Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 1
In tema di formalità relative alla ricezione della querela, è da escludere che l'autorità ricevente debba sempre attestare espressamente il ricevimento dell'atto, essendo tale dovere correlato al diritto del querelante di ottenere la suddetta attestazione prevista dall'art. 107 disp. att. cod. proc. pen. e non potendo perciò configurarsi un obbligo in tal senso anche in caso di mancata richiesta da parte dell'avente diritto. Ne consegue che l'identificazione della persona che presenta l'atto di querela può essere desunta anche dalla sequenza in cui si snoda l'iter procedimentale. (Fattispecie nella quale, a fronte della mancata formale identificazione del querelante, nessun dubbio era stato sollevato, neppure dall'imputato, in ordine al fatto che questi fosse l'autore dell'istanza di punizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2004, n. 17662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17662 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 05/03/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 421
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 017362/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IL ER N. IL 14/07/1975;
avverso SENTENZA del 27/06/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. D.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. OSSERVA
De LV IC è imputato dei delitti ex artt. 594 e 582 c.p., per avere offeso, in presenza del marito, MB RI e per averla colpita con uno schiaffo ed un pugno, cagionandole malattia guarita in giorni 2.
È stato riconosciuto colpevole dal Tribunale di Cassino;
la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado. Il predetto ricorre per Cassazione e deduce violazione di legge in quanto la querelante non risulta essere stata identificata da chi raccolse la istanza di punizione. La mancanza di una condizione di procedibilità è rilevabile - anche di ufficio - in ogni stato e grado e dunque nessuna preclusione si è verificata, anche se, con i motivi di appello, la questione non fu dedotta. La Corte di appello romana, inoltre, avrebbe dovuto dichiarare, come era stato richiesto, la nullità della sentenza di primo grado, in quanto la tardiva dichiarazione di contumacia del De LV gli aveva impedito di partecipare ed assistere al giudizio di primo grado. Va poi aggiunto che, a tutto voler concedere, l'imputato avrebbe dovuto essere dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 599 comma 2^ c.p.. In linea subordinata, lo stesso appariva certamente meritevole della attenuante ex art. 62 n. 2 c.p.. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del grado.
È stato infatti ritenuto (sent. 24 luglio 2002, n. 3 e depositata il 27 settembre 2002 n. 32190, ric. Galliadi, RV 222546, Sez. Feriale) che la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela, da parte dell'autorità che la riceve, non genera invalidità dell'atto allorché risulti altrimenti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla (nel caso allora in esame questa Corte ritenne che la certezza della provenienza della querela fosse assicurata dalla conseguente rituale costituzione di parte civile). È pur vero che, in ordine alla mancata identificazione del querelante ad opera dell'autorità che riceve l'istanza di punizione, si sono avute non omogenee pronunzie di questo giudice di legittimità, in quanto, accanto all'orientamento giurisprudenziale tendente ad escludere l'invalidità della querela in caso di mancata identificazione del querelante (cfr. ancora sez. 2^, 5 novembre 1999, n. 13490, PM in proc. Di Santo, RV. 214662, per il quale la mancata identificazione del proponente da parte dell'autorità che ha ricevuto la querela non genera invalidità dell'atto, bensì integra una mera irregolarità di ordine amministrativo, del tutto irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale ed, in termini identici, sez. 3^, 14 novembre 2000, n. 143, ric. Vellone, RV. 218379), si pongono alcune pronunzie che, muovendo da un opposto principio circa la rilevanza della identificazione del proponente ai fini della validità dell'atto, conferiscono differente peso alle formalità prescritte dall'art. 337 c.p.p.. Ed, invero, mentre in alcune si afferma in termini netti l'invalidità della querela (sez. 4^, 4 maggio 1999, n. 5254, ric. Marini M., RV. 216469:, non ritenendo tra l'altro che sia sanabile aliunde l'omesso rispetto delle formalità prescritte dall'art. 337 c.p.p.. Cui adde sez. 5^, 7 giugno 2001, n. 32697, ric. Sciannameo ed altri, RV. 219642, per la quale la mancata identificazione, da parte dell'autorità ricevente, della persona che propone la querela, rende l'atto invalido, ne' esso è successivamente sanato dalla irrituale e tardiva identificazione del querelante da parte del giudice, cui non compete tale attività), in altre, viene riconosciuta validità alla querela, proposta da persona non ritualmente identificata all'atto della sua presentazione, purché possa altrimenti stabilirsi la certa provenienza dell'atto (così sez. 4^, 21 novembre 2000, n. 70, ric. PM in proc. D'Antonio, RV. 218830, che ha ritenuto tale ultima condizione soddisfatta con la identificazione del proponente desunta dal certificato del pronto soccorso ospedaliere dal quale risultavano le generalità corrispondenti a quelle della querela in atti, anche se quest'ultima non conteneva l'annotazione dell'avvenuto deposito con l'identificazione dei soggetti che l'avevano presentata;
ed ancora sez. 2^, 2 giugno 1998, n. 3205, ric. P.M. in proc. Bianchi, RV 211183, secondo cui la mancata identificazione, da parte dell'autorità ricevente, del soggetto incaricato dalla persona offesa di depositare l'atto di querela, non determina alcuna invalidità dell'atto medesimo, sempre che questo sia sottoscritto dal querelante e la firma risulti autenticata nelle forme di legge). Tale è l'opinione di questo Collegio (del resto già precedentemente espressa: cfr. sez. 5^, 6.11.2000., dep.
1.3.2001 n. 8617 ric. Frezza, RV. 218160), atteso che l'avvenuta identificazione può esser desunta dalla intera sequenza logica e documentale in cui si snoda l'iter procedimentale (è peraltro da escludersi che l'autorità ricevente debba sempre attestare espressamente il ricevimento dell'atto, essendo tale dovere correlato al diritto del querelante di ottenere la Suddetta attestazione prevista dall'art. 107 disp. att. c.p.p. e non potendo perciò configurarsi un obbligo in tal senso anche in caso di mancata richiesta da parte dell'avente diritto). Nel caso in esame nessun dubbio risulta esser stato sollevato (neppure dall'imputato, neppure in questa sede) in ordine al fatto che la querelante fosse MB RI, sottoscrittrice dell'istanza di punizione.
Quanto alla tardiva dichiarazione di contumacia, essa non risulta aver cagionato concreto pregiudizio al ricorrente, ne' va dimenticato che l'omissione della formale dichiarazione di contumacia non integra, di per sè sola, alcuna nullità della sentenza, poiché una simile sanzione non è prevista dall'ordinamento processuale. Il sistema delle garanzie delineato dal codice di rito non si conforma infatti a criteri di mera formalità espressiva, ma a quelli del rispetto delle forme funzionali alla tutela delle varie espressioni del diritto di difesa. Ciò che conta è che il giudice abbia concretamente valutato, offrendone adeguata motivazione, l'assenza di un impedimento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato e che abbia manifestato la decisione di procedere oltre nel dibattimento, (cfr. sez. 5^ 11.7.2001, dep. 17.8.2001, ric. Cavaliere, RV. 219146).
Le residue censure sono inammissibili, perché generiche, atteso che,sia la richiesta non punibilità ex art. 599 comma 2^ c.p., sia la concessione della attenuante prevista al n. 2 dell'art. 62 c.p., appaiono del tutto prive di specificità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004