Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2965
CASS
Sentenza 29 marzo 1999

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La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere con l'atto di appello la scrittura privata contro di lui prodotta nella precedente fase di giudizio ed utilizzata dalla sentenza impugnata ai fini della decisione.

Il disconoscimento di una scrittura privata contenuto nell'atto di appello della parte rimasta contumace in primo grado è ammissibile anche se precedente al deposito della scrittura, quando questa sia stata ritualmente portata a conoscenza dei convenuti in primo grado in quanto il disconoscimento non richiede necessariamente il deposito della scrittura (in motivazione si specifica altresì che gli appellanti avevano ribadito il disconoscimento all'udienza immediatamente successiva al deposito del fascicolo dell'appellato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2965
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2965
    Data del deposito : 29 marzo 1999

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