TRIB
Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/11/2025, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 289/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 289 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 15.09.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Casal di Principe (CE) alla Via Cimarosa n. 2, presso lo studio dell'avv. Mirella
Baldascino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
RI d'ER (Ce) il 22.03.1974.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente all'udienza del 15.09.2025 concludeva come in atti.
Il P.M. in data 02.10.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.01.2024, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 11.08.1999 in Casapesenna (Ce), con , Controparte_1 evidenziando che da tale unione erano nate tre figlie: (il 26.05.2000), CI Per_1
(il 28.12.2002) e (il 10.08.2008). Per_2
Rappresentava inoltre che le figlie e , sebbene maggiorenni, non Per_1 Per_3 avevano ancora raggiunto l'indipendenza economica.
La ricorrente deduceva il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dell'atteggiamento dell'odierno resistente, il quale era solito trascurare la moglie, dimostrandosi poco propenso al dialogo ed incapace di comprendere le esigenze familiari.
Segnatamente, la sig.ra si doleva dei comportamenti ripetutamente aggressivi Pt_1 del coniuge e dei continui litigi che avevano reso la convivenza intollerabile.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, previa assegnazione della casa coniugale in proprio favore, disporsi l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata della stessa presso la madre;
Per_2 domandava altresì porsi in capo al resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile complessiva di euro 900,00, pari ad euro 300,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 24.04.2024, il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e la mancata costituzione del resistente, procedeva al libero interrogatorio della ricorrente e, con successivo provvedimento del 26.04.2024, sciolta la riserva e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del , emetteva i seguenti Controparte_1 provvedimenti provvisori ed urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente , disponendo che Parte_1
rilasci l'immobile entro 7 giorni dalla notifica della Controparte_1 presente ordinanza con il ritiro dei propri effetti personali;
- affida la figlia minore
(n. 28-12-2002) in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_3 eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del pag. 2/10 medesimo; - fissa il domicilio della minore presso la madre che assumerà nell'interesse dei figli autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
- stabilisce, tenuto conto dell'età della minore e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé la figlia minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17,30 alle 20,00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 09.00) del sabato alle 21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
la figlia trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia della figlia il proprio compleanno nonché la festa del papà (lo stesso vale anche per la mamma) e se tali ricorrenze genitore possa opporsi e senza diritto al recupero: - fa salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino gli interessi dei minori;
- stabilisce che il contribuisca al Controparte_1 mantenimento delle figlie , e previa corresponsione alla Per_1 Per_3 Per_2
di un assegno mensile di euro 780,00 euro, ossia euro 260 a figlia, Parte_1 da versare nelle modalità consentite entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per le figlie minori, purché previamente concordate e documentate come previsto e disciplinato nel protocollo di intesa sottoscritto dal COA presso l'intestato Tribunale in data 25-10-2019, salvo ogni ulteriore valutazione all'esito dello svolgimento dell'istruttoria;” quindi, ritenuta ammissibile la prova orale articolata dalla ricorrente, nei limiti indicati nell'ordinanza, rinviava la causa all'udienza del 18.11.2024 per l'escussione dei testi, poi differita d'ufficio – stante il periodo di vacatio sul ruolo – al 24.02.2025.
In tale data, il Giudice Delegato, espletata l'attività istruttoria, assegnava i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del 15.09.2025, allorquando, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al
P.M. per le proprie conclusioni.
In data 02.10.2025 il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo. pag. 3/10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di il quale, Controparte_1 sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, e pertanto ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Invero, la cessazione dell'affectio coniugalis dedotta dalla ricorrente, l'indifferenza del resistente rimasto contumace, nonché la perdurante cessazione della convivenza, costituiscono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La ricorrente ha inoltre formulato la richiesta di addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis: Cass. Civ.
Sez. I n. 2445 del 9.02.2015; Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009; Cass. Civ.,
Sez. I, n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite, se il coniuge abbia tenuto comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.: Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del
20/08/2014).
Orbene, il Collegio ritiene che la domanda di addebito non abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, in quanto le circostanze poste a fondamento della domanda sono rimaste mere asserzioni e dall'istruttoria espletata non sono emerse condotte coscienti e volontarie, ascrivibili al marito, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Invero, sebbene la teste (sorella della ricorrente) escussa all'udienza Testimone_1 del 24.02.2025 abbia delineato la personalità del sig. Controparte_1 come quella di un coniuge privo di slanci d'affetto, geloso e disinteressato alle esigenze familiari (cfr. verbale di udienza), la deposizione in oggetto non è idonea a comprovare pag. 4/10 la detenzione da parte del resistente di condotte contrarie ai doveri coniugali;
difatti, il narrato offerto si presenta carente in punto di collocazione temporale delle circostanze fattuali che, pertanto, risultano estremamente generiche.
Di conseguenza, non sussistono elementi oggettivi e concreti dai quali evincere una condotta del sig. la contraria ai doveri matrimoniali Controparte_1 nonché funzionalmente e causalmente determinante la rottura dell'unione.
Alla luce delle svolte considerazioni, la rottura dell'unione matrimoniale deve, dunque, ricondursi prettamente all'obiettiva impossibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, concretatasi da tempo in un menage solo formale e connotata da un progressivo deterioramento dei legami familiari.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, 1° comma,
c.c.
Il Collegio ritiene inoltre che debba essere confermato il regime di affido condiviso disposto in ordine alla minore , con collocamento privilegiato della stessa presso Per_2 la madre, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione del regime ordinario, e così come peraltro richiesto dalla ricorrente.
Circa le modalità di incontro del genitore non collocatario con la figlia minore, tenuto conto dell'età di quest'ultima (ormai diciassettenne) e dell'approssimarsi della maggiore età, il Collegio ritiene di prevedere incontri padre-figlia secondo il gradimento della minore, affinché sia rimessa alla spontanea evoluzione relazionale delle parti la disciplina dell'esercizio del diritto di visita, e pertanto il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia accordandosi direttamente con la stessa e secondo i desiderata di Per_2 quest'ultima.
Quanto al godimento della casa coniugale, in ragione del disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., il Collegio ritiene di confermare lo stesso in favore della ricorrente, quale genitore collocatario della minore e in ragione dell'interesse delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica e, in particolare, quanto al mantenimento delle figlie maggiorenni e , giova evidenziare che, Per_1 Per_3 secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 315 pag. 5/10 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cfr. Cass. n. 15756 dell'11/07/2006; Cass., n. 2392 del 1998; Cass., n. 4765 del 2002).
La S.C., inoltre correlando il diritto-dovere dell'istruzione a quello del mantenimento, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del predetto obbligo, che tuttavia non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e - purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori - aspirazioni (cfr. Sentenza n. 18076 del 20/08/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014). Si evidenzia, in proposito, che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Sentenza n. 12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito detto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trova occupazione, in una data realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio, come ad esempio peculiari problematiche personali dello stesso, o la mancanza di un qualsivoglia lavoro dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca. pag. 6/10 A ciò consegue che, a fronte del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa tale da determinare la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, eventuali sopravvenute circostanze (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività lavorativa dal medesimo espletata) non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno e ciò anche ove dette circostanze privino il predetto del sostentamento economico (Cass. n.
26259 del 02/12/2005). Diverso è, invece, l'eventuale diritto agli alimenti fondata su fondata su presupposti diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente.
Orbene, in ragione di quanto evidenziato, il Collegio ritiene di confermare l'assegno di mantenimento a carico del resistente a favore delle figlie e , atteso che Per_1 Per_3 dalle risultanze di causa non è emerso che le stesse abbiano concluso il proprio percorso formativo o che abbiano trovato una collocazione nel mondo del lavoro e, pertanto, raggiunto l'autosufficienza economica.
Tanto precisato, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà alle figlie , e attraverso il loro diretto Per_1 Per_3 Per_2 sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento delle predette figlie attraverso la corresponsione di un assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno relativo al mantenimento, si osserva che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla imposizione, a carico dello stesso, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti,
è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
Di conseguenza, laddove il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni pag. 7/10 patrimoniale del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
Pertanto, sulla scorta della capacità reddituale riferita dalla ricorrente, il Tribunale reputa conforme a giustizia confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile di € 780,00 (€ 260,00 per ciascuna figlia), e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, ciò tenuto conto dell'età delle figlie e che non sono emersi elementi nuovi rispetto all'udienza del 24.04.2024.
Tanto precisato, va, altresì, confermato a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo
d'intesa dell'intestato Tribunale.
Relativamente ai rapporti economici dei coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze.
Il Tribunale reputa che non vada disposta la ripetizione delle spese sostenute dalla ricorrente, stante la mancata opposizione del resistente rimasto contumace.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , nato a [...] Controparte_1
d'ER (CE) il 22.03.1974;
b) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] alle Controparte_1 condizioni di cui in parte motiva;
c) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
d) dispone l'affido congiunto della minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento privilegiato della stessa presso la madre;
e) dispone che gli incontri tra il padre e la figlia si svolgano come indicato in parte motiva;
pag. 8/10 f) conferma il godimento della casa coniugale, identificata in atti, in favore di
Parte_1
g) pone a carico di a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento delle figlie , e la somma complessiva Per_1 Per_3 Per_2 mensile di € 780,00;
h) dispone che la predetta somma, automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, sia versata alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
i) pone a carico di l'obbligo di concorrere, nella Controparte_1 misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per le figlie, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
j) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casapesenna (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396, (Ordinamento dello Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 26, parte II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 1999)
k) spese non ripetibili.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 9/10 pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 289/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 289 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 15.09.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Casal di Principe (CE) alla Via Cimarosa n. 2, presso lo studio dell'avv. Mirella
Baldascino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
RI d'ER (Ce) il 22.03.1974.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente all'udienza del 15.09.2025 concludeva come in atti.
Il P.M. in data 02.10.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.01.2024, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 11.08.1999 in Casapesenna (Ce), con , Controparte_1 evidenziando che da tale unione erano nate tre figlie: (il 26.05.2000), CI Per_1
(il 28.12.2002) e (il 10.08.2008). Per_2
Rappresentava inoltre che le figlie e , sebbene maggiorenni, non Per_1 Per_3 avevano ancora raggiunto l'indipendenza economica.
La ricorrente deduceva il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dell'atteggiamento dell'odierno resistente, il quale era solito trascurare la moglie, dimostrandosi poco propenso al dialogo ed incapace di comprendere le esigenze familiari.
Segnatamente, la sig.ra si doleva dei comportamenti ripetutamente aggressivi Pt_1 del coniuge e dei continui litigi che avevano reso la convivenza intollerabile.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, previa assegnazione della casa coniugale in proprio favore, disporsi l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata della stessa presso la madre;
Per_2 domandava altresì porsi in capo al resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile complessiva di euro 900,00, pari ad euro 300,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 24.04.2024, il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e la mancata costituzione del resistente, procedeva al libero interrogatorio della ricorrente e, con successivo provvedimento del 26.04.2024, sciolta la riserva e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del , emetteva i seguenti Controparte_1 provvedimenti provvisori ed urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente , disponendo che Parte_1
rilasci l'immobile entro 7 giorni dalla notifica della Controparte_1 presente ordinanza con il ritiro dei propri effetti personali;
- affida la figlia minore
(n. 28-12-2002) in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_3 eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del pag. 2/10 medesimo; - fissa il domicilio della minore presso la madre che assumerà nell'interesse dei figli autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
- stabilisce, tenuto conto dell'età della minore e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé la figlia minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17,30 alle 20,00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 09.00) del sabato alle 21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
la figlia trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia della figlia il proprio compleanno nonché la festa del papà (lo stesso vale anche per la mamma) e se tali ricorrenze genitore possa opporsi e senza diritto al recupero: - fa salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino gli interessi dei minori;
- stabilisce che il contribuisca al Controparte_1 mantenimento delle figlie , e previa corresponsione alla Per_1 Per_3 Per_2
di un assegno mensile di euro 780,00 euro, ossia euro 260 a figlia, Parte_1 da versare nelle modalità consentite entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per le figlie minori, purché previamente concordate e documentate come previsto e disciplinato nel protocollo di intesa sottoscritto dal COA presso l'intestato Tribunale in data 25-10-2019, salvo ogni ulteriore valutazione all'esito dello svolgimento dell'istruttoria;” quindi, ritenuta ammissibile la prova orale articolata dalla ricorrente, nei limiti indicati nell'ordinanza, rinviava la causa all'udienza del 18.11.2024 per l'escussione dei testi, poi differita d'ufficio – stante il periodo di vacatio sul ruolo – al 24.02.2025.
In tale data, il Giudice Delegato, espletata l'attività istruttoria, assegnava i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del 15.09.2025, allorquando, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al
P.M. per le proprie conclusioni.
In data 02.10.2025 il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo. pag. 3/10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di il quale, Controparte_1 sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, e pertanto ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Invero, la cessazione dell'affectio coniugalis dedotta dalla ricorrente, l'indifferenza del resistente rimasto contumace, nonché la perdurante cessazione della convivenza, costituiscono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La ricorrente ha inoltre formulato la richiesta di addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis: Cass. Civ.
Sez. I n. 2445 del 9.02.2015; Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009; Cass. Civ.,
Sez. I, n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite, se il coniuge abbia tenuto comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.: Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del
20/08/2014).
Orbene, il Collegio ritiene che la domanda di addebito non abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, in quanto le circostanze poste a fondamento della domanda sono rimaste mere asserzioni e dall'istruttoria espletata non sono emerse condotte coscienti e volontarie, ascrivibili al marito, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Invero, sebbene la teste (sorella della ricorrente) escussa all'udienza Testimone_1 del 24.02.2025 abbia delineato la personalità del sig. Controparte_1 come quella di un coniuge privo di slanci d'affetto, geloso e disinteressato alle esigenze familiari (cfr. verbale di udienza), la deposizione in oggetto non è idonea a comprovare pag. 4/10 la detenzione da parte del resistente di condotte contrarie ai doveri coniugali;
difatti, il narrato offerto si presenta carente in punto di collocazione temporale delle circostanze fattuali che, pertanto, risultano estremamente generiche.
Di conseguenza, non sussistono elementi oggettivi e concreti dai quali evincere una condotta del sig. la contraria ai doveri matrimoniali Controparte_1 nonché funzionalmente e causalmente determinante la rottura dell'unione.
Alla luce delle svolte considerazioni, la rottura dell'unione matrimoniale deve, dunque, ricondursi prettamente all'obiettiva impossibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, concretatasi da tempo in un menage solo formale e connotata da un progressivo deterioramento dei legami familiari.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, 1° comma,
c.c.
Il Collegio ritiene inoltre che debba essere confermato il regime di affido condiviso disposto in ordine alla minore , con collocamento privilegiato della stessa presso Per_2 la madre, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione del regime ordinario, e così come peraltro richiesto dalla ricorrente.
Circa le modalità di incontro del genitore non collocatario con la figlia minore, tenuto conto dell'età di quest'ultima (ormai diciassettenne) e dell'approssimarsi della maggiore età, il Collegio ritiene di prevedere incontri padre-figlia secondo il gradimento della minore, affinché sia rimessa alla spontanea evoluzione relazionale delle parti la disciplina dell'esercizio del diritto di visita, e pertanto il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia accordandosi direttamente con la stessa e secondo i desiderata di Per_2 quest'ultima.
Quanto al godimento della casa coniugale, in ragione del disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., il Collegio ritiene di confermare lo stesso in favore della ricorrente, quale genitore collocatario della minore e in ragione dell'interesse delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica e, in particolare, quanto al mantenimento delle figlie maggiorenni e , giova evidenziare che, Per_1 Per_3 secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 315 pag. 5/10 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cfr. Cass. n. 15756 dell'11/07/2006; Cass., n. 2392 del 1998; Cass., n. 4765 del 2002).
La S.C., inoltre correlando il diritto-dovere dell'istruzione a quello del mantenimento, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del predetto obbligo, che tuttavia non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e - purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori - aspirazioni (cfr. Sentenza n. 18076 del 20/08/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014). Si evidenzia, in proposito, che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Sentenza n. 12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito detto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trova occupazione, in una data realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio, come ad esempio peculiari problematiche personali dello stesso, o la mancanza di un qualsivoglia lavoro dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca. pag. 6/10 A ciò consegue che, a fronte del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa tale da determinare la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, eventuali sopravvenute circostanze (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività lavorativa dal medesimo espletata) non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno e ciò anche ove dette circostanze privino il predetto del sostentamento economico (Cass. n.
26259 del 02/12/2005). Diverso è, invece, l'eventuale diritto agli alimenti fondata su fondata su presupposti diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente.
Orbene, in ragione di quanto evidenziato, il Collegio ritiene di confermare l'assegno di mantenimento a carico del resistente a favore delle figlie e , atteso che Per_1 Per_3 dalle risultanze di causa non è emerso che le stesse abbiano concluso il proprio percorso formativo o che abbiano trovato una collocazione nel mondo del lavoro e, pertanto, raggiunto l'autosufficienza economica.
Tanto precisato, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà alle figlie , e attraverso il loro diretto Per_1 Per_3 Per_2 sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento delle predette figlie attraverso la corresponsione di un assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno relativo al mantenimento, si osserva che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla imposizione, a carico dello stesso, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti,
è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
Di conseguenza, laddove il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni pag. 7/10 patrimoniale del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
Pertanto, sulla scorta della capacità reddituale riferita dalla ricorrente, il Tribunale reputa conforme a giustizia confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile di € 780,00 (€ 260,00 per ciascuna figlia), e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, ciò tenuto conto dell'età delle figlie e che non sono emersi elementi nuovi rispetto all'udienza del 24.04.2024.
Tanto precisato, va, altresì, confermato a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo
d'intesa dell'intestato Tribunale.
Relativamente ai rapporti economici dei coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze.
Il Tribunale reputa che non vada disposta la ripetizione delle spese sostenute dalla ricorrente, stante la mancata opposizione del resistente rimasto contumace.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , nato a [...] Controparte_1
d'ER (CE) il 22.03.1974;
b) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] alle Controparte_1 condizioni di cui in parte motiva;
c) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
d) dispone l'affido congiunto della minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento privilegiato della stessa presso la madre;
e) dispone che gli incontri tra il padre e la figlia si svolgano come indicato in parte motiva;
pag. 8/10 f) conferma il godimento della casa coniugale, identificata in atti, in favore di
Parte_1
g) pone a carico di a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento delle figlie , e la somma complessiva Per_1 Per_3 Per_2 mensile di € 780,00;
h) dispone che la predetta somma, automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, sia versata alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
i) pone a carico di l'obbligo di concorrere, nella Controparte_1 misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per le figlie, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
j) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casapesenna (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396, (Ordinamento dello Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 26, parte II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 1999)
k) spese non ripetibili.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 9/10 pag. 10/10