Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2004, n. 17662
CASS
Sentenza 5 marzo 2004

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In tema di formalità relative alla ricezione della querela, è da escludere che l'autorità ricevente debba sempre attestare espressamente il ricevimento dell'atto, essendo tale dovere correlato al diritto del querelante di ottenere la suddetta attestazione prevista dall'art. 107 disp. att. cod. proc. pen. e non potendo perciò configurarsi un obbligo in tal senso anche in caso di mancata richiesta da parte dell'avente diritto. Ne consegue che l'identificazione della persona che presenta l'atto di querela può essere desunta anche dalla sequenza in cui si snoda l'iter procedimentale. (Fattispecie nella quale, a fronte della mancata formale identificazione del querelante, nessun dubbio era stato sollevato, neppure dall'imputato, in ordine al fatto che questi fosse l'autore dell'istanza di punizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2004, n. 17662
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17662
    Data del deposito : 5 marzo 2004

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