Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 2
A norma dell'art. 1424 cod. civ. concernente la conversione del negozio nullo, l'identità dei requisiti di sostanza e di forma tra negozio nullo e quello nel quale lo si voglia convertire non esaurisce i requisiti in presenza dei quali la conversione può essere attuata, essendo necessario anche che risulti la manifestazione di volontà delle parti propria del negozio diverso. Ad un tal fine, tuttavia, non occorre l'accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il contratto trasformato per effetto della conversione, poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, esclusa per definizione dall'art. 1424 cod. civ.. Ciò che occorre è, invece, la considerazione dell'intento pratico perseguito, cosicché il contratto nullo può convertirsi in un altro contratto i cui effetti realizzino in tutto o in parte quell'intento.
Nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione è censurabile la determinazione dei criteri generali ed astratti che il giudice enuncia per distinguere uno schema contrattuale da un altro o per individuare i caratteri di un istituto giuridico, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata, la valutazione che ha indotto il giudice del merito della causa a ricomprendere nello schema contrattuale o nell'istituto il rapporto o i fatti controversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2002, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME EL POP2912/ 02 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPLEMA ASSAZIONE Oggetto вазіоне SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 3458/00 Dott. Michele VARRONE Consigliere Cro 6805 n. Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 790 Dott. Gianfranco - Rel. Consigliere MANZO Ud. 05/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere-Dott. Maria Margherita CHIARINI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 3.10 SENTE NZA 27 sul ricorso proposto da: CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ALICENTRO 5 SRL (già RBM SRL), in persona del legale Richiesta copia studio rappresentante pro tempore Dott. Stefano Berardo, dal Sig. Fl per diritti € 310 # 27 FEB. 2002 elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA VITE 7, IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato PIERO D'AMELIO, che la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE difende, giusta procura speciale per Notar Enrico UFFICIO COPIE Richiesta Bellezza di Milano del 07/02/00 rep. copia studio n. 23530; 95. dal Sig. per diritti € 3.10 ricorrente i 27 FEB. 2002
contro
IL CANCELLIERE GECO SNC, con sede in Valmontone, in persona degli ! CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE_ UFFICIO COPIE amministratori Sigg.ri Alessandro Stacchi e Costantino Richiesta copia studio. 2001 Papandotonakis, elettivamente domiciliata in ROMA VIA idal Sig. N per diritti €3.10 - GERMANICO 197, 867 presso lo studio dell'avvocato MAURO 57 FEB 2002 IL CANCELLIERE -1- MEZZETTI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 21030/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/10/99 (R.G. 6062/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del I e II motivo di ricorso e l'accoglimento del III e IV. -2- 브 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30 dicembre 1997, la GE.CO S.n.c. chiedeva al Pretore di Roma di dichiarare la nullità del contratto di affitto di azienda concluso il 20 dicembre 1992 tra essa istante e la S.r.l. RBM, con conversione dello stesso, a norma dell'art. 1414 c.c., in contratto di locazione di immobile ad uso diverso, regolato dalla legge n. 392 del accertandone la scadenza per la data del 20 ottobre 2004, e con 1978, conseguente declaratoria di nullità della clausola penale per ritardata consegna. La società ricorrente esponeva in particolare che con il citato quale affitto di contratto la soc. RBM aveva preteso di denominare azienda la cessione in godimento di un locale allo stato grezzo e non ancora ultimato e privo di qualsiasi attrezzatura o impianto, mancante delle necessarie autorizzazioni amministrative e dove mai era stata esercitata alcuna attività. Da ciò la nullità a norma dell'art. 1418 c.c. e la sua conversione, ai sensi dell'art. 1424 c.c. in contratto di locazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978. La RBM S.r.l. si costituiva, opponendosi all'accoglimento della domanda per essere il contratto di affitto di azienda valido;
in via riconvenzionale chiedeva il pagamento dei canoni e delle spese scaduti e la riconsegna dell'azienda. Deduceva in particolare: che era proprietaria di un 4 complesso aziendale per lo svolgimento di attività commerciali e di servizi, 3 ubicato in Roma, costituente nel suo insieme il Centro Commerciale denominato "La Romanina” del quale facevano parte 130 aziende;
che 3 r 1 33 alla scadenza del contratto di affitto d'azienda aveva inviato alla GE.CO S.n.c. regolare disdetta per la data di scadenza contrattualmente prevista dopo cinque anni di durata del rapporto;
che la Società GE.CO non aveva ottemperato all'obbligo previsto di mantenere l'azienda sempre attiva ed operante, anche perché il Comune di Roma ne aveva disposto la chiusura essendo venuta meno, in conseguenza della cessazione del contratto, l'autorizzazione amministrativa alla gestione della attività di ristorazione a suo tempo concessa;
che la Società GE.CO. si era resa morosa nel pagamento dei canoni e delle quote dovute per il funzionamento del Centro. Il Pretore, con sentenza del 28 gennaio 1999, rigettava le domande proposte dalla GE.CO S.n.c. e, in accoglimento della domanda t riconvenzionale proposta dalla Soc. REM, la condannava alla restituzione della azienda ed al pagamento della somma di lire 133.993.077, compensando le spese di lite. La Società GECO proponeva appello, chiedendo che, in riforma della appellata sentenza, fossero accolte le proprie domande e rigettata la domanda riconvenzionale. Costituitasi, la Soc. REM chiedeva il rigetto dell'appello e l'aggiornamento delle somme dovute per risarcimento danni da ritardata consegna. Il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, riteneva che il contratto di affitto d'azienda era nullo per mancanza dell'oggetto. Riteneva, altresì, che ricorrevano, a norma dell'art. 1424 c.c., E tutti i requisiti di sostanza e forma, nonché quello della volontà delle parti, per la conversione in contratto di locazione d'immobili per "uso diverso", 4 r į t ai sensi della legge n. 392 del 1978, con scadenza alla data del 20 ottobre 2004. Avverso questa sentenza la LI 5 S.r.l., succeduta nel rapporto controverso alla RBM S.r.l., propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La Geco S.n.c. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2555 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo quanto esposto, il Tribunale, pur partendo da presupposti corretti - consegna all'affittuaria dei locali, mettendola in grado di usufruire dei servizi dell'intero centro commerciale, quali insegne, attività pubblicitaria e tutti i servizi logistici aveva fatto errata applicazione dell'art. 2555 c.c. ritenendo che tali beni immateriali non consentissero di ravvisare l'esistenza di un'azienda. L'erronea applicazione consisteva in particolare in ciò, che non era stata valutata la qualità essenziale dei beni trasferiti e cioè la loro destinazione comune e univoca finalizzata all'esercizio del commercio ed era stata attribuita rilevanza giuridica all'elemento della disponibilità dell'immobile, elemento invece del tutto irrilevante e inutile nell'economia dell'unitario complesso affittato laddove svincolato dagli altri. Più specificamente, la società ricorrente ha dedotto: a) che la violazione di legge si manifestava anche in ciò, che si era - considerato non esistente alcun avviamento commerciale, ritenendo in tal modo l'avviamento determinante per la definizione stessa del 5 r i concetto d'azienda, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'avviamento non è un elemento dell'azienda ma una sua qualità non essenziale per la sua esistenza;
b) che il Tribunale aveva contraddittoriamente ritenuto che l'attitudine produttiva dei beni che costituivano l'azienda non sarebbe stata “attuale” ma solo potenziale>>; c) che la sentenza impugnata non aveva tenuto in conto l'inserimento nell'organizzazione aziendale e nel complesso produttivo unitario;
d) che la violazione di legge consisteva anche nel non aver ritenuto rilevante l'esistenza nel caso di specie in capo all'LI, sin dall'inizio del rapporto di affitto d'azienda, ed anche precedentemente, del complesso di tutte le licenze commerciali necessarie per lo svolgimento di tutte le attività previste all'interno del centro, in presenza delle quali solo (era) stato possibile iniziare l'attività imprenditoriale in questione e conseguentemente definire il bene concesso in godimento alla GE.CO, così come tutti gli altri dati in gestione agli altri 130 operatori del centro, indubitabilmente quale azienda e non semplicemente quale immobile con pertinenze>>. La sentenza impugnata era comunque affetta dal vizio di motivazione, poiché a fronte del riconoscimento effettuato circa la sussistenza degli elementi tipici dell'azienda, non era stata fornita alcuna motivazione negativa successivamente effettuata in ordine all'idoneità dei medesimi a costituire l'universitas definita dall'art. 2555 c.c. Il motivo è privo di fondamento. Il Tribunale di Roma ha ritenuto essere nullo il contratto di affitto d'azienda concluso tra le parti non ravvisandosi un'azienda nei beni 6 1 conferiti in godimento. Con il motivo sopra riassunto, la ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando in sostanza, pur se con pluralità di argomentazioni, che il Tribunale aveva errato nel negare che i beni conferiti in godimento alla GE.CO S.n.c. consistessero in un'azienda. E' opportuno premettere che in sede di legittimità è censurabile la determinazione dei criteri generali ed astratti che il giudice enuncia per distinguere uno schema contrattuale da un altro o per individuare i caratteri di un istituto giuridico, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata, la valutazione che ha indotto il giudice del merito della causa a ricomprendere nello schema contrattuale o nell'istituto il rapporto o i fatti controversi (v. - per es. Cass. 16 gennaio 1996, n. 326). Il Tribunale, nel tracciare il criterio generale, in relazione al quale valutare poi le risultanze di causa, ha definito l'azienda un insieme di elementi costituenti un complesso organico unitariamente considerato che dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa che mantenga una sua potenzialità produttiva>>. Ha poi ulteriormente precisato che la differenza tra locazione d'immobile con pertinenze ed affitto d'azienda consiste nel fatto che, nella prima ipotesi, l'immobile concesso in godimento viene considerato specificamente, nell'economia del contratto, come l'oggetto principale della stipulazione...con funzione prevalentemente assorbente rispetto agli altri elementi...Nell'affitto d'azienda invece l'immobile non viene considerato nella sua individualità : giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi di beni mobili e 7 r immobili, legati tra loro per il conseguimento di un determinato fine produttivo>>. Per quanto in modo sintetico, sono individuati in modo corretto i caratteri dell'azienda, quali definiti dall'art. 2055 c.c. e quali rilevanti per l'affitto d'azienda comprendente un immobile (per quest'ultimo profilo v. Cass. 9 marzo 1995, n. 8388), cosicché nell'enunciazione da parte del Tribunale non si rileva alcuna violazione della norma indicata. Gli argomenti che vengono poi utilizzati nella sentenza impugnata per escludere che nel caso di specie i beni dati in godimento consistano nel loro complesso in un'azienda possono così sintetizzarsi. Per quanto concerne il profilo amministrativo>> attinente all'azienda, il Tribunale 土 ha affermato che solo il 6 ottobre 1994, e cioè a distanza di due anni dalla conclusione del contratto tra le parti, il Comune aveva rilasciato alla società RBM la licenza d'esercizio per i locali ceduti in godimento, tanto che in precedenza la società GE.CO. si era vista applicare una sanzione per la mancanza della licenza d'esercizio; che solamente il 17 dicembre 1996, era stata volturata alla società GE.CO la licenza d'esercizio, già concessa alla RBM il 6 ottobre 1994; che l'autorizzazione sanitaria era stata ottenuta solamente nel maggio 1993. I giudici di merito hanno poi rilevato che né nell'immobile concesso alla società GE.CO né nelle altre aziende facenti parte del Centro commerciale la Romanina vi era mai stata attività imprenditoriale;
che alla Società GE.CO erano stati consegnati locali allo stato grezzo e non ultimati;
che le parti ed i servizi ad uso comune del c.d. Centro commerciale erano costituiti da impianti di scarico delle acque, 8 M 1 insegne del centro, impianti antincendio comuni, raccolta rifiuti, manutenzione delle parti comuni e sorveglianza e che tali impianti e servizi, gestiti indirettamente dall'affittante, venivano pagati a parte secondo quote millesimali prestablite >>. Sulla base di queste circostanze in fatto, i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione che tali beni materiali e immateriali non consentono di ravvisare l'esistenza di un'azienda, intesa, come si è detto, come complesso di beni organizzato ed idoneo per l'attività voluta e considerata dalle parti di ristorante>>. Le affermazioni sopra riportate escludono che possa ritenersi la violazione dell'art. 2055 c.c. o la violazione di principi attinenti al concetto giuridico implicato, in quanto risulta evidente che la sentenza impugnata, muovendo da principi corretti in diritto ha effettuato un accertamento di fatto, pervenendo alla conclusione che gli elementi evidenziati nella causa non erano tali da far considerare sussistente una azienda. Anche gli ulteriori specifici profili svolti nel motivo sono infondati. Per quanto riguarda le deduzioni riassunte sotto le lett. a) e b), sembra sufficiente osservare che il Tribunale, in risposta ad una deduzione della parte appellata che sosteneva l'esistenza dell'azienda malgrado la mancanza dell'avviamento, essendo sufficiente la potenziale produttività, ha affermato, non che l'avviamento fosse parte integrante dell'azienda, ma che l'azienda in questione non era neppure potenzialmente produttiva>>, specificando poi che si era confusa la attuale idoneità alla produttività, con la possibile, ma eventuale e futura potenzialità alla produttività>>: 9 r 1 affermazione questa del tutto priva di rilevanza causale sulla decisione, se si considera che il Tribunale ha negato l'esistenza dell'azienda e che, come affermato dalla stessa ricorrente, l'avviamento non è una componente dell'azienda ma una sua qualità. Per quanto concerne la deduzione sub c), nella sentenza impugnata, come sopra si è riportato si sono considerati anche l'inserimento nel Centro commerciale e i beni materiali e immateriali messi a disposizione degli operatori, escludendo però, con valutazione non sindacabile in questa sede, che ciò potesse consentire di ravvisare la concessione in godimento dell'azienda. Relativamente poi alle doglianze riportate sotto la lett. d), i profili attinenti alle licenze sono stati considerati dalla sentenza impugnata, che però ha ritenuto non essere vero 2 che al momento del contratto fossero presenti tutte le prescritte autorizzazioni, specificando inoltre, come sopra si è riportato, a quali date erano state rilasciate le licenze d'esercizio. Quanto al controllo della motivazione, il processo logico seguito nella sentenza è lineare, dà adeguato conto dei vari profili e lascia chiaramente intendere la ratio decidendi. Per converso, le censure svolte dalla ricorrente appaiono rivolte non a censurare la base del convincimento del giudice di merito, ma, inammissibilmente in questa sede, il convincimento stesso, tramite una rilettura del materiale di causa.
2. Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge n. 287 del 1971 e del D.M. n. 375 del 1988. Il Tribunale aveva accolto le eccezioni della GE.CO S.n.c., ritenendo accertato il ritardo con cui la RBM S.r.l. avrebbe messo a disposizione le 1 010 П autorizzazioni commerciali per l'esercizio dell'attività. A tale errata conclusione i giudici di merito erano pervenuti operando un'erronea valutazione delle norme di legge che regolano il rilascio e la cosiddetta volturazione delle autorizzazioni commerciali. La GE.CO S.n.c. aveva infatti svolto la propria attività in forza della autorizzazione di cui era titolare la RBM S.r.l. Ciò era dimostrato dall'esistenza del nulla osta regionale e dall'ordinanza sindacale in atti e dalla circostanza che allorché il contratto di affitto era venuto meno il Comune aveva ingiunto all'affittuaria di cessare l'attività. Inoltre, il Tribunale non aveva spiegato in virtù di quale titolo l'azienda condotta dalla GE.CO S.n.c. sarebbe rimasta attiva per tutta la vigenza del contratto, visto che pacificamente la stessa non era mai stata titolare di alcuna propria autonoma autorizzazione amministrativa. In conclusione, secondo la ricorrente, la RBM S.r.l. era autorizzata a svolgere l'attività per la quale era stata data in affitto l'azienda sin dal 14 ottobre 1992. La GE.CO S.n.c.poi a seguito della concessione temporanea rilasciatale con il contratti d'affitto era l'unico soggetto che aveva titolo per richiedere l'intestazione temporanea del titolo autorizzativi>>. Anche questo motivo è infondato. L'art. 49 del Decreto Ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 recante Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio>> al comma 1 riportato nel ricorso dispone che il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per trasferimento atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il 11 r ? dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio>>. Per quanto riguarda la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi>>) nel ricorso non è neppure specificato quale sarebbe la disposizione violata. Probabilmente si tratta dell'art. 7 che, con formula analoga a quella dell'art. 49 richiamato, nell'autorizzazione per esercizi di disciplina il subingresso somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Ciò premesso non si riscontra alcuna violazione o falsa applicazione delle norme indicate, in quanto il Tribunale ha accertato in fatto che solo il 6 ottobre 1994 il Comune di Roma ebbe a rilasciare alla società RBM la licenza di esercizio per i locali ceduti in godimento alla società GE.CO. A questo accertamento la ricorrente oppone che il Tribunale sarebbe incorso nell'errore di diritto...di considerare autorizzata l'attività di somministrazione solo a seguito del titolo rilasciato in data 6.10.1994 alla RBM>>. E, infatti, dal Nulla osta regionale e dall'ordinanza sindacale del 14 ottobre 1992 (titoli autorizzativi all'avvio di tutte le attività in esso specificate) risultava che le autorizzazioni amministrative già esistevano. In particolare nell'ordinanza sindacale del 14 ottobre 1992, era espressamente indicata anche l'azienda in questione, laddove a pag. 8 era specificamente autorizzata l'attività di somministrazione su una superficie di 223 mq. nei locali contrassegnati con i numeri 129/d e 138, che sono esattamente quelli ove è inserita l'azienda affittata>>; cosicché dalla data indicata la RBM era 12 r i autorizzata a svolgere tale attività, senza necessità di alcun titolo. Il documento autorizzativi del 6 ottobre 1994 era stato prodotto dall'autorità amministrazione comunale per autonoma iniziativa, rispondendo a proprie esigenze interne>> di rilascio di titoli autonomi. Gli argomenti indicati sono già stati proposti dinanzi al Tribunale che li ha rigettati, poiché: il nulla osta regionale del 19 dicembre 1989 altro non era altro che la necessaria preventiva autorizzazione da parte della Regione per l'apertura di grandi strutture di vendita, a norma dell'art. 27 della legge n. 426 del 1971 (pag. 4 sentenza); l'ordinanza del sindaco del 14 ottobre 1992 non costituiva certo autorizzazione all'esercizio>>, ma solo ordine di rilasciare le autorizzazioni sulla base del possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi (pag. 5 sentenza); solamente il 6 ottobre 1994 il Comune di Roma aveva rilasciato alla società RBM la licenza di esercizio. In sostanza, la ricorrente all'accertamento del tribunale contrappone una propria interpretazione dei documenti in atti. Ma ciò per un verso non consiste certo nel vizio di violazione di legge denunziato, per altro verso mostra che si sottopone inammissibilmente a critica il convincimento del Tribunale, espresso in modo difforme dalle aspettative. Per il resto il motivo riguarda i profili del subingresso nell'autorizzazione. Può omettersi l'esame di tali ulteriori aspetti che non riguardano punti rilevanti, se si muove dalla considerazione che l'autorizzazione non era stata rilasciata alla società RBM al momento del contratto ma solo successivamente. 13 r 3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5, con riferimento agli artt. 1346 e 1424 c.c..>>. La ricorrente specificamente lamenta che il Tribunale aveva ritenuto nullo il contratto di affitto d'azienda per mancanza del suo oggetto e lo avrebbe poi convertito in contratto di locazione. L'errore consisterebbe in ciò, che si era deciso sull'errato presupposto dell'assenza dell'azienda commerciale e si era poi operata la conversione del negozio nonostante l'assoluta assenza di volontà comune in ordine alla conclusione di un contratto diverso rispetto a quello in effetti sottoscritto>>, volontà che il Tribunale aveva del tutto apoditticamente ritenuto sussistente in re ipsa. Inoltre, ritenere possibile la conversione del contratto di affitto d'azienda significava riconoscere in capo alla GE.CO l'avviamento commerciale e non, come doveva essere in capo ad essa. Il motivo è infondato. Il profilo della nullità del contratto di affitto d'azienda per mancanza di oggetto (l'azienda) è già stato trattato in occasione dei precedenti motivi. Cosicché l'esame può essere limitato alla conversione operata dal Tribunale a norma dell'art. 1424 c.c dal contratto di affitto d'azienda al contratto di locazione d'immobile. Il Tribunale ha ritenuto che ricorrevano sia i requisiti di sostanza e di forma sia il requisito soggettivo per farsi luogo alla conversione. Quest'ultimo requisito è stato ritenuto sussistente in quanto era interesse di entrambi realizzare, mediante il conferimento dell'immobile, l'azienda 14 Я poi effettivamente realizzata, come sempre avviene nella locazione d'immobili ad uso commerciale>>. Questa Corte ha affermato che l'art. 1424 c.c. nello stabilire che il contratto nullo possa produrre gli effetti di un contratto diverso non intende vincolare la volontà delle parti, né comunque presumere che esse vogliano il negozio diverso per il solo fatto che gli effetti di questo non si discostano sostanzialmente da quelli specificamente perseguiti, ma vuole offrire la possibilità di argomentare dalle circostanze del caso e soprattutto dalla finalità perseguite dai contraenti che, se avessero conosciuto la nullità del negozio concluso, avrebbero voluto il diverso negozio. Consegue che l'identità dei requisiti di sostanza e di forma tra negozio nullo e quello il quale lo si voglia convertire non esaurisce i requisiti in presenza dei quali la conversione può essere attuata, essendo necessario anche che risulti la manifestazione di volontà delle parti propria del negozio diverso>> (Cass. 14 agosto 1990, n. 8263; 1° agosto 2001, n. 10498). Fermo dunque che occorre il c.d. elemento soggettivo, va ulteriormente precisato che, come rilevato in dottrina non occorre l'accertamento della volontà concreta delle parti ad accettare il contratto trasformato per effetto della conversione, poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, esclusa per definizione dall'art. 1424 c.c. Ciò che occorre è la considerazione dell'intento pratico perseguito, cosicché il contratto nullo può convertirsi in un altro contratto i cui effetti realizzino in tutto o in parte quell'intento. 15 M Nell'ambito di questo principio si è mantenuta la sentenza impugnata, quando ha affermato che era interesse di entrambi realizzare, mediante il conferimento dell'immobile, l'azienda poi effettivamente realizzata, come sempre avviene nella locazione d'immobili ad uso commerciale>>, cosicché non si riscontra la denunziata violazione di legge. Per il resto la valutazione rientra nei poteri del giudice di merito, mentre il ricorrente contrappone, ancora una volta, il proprio convincimento a quello del tribunale, che avrebbe attribuito alla parti una volontà pacificamente divergente a quella risultante dagli atti del giudizio e dai comportamenti documentati delle parti. Non rileva poi il profilo relativo alla titolarità dell'avviamento commerciale perché questo consiste in uno degli effetti della locazione d'immobili ad uso commerciale. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l'omessa pronunzia sulla domanda di pagamento dei canoni, che erano comunque dovuti sia che si trattasse di affitto di azienda che di contratto di locazione d'immobile. Sul punto il tribunale non aveva pronunziato. Il motivo è fondato. In primo grado era stata proposta domanda riconvenzionale per il pagamento dei canoni e delle spese. Il Pretore aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la società GE.CO al pagamento della somma di lire 133.993.077. In appello era stata proposta domanda a norma dell'art. 345, primo comma c.p.c., per il pagamento dei canoni ulteriormente maturati. Su tale domanda il Tribunale ha omesso di pronunziare 16 r In conclusione, vanno rigettati i primi tre motivi, mentre va accolto il quarto, in relazione al quale la sentenza va cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà sulla domanda di pagamento proposta dalla società LI e sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo e rigetta gli altri;
cassa in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5 novembre 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Mour Либаи Итти oggi, n 27.2.07 Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Gina Caseli IL CANCELLERE C1 Gina Gasolf AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 10ST 120.11 Registrato in data 9...P.R..2084rie 4 I versate €. 180,76 alD10999 51,65 ENTOKANTA 7.6...) TU₁18075 p.
1.Dirigente Area Servi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILPP) Il Responsabile Servizio At lan O (Dr. M. RACCION(NI). N 17