Sentenza 23 maggio 2013
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 51 cod. pen., qualora l'articolo contenga una critica formulata con modalità proprie della satira, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo.
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L'allegoria è quella figura retorica "per la quale si affida a una scrittura (o in genere a un contesto, orale o figurativo) un senso riposto e allusivo, diverso da quello che è il contenuto logico/letterale delle parole: diversamente dalla metafora, la quale consiste in una parola, o tutt'al più in una frase, trasferita dal concetto a cui solitamente e propriamente si applica ad altro che abbia qualche somiglianza col primo, l'allegoria è il racconto di una azione che dev'essere interpretata diversamente dal suo significato apparente. Vale evidenziare che la metafora opera per similitudine, l'allegoria per connessione connotativa, che a volte si esprime anche "a contrario". Sotto il …
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La massima L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", soltanto quando queste presentano una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne", di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede "non tipica" debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non è a tal fine sufficiente né la comunanza di argomento, né la natura politica del …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: non c'è diritto di satira se l'obiettivo è solo aggredire la sfera morale altruiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e satira politica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente nella condotta di un soggetto, destinatario di uno sfratto, che nel corso di una manifestazione pubblica contro le politiche abitative comunali aveva definito il sindaco della città "bruttocesso", …
Leggi di più… - 4. Quali sono i limiti della satira?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2013, n. 37706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37706 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 23/05/2013
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO AO Antonio - Consigliere - N. 1631
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 36245/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA CO N. IL 28/11/1960;
nei confronti di:
RU AO N. IL 20/12/1947;
avverso la sentenza n. 1518/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 28/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;
per la parte civile è presente l'avv. Camporeale Lucia, in sostituzione dell'avv. Alberto Kostoris, che chiede l'accoglimento del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese;
per l'imputato è presente l'avv. Fornasaro Piero, che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 febbraio 2012, la Corte d'appello di Trieste, riformando la sentenza del Tribunale di Trieste del 31 marzo 2008, assolveva RU AO dal delitto di diffamazione aggravata dal mezzo stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato non veritiero, perché, nella sua qualità di giornalista, offendeva l'onore e la reputazione di AN BA, assessore ai lavori pubblici e coordinatore grandi eventi del Comune di Trieste, per un articolo comparso sul numero del 29 ottobre 2006 del quotidiano "Il Piccolo", avente il titolo "I segatori di panchine" e la locandina "Barboni e politica". Nel testo del pezzo erano riportate una serie di espressioni ritenute diffamatorie, tra le quali le seguenti: "Che Dio li stramaledica, e stramaledica anche quelli che tacciono di fronte a una porcheria simile, parlo delle panchine di Piazza Venezia, segate dal comune di Trieste per impedire a quattro innocui NI di riposarci ogni tanto"; "Ci avevo anche riso su, avevo pensato tra me la mama dei mona xe sempre incinta"; "e ora ero lì, come un ebete, davanti a un vandalismo vigliacco e indecente contrario ai valori cristiani e anche a quelli della Civitas"; "Sento che l'assessore competente assume tutte le responsabilità di questo atto gagliardo"; "i vecchietti non stavano bene, andavano tolti di mezzo. Leveranno i pescatori perché puzzano. Poi leveremo i cantieri della lanterna perché non compatibili con gli yacht. Poi magari i camion dei turchi, le motovedette e i piloti. Faremo un po' alla volta pulizia etnica".
La Corte territoriale riteneva sussistente la scriminante del diritto di critica, come desunto dal titolo della rubrica "Barboni e politica" e dal contenuto dell'articolo, riguardante l'esercizio delle funzioni pubbliche senza discriminazioni o emarginazioni e riteneva cha tale diritto fosse stato manifestato con espressioni strettamente collegate al dissenso per le scelte politiche ed amministrative adottate dalla giunta e dall'assessore in carica, senza mai tradursi in una gratuita ed immotivata aggressione personale del soggetto passivo.
2. Contro la sentenza di appello insorge la parte civile, proponendo ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, per erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 51 c.p., poiché, pur riconoscendosi che astrattamente l'articolo in questione potesse rientrare nell'ambito di operatività dell'esimente del diritto di critica, nel caso di specie doveva ritenersi superato il limite della continenza. A giudizio del ricorrente l'accusa di essere un "mona" e di voler mettere in atto una "pulizia etnica" deve ritenersi un superamento del confine del diritto di critica, per arrivare ad integrare la logica sottesa ad una aggressione;
soprattutto la seconda espressione, nella società moderna, assume una oggettiva capacità offensiva e diffamatoria, tanto più grave se mossa nei confronti di un amministratore, il quale dovrebbe svolgere la sua funzione nel rispetto dei principi democratici del nostro ordinamento.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.606 c.p.p., lett. D, per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del senso e del contesto dell'articolo, perché la Corte territoriale esordisce affermando che senza dubbio l'intenzione del giornalista è quella di criticare le scelte urbanistiche degli amministratori in carica della città di Trieste;
tale premessa doveva invece costituire l'esito del ragionamento. Basta notare che la frase dialettale "la mama dei mona xe sempre incinta" si trova all'inizio dell'articolo ed il riferimento ai lavori pubblici solo a metà del testo, il che dimostra l'intenzione di un attacco offensivo e denigratorio nei confronti del BA, desumibile anche dall'accusa di vandalismo vigliacco indecente e di voler fare pulizia etnica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Occorre innanzi tutto contestualizzare le espressioni usate dal RU, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata: l'imputato esprime la propria opinione sul tema delle panchine segate, già riportata da numerosi organi di stampa nei giorni precedenti, che lo stesso assessore aveva rivendicato come misura rivolta ad allontanare da piazza Venezia i "NI". A fronte di tale iniziativa, che aveva causato dissenso e contrarietà in parte della cittadinanza, critica fortemente l'iniziativa, giudicata vile e sciocca (così va intesa la frase dialettale richiamata sulla figliolanza dei "mona", anche con l'uso di ironia (laddove parla di un "coraggio da leoni", a proposito dell'assunzione di responsabilità dell'assessore, rispetto a dei "poveracci", che certamente non potevano interloquire con la pubblica amministrazione).
2. In punto di diritto va premesso che la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010 - dep. 27/01/2011, Belotti, Rv. 249708); l'esercizio del diritto in parola consente l'utilizzo di espressioni forti ed anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l'attenzione di chi ascolta. In via generale, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati nell'individuare i requisiti caratterizzanti nell'interesse sociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato e in tale ottica ha evocato il parametro della attualità della notizia: nel senso cioè che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva detta altrui reputazione è vista nell'interesse generale alla conoscenza del fatto ossia nella attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, nel campo della formazione culturale e scientifica (tra le ultime, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789. 2.1 Con riferimento specifico al diritto di critica politica, però, si osserva che il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 - dep. 10/02/2011, Simeone e altri, Rv. 249239). Tale affermazione trova eco in una recente decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (sez. 2, sentenza del 27 novembre 2012, Mengi v. Turkey), che distingue tra "giudizi di fatto" e di "valore", laddove mentre l'esistenza del fatto può essere soggetta a prova, il giudizio di valore non può esserlo, poiché la richiesta di dimostrare la verità di un giudizio di valore determina un evidente effetto dissuasivo sulla libertà di informare.
2.2 Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 - dep. 07/03/2011, Morelli, Rv. 250218; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Uccellobruno, Rv. 219998). Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004 - dep. 25/01/2005, Scalfari, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rocchini, Rv. 231764).
2.3 Va poi tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Tortoioli, Rv. 237260): ciò vale a dire che il livello e l'intensità, pur notevoli delle censure indirizzate a mò di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poiché nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, Ferrara, Rv. 232125).
Di conseguenza quanto maggiore è il potere esercitato, maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Iannuzzi, Rv. 236362, che ha fatto applicazione del principio con riferimento al giudizio sull'operato di un pubblico ministero, definito "sprovveduto" ed "incauto", in quanto la figura istituzionale del criticato - magistrato designato alla trattazione dibattimentale ed al coordinamento di indagini di grande rilievo sociale e criminale - rendeva legittima la critica giornalistica).
3. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei principi enunciati da questa Corte in materia di critica politica.
Nella concreta fattispecie non si è trattato di gratuita aggressione alla persona del querelante, ma di forte critica, perché "le espressioni usate nell'articolo, pur nella loro asprezza ed irriverenza, sono tutte strettamente connesse alla critica riguardante le scelte politiche dell'assessore e della giunta comunale" (così la sentenza di appello).
Le censure del ricorrente attengono entrambe al requisito della continenza dello scritto del RU, sia sotto il profilo sostanziale, della violazione di legge penale, con riferimento all'art. 51 cod. pen., sia sotto il profilo motivazionale. Orbene, come è stato acutamente osservato da questa Corte in una recente decisione (Sez. 5, n. 3356 del 27/10/2010 - dep. 31/01/2011, Maddalena, in motivazione) "continenza significa proporzione, misura e non continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata della polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati". Tale considerazione è tanto più valida, allorché il giornalista ricorra ad argomenti ironici o satirici, come nel caso oggetto della decisione richiamata (nel quale il giornalista si riferiva ad un magistrato con l'appellativo di "dottor Maleficus", considerato espressione di una critica ironica e divertita verso il pensiero della categoria di cui lo stesso era esponente); si pensi anche alla vignetta satirica, tutelata non solo quale libera manifestazione di pensiero, ma quale espressione culturale ed artistica, in quanto opera una rappresentazione intuitivamente simbolica che propone quale metafora caricaturale. Anche lo scritto satirico, al pari della vignetta, mira all'ironia sino al sarcasmo e comunque all'irrisione di chi esercita un pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti;
nell'apprezzare il requisito della continenza, allora, il giudice deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione. Il limite insuperabile, anche in tal caso, è quello del rispetto dei valori fondamentali, allorché la persona pubblica, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, sia esposta al disprezzo (Sez. 5, n. 13563 del 20/10/1998, Senesi, Rv. 212994).
4. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello di Venezia sono pienamente condivisibili, poiché la critica è stata formulata con modalità che sono proprie della satira, cioè di una espressione della libertà di manifestazione del pensiero, di origine letteraria, che, con la sua ironia, il suo intento scherzoso (animus iocandi), la sua sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, rientra - secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale e culturale - nella scriminante dell'esercizio di un diritto, ex art. 21 Cost. e art. 51 c.p.. 5. In definitiva il ricorso della parte civile è infondato e la sentenza della Corte di appello di Venezia dev'essere confermata. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che l'ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2013