiche diverse, quando, all'esito di una valutazione complessiva, emerga che le condotte di alcuni compartecipi esprimono un diverso grado di disvalore oggettivo e soggettivo». Ne consegue che, quando il contributo fornito da uno dei coimputati si caratterizzi per mezzi, modalità e/o altre circostanze rivelatore di un più tenue livello di offesa ai beni giuridici protetti, per lui solo potrà intervenire la derubricazione del fatto
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nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup. (Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, [...], pag. 31 della motivazione). Nel caso di specie, al capo nn) della rubrica è stato contestato a FU di aver rifornito FO NA di cocaina che questi poi cedeva a terzi. Nel qualificare come di lieve entità la condotta di NA, la sentenza di primo grado ha rilevato (pag. 73) che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non è stato possibile accertare la quantità di stupefacente oggetto degli scambi con FU. Le diverse conclusioni alle quali si è giunti con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente sono state giustificate: nella sentenza di primo grado (pag. 71), facendo riferimento al «profilo criminoso di FU quale emerge dai <precedenti specifici e sottolineando che, oltre a cedere cocaina a NA, nel periodo considerato, FU si riforniva della medesima sostanza da RE col quale manteneva contatti costanti. Argomentazioni analoghe sono state sviluppate nella sentenza di secondo grado, rispondendo alla doglianza formulata dall'odierno ricorrente nei motivi di appello. La sentenza impugnata, infatti (pag. 41), valorizza, da un lato, il diverso "spessore criminale" dei concorrenti;
dall'altro - e soprattutto l'intensa attività illecita svolta da FU.
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Si è già chiarito che, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato e condivisibile, la personalità dell'imputato non è compresa tra gli indici sintomatici che devono essere valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (Sez. 3, n. 13120 del 06/02/2020, [...]; Sez. 6, n. 8243 del 12/12/2017, dep. 2018, [...]). Espungendo dal percorso motivazionale tale riferimento, tuttavia, il ragionamento sviluppato dai giudici di merito mantiene coerenza. Non è illogico, infatti, aver considerato decisiva ai fini della complessiva valutazione della gravità del fatto la circostanza che FU avesse stabile disponibilità di cocaina, della quale si riforniva con costanza, e non è illogico aver ritenuto che, in tale situazione, le forniture eseguite in favore di NA, anche se corrispondenti a quantità di cocaina non accertata, non possano essere considerate di lieve entità. Nella prospettazione dei giudici di merito, infatti, FU si colloca, rispetto a NA (che la sentenza di primo grado considera alla stregua di un rivenditore al dettaglio), ad un livello più alto della catena commerciale. In sintesi, dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado emerge con chiarezza che i giudici di merito hanno attribuito a FU azioni tipiche differenti sul piano cronologico, psicologico e funzionale rispetto a quelle ascritte a NA. Con queste argomentazioni il ricorso non si confronta e, comunque, non le contrasta se non in termini oppositivi destinandosi, per ciò solo, all'inammissibilità.
6.2. Nell'ultima parte del motivo unico, il difensore si duole che nella determinazione della pena si sia tenuto conto della recidiva reiterata e specifica
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contestata a FU. In tesi difensiva, la recidiva sarebbe stata ritenuta sussistente tenendo conto di una condanna per la quale l'imputato è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, affidamento il cui esito positivo è stato attestato dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo che, in data 27 novembre 2007, ha dichiarato estinto il reato e, con esso, tutti gli effetti penali della condanna. Per giurisprudenza costante, «L'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva» (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, [...]). Nel ritenere sussistente la recidiva reiterata e specifica, i giudici di merito si sono attenuti a questi principi. Ed invero, rispondendo alla medesima doglianza formulata nei motivi di appello, la sentenza impugnata ha osservato (pag. 42 della motivazione) che, pur dato atto dell'esito positivo dell'affidamento in prova disposto in relazione al reato oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo del 14 dicembre 2004 (irrevocabile il 21 settembre 2005), la recidiva reiterata e specifica doveva ritenersi ugualmente sussistente tenendo conto di precedenti condanne (per associazione a delinquere, ricettazione, favoreggiamento personale, violazioni dell'art. 73 d.p.r. n.309/90 e bancarotta fraudolenta) riportate da FU per fatti commessi tra il 1992 e il 1998 accertati con sentenze divenute irrevocabili tra il 1996 e il 2003. Con questa motivazione il ricorso non si confronta in alcun modo perché si limita a ribadire che non si può tenere conto ai fini della recidiva di condanne i cui effetti penali siano estinti per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale.
7. TO LU è stato ritenuto responsabile del solo reato di cui al capo hh) avente ad oggetto la detenzione e la cessione di hashish. Condotte realizzate tra il mese di aprile e il mese di maggio del 2007. 7.1 Col primo motivo, come già aveva fatto con i motivi di appello, il difensore reitera l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado conseguente a nullità della notifica del decreto di rinvio a giudizio dolendosi che la stessa sia stata respinta dai giudici di merito. Osserva il difensore che, come anche la sentenza impugnata riferisce, TO LU è stato rinviato a giudizio dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo con decreto del 12 ottobre 2015, la prima udienza dibattimentale è stata fissata per l'11 gennaio 2016 e il decreto di rinvio a giudizio è stato notificato a LU il 16 ottobre 2015 presso l'abitazione sita in Palermo, Largo del Pettirosso n. 2 ove l'atto è stato ritirato dalla moglie. In tesi difensiva, tale notifica sarebbe affetta da nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod.
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proc. pen. perché, quando fu eseguita, LU era ristretto agli arresti domiciliari per altra causa in Palermo, via US Sergi n.
5. Come noto, «Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio» (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869-02). Nell'affermare questo principio, le Sezioni Unite lo hanno ritenuto applicabile anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa"». Secondo il massimo Consesso di legittimità, «Le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869- 02). Nel caso di specie, tale sanatoria non si è verificata. Non è controverso, infatti, che la nullità sia stata eccepita l'11 gennaio 2016 alla prima udienza dibattimentale. Neppure è controverso che la notifica del decreto di rinvio a giudizio sia avvenuta il 16 ottobre 2015 presso la residenza sita in Palermo, Largo del Pettirosso n.2 a mani della moglie di LU. In tesi difensiva, quando la notifica avvenne, LU era ristretto agli arresti domiciliari per uno dei reati oggetto della iniziale richiesta di rinvio a giudizio in relazione al quale il Giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato la propria incompetenza. Pertanto, lo stato di detenzione risultava dagli atti e la notifica avrebbe dovuto essere eseguita nel luogo degli arresti domiciliari, indicato dal G.u.p. nella intestazione della sentenza dichiarativa di incompetenza (Palermo, Via Sergi n. 5). Nel respingere la medesima eccezione, formulata con l'atto di appello, la sentenza impugnata ha rilevato (pag. 43) che, dagli atti a disposizione del Tribunale, non risultava l'attualità dello stato di detenzione al momento della notifica del decreto di rinvio a giudizio. Dall'intestazione della sentenza dichiarativa di incompetenza, infatti, poteva desumersi soltanto che, quando quella sentenza era stata pronunciata, LU era sottoposto agli arresti domiciliari per i reati oggetto della sentenza stessa, ma non che la misura cautelare fosse ancora in corso alla data della notifica del rinvio a giudizio. Ha rilevato, inoltre che, nel decreto di rinvio a giudizio, LU TO è indicato come <<libero» (e ciò non consente di ipotizzare che fosse detenuto per altra causa) e, soprattutto, è indicato come «presente» sicché, a ben guardare, la notifica non sarebbe stata neppure necessaria. Il ricorso non si confronta in alcun modo con questa motivazione. Sostiene, infatti (peraltro senza documentario), che, quando avvenne la notifica del decreto di rinvio a giudizio, LU era ristretto
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agli arresti domiciliari in un luogo diverso da quello ove la moglie ritirò l'atto; ma non prova neppure a sostenere che, diversamente da quanto attestato nel decreto di rinvio a giudizio, alla lettura di quel decreto l'imputato non fosse presente. Ne consegue l'inammissibilità del motivo.
7.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità di LU per il reato di cui al capo hh), dolendosi che i giudici di merito non abbiano spiegato le ragioni per le quali il contenuto delle conversazioni intercettate è stato considerato inequivoco ai fini dell'affermazione della penale responsabilità e sottolineando che, in assenza di sequestri, l'efficacia drogante della sostanza ceduta avrebbe dovuto essere spiegata. Poiché è formulato in termini meramente oppositivi e non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado il motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Basta in proposito riferire che i giudici di merito hanno diffusamente illustrato il contenuto delle conversazioni captate, nelle quali si parla di «due panetti del peso complessivo di «400 grammi al prezzo di sette euro al grammo ritenuto eccessivo dal potenziale acquirente (pag. 44 della sentenza impugnata). Non è manifestamente illogico aver ritenuto che, in ragione del prezzo praticato e del riferimento a due «panetti», la conversazione si riferisse ad hashish. È appena il caso di rilevare, poi, che la tesi secondo la quale poteva trattarsi di sostanza priva di efficacia drogante si esaurisce in una mera congettura.
7.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e vizi di motivazione dolendosi che, nel determinare il tempo necessario a prescrivere, si sia tenuto conto della recidiva per due volte: una prima volta, per calcolare la pena massima prevista per il reato oggetto di imputazione;
una seconda volta, per calcolare l'aumento massimo consentito per effetto degli atti interruttivi. Per sostenere che tale modo di procedere non sarebbe corretto, la difesa cita Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Rv. 265518 secondo la quale <in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale». Tale orientamento giurisprudenziale, però, è rimasto isolato nella giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata nel ritenere che «la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del
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termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso UK c/Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, [...]; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, [...]; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, [...]). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.
7.4. Col quarto motivo, la difesa di TO LU si duole che il fatto ascritto all'imputato non sia stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Invoca a tal fine la sentenza Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, [...], secondo la quale, ai fini della valutazione della sussistenza del "fatto lieve", nel considerare il dato ponderale, il giudice può valutare se quel dato «sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309». Si deve subito osservare che la sentenza n.45061/22 indica un criterio di valutazione del dato ponderale, ma non attribuisce a questo dato rilevanza esclusiva. Conferma infatti che, ai fini dell'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, si deve avere riguardo alla fattispecie complessivamente considerata. Non si pone dunque in contrasto col consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel valutare la "lieve entità" del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 non si deve tenere conto soltanto del dato qualitativo e quantitativo, ma anche, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, [...]). Come è stato chiarito: *la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, [...]). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha escluso la lieve entità del fatto rilevando che, dalle conversazioni intercettate, è emersa la disponibilità in capo a LU di almeno due panetti di hashish del peso complessivo di 400 grammi, eccedente il limite massimo di 386,93 grammi, entro il quale, secondo la menzionata ricognizione statistica, è stata riconosciuta la lieve entità del fatto. Ha sottolineato, inoltre, che, dal tenore delle conversazioni, emerge una attività di spaccio fiorente avente ad oggetto anche chili di sostanza e ha richiamato in tal senso una conversazione intercettata il 28 aprile 2007 nella quale, discutendo della possibilità di ridurre il prezzo di sette euro al grammo praticato per l'hashish messo
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in vendita, LU disse al proprio interlocutore che praticava quel prezzo anche quando vendeva chili di sostanza («cugino, pure a quelli che mi esce i chili, gliela do a tanto»). Ancora una volta, il motivo di ricorso non si confronta con questa motivazione ed è, pertanto, inammissibile.
8. É opportuno a questo punto sintetizzare quanto sin qui argomentato. Nei confronti di OM IN la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo s), con rinvio per nuovo giudizio su questo capo ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Nel resto il ricorso proposto da OM IN deve essere respinto. Pertanto, dev'essere dichiarata l'irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità di OM IN per i restanti capi di imputazione. Sono inammissibili, invece, i ricorsi proposti da AN IN, IG TT, IO AP, ES TO FU e TO LU. Ne consegue la condanna di questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che AN IN, IG TT, IO AP, ES TO FU e TO LU non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN OM, limitatamente al reato di cui al capo s) e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso di IN OM. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità nei confronti di IN OM in ordine ai rimanenti capi. Dichiara inammissibili i ricorsi di IN AN, TT IG, AP IO, FU ES TO e LU TO e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il Consiguere estensore Lucia Vignale
Il Presidente AN Di Salvo
oggi
CATO CANCELLERIA 105 DTC 2325 zionario diziano AN ZO
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