Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2002, n. 41704
CASS
Sentenza 24 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Agli effetti della legge penale costituisce parte di arma non solo ogni parte strettamente necessaria a rendere l'arma stessa atta allo sparo, ma anche quella che contribuisce a rendere l'arma più pericolosa per volume di fuoco o rapidità di sparo, precisione di tiro e simili, ovvero più insidiosa, sempre che essa, pur avendo una sua autonomia funzionale, si presti a una ricomposizione con l'arma mediante un procedimento di facile e veloce effettuazione, di guisa che risultano penalmente irrilevanti solo le parti di mera rifinitura od ornamento, non aventi cioè riflesso alcuno, ne' diretto, ne' indiretto, sul funzionamento e/o sulla pericolosità dell'arma al momento della sua utilizzazione. (Nella specie è stata ritenuta parte di arma un silenziatore in quanto tale, indipendentemente dall'accertamento della sua riferibilità a un'arma specifica).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2002, n. 41704
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41704
    Data del deposito : 24 ottobre 2002

    Testo completo