Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/2002, n. 18236
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Sentenza 21 dicembre 2002

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A seguito del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario, disposto, in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, e completato dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 84 - 86, delle funzioni amministrative esercitate dagli organi periferici e centrali dello Stato in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, ivi compresa la erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi (art. 3), la legge n. 151 del 1981, che assume rispetto alla legislazione delle regioni la natura di legge - quadro, in quanto contenente norme che dettano i principi fondamentali cui le Regioni devono attenersi nell'esercizio della potestà legislativa nella materia - nel rimettere, all'art. 6, alla legge regionale la individuazione di principi e procedure relativi alla erogazione dei contributi per coprire le differenze tra i costi ed i ricavi di esercizio delle autolinee, stabilisce l'unico limite, imposto dall'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, che ulteriori perdite e disavanzi non coperti da tali contributi debbano gravare sulle imprese concessionarie. Tra la menzionata legislazione statale di principio - che, all'art. 4, terzo comma, indica le norme della legge n. 1822 del 1939, vigente all'epoca della sua emanazione, inapplicabili a decorrere dalla entrata in vigore delle rispettive leggi regionali -, legislazione che non è suscettibile di penetrare, attraverso una disciplina di dettaglio, nello spazio riservato alla normativa regionale, destinata a stabilire principi e procedure per l'erogazione dei menzionati contributi - e detta normativa regionale non sono configurabili rapporti di precedenza temporale ne' di incompatibilità o inapplicabilità dell'una o delle altre, presentando le stesse diversità di destinatari e di contenuto. Ne consegue che, con riferimento ad un rapporto concessorio concernente l'esercizio di autoservizio urbano per il Comune di Campobasso, sorto in forza di convenzione del 30 aprile 1977,nella vigenza della legge n. 1822 del 1939, ed in base alla quale l'amministrazione comunale si era obbligata a corrispondere in favore della società concessionaria un sussidio integrativo di esercizio pari alla differenza tra il costo di esercizio mensile ed i proventi conseguiti dalla vendita dei titoli di viaggio, a seguito della entrata in vigore della legge regionale del Molise n. 19 del 1984, detto rapporto deve essere regolato esclusivamente da detta legge, la quale dedica alla gestione dei servizi in corso la norma transitoria dell'art. 17, che ne consente la prosecuzione sulla base delle situazioni gestorie esistenti alla data di entrata in vigore delle legge stessa, in attesa della formazione, approvazione ed esecutività dei programmi del trasporto pubblico locale.

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    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/2002, n. 18236
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18236
    Data del deposito : 21 dicembre 2002

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