Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5872 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
C.C. 59834 1 PUBBLICA IT IN NOME DEL POPU 874 5 6 . E 8 9 N N 1 - TE SUPREMA DI CASSAZIONE L / O I 4 Oggetto B / Z 6 . A 2 L R L . R T SEZIONE TRIBUTARIA A . Tributaria S P . I B 1RPEF Redditonero G A E T L R E dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 D Y 3 A I 1 S D N E E S - Presidente Dott. AR DELLI PRISCOLI T R.G.N. 9708/98 N A Cron. 12663 E S E Dott. Enrico PAPA Consigliere Consigliere Dott. Eugenio AMARI Rep. Rel. Consigliere Ud.15/12/00 Dott. Simonetta SOTGIU - - Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente i N. 59834 SENTENZA sul ricorso proposto da: ! GENERALE MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA¸VIA 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI PACUVIO GUIDO, che lo difende unitamente all'Avvocato MASNATA GIANLUIGI, giusta mandato in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, DELLO STATO, che lo presso 1'AVVOCATURA GENERALE rappresenta e difende ope legis;
2000 controricorrente avverso la sentenza n. 136/97 **2103 della Commissione -1- 1 tributaria regionale di GENOVA, depositata il 11/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MASNATA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DI CARLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore EN Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. вне -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Genova ha accertato induttivamente a carico di EN un reddito complessivo di L. Mauro 83.288.800, deducendo la capacità contributiva del EN da alcuni elementi rivelatori (possesso di autovettura, di barca a vela, di casa in comune turistico, di investimenti relativi al 1982 e 1986) con riferimento ai .D.M. 21.7.1983 E 13.12.1984- La Commissione Tributaria di 1° grado ha ridotto il solo reddito desumibile dall'investimento del 1986 di L. 2 milioni, e tale pronuncia è stata confermata con sentenza 15 ottobre 1997 dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che ha ritenuto non fondati gli errori di calcolo lamentati dal contribuente e non provate le elargizioni dei genitori, in relazione alla maggior capacità di spesa sinteticamente accertata nei confronti del contribuente. Per la cassazione di tale sentenza AR EN ricorre sulla base di quattro motivi. resiste con Il Ministero delle Finanze controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, adducendo omessa e 3 d contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 3, II e IV comma del D.M. 21.7.1983, il ricorrente contesta di aver mai lamentato errori di calcolo, sui quali peraltro la Commissione regionale non ha fornito alcuna spiegazione. Rileva inoltre che la individuazione dei beni contemplati nella tabella di cui al D.M. del 1983, come integrato dal D.M. del 1984, doveva essere fatta in ordine decrescente (prima le imbarcazioni, poi le autovetture, infine la seconda casa) mentre nella specie tale ordine, è stato che incide sulla quantificazione, non seguito, così la illegittimità determinando dell'accertamento. Col secondo motivo, ulteriormente adducendo omessa motivazione, nonché violazione dell'art. 38 IV comma del DPR 600 del 1973, il ricorrente lamenta la assoluta incertezza della quota di presunti risparmi dovevano essere accertati, a' sensi della Circolare Ministeriale 14.8.1981 n. 27, in importi via via decrescenti;
nella specie (a parte la possibile duplicazione d'imposta) è stata invece applicata una percentuale fissa per i due anni, nonostante l'intervallo di tempo emergente fra gli stessi, censure tutte sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione della tabella A del D.M. 21 luglio 1993, affermando di aver documentato, senza averne l'onere, l'intervento risolutivo del proprio genitore nell'acquisto della barca;
rileva inoltre che l'accertamento è legittimo, perché l'Ufficio ha coefficienti non corretti (quale ilapplicato coefficiente 3 invece del 2 per l'autovettura) e non ha effettuato le riduzioni scalari per annualità, a partire dall'acquisto (quale la riduzione del 5% annuale per il fatto indice "imbarcazione", immatricolata nel 1979). Col quarto motivo, adducendo la violazione dell'art. 5 II comma del D.M. 25 settembre 1992, il ricorrente rileva che avendo tale D.M. rinnovato i fatti indice da valutarsi a' sensi dell'art. 38 del DPR 600/73, con previsione della riduzione, per gli anni precedenti, degli elementi base considerati, in relazione all'indice del costo della vita, le determinazioni assunte avrebbero dovuto essere modificate in forza dello "ius superveniens". Prima di esaminare il ricorso, Occorre dare atto della eccezione di inammissibilità, già proposta dall'Ufficio avanti al giudice d'appello, 5 e riformulata dal ricorrente Ministero, relativa alla mancata nomina di difensore nel giudizio d'appello introdotto con atto 27 maggio 1996 dal contribuente in proprio, sebbene la controversia fosse di valore superiore ai 5 milioni. L'eccezione non è fondata. La questione era stata infatti sollevata dall'Ufficio in sede d'appello e la Commissione Regionale si è su di essa pronunciata, rigettando "la richiesta di inammissibilità del ricorso perché السهر del tutto infondata". A fronte di un tale "decisum", che costituisce preliminare e autonomo della sentenza capo impugnata, l'Amministrazione Finanziaria, seppur : vittoriosa in appello, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale, per ottenere una pronuncia a lei favorevole sul punto, in quanto il principio del non necessità del gravame incidentale al fine del riesame delle questioni proposte opera soltanto allorché esse non siano state esaminate о decise dal giudice d'appello (Cass. 1921/86; 4166/87; 1372/89). Il proposto ricorso è dunque ammissibile ed è altresì complessivamente fondato, nei limiti che saranno appresso precisati. A fronte infatti della parziale novità di alcune delle questioni proposte col secondo, ed il terzo motivo di ricorso e alla totale novità, e quindi ammissibilità, del quarto motivo di ricorso, non hanno trovato risposta nella sentenza impugnata i dettagliati rilievi del contribuente in ordine allo scorretto uso, in sede di accertamento, dei parametri riportati nel Decreto Ministeriale 21.7.1983, come integrato da D.M. del 13.12.1984, ribaditi nel primo motivo di ricorso;
la Commissione Regionale ha omesso infatti in ordine ad essi, qualsivoglia motivazione, facendo generico riferimento ad "errori di calcolo" che il contribuente non aveva lamentato, incentrandosi invece le doglianze del EN sulla utilizzazione degli indici di spesa in ordine differente da quello indicato in tabella, con conseguente incidenza sulla quantificazione del maggior reddito, quindi sulla capacità contributiva considerata. Non appare dunque sufficientemente motivata la sentenza impugnata, che oltre al riferimento ai citati "errori di calcolo", giudicati apoditticamente infondati, evidenzia soltanto la mancata prova in ordine alle asserite elargizioni 7 dei genitori, che avrebbero dovuto essere tuttavia valutate anche sul piano logico, in base agli elementi concretamente indicati dal contribuente (la sua giovane età, le modalità di pagamento da parte del genitore), nondell'imbarcazione essendo la considerazione delle disponibilità del familiare estranea alla disciplina delnucleo redditometro (Circ. Min. Fin. 30 aprile 1977 n. 7/1496; 30 aprile 1999 n. 101/E). In accoglimento, entro tali limiti del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio degli atti, per un nuovo esame, ad altra Sezione della della Commissione Tributaria regionale Liguria, che deciderà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
5 . N 6 8 - 9 1 B La Corte accoglie il ricorso per / Aquanto E . 4 L N / L 6 O A I 2 I Z . . B R R A . A E R P . T T T D S 1 impugnata e rinvia,ragione, cassa la sentenza I A L 3 E G 1 M D E . R I N S N A E S D I E A anche per le spese, ad altra Sezione della T N E S E Commissione Tributaria Regionale della Liguria. Roma, 15 dicembre 2000. CORTE E N Il Presidente Il Relatore O I Mans Allli Suicol- thed Z A S . TO s n IN CANCELLIERE 61 a d Amaldo Casano A ем DEPOSITATO IN CANCELLEDU Oggi. IL CANCELLIERE 61 Arnaldo Casan o