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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
TO VI BA Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
NR Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1531/2023 R.G., promossa da
(cf: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Michele Savarese;
appellante contro
(cf: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
appellata
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza di discussione del 28 novembre 2025, tenuta con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati per il deposito delle note scritte, la causa è decisa tramite deposito contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
______
1 In fatto e diritto.
1.) Con sentenza n.732/2023 del 3.5.2023, il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
81409 del 15 novembre 2019, con la quale l' , Controparte_2
sede di Siracusa, dell' aveva intimato Controparte_1
all'opponente il pagamento della somma di €.20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art.7, comma 3 quater, del d.l. n.158/2012 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 189/2012, per aver messo a disposizione degli utenti, presso il circolo ricreativo “Associazione polisportiva dott. Orazio
Rizza” in Modica, di cui era rappresentante legale, apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai medesimi di giocare sulle piattaforme gioco messe a disposizione dai concessionari ed in particolare n. 2 apparecchi videoterminali (pc) collegati a un server esterno della piattaforma di gioco www.winforbet.com.
A fondamento della decisione il primo giudice ha posto in evidenza il carattere generico della disposizione violata, la quale sanzionava la mera messa a disposizione, presso un pubblico esercizio, di "apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco"; circostanza, questa, accertata in sede ispettiva e neppure negata dall'opponente, il quale non aveva, d'altra parte, fornito alcun elemento probatorio di avere inibito, con appositi interventi tecnici, l'accesso a siti che consentono il gioco on-line, o di avere verificato ed impedito ai clienti il collegamento a siti di gioco on line.
Né era pertinente il richiamo, da parte dell'opponente, alla sentenza Cass. Civ.
Sez. II, n. 29646/2020, concernente la diversa fattispecie di cui all'art. 110 comma
9 lett. c) e lettera f ter) del TULPS, relativa all'uso di apparecchi videoterminali non aventi le caratteristiche e le prescrizioni ivi indicate.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'opponente, con ricorso depositato il 30.11.2023, cui ha resistito l'appellata . Controparte_1
2 2.) Con un primo motivo, l'appellante censura la sentenza per non aver tenuto conto della propria estraneità all' eventuale raccolta di scommesse effettuata dagli avventori dell'internet point denominato “Associazione polisportiva dott. Orazio
Rizza”.
Con altro motivo, lamenta che il tribunale, con un ragionamento illogico e fuorviante, non ha applicato i principi affermati dalla II sezione civile della
Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2946 del 2020, in base a cui, nessun rimprovero e nessuna sanzione, può essere applicata al gestore di un internet point, in ragione di una presunta raccolta di scommesse, se i p.c. sono privi di dispositivi per la raccolta di monete o banconote o di lettura di carte di credito.
3.) Tali le ragioni dell'impugnazione, evidenzia il collegio che l'art.7, co. 3 quater, D.L. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito con l'art. 1, co. 1, della
L. 189/2012, stabilisce che “... è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Il divieto è sanzionato dall'art. 1, co. 923, della L. 28/12/2015 n. 208, a mente del quale “il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro
20.000”.
Nelle more del giudizio, entrambe le norme sottese all'ordinanza-ingiunzione opposta sono state dichiarate costituzionalmente illegittime.
Invero, con sentenza del 10.07.2025, n. 104, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7 comma 3 quater D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012, per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117, primo comma,
Cost., questo ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
3 Sintetizzando le argomentazioni sottese alla sentenza appena richiamata, ad avviso della Consulta, sebbene l'obiettivo perseguito dal legislatore sia quello, assolutamente meritevole, di contrastare il fenomeno della ludopatia, la norma di cui all'art. 7 comma 3 quater risulta irragionevole, in quanto eccessivamente generica, poiché riferita alla mera messa a disposizione di apparecchiature in favore degli utenti, senza specificazione alcuna delle caratteristiche che le stesse devono avere per rientrare nel campo applicativo della sanzione, oltre a determinare un sacrificio irragionevole e sproporzionato dei vari interessi in gioco, quali la libertà d'impresa e il diritto alla riservatezza degli utenti.
La declaratoria di illegittimità costituzionale ha conseguentemente riguardato la disposizione concernente la sanzione prevista per la violazione dell'art 7 comma 3 quater, ossia l'art. 1 comma 923 legge n. 208/2015, per la quale, in sede di ordinanza di rimessione alla Consulta, si censurava la misura fissa di 20.000 euro, tale da non consentire l'adeguamento della sanzione in concreto irrogata alle peculiarità del caso.
Orbene, ai fini del decidere, questa Corte non può che attribuire carattere dirimente all'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in base alle quali è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione opposta. Esclusa - in assenza di annullamento in autotutela della stessa – la chiesta declaratoria della cessazione della materia del contendere, va pertanto pronunciato l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. 81409 del 15 novembre 2019, oggetto di opposizione.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto che solo in corso di giudizio è intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme poste a base dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata sentenza: annulla l'ordinanza ingiunzione n. 81409 del 15 novembre 2019 dell' CP_2
di Siracusa, dell'
[...] Controparte_1
4 compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
NR Rao TO VI BA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
TO VI BA Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
NR Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1531/2023 R.G., promossa da
(cf: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Michele Savarese;
appellante contro
(cf: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
appellata
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza di discussione del 28 novembre 2025, tenuta con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati per il deposito delle note scritte, la causa è decisa tramite deposito contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
______
1 In fatto e diritto.
1.) Con sentenza n.732/2023 del 3.5.2023, il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
81409 del 15 novembre 2019, con la quale l' , Controparte_2
sede di Siracusa, dell' aveva intimato Controparte_1
all'opponente il pagamento della somma di €.20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art.7, comma 3 quater, del d.l. n.158/2012 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 189/2012, per aver messo a disposizione degli utenti, presso il circolo ricreativo “Associazione polisportiva dott. Orazio
Rizza” in Modica, di cui era rappresentante legale, apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai medesimi di giocare sulle piattaforme gioco messe a disposizione dai concessionari ed in particolare n. 2 apparecchi videoterminali (pc) collegati a un server esterno della piattaforma di gioco www.winforbet.com.
A fondamento della decisione il primo giudice ha posto in evidenza il carattere generico della disposizione violata, la quale sanzionava la mera messa a disposizione, presso un pubblico esercizio, di "apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco"; circostanza, questa, accertata in sede ispettiva e neppure negata dall'opponente, il quale non aveva, d'altra parte, fornito alcun elemento probatorio di avere inibito, con appositi interventi tecnici, l'accesso a siti che consentono il gioco on-line, o di avere verificato ed impedito ai clienti il collegamento a siti di gioco on line.
Né era pertinente il richiamo, da parte dell'opponente, alla sentenza Cass. Civ.
Sez. II, n. 29646/2020, concernente la diversa fattispecie di cui all'art. 110 comma
9 lett. c) e lettera f ter) del TULPS, relativa all'uso di apparecchi videoterminali non aventi le caratteristiche e le prescrizioni ivi indicate.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'opponente, con ricorso depositato il 30.11.2023, cui ha resistito l'appellata . Controparte_1
2 2.) Con un primo motivo, l'appellante censura la sentenza per non aver tenuto conto della propria estraneità all' eventuale raccolta di scommesse effettuata dagli avventori dell'internet point denominato “Associazione polisportiva dott. Orazio
Rizza”.
Con altro motivo, lamenta che il tribunale, con un ragionamento illogico e fuorviante, non ha applicato i principi affermati dalla II sezione civile della
Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2946 del 2020, in base a cui, nessun rimprovero e nessuna sanzione, può essere applicata al gestore di un internet point, in ragione di una presunta raccolta di scommesse, se i p.c. sono privi di dispositivi per la raccolta di monete o banconote o di lettura di carte di credito.
3.) Tali le ragioni dell'impugnazione, evidenzia il collegio che l'art.7, co. 3 quater, D.L. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito con l'art. 1, co. 1, della
L. 189/2012, stabilisce che “... è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Il divieto è sanzionato dall'art. 1, co. 923, della L. 28/12/2015 n. 208, a mente del quale “il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro
20.000”.
Nelle more del giudizio, entrambe le norme sottese all'ordinanza-ingiunzione opposta sono state dichiarate costituzionalmente illegittime.
Invero, con sentenza del 10.07.2025, n. 104, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7 comma 3 quater D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012, per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117, primo comma,
Cost., questo ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
3 Sintetizzando le argomentazioni sottese alla sentenza appena richiamata, ad avviso della Consulta, sebbene l'obiettivo perseguito dal legislatore sia quello, assolutamente meritevole, di contrastare il fenomeno della ludopatia, la norma di cui all'art. 7 comma 3 quater risulta irragionevole, in quanto eccessivamente generica, poiché riferita alla mera messa a disposizione di apparecchiature in favore degli utenti, senza specificazione alcuna delle caratteristiche che le stesse devono avere per rientrare nel campo applicativo della sanzione, oltre a determinare un sacrificio irragionevole e sproporzionato dei vari interessi in gioco, quali la libertà d'impresa e il diritto alla riservatezza degli utenti.
La declaratoria di illegittimità costituzionale ha conseguentemente riguardato la disposizione concernente la sanzione prevista per la violazione dell'art 7 comma 3 quater, ossia l'art. 1 comma 923 legge n. 208/2015, per la quale, in sede di ordinanza di rimessione alla Consulta, si censurava la misura fissa di 20.000 euro, tale da non consentire l'adeguamento della sanzione in concreto irrogata alle peculiarità del caso.
Orbene, ai fini del decidere, questa Corte non può che attribuire carattere dirimente all'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in base alle quali è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione opposta. Esclusa - in assenza di annullamento in autotutela della stessa – la chiesta declaratoria della cessazione della materia del contendere, va pertanto pronunciato l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. 81409 del 15 novembre 2019, oggetto di opposizione.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto che solo in corso di giudizio è intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme poste a base dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata sentenza: annulla l'ordinanza ingiunzione n. 81409 del 15 novembre 2019 dell' CP_2
di Siracusa, dell'
[...] Controparte_1
4 compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
NR Rao TO VI BA
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