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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 330/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620230000822202000 XXXX
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
“...Chiede all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis In via preliminare
- accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività della cartella di pagamento impugnata
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia della cartella di pagamento per i motivi esposti nel presente ricorso
- In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.
Trattandosi di tributi armonizzati, si chiede di rimettere alla Corte di Giustizia la seguente questione: . "se sia conforme agli articoli 16, 49, 50 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo
6 TUE, ed le direttive europee che armonizzano i tributi Iva e Irpef, nonché al principio di proporzionalità ed effettività, una normativa che in assenza di contraddittorio obbligatoria impone, a seguito di controllo automatizzato, sanzioni pari ad un quinto dell'importo richiesto che si somma a interessi ed interessi di mora, senza assicurare un contraddittorio effettivo ed apparentemente senza possibilità di definizione delle sanzioni prevista in caso di accertamento ”.
Resistente
“...CHIEDE all'Ill.mo Sig. Giudice per tutte le doglianze che non attengono alla cartella impugnata il ricorso sia dichiarato inammissibile. Per quanto riguarda le doglianze riferite all'agente della riscossione, riferite alla cartella impugnata, accertato come legittimo l'operato di Agenzia delle entrate-Riscossione perché conforme alle norme di legge, che il ricorso sia respinto con vittoria di spese.
In subordine e nel non creduto caso di esame del merito, per tutte le doglianze che non attengono all'operato dell'Agente della Riscossione che sia disposta ai sensi dell'art 39 d.lsl. 112/99 l'integrazione del contradditorio/ la chiamata in causa dell'ente impositore, nel caso specifico: L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE
PROVINCIALE DI LA SPEZIA - UFFICIO TERRITORIALE DI LA SPEZIA rimettendosi a quanto quest'ultima vorrà documentare e concludere”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 05620230000822202000, notificata in data 1.7.2024, per l'importo di € 3.812,99, deducendo a sostegno dell'impugnazione, i seguenti motivi:
I. Inesistenza - nullità della cartella di pagamento
II. Difetto di notifica della cartella di pagamento. Assenza/difetto di notifica degli atti prodromici.
III. Violazione del diritto al contraddittorio. Nullità.
IV. Carenza di motivazione
V. prescrizione e decadenza dei crediti pretesi.
VI. Incostituzionalità. Richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate-Riscossione che, con deposito di controdeduzioni, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. In via subordinata chiedeva l'integrazione del contraddittorio attraverso la citazione dell'ente impositore. La Corte, in composizione monocratica, con ordinanza in data 24.1.2025 disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante citazione dell'Agenzia delle Entrate.
All'udienza del 2.7.2025, non essendo stato adempiuto a quanto disposto con l'ordinanza suddetta, ai sensi dell'art 170 c.p.c., veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
Si perveniva quindi all'udienza del 16.2.2026 in esito alla quale il Giudice decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione dell'art. 45 del D.Lgs 546/1992 deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese, ai sensi della predetta disposizione normativa, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Visto l'art. 45 D Lgs 546/1992 dichiara l'estinzione del giudizio. La spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 330/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620230000822202000 XXXX
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
“...Chiede all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis In via preliminare
- accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività della cartella di pagamento impugnata
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia della cartella di pagamento per i motivi esposti nel presente ricorso
- In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.
Trattandosi di tributi armonizzati, si chiede di rimettere alla Corte di Giustizia la seguente questione: . "se sia conforme agli articoli 16, 49, 50 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo
6 TUE, ed le direttive europee che armonizzano i tributi Iva e Irpef, nonché al principio di proporzionalità ed effettività, una normativa che in assenza di contraddittorio obbligatoria impone, a seguito di controllo automatizzato, sanzioni pari ad un quinto dell'importo richiesto che si somma a interessi ed interessi di mora, senza assicurare un contraddittorio effettivo ed apparentemente senza possibilità di definizione delle sanzioni prevista in caso di accertamento ”.
Resistente
“...CHIEDE all'Ill.mo Sig. Giudice per tutte le doglianze che non attengono alla cartella impugnata il ricorso sia dichiarato inammissibile. Per quanto riguarda le doglianze riferite all'agente della riscossione, riferite alla cartella impugnata, accertato come legittimo l'operato di Agenzia delle entrate-Riscossione perché conforme alle norme di legge, che il ricorso sia respinto con vittoria di spese.
In subordine e nel non creduto caso di esame del merito, per tutte le doglianze che non attengono all'operato dell'Agente della Riscossione che sia disposta ai sensi dell'art 39 d.lsl. 112/99 l'integrazione del contradditorio/ la chiamata in causa dell'ente impositore, nel caso specifico: L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE
PROVINCIALE DI LA SPEZIA - UFFICIO TERRITORIALE DI LA SPEZIA rimettendosi a quanto quest'ultima vorrà documentare e concludere”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 05620230000822202000, notificata in data 1.7.2024, per l'importo di € 3.812,99, deducendo a sostegno dell'impugnazione, i seguenti motivi:
I. Inesistenza - nullità della cartella di pagamento
II. Difetto di notifica della cartella di pagamento. Assenza/difetto di notifica degli atti prodromici.
III. Violazione del diritto al contraddittorio. Nullità.
IV. Carenza di motivazione
V. prescrizione e decadenza dei crediti pretesi.
VI. Incostituzionalità. Richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate-Riscossione che, con deposito di controdeduzioni, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. In via subordinata chiedeva l'integrazione del contraddittorio attraverso la citazione dell'ente impositore. La Corte, in composizione monocratica, con ordinanza in data 24.1.2025 disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante citazione dell'Agenzia delle Entrate.
All'udienza del 2.7.2025, non essendo stato adempiuto a quanto disposto con l'ordinanza suddetta, ai sensi dell'art 170 c.p.c., veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
Si perveniva quindi all'udienza del 16.2.2026 in esito alla quale il Giudice decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione dell'art. 45 del D.Lgs 546/1992 deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese, ai sensi della predetta disposizione normativa, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Visto l'art. 45 D Lgs 546/1992 dichiara l'estinzione del giudizio. La spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.