Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/10/2003, n. 15116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15116 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE151 1 6 Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Presidente R.G.N. 26272/01 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 30647 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud.16/04/03 Dott. Paolo STILE Rel. ConsigliereDott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OZ IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 24/D, presso lo studio dell'avvocato PLACIDO PULIATTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELA DELUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; intimato avverso la sentenza n. 33244/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 24/10/00 R.G.N. 10334/98;2003 2340 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 16/04/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- R.G. n. 26272/01 Svolgimento del processo Secondo quanto riferisce la sentenza, indicata in epigrafe del Tribunale di Roma, impu- gnata davanti a questa Corte, la sig.ra IA LI, erede di AR SP IO defunta l'8 gennaio '87, appellava la decisione del TO di Cassino che, nel ri- conoscere il diritto all'indennità di accompagnamento maturata in favore della dante causa dal 1° agosto 1986 alla data del decesso (8 gennaio 1987), aveva ordinato al Mini- stero dell'Interno la liquidazione del beneficio "previo accertamento amministrativo del- le condizioni socio-economiche". Con l'appello, secondo quanto, appunto, si legge nella sentenza impugnata, la SP IO aveva chiesto che, oltre l'accertamento giudiziale dei requisiti "amministrativi", peraltro posseduti e che il TO aveva erroneamente devoluti alla cognizione del Mi- nistero, quest'ultimo fosse condannato a corrisponderle l'indennità in questione e a ri- conoscerle la pensione d'inabilità, unitamente agli accessori di legge. Il Tribunale, nella contumacia dell'Amministrazione appellata, rilevato che l'assistita non era stata ricoverata in istituto, condannava il Ministero a liquidare l'indennità d'accompagnamento, oltre accessori, adducendo, in motivazione, l'inammissibilità della domanda d'attribuzione della pensione d'inabilità, perché “non richiesta con l'atto in- troduttivo del giudizio ed in effetti non citata nella sentenza di I grado.". Contro questa sentenza la ricorrente prospetta un motivo di ricorso per cassazione. Il Ministero non si è costituito. Motivi della decisione La sig.ra IA LI, nella qualità, con il ricorso per cassazione denuncia la sentenza impugnata per "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, c.p.c." in quanto il Tribunale ha dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda di pensione d'inabilità “e con essa la conse- guente statuizione di condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione dei relativi accessori", senza tener conto del fatto che, in primo grado, aveva proposto due distinti giudizi (nn. 1403/95 e 1724/95), poi riuniti dal TO, diretti, il primo, ad ottenere la condanna dell'Amministrazione all'erogazione della pensione d'inabilità e, il secondo, dell'indennità di accompagnamento. ben 3 9 In particolare, espone che la sentenza di primo grado, pur avendo dato atto in motiva- zione, conformemente agli accertamenti peritali (la cui relazione congiunta ricordava l'intervenuta riunione anche sulla copertina del fascicolo), del diritto dell'assistita al ri- conoscimento di entrambi i benefici richiesti, si era limitata ad accogliere, nel dispositi- vo, la sola domanda relativa all'indennità d'accompagnamento, oltre gli accessori, "..accertata la sussistenza dei requisiti socio-economici previsti in materia.". Aggiunge, pertanto, che, una volta annotata in sentenza l'ordinanza 9 febbraio '98, con la quale, su suo ricorso, era stata disposta l'integrazione del dispositivo, aveva provve- duto ad appellare la decisione per chiedere la condanna del Ministero a riconoscerle, ol- tre l'attribuzione non condizionata dell'indennità di accompagnamento e degli accessori, come in effetti aveva ottenuto con la sentenza d'appello, anche la pensione d'inabilità e gli accessori di legge, peraltro ignorati per la loro ipotizzata, dalla sentenza, “novità”. Il difforme sviluppo processuale manifestato dai due atti (sentenza d'appello, riferita nella narrativa e ricorso per cassazione, dianzi riassunto) che ne riproducono i passaggi salienti, induce il Collegio a ricercare la volontà e l'interesse concreto sotteso al ricorso che, contrariamente a quanto farebbe supporre il titoletto del motivo di impugnazione (il quale si limita, come detto, ad enunciare un improbabile difetto di motivazione, per co- me s'intende, da dottrina e giurisprudenza, questo profilo) sembra supporre l'esistenza di un error in procedendo. È infatti noto che il vizio d'omessa od insufficiente motivazione, proponibile con ricorso per cassazione, sussiste quando il ragionamento del giudice di merito indichi il mancato o deficiente esame di elementi decisivi per la definizione della fattispecie concreta sot- toposta al suo esame, mostrando quindi, rispetto al caso dedotto, un'obiettiva deficienza del criterio logico-giuridico che sostiene, nel suo insieme, il convincimento espresso dalla decisione e non anche quando, attraverso il suo riferimento si denunci una devian- za del giudizio a causa dell'omesso esame di questioni giuridiche sottoposte al vaglio del giudice del merito. (v. ad es., Cass., 27 settembre 2000, n. 12790, secondo cui “l'o- messa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve es- sere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo er- ror in procedendo e della violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc.”). Per contro, quando si sostenga che il giudice del merito abbia del tutto trascurato deter- minate domande si è di fronte, a prescindere dalla maggiore o minore correttezza e dili- genza espositiva del ricorso e dal rigore giuridico-formale del ricorso, alla (implicita) denuncia di violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché si chiede alla Corte, sulla base di una puntuale identificazione dell'oggetto del giudizio, che sia adottata la conseguente pronuncia che riconduca nel solco di legittimità e completezza decisionale la sentenza impugnata (v. Cass., 23 maggio 2001, n. 7049). Tanto premesso in linea generale, il motivo di censura, esposto, si ripete, in modo super- ficiale sotto il profilo del difetto di motivazione, risulta così congegnato: "Afferma la sentenza d'appello che la domanda di attribuzione della pensione d'inabilità sarebbe domanda nuova, inammissibile ex art. 437 c.p.c. Tale statuizione è censurabile in quanto non tiene conto che: 1) In primo grado era stata disposta la riunione dei due ricorsi: quello avente ad oggetto la indennità di accompagnamento, portante il n. 1403/95 e quello avente ad oggetto la pensione di invalidità, portante il ruolo generale n. 1724/95. 2) la consulenza medico legale era stata espletata, come da quesito, per l'accertamento della condizione invalidante finalizzata al riconoscimento di entrambi i benefici tanto che della riunione dei ricorsi si dà atto nella CTU(v. copertina e pag. 2 della relazione). 3) copia autentica della sentenza appellata con l'annotazione della correzione nella parte dispositiva era stata depositata nel fascicolo d'appello. Pertanto, erroneamente è stata considerata domanda "nuova" (e come tale inammissibi- le) la domanda di pensione di invalidità e con essa la conseguente statuizione di con- danna del Ministero dell'Interno alla corresponsione dei relativi accessori.”. Per le ragioni più sopra illustrate e tenuto conto dei motivi d'appello contenuti nel ri- spettivo ricorso in data 11 marzo - 24 settembre 1998, il vizio denunciato manifesta, ad avviso del Collegio, un difetto di omessa pronuncia, ovvero l'esistenza di un errore veri- ficatosi nel corso del processo, rifluito nella sentenza conclusiva. Il che abilita la Corte al diretto riscontro degli atti. lu ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, DA OGNI SPESA, TASSA OPIN IO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGG 11-8-73 N 533La verifica dei punti 1, 2 e 3, sopra riassunti, operata dal Collegio ha dato esito poshi³o, ovvero conforme alla deduzioni del ricorso, anche se il rilevato scompiglio del fascicolo processuale, contenente in modo approssimativo, confuso e indistinto le sentenze di primo grado con e senza la correzione, senza un preciso indice di riferimento, ha sicu- ramente influito sulla decisione d'appello. La sentenza deve essere pertanto cassata limitatamente al mancato accoglimento della domanda concernente la pensione d'inabilità, integrata dagli accessori di legge. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con condanna dell'Amministrazione resistente a corrispondere alla contropar- te i ratei della pensione d'inabilità maturati in capo alla sua dante causa dal 1° agosto 1986 al decesso, oltre gli accessori nella misura di legge L'andamento processuale e l'intervento d'ufficio della Corte nell'interpretazione del ri- corso e della doglianza giustificano la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione d'inammissibilità della domanda di pensione d'inabilità e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'Interno a corrisponderne i ratei maturati dal 1° agosto 1986 al decesso, integrati degli accessori. Compensa fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003. Il Consigliere est. سام pill Il Presidente Pailin Mil him. Depositato in Cancelleria 9.10.03 Roma, Il MuseFunselle 14 CANCELLIERE. CORTE E N O I Z A S S A C