Sentenza 14 dicembre 2004
Massime • 1
Presupposto del reato di infedele patrocinio (art.380, comma primo, cod. pen.) è l'esercizio della difesa, rappresentanza ed assistenza davanti all'autorità giudiziaria, intese come oggetto del rapporto di partecipazione professionale e non come estrinsecazione effettiva di attività processuale, per cui ad integrare l'elemento oggettivo del delitto è sufficiente che l'esercente la professione forense si renda infedele ai doveri connessi alla accettazione dell'incarico di difendere taluno dinanzi all'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'attuale svolgimento di un'attività processuale e finanche dalla pendenza della lite, giacchè il pregiudizio in danno della parte può concretarsi nella dolosa astensione dalla doverosa attività processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2004, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2004 |
Testo completo
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Udienza pubblica
8 56/0 5 14 dicembre 2004
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
1728 N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REGISTRO
GENERALE
N. 6850/04 SEZIONE VI PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Luciano Deriu Presidente
1.Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
2.>>Massimo Dogliotti
->>
3.» Giorgio Colla
4. » Domenico Carcano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN MA, nato in [...] il 26 maggio
1946, contro la sentenza 1 dicembre 2003 della Corte d'appello di Catanzaro.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Domenico Carcano. Udito il pubblico ministero, in persona del dr. NI D'Angelo, sostituto
Procuratore generale, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Udito こ
il difensore della costituita parte civile, avv.to Nicola Rendace, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, altresì, il difensore di fiducia del Alessandro ricorrente, avv.to Gennard Cassiani, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. го
1
1.- CO TI propone ricorso contro la sentenza 1° dicembre 2003 con la quale la Corte d'appello di Catanzaro confermò la pronuncia del Tribunale di Paola che lo ebbe a dichiarare responsabile dei delitti di infedele patrocinio di cui agli artt. 380 e
381 c.p. e di diffamazione.
La Corte ha disatteso le censure poste a fondamento dell'appello proposto contro la sentenza di primo grado ed ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti operata dal
Tribunale.
Anzitutto, ha disatteso la censura c ontenuta n ei motivi a ggiunti con i quali fu dedotta la violazione del diritto di difesa per omessa notifica dei rinvii di udienza disposti in assenza dell'imputato e del suo difensore.La Corte precisò che i verbali di udienza rendevano evidente la regolarità dei rinvii e delle relative notificazioni.
Quanto al merito della vicenda, il giudice d'appello, condivisa la ricostruzione operata dal primo giudice, ha ritenuto corretto l'inquadramento giuridico delle condotte accertate nelle due distinte fattispecie incriminatici di cui agli articoli 380 e 381 c.p..
Gli atti processuali, ad avviso della Corte d'appello, dimostrano che CO
TI ha dapprima patrocinato gli eredi EL nel giudizio promosso dinanzi alla
Corte d'appello di Catanzaro dal Comune di Acquappesa avverso la sentenza del f
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Tribunale di Paola che aveva accolto la domanda attrice di usucapione di un fondo appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Acquappesa.
A seguito di annullamento della sentenza di primo grado, il giudizio veniva rimesso al Tribunale di Paola affinché fosse integrato il contraddittorio nei confronti del comune di Guardia Piemontese, in qualità di litisconsorte necessario, in quanto 2
comproprietario del fondo oggetto della controversia de qua .
Dopo la decisione della Corte d'appello 10 febbraio 1994 – 11 luglio 1994 gli eredi di NI EL definirono la controversia con la transazione 8 marzo 1995,
con la quale si conveniva che il Comune di Acquappesa alienava agli eredi il fondo in questione al prezzo di lire 90.000.000. Сво
2 Il Comune di Guardia Piemontese impugnava, dinanzi al Tribunale amministrativo della Regione Calabria, la delibera con la quale il comune di Acquappesa deliberava di prendere atto della transazione e di accettare la somma versata, facendosi rappresentare in giudizio dall'avvocato CO TI, con mandato conferito il 22 marzo 1996
dalla giunta comunale.
Quanto al possesso della documentazione relativa al giudizio promosso dagli eredi EL nei confronti del Comune di Acquappesa, come contestato nel capo di imputazione relativo al delitto di infedele patrocinio, la Corte territoriale precisa che è risultato che vi era stato un rapporto di collaborazione professionale tra l'avvocato
Iolanda EL e l'avvocato TI, interrotto bruscamente il 30 settembre 1995, quando l'avvocato TI cambiò la serratura della porta dello studio, nel cui interno rimasero custoditi numerosi fascicoli relativi alla attività professionale dell'avvocato
EL e, anche, in particolare, quelli relativi alla controversia tra la famiglia
EL e il Comune di Acquappesa.
Le risultanze istruttorie, secondo la Corte territoriale, dimostrano che, ancor prima di ricevere il 22 marzo 1996 formalmente il mandato dal Comune di Guardia
Piemontese, l'avvocato CO TI utilizzò la documentazione relativa alla controversia tra gli eredi EL ed il comune di Acquappesa e quanto era a sua
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conoscenza, nel redigere una serie di missive inoltrate, a decorrere dal novembre 1995, per denunciare irregolarità nella vicenda avente oggetto la controversia de qua e, in particolare, l'usucapione del terreno e del fabbricato insistente sullo stesso, allo scopo di кий ottenere l'annullamento della delibera di approvazione della transazione conclusa tra la parte assistita, dallo stesso assistita nel giudizio civile, ed il Comune di Acquapesa.
Condotta quest'ultima - precisa la Corte di merito riconducibile alla fattispecie incriminatrice di infedele patrocino prevista dall'art.380 c.p., osservando che la imprecisione contenuta nel capo di imputazione n. 1, relativa alla partecipazione dell'avvocato TI alla stesura dell'atto di transazione tra i EL d il Comune
di Acquappesa - già posta in risalto dal giudice di primo grado - non costituiva un mutamento del fatto oggetto della imputazione, in quanto l'imputato era stato posto in
3 condizione di difendersi dai fatti contenuti nelle risultanze istruttorie, dalle quali risultava la pacifica circostanza che l'avvocato TI non aveva partecipato alla
"stipula dell'atto di transazione".
Quanto al reato di cui all'art. 381 c.p., la Corte territoriale ha posto in risalto, dapprima, che la condotta vietata dalla norma incriminatrice è l'assunzione del patrocinio della parte portatrice di un interesse in reale conflitto con quello della parte
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ab origine patrocinata e, poi, che nella fattispecie concreta l'interesse in conflitto era tra gli eredi EL ed il Comune di Guardia Piemontese, riconosciuto dalla Corte
d'appello di Catanzaro litisconsorte necessario, in qualità di comproprietario con il
Comune di Acquappesa dei beni oggetto della controversia de qua.
- I difensori di CO TI deducono, con un primo motivo la 2.1.
violazione di legge relativa al diritto difesa. Si ripropone la questione oggetto di censura in appello rilevando che, con argomenti del tutto inadeguati, la Corte ha omesso di considerare che il rinvio disposto all'udienza del 14 giugno 2002, per legittimo
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impedimento del difensore, avrebbe dovuto essere notificato anche all'imputato assente.
La violazione configura, ad avviso del ricorrente, una nullità assoluta, in quanto l'imputato, per l'omesso avviso della data della nuova udienza, non è stato posto in f condizione di predisporre la sua linea difensiva.
2.2. Con un secondo motivo, deduce difetto di motivazione e violazione di legge processuale in relazione all'art. 546 lett. e) c.p.p..
Si rileva che la Corte avrebbe illegittimamente omesso di rinnovare l'istruttoria dibattimentale per assumere la deposizione dell'avvocato Alberto Montesani circa lo svolgimento di una concreta attività difensiva dell'avvocato TI, per conto dei
UN e della EL, nel giudizio promosso contro il Comune di Acquappesa. Il teste avrebbe potuto fornire elementi decisivi per la ricostruzione della vicenda.
Quanto al difetto di motivazione si deduce che la Corte avrebbe omesso di esaminare criticamente l'elemento della mancata partecipazione dell'avvocato TI all'atto di transazione stipulato da EL e UN con il comune di Acquappesa e
4 avrebbe dovuto esaminare ed illustrare con adeguata motivazione se un atto di transazione o, in ogni caso, un atto stragiudiziale possa integrare elemento costitutivo del delitto di cui all'art.380 c.p..
La Corte non avrebbe, poi, adeguatamente considerato la radicale trasformazione del fatto oggetto di contestazione avvenuta nel corso del giudizio di primo grado e non avrebbe accertato e, in ogni caso, reso adeguata motivazione in ordine alla effettiva attività difensiva svolta dall'avvocato TI nella controversia de qua ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato.
Anche in ordine al reato di cui al capo n.2, si contesta la necessità del consenso di
UN e di EL per assumere la difesa del comune di Guardia Piemontese, tenuto conto della mancanza di ogni attività difensiva nel giudizio civile relativo all preteso usucapione del fondo. Дай Infine, si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, formulata dalla difesa nel corso dell'udienza, della declaratoria di estinzione di tutti i reati per prescrizione.
2.3. CO TI, con ricorso presentato personalmente, reitera le censure di vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione ed illustra le ragioni poste a fondamento dal ricorso presentato dai suoi difensori.
Il ricorrente deduce che la Corte d'appello n on a vrebbe risposto a specifiche censure poste alla decisione di primo grado e, in particolare, alla circostanza che egli ebbe più volte a richiedere al Comune di Acquappesa la documentazione relativa alla transazione. Tale circostanza sarebbe del tutto in contrasto con l'affermazione secondo cui il ricorrente fosse in possesso degli atti in questione. Del resto, afferma il ricorrente, la parte offesa ha riferito di avere volutamente tenuto all'oscuro della transazione l'avvocato TI perché i rapporti si erano incrinati e non vi era più fiducia.Tale circostanza sarebbe in contrasto con i fatti oggetto di imputazione e ritenuti sussistenti dai giudici di merito.
Quanto agli elementi richiesti per la configurazione del reato di infedele patrocinio il ricorrente deduce che nella sentenza impugnata non si è tenuto conto della
5 concreta attività svolta e, in particolare, che il Comune di Guardia Piemontese non era stata parte nelle fasi precedenti del giudizio civile.
2.4.- Con motivi aggiunti presentati dal difensore di fiducia, avv.to Gennaro
Cassiani, si propongono ulteriori argomenti a fondamento della violazione dell'art. 603, comma 2, c.p.p. e del difetto di motivazione. Al riguardo, si rileva che l'odierno ricorrente aveva richiesto rituale rinnovazione della istruttoria dibattimentale per produrre documenti e per assumere in relazione ad essi la testimonianza dell'avv.
Alberto Montesani. La Corte di merito, nonostante la ritualità della richiesta e l'articolazione di specifiche circostanze sulle quali avrebbe dovuto essere escusso il teste, ha erroneamente respinto la richiesta istruttoria, ritenendola non necessaria in applicazione del primo comma dell'art.603 c.p.p. ed omettendo di motivare il diniego.
Con specifico riferimento al difetto di motivazione, si deduce che la mancata assunzione della prova ha determinato un profilo di illogicità della motivazione, posto che la omessa integrazione del quadro indiziario impediva di decidere allo stato degli atti. La carenza di prova su un elemento essenziale dei reati di infedele patrocino, ad avviso del ricorrente, avrebbe potuto essere scongiurata nel giudizio d'appello.
Tale è le sintesi ex art. 173, comma 1, disp.att. c.p.p. dei termini delle questioni poste. A
Considerato in diritto
1.- Il ricorso é inammissibile, in quanto, oltre che manifestamente infondato, non é diretto in realtà a censurare mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili, bensì a prospettare una diversa ricostruzione degli elementi posti in risalto dal giudice di merito e ad ottenere un inammissibile sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate.
2.- Il primo motivo è manifestamente infondato.
6 Il ricorrente ripropone la censura, sulla quale si è già espresso in termini chiari e giuridicamente corretti il giudice d'appello, di nullità della sentenza di primo grado per violazione delle norme processuali dirette a garantire la rappresentanza e la assistenza dell'imputato in dibattimento.
La Corte di merito ha escluso, previo accertamento dei fatti processuali oggetto della censura, che si sia verificata la dedotta nullità per omessa notifica del r invio disposto all'udienza del 14 giugno 2002 - celebrata con l'assistenza del difensore d'ufficio e in "assenza” dell'imputato, presente alla prima udienza dibattimentale - per impedimento del difensore di fiducia. A quest'ultimo, fu ritualmente notificato il verbale d'udienza in cui fu disposto il rinvio all'udienza dell'11 ottobre 2002. Mentre, il rinvio ad altra udienza in prosecuzione non comportava il dovere di notifica all'imputato, presente alla prima udienza e come tale da considerare “presente”, ex art. 420 quinquies, comma 2, c.p.p. anche alle udienze successive sempre che non ricorrano le circostanze, nel nostro caso insussistenti e non dedotte, di cui al precedente art.420 ter, comma 4, c.p.p.. La regolarità degli adempimenti prescritti per il rinvio "in prosecuzione" esclude la dedotta nullità. Peraltro, non ha fondamento giuridico il mancato avvertimento al difensore di ufficio, in presenza del quale fu disposto il rinvio, di comunicare il rinvio all'imputato ed al suo difensore di fiducia.
Inoltre, fu regolare il rinvio disposto l'11 ottobre 2002 alla presenza del difensore di fiducia “in prosecuzione” per l'udienza dell'8 novembre 2002 dal Tribunale e su cui D accordo delle parti;
udienza, quest'ultima, fu poi presente anche l'imputato.
3. Anche la dedotta violazione dell'art.603, comma 2, c.p.p. è manifestamente priva di fondamento giuridico.
La censura, anch'esso riferito e riferibile al difetto di motivazione, riguarda il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, sulla quale la Corte di merito si è pronunciata, oltre che espressamente, anche implicitamente, là dove ha riconfermato la completezza dell'istruzione dibattimentale già espletata in primo grado ed ha ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, non rivestendo le prove richieste il
7 carattere della “novità”, perché sopravvenute e scoperte dopo rispetto a quelle esistenti al momento della decisione di primo grado.
Sul punto, questa Corte - in linea con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite secondo cui la rinnovazione della istruzione nel giudizio di appello é istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. un., 24 gennaio 1996, n.2780,
Panigoni rv.203974) - si è espressa, con indirizzo oramai uniforme, nel senso che il giudice d'appello, allorché sia investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta di rinnovazione di istruttoria dibattimentale, é tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Mentre, nella ipotesi di rigetto, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità (Sez. V, 16 maggio 2000, Callegari, rv.217209).
Nel nostro caso, la Corte di merito, là dove ha respinto espressamente la richiesta di rinnovazione, si è attenuta al predetto principio di diritto ed ha ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, in tal modo escludendo che essa avesse ad oggetto prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.
Soltanto rispetto a tale evenienza, infatti, le parti hanno il diritto alla prova che riconoscono loro gli articoli 190 e 495 c.p p., mentre, fuori di tali ipotesi la mancata assunzione della prova non é mai censurabile in cassazione a norma dell'art.606 lett.
d) c.p.p., bensì solo ai sensi della lettera e) di tale ultimo articolo (Sez.V, 21 ottobre
1996, Bruzzise ed altri, rv. 207067).
- -La completezza del quadro probatorio descritto in narrativa e la rigorosa struttura argomentativa posta a fondamento del riconfermato giudizio di responsabilità
8 escludono la decisività delle prove richieste e, in tal modo anche la loro novità rispetto a quelle assunte nella istruzione compiuta in primo grado.
Le ulteriori deduzioni si configurano come mere contestazioni alle plausibili scelte di merito, correttamente giustificate nella sentenza di primo grado ed in quella d'appello, e,come tali, assolutamente non consentite in questa sede di legittimità.
4.- Manifestamente infondato il vizio di violazione di legge e quello di difetto di motivazione, peraltro articolato su censure non consentite in sede di legittimità, perché dirette a contestare il convincimento dei giudici di merito, giustificato da ampi riferimenti alle risultanze istruttorie e mediante argomenti, caratterizzati da coerenza e completezza.
La ipotesi ricostruttiva proposta con il ricorso è stata correttamente esclusa da entrambi i giudici di merito.
La Corte d'appello - come riportato in narrativa - ha esaminato le censure mosse alla sentenza di primo grado, operando un accurato esame delle risultanze processuali e riconfermando, mediante coerente iter argomentativo, le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado in ordine alla configurabilità delle due distinte ipotesi criminose, quella di infedele patrocinio, di cui all'art.380 c.p. e l'altra, di assunzione di patrocinio a favore di parte contraria a quella ab origine assistita nel giudizio civile, prevista nel successivo art.381 c.p..
La Corte di merito ha posto in risalto il complessivo quadro probatorio, come risultante dalla documentazione acquisita e dalle deposizione della teste EL, il cui racconto è apparso caratterizzato da assoluta linearità, chiarezza, precisione e coerenza;
quadro probatorio che ha consentito, sottolinea la sentenza impugnata, di verificare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado e di condividere le conclusioni raggiunte sotto il profilo storico.
Come noto, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per
9 verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali
(ex plurimis, Sez. un., 23 febbraio 2003, Petrella, rv. 226074).
Inoltre, al di là di un apparente riferimento ai contenuti della sentenza di appello, il ricorso non tien conto degli argomenti posti a fondamento della decisione, riproponendo ancora una volta e, a fronte di una complessiva e coerente rivalutazione dei fatti e di una corretta qualificazione degli stessi, le medesime contestazioni di merito mosse alla decisione di primo grado.
Sotto il profilo giuridico, va confermato il giudizio espresso dalla Corte territoriale della riconducibilità delle due distinte fattispecie concrete come riportate nella sentenza impugnata - al delitto di patrocinio infedele di cui all'art. 380 c. p. ed in quello di altre infedeltà del patrocinatore ex art. 381 c. p.: l'uno, configuratosi per il provato abusivo utilizzo, in attività defensionali in conflitto con l'interesse dei suoi originari rappresentati, di documenti dei quali l'odierno ricorrente aveva la disponibilità in ragione del precedente giudizio civile contro il Comune di Acquappesa;
l'altro, per avere, il predetto avvocato TI, assunto la difesa, nel giudizio amministrativo promosso per ottenere l'annullamento della delibera di ratifica dell'atto transattivo, Whis della parte avversaria e potatrice di interessi contrapposti, il Comune di Guardia
Piemontese, riconosciuto 1 itisconsorte necessario all'esito del giudizio d'appello n el quale CO TI era stato patrocinatore degli eredi EL.
Quanto al delitto di cui all'art.380 c.p., il giudice d'appello evoca un principio di diritto, condiviso da questo Collegio, per essere assolutamente conforme alla lettera della norma incriminatrice, secondo cui il presupposto del reato di infedele patrocinio di cui art.380,comma 1,c.p. é l'esercizio della difesa, rappresentanza ed assistenza davanti all'autorità giudiziaria, intese come oggetto del rapporto di partecipazione professionale e non come estrinsecazione effettiva di attività processuale, per cui ad integrare l'elemento oggettivo del delitto é sufficiente che l'esercente la professione forense si renda infedele ai doveri connessi alla accettazione dell'incarico di difendere taluno dinanzi all'autorità giudiziaria,
10 indipendentemente dall'attuale svolgimento di un'attività processuale e sinanco della pendenza della lite, giacché il pregiudizio in danno della parte può concretarsi nella dolosa astensione dalla doverosa attività processuale (Sez. VI, 19 novembre 1998, dep. Il 3 febbraio 1999, n.1410, Rosiello, r.v. 212636). Non è da revocare in dubbio che il delitto di patrocinio infedele, previsto dall'art.380 c.p., sia un reato a forma libera che si consuma attraverso qualsiasi azione od omissione idonea a produrre nocumento agli interessi della parte - rappresentata, assistita o difesa, in un attuale o in un precedente procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria e che costituisca, per il soggetto che la compie, una infedeltà ai doveri professionali.
In conclusione come già si è posto in risalto in narrativa - le risultanze istruttorie, secondo la Corte territoriale, dimostrano che, ancor prima di ricevere il 22 marzo 1996 formalmente il mandato dal Comune di Guardia Piemontese, l'avvocato CO
TI utilizzò la documentazione relativa alla controversia tra gli eredi EL ed . il comune di Ac quappesa e quanto era a sua conoscenza, nel redigere una serie di missive inoltrate, a decorrere dal novembre 1995, per denunciare irregolarità nella vicenda avente oggetto la controversia de qua e, in particolare, l'usucapione del terreno e del fabbricato insistente sullo stesso, allo scopo di ottenere l'annullamento della delibera di approvazione della transazione conclusa tra la parte assistita, dallo stesso assistita nel giudizio civile, ed il Comune di Acquappesa.
Quanto al reato di cui all'art. 381 c.p., la Corte territoriale ha, anche qui, ricostruito 2
correttamente, sotto il profilo logico fattuale e giuridico, 1 a condotta di CO
TI. Non è da revocare in dubbio che integri il reato de quo l'assunzione del patrocinio della parte portatrice di un interesse in reale conflitto con quello della parte ab origine patrocinata: rispetto agli eredi EL la parte in conflitto era il Comune di Guardia Piemontese, riconosciuto dalla Corte d'appello di Catanzaro litisconsorte necessario, in qualità di comproprietario con il Comune di Acquappesa dei beni oggetto della controversia de qua - e, poi, rappresentato nel giudizio amministrativo, connesso all'esito della predetta vicenda civile, dal medesimo difensore, che nel processo
11 d'appello aveva assunto il patrocinio della parte avversa, sottoscrivendo i relativi atti processuali.
4.1.-Del pari manifestamente infondata la censura relativa alla mancata considerazione della non partecipazione dell'avvocato TI alla definizione dell'atto transattivo con il Comune di Acquappesa.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente come si è già posto l'accento in narrativa -, per la Corte d'appello la condotta accertata nel corso del giudizio era, in ogni caso, riconducibile a lla fattispecie incriminatrice di infedele patrocino prevista dall'art.380 c.p., rilevando che l'imprecisione contenuta nel capo di imputazione n. 1, relativa alla partecipazione dell'avvocato TI alla stesura dell'atto di transazione tra i EL d il Comune di Acquappesa - già rilevata dal giudice di primo grado - non costituiva un mutamento del fatto oggetto della imputazione, in quanto l'imputato era stato posto in condizione di difendersi dai fatti contenuti nelle risultanze istruttorie, dalle quale era risultata la pacifica circostanza che l'avvocato TI non aveva partecipato alla❞stipula dell'atto di transazione".
"Quest'ultima precisazione - ictu oculi emergente nella sentenza impugnata
-
oltre ad escludere la dedotta modifica sostanziale del fatto, rendeva, nella coerente individuazione delle condotte di rilievo penale, priva di importanza la questione, della quale si fa cenno in ricorso, relativa al mancato esame della possibile configurazione del delitto di cui all'art.380 c.p. anche nella ipotesi di una pregressa partecipazione ad una attività stragiudiziale, quale la transazione.
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4.2. Parimenti manifestamente infondata, oltre che in fatto anche in diritto, la censura di omesso esame di questioni poste con l'atto di appello.
Senza evocare i principi di carattere generale oramai jus receptum in tema di motivazione per relationem della sentenza d'appello, nel nostro caso è da escludere che la Corte territoriale si sia sottratta all'obbligo imposto dall'art.597, comma 1, del codice di rito di decidere le questioni poste con l'atto di impugnazione e di rendere "concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto" posti a fondamento della propria la decisione.
12 Una analisi complessiva della sentenza di secondo grado rende evidente che il giudice d'appello ha disatteso con specifici e propri argomenti le censure mosse dall'appellante là dove le stesse presentavano profili nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati dal giudice di primo grado, mentre ha risposto implicitamente alle questioni relative alla ricostruzione in fatto, riproducendo pressoché analiticamente i medesimi argomenti valorizzati dal giudice di primo grado in ordine, oltre che alla "ratio decidendi", anche agli elementi di prova ed alla valutazione ad essi data.
Non può, dunque, che essere riaffermato il principio di diritto per il quale non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, segua le grandi linee del discorso del primo giudice.
Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione
(ex plurimis, Sez. III, 14 febbraio 1994, Scanzi, rv. 197497).
5.- L'ultima censura relativa alla mancata pronuncia di estinzione dei reati per prescrizione, oltre che estremamente generica, è manifestamente infondata.
Si è in presenza, infatti, di delitti unificati nel vincolo della continuazione e per ciascuno dei quali è previsto il termine quinquennale di prescrizione ex art. 157 c.p..
Dunque, a norma dell'art. 158, comma 1, il termine quinquennale di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione che nel nostro caso è il 4 giugno 1996, giorno in cui risulta commesso il delitto di diffamazione.
Tenuto conto delle interruzione ex art. 160 c.p. per i delitti, come unificati nel vincolo della continuazione, il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi scadeva il
4 dicembre 2003 e, dunque, dopo l'1 dicembre 2003, giorno di pronuncia della sentenza di appello.
13 Indipendentemente dal principio di diritto per il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e p reclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c. p. p.( Sez.un. 22 novembre
2000, De Luca, rv. 217266), la prescrizione dei reati non si è tuttora verificata.
Come noto (Sez. un. 28 novembre 2001, Cremonese, rv. 220509), va computato, ai fini della scadenza del termine, il tempo delle sospensioni del dibattimento per legittimo impedimento disposte nel giudizio di primo e di secondo grado come verificate dal giudice d'appello nella scheda allegata alla copertina del fascicolo - nonché dell'ulteriore rinvio richiesto ed ottenuto, sempre per legittimo impedimento, nel presente giudizio di legittimità a ll'udienza del 21 o ttobre 2004. In tal modo, il termine de quo scade in epoca successiva alla pronuncia di questa Corte.
6.- La manifesta infondatezza delle censure proposte, peraltro in parte ripetitive e
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delle stesse questioni correttamente risolte dalla Corte d'appello e dirette in realtà ad
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ottenere anche in questa sede un riesame di merito in ordine alla ricostruzione del fatto storico, rende inammissibile il ricorso. A norma dell'art.616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1000, in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno
2000, n.186.
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Inoltre, il ricorrente va condannato a rifondere alle parti civili costituite le spese sostenute nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2000,00 ( duemila), oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Dichiara i nammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a 1 p agamento delle spese processuali ed a quello della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
Condanna, altresì, il ricorrente a rifondere alle parti civili le spese sostenute nella
14 presente fase, liquidate in complessivi euro 2000,00 (duemila), oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2004
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luciano Derių Domenico Carcano unciandQuin
IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalla
Suce Depositato in Cancelleria
18 GEN. 2085
CANCELLIERE C1 SUPER
Selli
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