Sentenza 12 dicembre 2017
Massime • 1
In materia di sostanze stupefacenti, la configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere legittimamente esclusa in ragione della diversa tipologia di sostanza stupefacente detenuta, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessa minore portata delll'attività svolta dalla spacciatore, nè dei precedenti penali specifici dell'imputato, trattandosi di un parametro estraneo agli elementi di valutazione indicati nella predetta disposizione normativa.
Commentari • 4
- 1. Lieve entità solo per valutazione complessiva (Cass. 51063/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022
In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
Leggi di più… - 2. Gravità e tenuità del reato nel TU 309/90Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 5 dicembre 2019
Il basilare dubbio esegetico di Cassazione 27/09/2018: la diversità di sostanze stupefacenti, a prescindere dal dato quantitativo, osta alla configurabilità dell' ipotesi della lieve entità di cui al comma 5 Art. 73 TU 309/90 ? E, in caso negativo, tale reato può concorrere con le fattispecie previste ai commi 1 e 4 Art. 73 TU 309/90 ? Nel Lavori Preparatori della L. 162/1990, prodromica al TU 309/90, il Legislatore italiano ha espressamente dichiarato di voler “ introdurre una fattispecie inedita, finalizzata ad attenuare il [ troppo ] severo regime sanzionatorio stabilito per le condotte illecite previste dai precedenti commi del medesimo articolo [ 73 TU 309/90 ], nell' ipotesi in cui …
Leggi di più… - 3. Stupefacenti, diversità di sostanze, quantità modica, configurabilità, valutazione complessiva, lieve entitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2018
- 4. L' rt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 al vaglio delle Sezioni UniteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2018
La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2017, n. 8243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8243 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2017 |
Testo completo
08243-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 12/12/2017 ANNA PETRUZZELLIS Presidente Sent. n. sez.- - 1843/2017 Rel. Consigliere - STEFANO MOGINI REGISTRO GENERALE MIRELLA AGLIASTRO N.25187/2017 PIERLUIGI DI STEFANO ANGELO CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR FA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/12/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. 4 RITENUTO IN FATTO 1. IA LE ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ha, in riforma di quella di primo grado pronunciata nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Napoli ad esito di giudizio abbreviato, concesso al ricorrente le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva e conseguentemente ridotto la pena inflitta per il contestato reato di detenzione a fini di spaccio di eroina, acetilmorfina e cocaina.
2. Il ricorrente deduce inosservanza di norme penali e difetto di motivazione circa la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, l'applicazione della contestata recidiva e l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è fondato là dove censura la sentenza impugnata in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. La Corte territoriale esclude infatti di poter qualificare il fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 esclusivamente sulla base della circostanza che il ricorrente è stato trovato in possesso di dosi di vario tipo di sostanza stupefacente. Orbene, in tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore (Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi e altri, Rv. 271338; Sez. 4, n. 22655 del 04/04/2017, Ben Ali, Rv. 270013). Né può a tale riguardo ritenersi pertinente il richiamo operato nella motivazione della sentenza impugnata ai precedenti specifici del ricorrente, posto che, in materia di stupefacenti, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno alcun valore preclusivo i precedenti specifici del soggetto attivo, - risultando gli stessi estranei agli elementi di valutazione previsti dalla predetta disposizione normativa (Sez. 6, n. 42112 del 14/10/2009, Belaiba, Rv. 245022). 4 La sentenza impugnata appare inoltre sul punto intrinsecamente contraddittoria allorché sottolinea modalità del fatto caratterizzate dall'assenza di una sia pur minima organizzazione, avendo il ricorrente agito da solo (p. 2). In vero, in tema di stupefacenti, ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del Sol fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562). La motivazione della sentenza impugnata si rivela inoltre meramente apparente allorché ritiene correttamente applicata la contestata recidiva sulla base dei precedenti penali specifici del ricorrente, desunti dal suo certificato penale. Infatti, in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia, come nel caso di specie, ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690). In vero, in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, una Rv. 256713). Sicché, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419). Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e alla recidiva, con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli perché, in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità, proceda a • nuovo esame sul punto e sui profili critici segnalati, anche con riferimento alle specifiche censure enunciate dal ricorrente, colmando nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito · le indicate lacune e discrasie della motivazione. Risultano allo stato assorbite le - ulteriori doglianze relative alla congruità del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 12 dicembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Mogini Anna Petruzzellis Soloper нее Depositato in Cancellerie 11 Funzionano Giudiziario 20 FEB. 2018 Piera ESPOSITO oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO