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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/12/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4761/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'IA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4761/2024 promossa da:
in persona del l,.r. p.t., con Avv. Brugioli, Parte_1
OPPONENTE contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Ponte, OPPOSTA CP_1
CONCLUSIONI Gli avvocati delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del l,r. p.t., dopo aver Parte_1 ricostruito i rapporti tra le parti come contratto di agenzia, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1748/24 emesso da questo Tribunale il 20.11.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare alla in persona del l.r. p.t., la somma di €.38.963,62, oltre interessi e spese di procedura, e ne CP_1 chiedeva la revoca e/o la declaratoria di nullità o mancanza di efficacia per difetto di propria legittimazione passiva e comunque in quanto sfornito di prova sia nell'an sia nel quantum debeatur riportando importi maggiori rispetto al pattuito;
chiedeva, poi, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al versamento in proprio favore della somma di €.11.995,63, per mancato pagamento del contributo fiera di cui alla fattura n.50 del 14.5.2024 e di provvigioni dovutele, nonché per lite temeraria. Il decreto monitorio era stato chiesto nei confronti della per il pagamento di Parte_1 fatture emesse da CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva solo nel corso del deposito delle memorie di cui CP_1 all'art. 171ter c.p.c. e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, stante la correttezza e la fondatezza dell'importo ingiunto in via monitoria a fronte dell'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegate dall'opponente, contestando la fondatezza dell'avversa ricostruzione degli eventi e degli assunti di controparte. Trattata la causa, tentata invano la conciliazione della lite, ritenuta matura per la decisione, precisate le conclusioni, era trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2025. L'opposizione va accolta, in quanto le doglianze dell'opponente risultano fondate e, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Al contempo vanno reiette le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente in quanto destituite di fondamento. Va subito chiarito che il thema decidendum del presente giudizio investe l'accertamento
- del corretto adempimento contrattuale di parte opponente in relazione alla merce il cui mancato pagamento è stato azionato nel ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto;
pagina 1 di 5 - della legittimazione passiva di parte opponente nonché la corretta quantificazione degli importi dovuti nelle fatture monitoriamente azionate;
- della legittimità del mancato adempimento di parte opposta al pagamento del contributo fiera di cui alla fattura n.50 del 14.5.2024 e di provvigioni dovute a parte opponente;
- della temerarietà della lite. Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, è opportuno ricordare come il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia investito non tanto della cognizione della legittimità formale del decreto opposto bensì del rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, vanno allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, che non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti. È, infatti, circostanza pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata, competa, da un lato, al ricorrente in via monitoria offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale, e, dall'altro, alla parte opponente, che intenda contestare la validità di quella pretesa, di contestare specificamente le avverse richieste offrendo elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria (v. Cass. n.2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass. n.21101/2015, Cass. n.17371/2003, …), il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass. n.5915/2011; Cass. n.5071/2009, …), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass. n.5356/2009, Cass. n.25516/2010, …), con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. ex plurimis Cass. n.9439/2022; Cass. n.12517/2016; Cass. n.3727/2012; Cass. n.5356/2009; Cass. n.10031/2004). Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e dei giudici di merito l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non è, quindi, una mera azione di impugnazione del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso, di talchè l'opposizione assume la veste di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione;
opponente ed opposto assumono, dunque, sostanzialmente la posizione rispettivamente di convenuto – con possibilità di avanzare domande riconvenzionali - e di attore, con i conseguenti oneri probatori. Il creditore ha, dunque, l'onere di dimostrare la sussistenza del proprio credito: tale prova può essere fornita in sede monitoria dalle fatture e dalla contabilità; tuttavia, all'atto della contestazione da parte del debitore con la proposizione dell'opposizione, tale documentazione non è più sufficiente, dovendosi svolgere il successivo giudizio secondo le ordinarie regole di cognizione, sicché il ricorrente in sede monitoria, in qualità di attore, è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa, eventualmente integrando gli elementi probatori (v. ex multis Cass. n.5915/2011, Cass. n.5071/2009, Cass. n.17371/2003). È noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, che non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce al più mero indizio, con la conseguenza che contro ed in aggiunta al contenuto della stessa devono ritenersi ammissibili altre prove (v. ex multis Cass. n.10160/1999, Cass. n.9593/2004, Cass. n.15383/2010, Cass. n.299/2016,
…). pagina 2 di 5 All'esito del presente processo, seppur dalla ricostruzione dei fatti fornita dalle parti emerga una vicenda connotata da elementi di dubbio e commistione nei rapporti tra società e i relativi vertici, risulta, in fatto, pacifico e/o di rilevanza documentale, con riguardo, per quanto qui di interesse, ai rapporti tra le parti:
- la conclusione tra le parti di un contratto di agenzia (riguardante il marchio denominato “Markup” linea UOMO E DONNA, avente durata indeterminata e, quale oggetto, la rappresentanza in Germania, Austria, Svizzera e Polonia dell'opposta, la promozione, la vendita mediante campagne vendite, showroom, fiere e vendita porta a porta dei campionari forniti dalla stessa (v. doc. 2 di parte opponente e docc.3 CP_1
e 4 di parte opposta);
- la consegna di merce da parte di parte opposta e fatturazione in capo all'odierna opponente;
- l'emissione da parte opponente in data 14/05/2024 della fattura n. 50 per complessivi € 7.320,00, a titolo di contributo fieristico per la nuova stagione (v. doc. 4 di parte opponente);
- la comunicazione del recesso contrattuale di parte opposta in data 08/06/2024 (v. doc. 5 di parte opponente); mentre risultano oggetto di contestazione
- la legittimazione passiva di parte opponente quale debitrice delle somme portate dalle fatture azionate, trattandosi, a suo dire, di mera intermediaria, per essere, invece, effettiva debitrice altra società (la Strategy And Distribution s.r.l.) reale acquirente della merce;
- la corretta applicazione nelle fatture degli sconti sugli ordini (avendo, a dire di parte opponente, dovuto riportare, rispetto agli sconti effettivamente applicati, una scontistica pari al 60% del prezzo della merce per quanto riguarda i campionari e del 25% di sconto per quanto riguarda gli ordini);
- il riconoscimento, o meno, in capo alla parte opponente del contributo fieristico e delle provvigioni al 12%;
- la validità di alcune clausole del contratto concluso inter partes. Prima di tutto ,deve rilevarsi come le copie dei contratti conclusi tra le parti (trattandosi peraltro di modulo prestampato predisposto da , rispettivamente prodotte e reciprocamente disconosciute, CP_1 presentano incongruenze relativamente alla circostanza che alcune sue parti siano state, o meno, concordemente barrate (nello specifico le clausole 8 “campionario” e una parte della clausola 3 “compiti dell'agente”) e quello prodotto da parte opponente non riporta la data e la firma della controparte. Di poi, sebbene solo parte opposta abbia chiesto la verificazione del documento ex adverso prodotto, pur tuttavia detta richiesta non è stata corredata dall'indicazione di adeguati mezzi di prova ritenuti all'uopo utili e dall'indicazione o dalla produzione delle scritture necessarie quale mezzo di comparazione, sicché nessuno spazio può trovare la richiesta di C.T.U. grafologica sui tali documenti. Ciò posto, a fronte di specifiche e contrapposte contestazioni delle parti rispetto agli assunti, alle deduzioni ed istanze della controparte nonché alla documentazione prodotta, non può, per vero, concludersi per una relevatio di entrambe le parti dall'onere della prova. Ed infatti, parte opposta, su cui, come si è detto, ricadeva l'onere probatorio in relazione all'asserito proprio credito portato nell'istanza monitoria, non ha fornito adeguata prova della propria allegazione, perché, a seguito della contestazione dell'opponente avverso la ricostruzione ex adverso fornita (in relazione alla legittimazione passiva e alla scontistica da applicare in concreto) e della documentazione prodotta (nella specie docc.8 e ss. del fascicolo dell'opposta) in quanto documenti provenienti da terzi (e con valore, dunque, di mero indizio), avrebbe dovuto validamente integrare le proprie risultanze istruttorie, fornendo ulteriori elementi probatori e/o circostanze di fatto da cui desumere la fondatezza del proprio assunto. Da tanto ne deriva che, in applicazione di detto principio, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti con conseguente rigetto della domanda avanzata in sede monitoria.
pagina 3 di 5
Sull'argomento è, poi, risaputo che “le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (così Cass. S.U. n.15169/2010, conf. ex plurimis Cass. n.8938/2015, Cass. n.21554/2020). Ancora, è infondata e, dunque, va rigettata anche la domanda riconvenzionale svolta da parte opponente volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo della fattura n.50/24 e delle provvigioni richieste in via riconvenzionale. Nel caso specifico, l'opponente, a fronte della specifica contestazione della controparte, non ha fornito né tanto meno richiesto, all'esito dell'istruttoria, prova dell'effettiva esistenza del credito e debenza delle somme richieste, e così non ha assolto il proprio onere probatorio: ne consegue che è necessario il ricorso al principio dell'onere della prova ex art.2697 c.c., in virtù del quale onus probandi incumbit ei qui dicit, e pertanto, laddove le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento del diritto in contestazione, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti. L'opponente ha, invero, offerto quale prova dell'accordo intervenuto con la controparte ai fini del riconoscimento del credito azionato in via riconvenzionale una fattura (v. doc.4: fattura n.50/2024 per il CP_ pagamento del contributo fiera), peraltro tempestivamente contestata da (cfr. docc.6 e s. del fascicolo di parte opposta) e una e-mail (v. doc. 3 per il riconoscimento di provvigioni pattuite al 12%) contestata in atti. Sul difetto di valenza probatoria di detta documentazione si richiamano, da un lato, le osservazioni già rese in tema di efficacia probatoria delle fatture, quale documento unilaterale, e, dall'altro, si evidenzia che il documento n.3 cit. proviene da un indirizzo e-mail ( ) non riferibile Email_1 prima facie a parte opponente ma a società terza, risulta privo di firma e di conseguente accettazione della controparte, e ivi semplicemente si dichiara che avrebbero partecipato come Strategy And Distribution ad alcune fiere con il riconoscimento di “commissioni: 12% (agenzia)// sconto del 25% (distributore)”: detto documento, invero, non può affatto costituire prova a favore della parte che l'ha prodotto, stante la tempestiva contestazione e le precipue caratteristiche del documento stesso(che appare decontestualizzato, privo di firma, e fa riferimento a soggetti terzi), sicché tali fatti non possono ritenersi ammessi. Va, infine, reietta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c.. Premesso che le doglianze poste alla base di detta domanda sono state prospettate in modo completamente generico senza che dal contenuto di detta censura possa trarsi, con un giudizio di compiutezza, il senso delle obiezioni sollevate, è comunque risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risaltare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): difatti, “è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta” (v. Cass.26515/17). Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (v. Trib. Napoli8227/2020; Trib. Roma 13553/20). pagina 4 di 5 Nel presente giudizio, invero, non è stato dedotto in cosa sia consistita la temerarietà della lite né è emersa una particolare malafede tenuta dalla controparte, dovendosi ritenere che abbia semplicemente avanzato una domanda a tutela di un preteso diritto. Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono rigorosi nel senso che necessariamente chiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass. n.1384/1980, Cass. n.6637/1992, Cass. n.4651/1990, Cass. n.117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass. n.12422/1995, v. nello stesso senso Cass. n.117/1993, Cass. n.1200/1998, Cass. n.3941/2002). Logico corollario di quanto sopra esposto è l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto delle altre domande spiegate. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate, in quanto infondate e/o tardive. In considerazione dell'esito della causa, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. revoca il decreto ingiuntivo n.1748/24 emesso da questo Tribunale il 20.11.2024 a favore della CP_1
in persona del l.r. p.t.,
[...]
3. rigetta ogni altra domanda avanzata;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Busto Arsizio il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
A.D'IA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'IA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4761/2024 promossa da:
in persona del l,.r. p.t., con Avv. Brugioli, Parte_1
OPPONENTE contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Ponte, OPPOSTA CP_1
CONCLUSIONI Gli avvocati delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del l,r. p.t., dopo aver Parte_1 ricostruito i rapporti tra le parti come contratto di agenzia, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1748/24 emesso da questo Tribunale il 20.11.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare alla in persona del l.r. p.t., la somma di €.38.963,62, oltre interessi e spese di procedura, e ne CP_1 chiedeva la revoca e/o la declaratoria di nullità o mancanza di efficacia per difetto di propria legittimazione passiva e comunque in quanto sfornito di prova sia nell'an sia nel quantum debeatur riportando importi maggiori rispetto al pattuito;
chiedeva, poi, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al versamento in proprio favore della somma di €.11.995,63, per mancato pagamento del contributo fiera di cui alla fattura n.50 del 14.5.2024 e di provvigioni dovutele, nonché per lite temeraria. Il decreto monitorio era stato chiesto nei confronti della per il pagamento di Parte_1 fatture emesse da CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva solo nel corso del deposito delle memorie di cui CP_1 all'art. 171ter c.p.c. e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, stante la correttezza e la fondatezza dell'importo ingiunto in via monitoria a fronte dell'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegate dall'opponente, contestando la fondatezza dell'avversa ricostruzione degli eventi e degli assunti di controparte. Trattata la causa, tentata invano la conciliazione della lite, ritenuta matura per la decisione, precisate le conclusioni, era trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2025. L'opposizione va accolta, in quanto le doglianze dell'opponente risultano fondate e, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Al contempo vanno reiette le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente in quanto destituite di fondamento. Va subito chiarito che il thema decidendum del presente giudizio investe l'accertamento
- del corretto adempimento contrattuale di parte opponente in relazione alla merce il cui mancato pagamento è stato azionato nel ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto;
pagina 1 di 5 - della legittimazione passiva di parte opponente nonché la corretta quantificazione degli importi dovuti nelle fatture monitoriamente azionate;
- della legittimità del mancato adempimento di parte opposta al pagamento del contributo fiera di cui alla fattura n.50 del 14.5.2024 e di provvigioni dovute a parte opponente;
- della temerarietà della lite. Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, è opportuno ricordare come il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia investito non tanto della cognizione della legittimità formale del decreto opposto bensì del rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, vanno allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, che non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti. È, infatti, circostanza pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata, competa, da un lato, al ricorrente in via monitoria offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale, e, dall'altro, alla parte opponente, che intenda contestare la validità di quella pretesa, di contestare specificamente le avverse richieste offrendo elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria (v. Cass. n.2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass. n.21101/2015, Cass. n.17371/2003, …), il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass. n.5915/2011; Cass. n.5071/2009, …), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass. n.5356/2009, Cass. n.25516/2010, …), con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. ex plurimis Cass. n.9439/2022; Cass. n.12517/2016; Cass. n.3727/2012; Cass. n.5356/2009; Cass. n.10031/2004). Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e dei giudici di merito l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non è, quindi, una mera azione di impugnazione del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso, di talchè l'opposizione assume la veste di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione;
opponente ed opposto assumono, dunque, sostanzialmente la posizione rispettivamente di convenuto – con possibilità di avanzare domande riconvenzionali - e di attore, con i conseguenti oneri probatori. Il creditore ha, dunque, l'onere di dimostrare la sussistenza del proprio credito: tale prova può essere fornita in sede monitoria dalle fatture e dalla contabilità; tuttavia, all'atto della contestazione da parte del debitore con la proposizione dell'opposizione, tale documentazione non è più sufficiente, dovendosi svolgere il successivo giudizio secondo le ordinarie regole di cognizione, sicché il ricorrente in sede monitoria, in qualità di attore, è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa, eventualmente integrando gli elementi probatori (v. ex multis Cass. n.5915/2011, Cass. n.5071/2009, Cass. n.17371/2003). È noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, che non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce al più mero indizio, con la conseguenza che contro ed in aggiunta al contenuto della stessa devono ritenersi ammissibili altre prove (v. ex multis Cass. n.10160/1999, Cass. n.9593/2004, Cass. n.15383/2010, Cass. n.299/2016,
…). pagina 2 di 5 All'esito del presente processo, seppur dalla ricostruzione dei fatti fornita dalle parti emerga una vicenda connotata da elementi di dubbio e commistione nei rapporti tra società e i relativi vertici, risulta, in fatto, pacifico e/o di rilevanza documentale, con riguardo, per quanto qui di interesse, ai rapporti tra le parti:
- la conclusione tra le parti di un contratto di agenzia (riguardante il marchio denominato “Markup” linea UOMO E DONNA, avente durata indeterminata e, quale oggetto, la rappresentanza in Germania, Austria, Svizzera e Polonia dell'opposta, la promozione, la vendita mediante campagne vendite, showroom, fiere e vendita porta a porta dei campionari forniti dalla stessa (v. doc. 2 di parte opponente e docc.3 CP_1
e 4 di parte opposta);
- la consegna di merce da parte di parte opposta e fatturazione in capo all'odierna opponente;
- l'emissione da parte opponente in data 14/05/2024 della fattura n. 50 per complessivi € 7.320,00, a titolo di contributo fieristico per la nuova stagione (v. doc. 4 di parte opponente);
- la comunicazione del recesso contrattuale di parte opposta in data 08/06/2024 (v. doc. 5 di parte opponente); mentre risultano oggetto di contestazione
- la legittimazione passiva di parte opponente quale debitrice delle somme portate dalle fatture azionate, trattandosi, a suo dire, di mera intermediaria, per essere, invece, effettiva debitrice altra società (la Strategy And Distribution s.r.l.) reale acquirente della merce;
- la corretta applicazione nelle fatture degli sconti sugli ordini (avendo, a dire di parte opponente, dovuto riportare, rispetto agli sconti effettivamente applicati, una scontistica pari al 60% del prezzo della merce per quanto riguarda i campionari e del 25% di sconto per quanto riguarda gli ordini);
- il riconoscimento, o meno, in capo alla parte opponente del contributo fieristico e delle provvigioni al 12%;
- la validità di alcune clausole del contratto concluso inter partes. Prima di tutto ,deve rilevarsi come le copie dei contratti conclusi tra le parti (trattandosi peraltro di modulo prestampato predisposto da , rispettivamente prodotte e reciprocamente disconosciute, CP_1 presentano incongruenze relativamente alla circostanza che alcune sue parti siano state, o meno, concordemente barrate (nello specifico le clausole 8 “campionario” e una parte della clausola 3 “compiti dell'agente”) e quello prodotto da parte opponente non riporta la data e la firma della controparte. Di poi, sebbene solo parte opposta abbia chiesto la verificazione del documento ex adverso prodotto, pur tuttavia detta richiesta non è stata corredata dall'indicazione di adeguati mezzi di prova ritenuti all'uopo utili e dall'indicazione o dalla produzione delle scritture necessarie quale mezzo di comparazione, sicché nessuno spazio può trovare la richiesta di C.T.U. grafologica sui tali documenti. Ciò posto, a fronte di specifiche e contrapposte contestazioni delle parti rispetto agli assunti, alle deduzioni ed istanze della controparte nonché alla documentazione prodotta, non può, per vero, concludersi per una relevatio di entrambe le parti dall'onere della prova. Ed infatti, parte opposta, su cui, come si è detto, ricadeva l'onere probatorio in relazione all'asserito proprio credito portato nell'istanza monitoria, non ha fornito adeguata prova della propria allegazione, perché, a seguito della contestazione dell'opponente avverso la ricostruzione ex adverso fornita (in relazione alla legittimazione passiva e alla scontistica da applicare in concreto) e della documentazione prodotta (nella specie docc.8 e ss. del fascicolo dell'opposta) in quanto documenti provenienti da terzi (e con valore, dunque, di mero indizio), avrebbe dovuto validamente integrare le proprie risultanze istruttorie, fornendo ulteriori elementi probatori e/o circostanze di fatto da cui desumere la fondatezza del proprio assunto. Da tanto ne deriva che, in applicazione di detto principio, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti con conseguente rigetto della domanda avanzata in sede monitoria.
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Sull'argomento è, poi, risaputo che “le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (così Cass. S.U. n.15169/2010, conf. ex plurimis Cass. n.8938/2015, Cass. n.21554/2020). Ancora, è infondata e, dunque, va rigettata anche la domanda riconvenzionale svolta da parte opponente volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo della fattura n.50/24 e delle provvigioni richieste in via riconvenzionale. Nel caso specifico, l'opponente, a fronte della specifica contestazione della controparte, non ha fornito né tanto meno richiesto, all'esito dell'istruttoria, prova dell'effettiva esistenza del credito e debenza delle somme richieste, e così non ha assolto il proprio onere probatorio: ne consegue che è necessario il ricorso al principio dell'onere della prova ex art.2697 c.c., in virtù del quale onus probandi incumbit ei qui dicit, e pertanto, laddove le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento del diritto in contestazione, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti. L'opponente ha, invero, offerto quale prova dell'accordo intervenuto con la controparte ai fini del riconoscimento del credito azionato in via riconvenzionale una fattura (v. doc.4: fattura n.50/2024 per il CP_ pagamento del contributo fiera), peraltro tempestivamente contestata da (cfr. docc.6 e s. del fascicolo di parte opposta) e una e-mail (v. doc. 3 per il riconoscimento di provvigioni pattuite al 12%) contestata in atti. Sul difetto di valenza probatoria di detta documentazione si richiamano, da un lato, le osservazioni già rese in tema di efficacia probatoria delle fatture, quale documento unilaterale, e, dall'altro, si evidenzia che il documento n.3 cit. proviene da un indirizzo e-mail ( ) non riferibile Email_1 prima facie a parte opponente ma a società terza, risulta privo di firma e di conseguente accettazione della controparte, e ivi semplicemente si dichiara che avrebbero partecipato come Strategy And Distribution ad alcune fiere con il riconoscimento di “commissioni: 12% (agenzia)// sconto del 25% (distributore)”: detto documento, invero, non può affatto costituire prova a favore della parte che l'ha prodotto, stante la tempestiva contestazione e le precipue caratteristiche del documento stesso(che appare decontestualizzato, privo di firma, e fa riferimento a soggetti terzi), sicché tali fatti non possono ritenersi ammessi. Va, infine, reietta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c.. Premesso che le doglianze poste alla base di detta domanda sono state prospettate in modo completamente generico senza che dal contenuto di detta censura possa trarsi, con un giudizio di compiutezza, il senso delle obiezioni sollevate, è comunque risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risaltare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): difatti, “è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta” (v. Cass.26515/17). Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (v. Trib. Napoli8227/2020; Trib. Roma 13553/20). pagina 4 di 5 Nel presente giudizio, invero, non è stato dedotto in cosa sia consistita la temerarietà della lite né è emersa una particolare malafede tenuta dalla controparte, dovendosi ritenere che abbia semplicemente avanzato una domanda a tutela di un preteso diritto. Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono rigorosi nel senso che necessariamente chiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass. n.1384/1980, Cass. n.6637/1992, Cass. n.4651/1990, Cass. n.117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass. n.12422/1995, v. nello stesso senso Cass. n.117/1993, Cass. n.1200/1998, Cass. n.3941/2002). Logico corollario di quanto sopra esposto è l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto delle altre domande spiegate. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate, in quanto infondate e/o tardive. In considerazione dell'esito della causa, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. revoca il decreto ingiuntivo n.1748/24 emesso da questo Tribunale il 20.11.2024 a favore della CP_1
in persona del l.r. p.t.,
[...]
3. rigetta ogni altra domanda avanzata;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Busto Arsizio il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
A.D'IA
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