Sentenza 24 ottobre 2002
Massime • 1
Agli effetti della legge penale costituisce parte di arma non solo ogni parte strettamente necessaria a rendere l'arma stessa atta allo sparo, ma anche quella che contribuisce a rendere l'arma più pericolosa per volume di fuoco o rapidità di sparo, precisione di tiro e simili, ovvero più insidiosa, sempre che essa, pur avendo una sua autonomia funzionale, si presti a una ricomposizione con l'arma mediante un procedimento di facile e veloce effettuazione, di guisa che risultano penalmente irrilevanti solo le parti di mera rifinitura od ornamento, non aventi cioè riflesso alcuno, ne' diretto, ne' indiretto, sul funzionamento e/o sulla pericolosità dell'arma al momento della sua utilizzazione. (Nella specie è stata ritenuta parte di arma un silenziatore in quanto tale, indipendentemente dall'accertamento della sua riferibilità a un'arma specifica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2002, n. 41704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41704 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 24/10/2002
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI Pietro - Consigliere - N. 819
3. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 033633/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TT RT N. IL 27/05/1963;
avverso SENTENZA del 09/07/2001 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco IADECOLA;
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Bruno REITANO, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
1. Con sentenza in data 9 luglio 2001 la Corte di appello di Firenze in parziale riforma di quella in data 15 novembre 2000 del (Tribunale di Siena - sezione distaccata di Poggibonsi - con la quale TT TO, imputato del reato di cui agli artt. 2 e 7 legge 2.10.1967 n. 895 (detenzione illegale di un riduttore di suono (silenziatore)
costituente parte di arma), era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e lire quattrocentomila di multa, riduceva la pena, previa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge 895/1967, a quella di mesi quattro di reclusione e lire trecentomila di multa, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
La corte territoriale, per quanto interessa in questa sede, affermava che il c.d. silenziatore deve considerarsi parte di arma in quanto, pur non essendo indispensabile per il funzionamento dell'arma, contribuisce a renderla più insidiosa dal momento che, assicurandone un uso "nascosto", rende difficilmente percepibile e individuabile l'azione di chi spara, in tal modo contribuendo a rendere più pericolosa la sua utilizzabilità.
2. Ricorre per Cassazione il TT, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p.), asserendo che, poiché non emergeva dagli atti, per non essere stato fatto alcun accertamento sul punto, che il silenziatore sequestrato all'imputato era concretamente riconducibile all'arma da sparo calibro 22 detenuta da costui, risultava manifestamente illogico affermare che detto oggetto poteva essere qualificato autonomamente come "parte di arma" in mancanza di un diretto riferimento a una specifica arma, essendo la sua capacità di accrescimento di insidia solo e unicamente potenziale, come tale non punibile, senza detta riferibilità in concreto.
3. Il ricorso è infondato.
Invero, questa Corte ha precisato (cfr., Sez. 6^, 16.12.1986, Melidani, Cass. pen. 1988, 356; Sez. 1^, 1.6.1987, Nardone, Giust. pen. 1988, I2^, 474, mass. 447) che per parte di arma deve intendersi non solo ogni parte strettamente necessaria a rendere l'arma stessa atta allo sparo, ma anche quella che contribuisce a rendere l'arma più pericolosa per volume di fuoco o rapidità di sparo, precisione di tiro e simili, ovvero più insidiosa, sempre che, pur avendo una sua autonomia funzionale, si presti a una ricomposizione con l'arma mediante un procedimento di facile e veloce effettuazione, di guisa che risultano penalmente irrilevanti solo le parti di mera rifinitura od ornamento, non aventi cioè riflesso alcuno, ne' diretto ne' indiretto, sul funzionamento e/o sulla pericolosità dell'arma al momento della sua utilizzazione.
La funzione pericolosa e insidiosa del silenziatore risulta inequivoca in quanto detto oggetto, avvitato all'estremità della canna di una pistola, determina la riduzione del rumore associato alla detonazione, mediante i suoi diaframmi interni che provvedono a disperdere, dopo lo sparo e mentre la pallottola attraversa il silenziatore, il flusso dei gas propellenti, di guisa che detto oggetto deve essere giuridicamente qualificato come parte di arma, prescindendosi dalla sua autonomia funzionale.
Infatti la ratio della normativa che sanziona penalmente anche la detenzione illegale di una parte di arma è quella di impedire l'utilizzazione della stessa non solo nella sua normale e semplice struttura funzionale, ma anche allorquando risulta potenziata per una sua utilizzazione maggiormente offensiva ovvero per la realizzazione di condotte più insidiose, sicché, per il suo rilievo penale, non è indispensabile che sia strutturalmente necessaria per il funzionamento dell'arma, essendo sufficiente che sia un accessorio idoneo, con le caratteristiche sopra indicate, al potenziamento della medesima.
Per le suesposte ragioni il gravame risulta infondato e, in quanto tale, deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2002