Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2007, n. 5329
CASS
Sentenza 12 dicembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della legge penale debbono intendersi per "parti di arma" non solo quelle strettamente necessarie a rendere l'arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco. Fra le dette parti rientra quindi anche il caricatore, a nulla rilevando in contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva n. 477 del 1991 del Consiglio delle Comunità europee definisce "parti essenziali dell'arma", essendo detta definizione funzionale soltanto ai fini della classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (ovvero armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione e altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette a obblighi).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2007, n. 5329
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5329
    Data del deposito : 12 dicembre 2007

    Testo completo