Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TA NA RI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo Studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar BEATRICE SIMONE di POTENZA del 13/02/2002, rep. 45518;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 27/01 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 08/02/01 R.G.N. 325/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
Udito l'avvocato CONCETTI DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, ricorre per Cassazione sulla base di un unico articolato motivo avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza, depositata il di 8 febbraio 2001, che, riformando parzialmente l'impugnata sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato il diritto della ricorrente OT AN RI alla indennità di accompagnamento a decorrere dal 1^ giugno 1996 ed ha condannato il suddetto Ministero a pagare alla predetta i ratei di tale indennità maturati dalla suddetta data (rigettando la domanda proposta nei confronti del Ministero del Tesoro).
Il Ministero ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e del D.M. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità nonché motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su punto decisivo (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). La OT resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso il Ministero dell'Interno lamenta che, a fronte della divergente valutazione del consulente di primo grado rispetto a quella del consulente d'appello, il giudice del gravame abbia recepito in modo acritico le conclusioni di quest'ultimo consulente circa la idoneità della patologia psico-organica a determinare la situazione di impossibilità nel compimento degli atti quotidiani della vita. Critica la valutazione del medesimo consulente di secondo grado in quanto fondata su dati empirici e basata su esame neurologico non evidenziante dati anomali. Si duole che il consulente d'appello sia pervenuto alla diagnosi di grave ritardo mentale in difetto di adeguati elementi in tal senso;
e censura la valutazione effettuata dal giudice d'appello nel ritenere sussistente un deficit cognitivo e intellettivo in difformità da quanto riscontrato dal consulente di primo grado, il quale aveva segnalato la presenza di importanti alterazioni a carico della sola sfera intellettiva, con turbe del comportamento. Assume ancora, tra l'altro, che la grave limitazione dell'autonomia con necessità di continua assistenza, rilevata in sede d'appello, non implicava la impossibilità nel compimento degli atti indicati dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 sull'indennità di accompagnamento. Osserva che la consulenza d'appello non poneva distinzione tra la situazione comportante il 100 per cento di invalidità e quella rilevante ai fini del citato art. 1 (legge n. 13/1980). Il motivo va disatteso siccome infondato ed altresì contenente censure non ammissibili nella presente sede di legittimità perché risolventisi in deduzioni e rilievi, non riconducibili alla previsione di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., volti sostanzialmente ad ottenere una nuova valutazione delle acquisite risultanze, quale da parte ricorrente ritenuta corretta ed aderente agli elementi accertati, in contrapposizione a quella enunciata dal giudice del gravame.
Per quanto concerne, in particolare, la divergenza tra la valutazione del consulente tecnico di primo grado e quella, difforme, del consulente nominato in appello, giova ricordare e ribadire, rilevando di conseguenza l'infondatezza della censura svolta al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in caso di contrasto fra consulenze tecniche d'ufficio disposte in gradi diversi del giudizio di merito, l'accoglimento da parte del giudice d'appello delle conclusioni formulate dal secondo consulente, presuppone solo il controllo della correttezza metodologica della consulenza redatta dal secondo ausiliare e non richiede alcun processo motivazionale in ordine alla scelta di tali conclusioni, essendo il diverso risultato della seconda consulenza un naturale effetto del giudizio di appello che - in quanto "revisio prioris instantiae" - è proprio diretto a raggiungere un risultato diverso da quello di primo grado in relazione ai medesimi fatti" (Cass. 4 dicembre 2001 n. 15318; v. Cass. 16 gennaio 1998 n. 334). Le varie censure, poi, riferite alle singole risultanze mediche degli esami esperiti in sede di consulenza d'appello non paiono integrare veri e propri vizi motivazionali quali denunziabili in sede di legittimità ai sensi del citato art. 360 n. 5 c.p.c., giacché tali vizi - nella specie apoditticamente lamentati nella titolazione del motivo di ricorso - sono astrattamente configurabili, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla stregua dei criteri seguenti. E cioè "il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento;
il vizio di contraddittoria motivazione presuppone, invece, che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata: tali vizi pertanto non sussistono quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese e alle deduzioni della parte" (Cass. 2 febbraio 1996 n. 914; v. Cass. 4 giugno 2001 n. 7476). Vizi motivazionali di questo genere - secondo tale qualificazione invero neppure rinvenibili nella prospettazione svolta nel contesto del motivo di ricorso - non solo comunque ravvisabili nella motivazione dell'impugnata decisione, con la quale la Corte di merito ha svolto argomentazioni sufficienti e logiche nel riconoscere la sussistenza dei requisiti legali per l'attribuzione della chiesta indennità, esplicitando in maniera chiara e coerente il procedimento logico seguito per addivenire alla decisione adottata. La sentenza di secondo grado ha infatti ritenuto fondato ed accolto l'appello della OT nel quale si deduceva, richiamando consulenza medico- legale (del Dottor Paciello), che la predetta era affetta da grave compromissione delle capacità intellettive e cognitive, quale esito di encefalopatia ipossico-ischemica connatale, che la rendeva definitivamente incapace di compiere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana;
ha nel contempo recepito valutazioni e conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello, dichiarando di condividerle pienamente, ed ha quindi ritenuto essere accertato, in sostanziale concordanza con le deduzioni svolte nell'atto d'appello, un evidente stato deficitario delle funzioni psichiche, integrante un quadro clinico di ritardo mentale grave, quale esito di sofferenza cerebrale anossica neonatale, tale da rendere il soggetto incapace di apprendere nuove competenze ed utilizzare sul piano pratico le esperienze anche semplici già apprese, con conseguente grave limitazione dell'autonomia e necessità di continua assistenza.
Alla stregua di tali risultanze va pure escluso il dedotto vizio di violazione di legge, mentre è inconferente il rilievo, pure contenuto in ricorso, circa la mancata nomina, nel caso di specie, di un tutore dell'invalida in relazione alla di lei incapacità, attenendo un tale rilievo ad istituto estraneo alla questione oggetto della presente controversia e non influente ai fini della decisione di questa.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con la condanna del Ministero soccombente a rimborsare alla resistente le spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo, e da distrarsi a favore dell'avv.to Domenico Concetti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Ministero dell'Interno a rimborsare alla resistente OT le spese del presente giudizio, liquidate in euro 6,50 oltre ad euro 2.000 (duemila) per onorario d'avvocato, con distrazione a favore dell'avv. Domenico Concetti.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004