Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2002, n. 2912
CASS
Sentenza 27 febbraio 2002

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A norma dell'art. 1424 cod. civ. concernente la conversione del negozio nullo, l'identità dei requisiti di sostanza e di forma tra negozio nullo e quello nel quale lo si voglia convertire non esaurisce i requisiti in presenza dei quali la conversione può essere attuata, essendo necessario anche che risulti la manifestazione di volontà delle parti propria del negozio diverso. Ad un tal fine, tuttavia, non occorre l'accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il contratto trasformato per effetto della conversione, poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, esclusa per definizione dall'art. 1424 cod. civ.. Ciò che occorre è, invece, la considerazione dell'intento pratico perseguito, cosicché il contratto nullo può convertirsi in un altro contratto i cui effetti realizzino in tutto o in parte quell'intento.

Nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione è censurabile la determinazione dei criteri generali ed astratti che il giudice enuncia per distinguere uno schema contrattuale da un altro o per individuare i caratteri di un istituto giuridico, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata, la valutazione che ha indotto il giudice del merito della causa a ricomprendere nello schema contrattuale o nell'istituto il rapporto o i fatti controversi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2002, n. 2912
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2912
    Data del deposito : 27 febbraio 2002

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