Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
Ai fini della legge penale debbono intendersi per "parti di arma" non solo quelle strettamente necessarie a rendere l'arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco. Fra le dette parti rientra quindi anche il caricatore, a nulla rilevando in contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva n. 477 del 1991 del Consiglio delle Comunità europee definisce "parti essenziali dell'arma", essendo detta definizione funzionale soltanto ai fini della classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (ovvero armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione e altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette a obblighi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2007, n. 5329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5329 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento