Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 28/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 10/2026 |
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA
Il Giudice unico delle Pensioni primo ref. AU NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63230 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto da
-, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Silvia Caroti e dall’avv. IE Brotini, presso il cui studio, sito in Empoli, via Ponzano, n. 60/A, è elettivamente domiciliato (PEC: daniele.brotini@firenze.pecavvocati.it; silviacaroti@pec.studiolegalecaroti.it)
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it,
resistente
Esaminato il ricorso introduttivo;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026 l’avv. IE Brotini per il ricorrente e l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS;
Ritenuto in
FATTO
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 9 aprile 2025, a seguito della sentenza n. 20/2025 del Tribunale di Arezzo, dichiarativa di difetto di giurisdizione in favore di questa Magistratura, il Sig. -, titolare di pensione ai superstiti in gestione pubblica, ha contestato la legittimità del provvedimento dell’INPS del 21.10.2022 di recupero d’importi ricevuti e non dovuti sulla medesima pensione, per una somma complessiva di € 2.625,09, fondato sull’accertamento, in base alle informazioni comunicate dall’Agenzia delle Entrate, di redditi influenti sulla misura della predetta prestazione, collegata al reddito, superiori ai limiti di cumulo previsti. Emergeva, in particolare, la presenza, nel Casellario centrale dei pensionati, di redditi per il 2020 pari ad € 53.250,00, non corrispondenti, secondo il ricorrente, a quelli effettivi, accertati dalla certificazione unica 2021 emessa dalla stessa Amministrazione previdenziale, confluita nel già menzionato Casellario che, istituito presso l’INPS ai sensi del d.P.R. n. 1388/1971, è alimentato con i dati forniti dai soggetti erogatori dei trattamenti pensionistici. L’Amministrazione previdenziale sarebbe, in definitiva, rimasta inerte a fronte delle reiterate richieste di correzione inoltrate dal -, da ultimo a luglio 2024 (come da allegati al ricorso). Il ricorrente ha chiesto, conclusivamente, la restituzione degli importi dall’Amministrazione medio tempore trattenuti.
2. L’Istituto resistente, costituitosi con memoria depositata il 17 settembre 2025, rappresentava di aver provveduto in autotutela ad annullare il provvedimento d’accertamento dell’indebito, a seguito di controlli sui dati reddituali del ricorrente, procedendo alla restituzione di quanto trattenuto nella prima erogazione utile, individuata nel mese di dicembre 2025. Conclusivamente chiedeva la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, avendo l’Istituto inizialmente provveduto in base ai redditi risultanti da dati forniti dall’Agenzia dall’Entrate.
L’Istituto depositava, a tali fini, “lotto di lavorazione” e relazione dell’Ufficio competente.
3. All’udienza del 30 settembre 2025, dato il mancato deposito del provvedimento dell’Amministrazione previdenziale di annullamento in autotutela dell’accertamento dell’indebito e di documentazione comprovante l’intervenuta restituzione delle somme trattenute, veniva rinviata la causa all’udienza odierna, con onere per la parte più diligente di fornire attestazione dell’intervenuta restituzione degli importi contestati.
4. In data 22 gennaio 2026, la difesa di parte ricorrente ha depositato documento relativo alla “pensione/prestazione rata 12/2025” dal quale emerge l’intervenuta restituzione degli importi contestati. Analoga documentazione è stata depositata dall’INPS il giorno seguente.
5. All’udienza pubblica odierna l’avv. Brotini ha aderito alla richiesta di controparte di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, concludendo per la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite. L’Avv. Micheli, riportandosi agli scritti difensivi, ha insistito per la cessazione della materia del contendere, chiedendo l’integrale compensazione delle spese di lite.
Considerato in
DIRITTO
1. Come richiesto dall’Amministrazione resistente e considerato il concorde avviso della difesa del ricorrente, intervenuta l’integrale soddisfazione della pretesa azionata – a fronte dell’annullamento in autotutela da parte dell’INPS del provvedimento d’accertamento dell’indebito e della conseguente restituzione degli importi trattenuti – deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. L’INPS ha, d’altro canto, provveduto in senso conforme alle richieste di parte ricorrente solo a seguito dell’instaurazione del presente giudizio e nonostante le comprovate sollecitazioni dell’interessato in sede amministrativa, svolgendo ulteriori controlli sui dati reddituali del ricorrente che, per quanto emerge, non sono stati condizionati da interventi correttivi da parte di Agenzia delle Entrate; pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l’Istituto deve essere condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l’INPS al pagamento, in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite che si liquidano nell’importo di 1.000,00 euro, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Firenze, 27 gennaio 2026
IL GIUDICE UNICO
AU NI
F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 28/01/2026 Il Funzionario
IE TO
F.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto articolo 52.
IL GIUDICE UNICO
AU NI
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Firenze, 28/01/2026 Il Funzionario
IE TO
F.to digitalmente