Sentenza 27 aprile 2017
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, proposta in relazione agli artt. 3,10, 24, 11 e 117 Cost., dell'art. 15-bis della legge 28 aprile 2014 n. 67 nella parte in cui limita l'applicabilità della disciplina relativa al processo in assenza, introdotta dalla stessa legge, ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2017, n. 24796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24796 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2017 |
Testo completo
2479 6-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 27/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1203/2017 STEFANO PALLA - Presidente - REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.32517/2016 SERGIO GORJAN GIUSEPPE DE MARZO Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE SA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/09/2015 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO che ha concluso per Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito altresì per il ricorrente l'avv. P. Demattè, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 23/09/2015, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del 14/03/2014 con la quale il Tribunale di Rovereto aveva dichiarato SA OT responsabile, quale socio e amministratore unico di OT s.r.l., dichiarata fallita il 29/03/2013, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per avere distratto somme di denaro per complessivi 84 mila euro attraverso prelevamenti dalle casse della società contabilizzati come "crediti verso soci") e di bancarotta semplice (per essersi astenuto dal richiedere il fallimento della società fin dal 2010, aggravandone il dissesto), condannandolo, con la continuazione e con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, alla pena di giustizia.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione SA OT, attraverso il difensore avv. P. Demattè, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia nullità ex art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. Premessa la legittimità delle notificazione nei confronti dell'imputato, il ricorso lamenta la mancata, incolpevole, conoscenza effettiva, da parte sua, del processo a suo carico, come confermato dalla nota con la quale la Corte di appello di Trento ha chiesto alla polizia giudiziaria di invitare l'imputato ad eleggere domicilio, laddove erroneamente la stessa Corte di appello ha ritenuto sufficiente la notifica per compiuta giacenza all'indirizzo di residenza ai fini della conoscenza effettiva del processo. Anche alla luce di un'interpretazione convenzionalmente orientata, non può essere condiviso lo spartiacque tra applicabilità della nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato e quella anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67 individuato dall'art. 15 bis della stessa legge nella pronuncia o meno del dispositivo della sentenza di primo grado, in quanto il dispositivo della sentenza non definitiva è atto a struttura plurifasica, i cui effetti sono destinati a protrarsi nel tempo.
2.1.1. Qualora non fosse ritenuta possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, il ricorso chiede che sia 2 sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117 Cost., dell'art. 15 bis della legge n. 67 del 2014 nella parte in cui limita l'applicabilità della disciplina introdotta dalla stessa legge ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2.1.2. Il ricorrente chiede altresì che sia sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117 Cost., dell'art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen. nella parte in cui attribuisce all'imputato l'onere di provare che l'assenza è stata dovuta ad un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado, con ciò presumendo la sufficienza normativa della mera conoscibilità del procedimento da parte dell'imputato.
2.1.3. In via subordinata, il ricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 Cedu, degli artt. 420 bis, 420 ter, 603, comma 4, e 604 cod. proc. pen., nella formulazione anteriore alla legge n. 67 del 2014, denunciando, altresì, il difetto di motivazione sul punto della sentenza impugnata.
2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 216 I. fall., dovendosi qualificare il fatto a titolo di bancarotta preferenziale, e vizi di motivazione. Pur non essendo intervenuti contratti di finanziamento ° autorizzazione ai prelievi da parte degli organi societari, dalla relazione del curatore risulta che essi erano l'unica fonte di sostentamento dell'attività dell'imputato, furono effettuati nel 2009 quando la società era in bonis e furono destinati per la gran parte al ripianamento dei debiti verso terzi, tra la fine del 2010 e la fine del 2012 il credito della società verso l'imputato fu decurtato in modo costante;
né vi è stato disinteresse dell'amministratore a partire dal 2009 nella gestione della società, mentre l'affermazione della Corte di appello secondo cui il compenso non sarebbe stato congruo rappresenta una petizione di principio, tanto più che il punto era stato oggetto di specifica doglianza con la memoria del 18/09/2015. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 217, primo comma, n. 4, 1. fall. e vizi di motivazione: la sentenza impugnata ritiene sussistente la colpa grave, omettendo di individuare l'agente modello alla stregua del quale valutare il comportamento dell'imputato, che si attivò per la ristrutturazione del credito bancario, con l'offerta di garanzie personali e l'accollo dell'intera esposizione bancaria della società. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Le censure articolate con il ricorso non meritano accoglimento.
2. Muovendo dalle questioni processuali prospettate con il primo motivo (e con le sue varie subordinate), mette conto rilevare, in limine, come i vari argomenti proposti dal ricorrente, anche richiamando pronunce di questa Corte, nella prospettiva di un'interpretazione costituzionalmente o convenzionalmente - orientata tesa ad accreditare l'applicabilità al caso di specie della disciplina delineata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 trovino un insormontabile ostacolo nella disciplina transitoria ad hoc prevista dall'art. 15 bis della stessa legge n. 67 del 2014, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118: alla luce di detta disciplina transitoria, essendo stato il dispositivo della sentenza di primo grado pronunciato il 14/03/2014 e non risultando comunque emesso il decreto di irreperibilità dell'imputato, non può trovare applicazione la normativa introdotta dalla novella del 2014. 2.1. Occorre allora esaminare l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 15 bis cit. sollevata dal ricorrente, in riferimento a vari parametri costituzionali, nella parte in cui limita l'applicabilità della disciplina introdotta dalla stessa legge ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. La questione è manifestamente infondata: secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità salvo il limite della palese irragionevolezza - nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro» (Corte cost., sent. n. 376 del 2008; conf. Corte cost., ord. n. 40 del 2009); il legislatore, dunque, «gode di ampia discrezionalità nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti ovvero delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti» e «le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale» (Corte cost., sent. n. 219 del 2004, a proposito della disciplina transitoria dettata dall'art. 5 della legge 12 giugno 2003, n. 134, in tema di "patteggiamento allargato"), posto che il regime transitorio, per definizione, «è chiamato ad introdurre una disciplina "di passaggio" tra sistemi normativi e necessariamente si salda ad un determinato momento o fatto processuale, da individuare quale linea di demarcazione a partire dalla quale il regime stesso è chiamato ad operare», mentre la circostanza che si tratti di un fatto "aleatorio", che prescinde dalla volontà delle parti, è un dato del tutto inconferente agli effetti della pretesa censura di irragionevolezza, giacché ciò che conta è che quel "fatto processuale" sia 4 coerente rispetto alle esigenze del regime transitorio e non si presti ad arbitri»> (Corte cost., sent. n. 381 del 2001, in tema di attuazione del "giusto processo"). La disciplina transitoria dettata dall'art. 15 bis cit. (la cui mancanza, nella normativa originaria dettata dalla legge n. 67 del 2014, era stata ritenuta "deprecabile” dalla giurisprudenza di questa Corte: Sez. 2, n. 23882 del 27/05/2014, Asan) non comporta alcuna violazione del limite della palese irragionevolezza che circoscrive l'ampia discrezionalità del legislatore nelle ipotesi in esame, facendo leva su un dato processuale la definizione del - giudizio di primo grado, con la deliberazione della sentenza, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina del tutto immune dal rischio di - prestarsi ad arbitri e coerente rispetto alle esigenze del regime transitorio, posto che, come osservava la relazione di accompagnamento alla proposta di legge n. 2344 poi approvata con la legge n. 118 del 2014 cit. -, con l'emissione della - sentenza conclusiva del processo in primo grado «non v'è più modo di adeguare la pregressa dichiarazione di contumacia ai nuovi parametri del processo nei confronti dell'irreperibile». D'altra parte, il discrimen temporale individuato dal legislatore è coerente anche con la finalità di «evitare la dispersione delle attività processuali già compiute», finalità, questa, valorizzata, nella prospettiva della ritenuta ragionevolezza dell'opzione legislativa, dalla sent. n. 72 del 2008 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi già pendenti in grado d'appello, ossia ai processi per i quali è intervenuta la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado (cfr. Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009 - dep. 10/12/2009, D'Amato, Rv. 244810): il rilievo della sentenza n. 72 del 2008 circa la ragionevolezza del momento processuale individuato dalla norma transitoria per le modifiche introdotte ad una disciplina sostanziale quale la prescrizione vale a fortiori per le modifiche alla disciplina processuale di cui alla legge n. 67 del 2014, il che conferma la manifesta infondatezza della questione proposta dal ricorrente.
2.2. La conclusione appena raggiunta esime questa Corte dall'esame dell'ulteriore questione prospettata dal ricorrente con riguardo all'art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen., norma introdotta dalla legge n. 67 del 2014 inapplicabile, per quanto si è detto, nel caso in esame, con conseguente irrilevanza della questione.
2.3. Resta, invece, da esaminare l'eccezione di illegittimità costituzionale relativa alla disciplina anteriore alla novella del 2014, ossia agli artt. 420 bis, 420 ter, 603, comma 4, e 604 cod. proc. pen., nella formulazione, appunto, anteriore alla legge n. 67 del 2014. La questione è manifestamente infondata e, 5 irrilevante (restando privo di incidenza il denunciato vizio comunque, motivazionale). Nella stessa prospettazione del ricorrente, la censura alla disciplina processuale viene articolata svilendo in toto la valenza sistematica dell'istituto della restituzione del termine ex art. 175 cod. proc. pen., come modificato dal d.l. n. 17 del 2005, convertito, con modificazioni, con la I. n. 60 del 2005 nella prospettiva di adeguare il sistema processuale alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Corte Edu, alla quale il ricorrente fa riferimento. Tali indicazioni, come è noto, rappresentarono l'occasio legis dell'intervento del legislatore del 2005, "costretto", come fu detto, dalla Corte di Strasburgo ad una riformulazione della norma idonea ad attribuire al giudice investito della richiesta di restituzione nel termine «l'obbligo di verificare se l'accusato ha avuto la possibilità di avere conoscenza delle azioni giudiziarie a suo carico quando (...) sorge su questo punto una contestazione che a prima vista non sembra manifestamente priva di serietà» (Corte Edu, sent. 18/05/2004, Somogyi vs Italia, par. 72): la giurisprudenza della Corte EDU, del resto, non esclude la possibilità del processo in contumacia, a condizione che all'accusato sia garantito, una volta venuto a conoscenza del processo, il diritto ad ottenere che un giudice si pronunci nuovamente sulla fondatezza dell'accusa (C. Edu, sent. 12/02/2005, Colozza vs Italia, § 29; conf., ex plurimis, sent. 12/02/2015 Sanader vs. Croazia, § 78). Nei termini sopra indicati, l'eccezione del ricorrente investe una disciplina "amputata" di un suo segmento normativo essenziale, il che rende ragione della manifesta infondatezza della questione. Del resto, la giurisprudenza costituzionale, di recente, ha rimarcato, per un verso, che la individuazione degli strumenti attraverso cui consentire al giudice di verificare che l'assenza dell'imputato al processo sia espressione [...] di una consapevole rinuncia a comparire non può che essere affidata alla discrezionalità del legislatore, trattandosi di scelte che investono la disciplina degli istituti processuali, nella specie quello delle notificazioni degli atti introduttivi del giudizio penale»: in questi termini si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 31 del 2017, che ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e all'art. 6 della CEDU (e, dunque, a parametri in larga misura coincidenti con quelli evocati - peraltro del tutto genericamente dal ricorrente, risultando, altresì, del tutto inconferente il richiamo all'art. 10 Cost.), degli artt. 161 e 163 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell'atto introduttivo del giudizio penale, almeno nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; per altro verso, il giudice delle leggi ha 6 sottolineato che, a fronte dei rilievi della giurisprudenza di Strasburgo circa la necessaria previsione di strumenti preventivi o ripristinatori, per evitare processi a carico di contumaci inconsapevoli o per assicurare in un nuovo giudizio, il legislatore italiano, con la norma in esame, «ha scelto lo strumento delle misure ripristinatorie, per garantire comunque al contumace inconsapevole la possibilità di esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa in giudizio» (Corte cost., sent. n. 317 del 2009). Trova, dunque, la conferma la centralità sistematica rivestita, nella disciplina anteriore alla novella del 2014 ed al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato al giudizio e l'effettività delle garanzie difensive allo stesso riconosciute, dall'istituto della restituzione del termine ex art. 175 cod. proc. pen. e, con essa, la manifesta infondatezza dell'eccezione proposta dal ricorrente. Per completezza, deve aggiungersi, che il ricorrente non ha in alcun modo adempiuto all'onere di allegazione di situazioni tali da far dubitare che, nonostante la piena ritualità della notifica, non sia stata conseguita l'effettiva conoscenza da parte del destinatario (Sez. 5, n. 25406 del 15/02/2013 - dep. 10/06/2013, Levacovic, Rv. 256316; conf. ex plurimis, Sez. 2, n. 9776 del 22/11/2012 dep. 01/03/2013, El Badaoui, Rv. 254826, secondo cui sul richiedente la restituzione nel termine grava l'«onere di allegazione di circostanze rilevanti ad hoc, suscettibili di verifica da parte dell'A.G., a carico del soggetto interessato ad ottenere la rimessione in termini»), laddove, dall'esame degli atti (consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione in esame: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 - dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092), emergono, al contrario, dati conferenti nel senso della effettiva conoscenza degli atti notificati: invero, nel verbale di identificazione e di dichiarazione o elezione di domicilio del 29/07/2015, SA OT ha dichiarato il proprio domicilio in Dro, fraz. Pietramurata, Via delle Fratte, n. 3, ossia nel medesimo recapito presso il quale sono state effettuate le notificazioni relative al giudizio di primo grado (la cui regolarità, mette conto ribadire, non è contestata dal ricorrente). Il che conferma il rilievo della Corte di appello di Trento secondo cui lo stesso imputato ha sempre riconosciuto detto indirizzo come quello di effettiva di residenza: rilievo che, paralizzando in radice (ed anche a prescindere della presenza dell'imputato nel giudizio di appello), l'applicabilità del rimedio ex art. 175 cod. proc. pen. previsto dalla disciplina codicistica anteriore alla novella del 2014, esclude anche la rilevanza della questione che investe detta disciplina.
3. Il secondo motivo è infondato. 7 L'appellante con il gravame e, soprattutto, con la memoria del 18/09/2015, richiamata dal ricorso aveva dedotto una serie di circostanze - volte, in primo luogo, ad accreditare la tesi secondo cui OT aveva prelevato fondi dalla società nella misura media di circa 20 mila euro all'anno, utilizzandoli, in parte, per il mantenimento della propria famiglia (in assenza di un compenso per l'amministratore) e, in parte, per pagare alcuni fornitori;
la memoria osserva inoltre che nel periodo febbraio/dicembre 2009, secondo il curatore, sono avvenuti prelievi per circa 70 mila euro, ossia in un momento in cui la società non era già in crisi (avendo ricavi per circa 1,5 milioni di euro), sicché i prelievi non costituivano distrazione di fondi in quel momento. A fronte delle deduzioni dell'appellante, la sentenza impugnata ha, in primo luogo, richiamato la testimonianza dibattimentale del curatore, che, in particolare, ha evidenziato come le movimentazioni appostate nel conto "crediti verso soci" attenevano a vicende che, dal punto di vista contabile, non avevano alcuna giustificazione, non trattandosi di prelievi per compensi o per spese sostenute. Al riguardo, la Corte distrettuale ha rilevato che i prelievi, intervenuti nell'arco temporale 2009/2012 per un ammontare complessivo di 84 mila euro, non risultano documentati (quanto ai prospettati pagamenti ai creditori) e non sono stati autorizzati dagli organi sociali (quanto al preteso compenso per l'amministratore), essendo comunque intervenuti in una fase in cui la società già versava in stato di insolvenza e l'amministratore si disinteressava della gestione societaria (il che comunque esclude la congruità dei compensi). Ciò premesso, rileva il Collegio che alcuni degli elementi indicati dal ricorso sono prospettati in termini del tutto generici, in quanto la relativa deduzione non è sostenuta dalla necessaria, completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349): è il caso, in particolare, dei riferimenti a pagamenti personali dell'amministratore di fatture della società. Quanto alle attività svolte dal 2009 per ripianare la situazione debitoria della società o arginarne le conseguenze, non puntualmente dedotte con l'atto di appello e neppure con la citata memoria, la sentenza impugnata ha richiamato la relazione del curatore nella parte in cui evidenzia che, almeno dal 2009, OT non aveva presentato domanda di fallimento, mentre si era dedicato ad altra attività: dato, questo, non oggetto di disamina critica da parte del ricorso, il che rende ragione della tenuta logico- argomentativa della valutazione circa il carattere comunque non congruo dei dedotti compensi. D'altra parte, le stesse deduzioni del ricorso prospettano i prelievi ora come aventi quale unica motivazione la remunerazione dell'attività di amministratore» di OT, ora come destinati «per la gran parte al 8 ripianamento di debiti delle società verso terzi», secondo un argomentare che, complessivamente valutato, oltre ad evocare profili di merito, risulta all'evidenza inidoneo a scalfire la conclusione della sentenza impugnata che ha escluso la configurabilità, nel caso di specie, della fattispecie di bancarotta preferenziale rimarcando come i prelievi stessi non risultassero giustificati da idonea documentazione. Nel resto, le doglianze del ricorrente propongono dati (la misura media del prelievo annuo corrispondente a circa 20 mila euro) la cui ricostruzione risulta sostanzialmente assertiva, facendo leva su una prospettata "ripartizione" delle somme prelevate a titolo ora di compenso per l'attività di amministratori, ora di pagamento di fornitori della società del tutto inidonea ad inficiare la motivata conclusione della Corte di appello secondo cui, come si è detto, le vicende afferenti ai prelievi non avevano alcuna giustificazione contabile. Quanto ai dati di bilancio dai quali, nella prospettazione del ricorrente, dovrebbe escludersi che al momento dei prelievi la società versasse in stato di insolvenza, la sentenza impugnata, sulla scorta delle risultanze offerte dal curatore, ha rilevato, per un verso, che fin dal 2007 l'attività di impresa si era bloccata e che nel 2010 fu definitivamente interrotta, mentre dal 2011 - 2012 si erano create ulteriori perdite contabili, oltre agli interessi maturati sulle esposizioni debitorie (in primis, nei confronti di LI), per un totale di oltre 2 milioni di euro;
per altro verso, i problemi di incasso dei crediti (in particolare per clienti che, pur riconoscendoli, non li hanno mai saldati a causa della solidarietà sui debiti previdenziali vigente tra i subappaltatori) sono derivati, osserva ancora la Corte distrettuale, dal fatto che dal 2009 il DURC non fu più rilasciato, con conseguenze letali per l'impresa, il cui fatturato era per l'80% derivante da attività di subappalto». Nei termini indicati, la Corte distrettuale, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed esente da cadute di conseguenzialità logica, ha dato conto dell'individuazione dell'epoca dell'insolvenza e delle relative cause, il che, da un lato, conferisce alle varie doglianze del ricorrente incentrate, in particolare, sull'andamento" del conto in questione, i connotati di inammissibili censure di merito e, sotto un ulteriore profilo, rende ragione della valutazione, sopra richiamata, dei giudici di merito circa il carattere incongruo dei prelievi asseritamente riconducibili a compensi per l'amministratore, laddove le deduzioni sull'ammontare del fatturato omettono di confrontarsi con il rilievo della sentenza impugnata circa le conseguenze "letali" del mancato rilascio del DURC proprio alla luce della riconducibilità di gran parte del fatturato ad attività di subappalto. 9 4. Il terzo motivo è inammissibile. Rispetto al motivo di appello concernente l'imputazione di bancarotta semplice, che, in buona sostanza, contestava la sussistenza del presupposto della richiesta di fallimento (sottolineando che la fallita vantava numerosi crediti, soprattutto da clienti pubblici, e che la mancata fatturazione di crediti per lavori eseguiti derivava dalla necessità di non versare all'erario l'IVA mai incassata dai clienti inadempienti), la Corte distrettuale ha diffusamente motivato, nei termini sopra in sintesi richiamati, circa l'individuazione dell'epoca e delle cause dell'insolvenza, rilevando, quanto a queste ultime, la decisività del mancato rilascio alla fallita del DURC a far tempo dal 2009 avuto riguardo alla circostanza che il fatturato dell'impresa era per 1'80% derivante da attività di subappalto e alla solidarietà per i debiti previdenziali gravante sui subappaltatori. A fronte della motivazione resa dalla sentenza impugnata, il ricorso propone censure non dedotte al giudice di appello (in merito all'apprezzamento dell'elemento psicologico del reato sulla base dell'individuazione di un "agente modello"), mentre quelle afferenti alle attività finalizzate a ripianare la situazione debitoria o a limitarne le conseguenze risultano del tutto generiche con riferimento all'incidenza delle stesse sulla complessiva esposizione debitoria della società (superiore ai 2 milioni di euro) e, comunque, prive di correlazione con le altre argomentazioni della sentenza impugnata circa la diversa attività cui si dedicò il ricorrente e le ulteriori perdite conseguite alla mancata tempestiva richiesta di fallimento.
5. Il ricorso, valutato nel suo complesso, deve, pertanto, essere rigettato. Tuttavia, rileva d'ufficio la Corte che la pena irrogata è illegale.
5.1. Nel precisare che rientra nella nozione di pena illegale ab origine quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016 dep. - 02/03/2016, De Paola e altri, Rv. 266080) ha sottolineato come le Sezioni unite abbiano puntualizzato che l'ambito dell'illegalità della pena si riferisce ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali» (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 - dep. 28/07/2015, Jazouli). Nella medesima prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è rilevabile di ufficio dalla Corte di Cassazione l'illegalità della pena solo quando la stessa, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile, ma non anche quando il trattamento sanzionatorio sia di per sé complessivamente legittimo ed il vizio attenga al percorso argomentativo attraverso il quale il 10 giudice è giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna (Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013 - dep. 23/05/2013, Nisi, Rv. 255729; conf. Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013 - dep. 10/05/2013, M, Rv. 257010).
5.2. Si versa, nel caso in esame, in ipotesi di illegalità della pena, nei termini in cui la stessa è definita dalla giurisprudenza di legittimità appena richiamata. Il dispositivo della sentenza di primo grado (confermata in appello) ha dichiarato OT colpevole dei reati allo stesso contestati «riuniti sotto il vincolo della continuazione>> e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, lo ha condannato alla pena principale di anni 2 e mesi 2 di reclusione. Ora, poiché, come si è visto, le imputazioni nei confronti del ricorrente riguardano il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e il reato di bancarotta semplice relativi alla stessa società dichiarata fallita, la continuazione tra detti reati di cui dà atto lo stesso dispositivo, risulta illegale, in quanto, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, I. fall., si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 dep. 26/05/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249667), ipotesi, quest'ultima, che ricorre nel caso in esame. Questa Corte può procedere direttamente alla determinazione della pena da irrogare al ricorrente: dalla motivazione della sentenza di primo grado, infatti, risulta che, all'esito del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta (che, per quanto detto, deve essere riferita non solo alla pluralità dei fatti distrattivi accertati, ma anche al fatto di bancarotta semplice), la pena è stata determinata in anni 2 di reclusione, con l'aumento di mesi 2 per la continuazione illegittimamente ritenuta, aumento che deve essere eliminato. Da ciò consegue, che, non avendo in precedenza l'imputato beneficiato della sospensione condizionale della pena (beneficio richiesto nella citata memoria del 16/09/2015) ed avendo il giudice di primo grado, sia pure in sede di esclusione della recidiva, formulato una univoca prognosi di futura astensione dalla commissione di altri reati, la pena deve essere rideterminata in anni 2 di reclusione con l'applicazione della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
11 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente, all'aumento di pena in continuazione. Ridetermina la pena in anni due di reclusione, condizionalmente sospesa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 27/04/2017. Il Presidente Il estensore Cape To Тата GANGELES ad 18 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIANO x 12